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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9148 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto DAart 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8759 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Messere Margherita Parte_1 ed Paparo Matilde E EN Sviluppo spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso DAavv. LUIGI CICCARELLI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11.04.2024,il ricorrente esponeva: di essere dipendente della resistente società dal 7.4.2015 essendo stato assunto DAEN in virtù di accordo sindacale del 31.3.2015; di essere già stato dipendente SI (altra società interamente partecipata dalla città metropolitana di Napoli, poi dichiarata fallita DAadito Tribunale); che in tale accordo le parti avevano sancito: “a tutti lavoratori assorbiti DAEN sarebbero state mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa”; che l'EN si obbligava, a tal fine, “al mantenimento delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali nazionale commercio e servizi, dunque lo scatto d'anzianità maturava ogni tre anni; che a seguito della mancata erogazione di quanto statuito nell'accordo succitato, insieme ad altri colleghi adiva il Tribunale di Napoli che con sentenza n. 806/2024, condannava la società a corrispondere quanto richiesto;
che la società provvedeva a corrispondere quanto statuito nella suindicata sentenza, in particolare la somma di euro 225,45 a titolo di scatto biennale maturato per il periodo maggio-dicembre
2021; che essendo stato assunto, nel maggio 2015, ex novo, DAEN (con applicazione del CCNL Industria, metalmeccanica ed installazione – doc. 3 estratto), aveva maturato da maggio 2023 un ulteriore scatto di anzianità, tuttavia non riconosciuto in busta paga. Tanto premesso, concludeva: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio
2022-Dicembre 223 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023)e gennaio e febbraio 2024 e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto;
condannare conseguentemente la resistente
[...] al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di euro 1016,50, a titoli di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022-dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.”
Si costituiva la società convenuta che con diverse argomentazioni sia in fatto che in diritto resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente rilevava che nel mese di giugno 2025 aveva ricevuto, in seguito ad una correzione-integrazione della busta paga di maggio 2025, le somme relative a quanto richiesto in ricorso;
precisava, altresì, che non venivano corrisposti e riscossi gli accessori come per legge ossia rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Pertanto, chiedeva la cessata materia del contendere circa la debenza della sorta capitale oggetto del presente giudizio e la condanna della resistente società al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in corso di causa dalla data di scadenza dei crediti al saldo, oltre la condanna della stessa alle spese di lite. Parte resistente confermava quando dichiarato dal ricorrente ed affermava che il pagamento era intervenuto in corso di causa.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate DAart. 127 ter, introdotto DAart 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sorta capitale avendo, l'EN, nelle more, proceduto alla liquidazione del dovuto.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II, 09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77). Residuano gli accessori di legge che non risultano corrisposti in una alla sorta capitale al cui pagamento la società va condannata. Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico della società.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. la cessata materia del contendere. Condanna l'EN Sviluppo spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 641,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 10.12.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli