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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 64/2024, che porta riunita la causa rubricata al numero di ruolo generale 65/2024, avente per oggetto “riliquidazione del trattamento pensionistico”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA PERDICHIZZI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
P.Q.M.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
l , allegando di essere stati Controparte_1
iscritti al Fondo Elettrici dell di essere titolari di pensione di vecchiaia rispettivamente CP_2
dal mese di aprile 2004 e dal mese di gennaio 2002, quindi lamentando che l abbia CP_1
operato un errato calcolo del tetto pensionistico previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs.
562/1996, non considerando nel computo l'intero imponibile AGO;
hanno perciò chiesto la condanna dell alla riliquidazione della pensione nonché la sua condanna generica al CP_2 pagamento delle eventuali differenze maturate sui ratei pensionistici, riservando a successivo giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto.
Queste le identiche conclusioni rassegnate in entrambi i ricorsi:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il tetto massimo (più CP_2 favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l convenuto a: c1) CP_1 ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente operato CP_3 da controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19; c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
L ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ed improponibilità del CP_2
ricorso per mancanza di valida domanda amministrativa, nonché la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. 639/1970; nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande, oltre che la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle eventuali quote di ratei non riscossi.
2. L'eccezione di inammissibilità/improponibilità del ricorso è infondata. Essa è formulata dall sul presupposto che la domanda amministrativa sia stata proposta tramite missiva CP_2
cartacea inviata con raccomandata, anziché tramite il canale telematico, il che implicherebbe violazione del disposto normativo di cui al D.L. 78/2010, che imporrebbe la trasmissione della domanda amministrativa all'Istituto con modalità telematiche.
2 Vero è che l'art. 38 del citato decreto legge, al comma 5, ha previsto che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonchè gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi (…)”.
Sul punto tuttavia si osserva che la circolare n.110/2011, emanata proprio a seguito CP_2
della l. n.122/2011, prevede che “l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica, anche laddove possegga tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà
(certezza sul richiedente, il petitum e la causa petendi), non sarà procedibile fino a quando il soggetto istante non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all , CP_1
informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario”.
È quindi idonea la proposizione della domanda amministrativa in forma cartacea, con inoltro tramite raccomandata.
Non da ultimo, merita osservare che la domanda giudiziale di riliquidazione di una prestazione previdenziale, riconosciuta solo in parte, non richiede la presentazione di alcuna domanda amministrativa. La decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70 è infatti evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che detta domanda “è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così
3 prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria” (cfr. Cass., 15 febbraio 2022 n. 4858).
3. L'eccezione di decadenza è parimenti infondata, ove riferita all'azionato diritto ad ottenere la riliquidazione dei ratei, atteso che, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/70, tale decadenza si applica solo alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. di recente Cass. n. 12278/2022: “Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L -, Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui al
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
d), conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”).
4. Nel merito, la ragione di diritto su cui si fondano le odierne azioni è costituita dalla lamentata erronea applicazione da parte dell ella norma che disciplina il calcolo del tetto previsto CP_2
dall'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 562/1996 nella liquidazione della pensione degli iscritti al
Fondo Elettrici. L'art. 3, comma 2, citato prevede che: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995,
n. 335”. In proposito la S.C. ha chiarito che : “- ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l il D.lgs. n. 562 CP_2
del 1996, l'art. 3, comma 2 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei CP_2
lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a); - il meccanismo indicato prevede - con riferimento alla quota di pensione da liquidare relativamente al periodo anteriore alla
4 soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31 luglio 1997 - che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroghi in quella stessa misura;
-se, invece, essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore;
la ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti CP_2
presso l'AGO (cfr. Cass. n. 1444/2008 cit.)” (cfr. Cass. 27722/2023 e altre ivi richiamate).
Si tratta, dunque, di un procedimento bifasico, dove nella prima fase L provvede a CP_2
liquidare la pensione secondo la normativa vigente presso il Fondo speciale mentre nella seconda fase procede a determinare l'ammontare dei due tetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 562/1996 e li pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata.
Qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti la pensione si eroga nella misura già calcolata, mentre, se supera il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore (Cass. 28996/2008, Cass. 12161/2019).
5.Tanto premesso, i ricorrenti lamentano che l non si sia attenuto a tale criterio di CP_1
calcolo, ma abbia computato il tetto di cui alla lettera a) del citato art. 3 prendendo in considerazione, per i periodi antecedenti il 01/01/1997, “le retribuzioni imponibili nel CP_4
sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensionistici” e quindi il più ristretto CP_5
sino al 31.12.1996, anziché il maggior imponibile AGO anche per quel lasso temporale, in tal modo illegittimamente abbassando la soglia rappresentata dal tetto a).
È tuttavia evidente che la correzione dell'errore di calcolo dell può determinare un CP_1
diritto alla riliquidazione dei ratei, solo ove la pensione, liquidata secondo la normativa vigente presso il Fondo speciale, sia superiore ai predetti limiti, perché ove essa sia uguale od inferiore
-anche rispetto al tetto erroneamente calcolato al ribasso- non vi sarebbe alcuna riparametrazione della pensione, che rimarrebbe indifferente all'aumento del tetto sub a); ovvero, detto in altri termini, l'errore di calcolo dell non potrebbe influire sulla misura CP_1
della pensione erogata.
5.1. Così è in effetti per entrambi i ricorrenti.
5 Nell'odierno giudizio l ha puntualmente quantificato per entrambi i ricorrenti le CP_2
pensioni liquidate secondo il metodo retributivo;
ha parimenti quantificato i limiti cd. AGO e cd. , evidenziando come essi siano entrambi superiori alle pensioni liquidate ai sigg.ri CP_4
e sicchè dette pensioni non hanno subito alcun abbattimento (cfr. pag. 9 di Pt_1 Pt_2
entrambe le memorie difensive).
Tale circostanza non risulta contestata dai ricorrenti, la cui difesa -all'udienza del 17.4.2024- si
è limitata a dedurre che la “pensione percepita dai ricorrenti andrebbe ricalcolata in quota A e in quota B e sarebbe superiore a quella oggi percepita, pur non potendo ancora dire se sia superiore al tetto”.
In disparte la genericità dell'argomentazione così svolta, occorre rilevare che essa parrebbe implicare una contestazione del calcolo della pensione prima del raffronto con i due tetti, il che però rappresenta una questione estranea alla domanda originaria, posto che con gli atti introduttivi si lamenta esclusivamente l'errato calcolo del tetto.
In effetti, nelle note difensive autorizzate depositate il 22.7.2024, la difesa attorea, al paragrafo
E2, introduce argomenti volti a contestare le modalità di determinazione delle quote di cui si compone la pensione e ciò a prescindere dalla questione del calcolo dei tetti: anche tali deduzioni sono da ritenersi inammissibili perché esulanti dal thema decidendum, come definito dai ricorsi.
5.2. Da ultimo, merita osservare che le difese dell non configurano affatto CP_2
l'inammissibile proposizione di una domanda riconvenzionale (come eccepito nelle note difensive attoree depositate il 22.7.2024), trattandosi di mere eccezioni in senso lato, volte a smentire l'assunto attoreo secondo cui l'errore di calcolo dei tetti, cui è stata parametrata la pensione, avrebbe generato il diritto alla riliquidazione dei ratei, a tal fine non essendo affatto necessario che l'Istituto proponga una domanda di accertamento negativo, ma essendo sufficiente che dimostri come l'errore lamentato non sia idoneo a generare un danno effettivo.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate, non sussistendo i presupposti per l'azionato diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti dell Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta le domande dei ricorrenti;
condanna i ricorrenti a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 12 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 64/2024, che porta riunita la causa rubricata al numero di ruolo generale 65/2024, avente per oggetto “riliquidazione del trattamento pensionistico”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA PERDICHIZZI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
P.Q.M.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
l , allegando di essere stati Controparte_1
iscritti al Fondo Elettrici dell di essere titolari di pensione di vecchiaia rispettivamente CP_2
dal mese di aprile 2004 e dal mese di gennaio 2002, quindi lamentando che l abbia CP_1
operato un errato calcolo del tetto pensionistico previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs.
562/1996, non considerando nel computo l'intero imponibile AGO;
hanno perciò chiesto la condanna dell alla riliquidazione della pensione nonché la sua condanna generica al CP_2 pagamento delle eventuali differenze maturate sui ratei pensionistici, riservando a successivo giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto.
Queste le identiche conclusioni rassegnate in entrambi i ricorsi:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il tetto massimo (più CP_2 favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l convenuto a: c1) CP_1 ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente operato CP_3 da controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19; c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
L ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ed improponibilità del CP_2
ricorso per mancanza di valida domanda amministrativa, nonché la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. 639/1970; nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande, oltre che la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle eventuali quote di ratei non riscossi.
2. L'eccezione di inammissibilità/improponibilità del ricorso è infondata. Essa è formulata dall sul presupposto che la domanda amministrativa sia stata proposta tramite missiva CP_2
cartacea inviata con raccomandata, anziché tramite il canale telematico, il che implicherebbe violazione del disposto normativo di cui al D.L. 78/2010, che imporrebbe la trasmissione della domanda amministrativa all'Istituto con modalità telematiche.
2 Vero è che l'art. 38 del citato decreto legge, al comma 5, ha previsto che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonchè gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi (…)”.
Sul punto tuttavia si osserva che la circolare n.110/2011, emanata proprio a seguito CP_2
della l. n.122/2011, prevede che “l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica, anche laddove possegga tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà
(certezza sul richiedente, il petitum e la causa petendi), non sarà procedibile fino a quando il soggetto istante non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all , CP_1
informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario”.
È quindi idonea la proposizione della domanda amministrativa in forma cartacea, con inoltro tramite raccomandata.
Non da ultimo, merita osservare che la domanda giudiziale di riliquidazione di una prestazione previdenziale, riconosciuta solo in parte, non richiede la presentazione di alcuna domanda amministrativa. La decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70 è infatti evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che detta domanda “è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così
3 prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria” (cfr. Cass., 15 febbraio 2022 n. 4858).
3. L'eccezione di decadenza è parimenti infondata, ove riferita all'azionato diritto ad ottenere la riliquidazione dei ratei, atteso che, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/70, tale decadenza si applica solo alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. di recente Cass. n. 12278/2022: “Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L -, Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui al
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
d), conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”).
4. Nel merito, la ragione di diritto su cui si fondano le odierne azioni è costituita dalla lamentata erronea applicazione da parte dell ella norma che disciplina il calcolo del tetto previsto CP_2
dall'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 562/1996 nella liquidazione della pensione degli iscritti al
Fondo Elettrici. L'art. 3, comma 2, citato prevede che: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995,
n. 335”. In proposito la S.C. ha chiarito che : “- ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l il D.lgs. n. 562 CP_2
del 1996, l'art. 3, comma 2 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei CP_2
lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a); - il meccanismo indicato prevede - con riferimento alla quota di pensione da liquidare relativamente al periodo anteriore alla
4 soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31 luglio 1997 - che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroghi in quella stessa misura;
-se, invece, essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore;
la ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti CP_2
presso l'AGO (cfr. Cass. n. 1444/2008 cit.)” (cfr. Cass. 27722/2023 e altre ivi richiamate).
Si tratta, dunque, di un procedimento bifasico, dove nella prima fase L provvede a CP_2
liquidare la pensione secondo la normativa vigente presso il Fondo speciale mentre nella seconda fase procede a determinare l'ammontare dei due tetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 562/1996 e li pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata.
Qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti la pensione si eroga nella misura già calcolata, mentre, se supera il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore (Cass. 28996/2008, Cass. 12161/2019).
5.Tanto premesso, i ricorrenti lamentano che l non si sia attenuto a tale criterio di CP_1
calcolo, ma abbia computato il tetto di cui alla lettera a) del citato art. 3 prendendo in considerazione, per i periodi antecedenti il 01/01/1997, “le retribuzioni imponibili nel CP_4
sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensionistici” e quindi il più ristretto CP_5
sino al 31.12.1996, anziché il maggior imponibile AGO anche per quel lasso temporale, in tal modo illegittimamente abbassando la soglia rappresentata dal tetto a).
È tuttavia evidente che la correzione dell'errore di calcolo dell può determinare un CP_1
diritto alla riliquidazione dei ratei, solo ove la pensione, liquidata secondo la normativa vigente presso il Fondo speciale, sia superiore ai predetti limiti, perché ove essa sia uguale od inferiore
-anche rispetto al tetto erroneamente calcolato al ribasso- non vi sarebbe alcuna riparametrazione della pensione, che rimarrebbe indifferente all'aumento del tetto sub a); ovvero, detto in altri termini, l'errore di calcolo dell non potrebbe influire sulla misura CP_1
della pensione erogata.
5.1. Così è in effetti per entrambi i ricorrenti.
5 Nell'odierno giudizio l ha puntualmente quantificato per entrambi i ricorrenti le CP_2
pensioni liquidate secondo il metodo retributivo;
ha parimenti quantificato i limiti cd. AGO e cd. , evidenziando come essi siano entrambi superiori alle pensioni liquidate ai sigg.ri CP_4
e sicchè dette pensioni non hanno subito alcun abbattimento (cfr. pag. 9 di Pt_1 Pt_2
entrambe le memorie difensive).
Tale circostanza non risulta contestata dai ricorrenti, la cui difesa -all'udienza del 17.4.2024- si
è limitata a dedurre che la “pensione percepita dai ricorrenti andrebbe ricalcolata in quota A e in quota B e sarebbe superiore a quella oggi percepita, pur non potendo ancora dire se sia superiore al tetto”.
In disparte la genericità dell'argomentazione così svolta, occorre rilevare che essa parrebbe implicare una contestazione del calcolo della pensione prima del raffronto con i due tetti, il che però rappresenta una questione estranea alla domanda originaria, posto che con gli atti introduttivi si lamenta esclusivamente l'errato calcolo del tetto.
In effetti, nelle note difensive autorizzate depositate il 22.7.2024, la difesa attorea, al paragrafo
E2, introduce argomenti volti a contestare le modalità di determinazione delle quote di cui si compone la pensione e ciò a prescindere dalla questione del calcolo dei tetti: anche tali deduzioni sono da ritenersi inammissibili perché esulanti dal thema decidendum, come definito dai ricorsi.
5.2. Da ultimo, merita osservare che le difese dell non configurano affatto CP_2
l'inammissibile proposizione di una domanda riconvenzionale (come eccepito nelle note difensive attoree depositate il 22.7.2024), trattandosi di mere eccezioni in senso lato, volte a smentire l'assunto attoreo secondo cui l'errore di calcolo dei tetti, cui è stata parametrata la pensione, avrebbe generato il diritto alla riliquidazione dei ratei, a tal fine non essendo affatto necessario che l'Istituto proponga una domanda di accertamento negativo, ma essendo sufficiente che dimostri come l'errore lamentato non sia idoneo a generare un danno effettivo.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate, non sussistendo i presupposti per l'azionato diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti dell Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta le domande dei ricorrenti;
condanna i ricorrenti a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 12 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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