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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10011
dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONGELLI MICHELE, elettivamen- te domiciliato in VIA ANTONIO DE CURTIS, 14 70020
TORITTO presso il difensore avv. MONGELLI MICHELE
OPPONENTE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. UGGE' GIAN MICHELE ( VIA C.F._2
COLLE EGHEZZONE 1 LODI;
1 OPPOSTO/I
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 26/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna opposta richiedeva ed otteneva dal
Tribunale Civile di Bari il decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo n. 2316/2021, con il quale erano condannati in solido CP_2
(nato a Gravina in [...], Ba, il
[...]
5.11.1964), (nato a [...] in Parte_1
Puglia, Ba, il 20.03.1967) e Controparte_3
(nata a Gravina in [...], Ba, il 1.06.1970), quali fideiussori della società Parte_2
al pagamento della somma di €
[...]
32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) per debito residuo di mutuo fondiario.
Con atto di citazione notificato in data 15
Luglio 2021, ha proposto oppo- Parte_1 sizione formulando le seguenti conclusioni:
“-IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. Parte_1 perché nullo per violazione degli art.li 633 e 634
c.p.c e 1957 c.c. e per l'effetto accertare e di-
2 chiarare la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideius- soria in suo danno e, ritenuti i presupposti dell'art.1957 c.c., dichiarare che non sono dovute somme alcune alla società creditrice dall'opponente;
-IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che la garanzia fideiussoria non può estendersi ad un pe- riodo successivo al 29.01.14 per inopponibilità della comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice;
accertare e dichiarare il mancato ri- CP_4 spetto, da parte dell'opposto, dei requisiti di buona fede e diligenza, per omessa comunicazione al fideiubente di tutte le circostanze connesse all'evoluzione del rapporto contrattuale fra il fi- deiuvato e la Banca Creditrice e per l'effetto di- chiarare la nullità e/o annullare la garanzia fi- deiussoria invocata in sede monitoria a decorrere dal gennaio 2014”;
Si costituiva parte opposta, la quale conte- stava la opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Il G.U. riteneva che la causa fosse di pronta soluzione e disponeva la p.c..
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata e pertato va accol- ta la domanda di pagamento.
3 Posto che i fatti costitutivi sono documenta-
ti, parte opposta ha ritenuto assorbente rispetto ai motivi di opposizione la considerazione che quello invocato è un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass.
3947/2010) ha impostato i criteri distintivi tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: 1) mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e di- versa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto ad indennizzare il credi- tore insoddisfatto mediante il tempestivo versamen- to di una somma di denaro predeterminata;
2) la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autono- mia del contratto autonomo rispetto all'obbligazio- ne principale); 3) l'inserimento nel contratto dell'espressione “a prima richiesta” (anche in as- senza di quella “senza eccezioni”) dovrebbe orien- tare l'interprete verso la stipulazione di un con- tratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., e si caratterizza per l'assenza dell'elemento
4 dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli.
Nella specie la inserzione nel contratto,
all'art. 7, della clausola a prima richoesta vale a far ritenere applicabile la citata giurispruden-
za, senza contare altre clausole, quale ad esempio la clausola di cui all'art. 2, ove il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca le somme anche a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti già eseguiti.
Anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. non trova pertanto accoglimento, anche perché
non tiene conto della clausola riportata nel con-
tratto: “i diritti derivanti alla Banca dalla fi-
deiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il Mutuatario o il Fi-
deiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., che si intende derogato”.
In via subordinata l'opponente invoca la libe-
razione del garante “per omessa comunicazione di tutte le circostanze innanzi esposte relative, non solo alla proroga del contratto, ma anche alla omessa denuncia, nei modi e nelle forme prescritte
5 dalla legge, delle morosità maturate dalla fideiu-
vata successivamente alla stipula della transazio-
ne, alle scadenze periodiche stabilite. Pertanto,
codesto On.le Tribunale Giudicante dovrà dichiarare la nullità e/o annullare la garanzia fideiussoria invocata in sede monitoria dalla creditrice, previa disapplicazione della clausola contrattuale in con-
trasto con detti principi con ogni conseguenza di legge anche in termini di spese processuali” (cfr.
citazione pag. 5).
L'eccezione non è fondata.
A parte il ruolo ruolo già rivestito dall'odierno opponente in seno alla società garan-
tita e debitrice principale
[...]
, il era Parte_2 Parte_2
tenuto in quanto garante a tenersi informato circa le condizioni della debitrice principale e dei rap-
porti garantiti, in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
6 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) rigettata ogni altra domanda e istanza, accoglie la domanda di pagamento e dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi,
oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 19/06/2025 .
Il G.U.
Sott. Giuseppe Rana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10011
dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONGELLI MICHELE, elettivamen- te domiciliato in VIA ANTONIO DE CURTIS, 14 70020
TORITTO presso il difensore avv. MONGELLI MICHELE
OPPONENTE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. UGGE' GIAN MICHELE ( VIA C.F._2
COLLE EGHEZZONE 1 LODI;
1 OPPOSTO/I
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 26/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna opposta richiedeva ed otteneva dal
Tribunale Civile di Bari il decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo n. 2316/2021, con il quale erano condannati in solido CP_2
(nato a Gravina in [...], Ba, il
[...]
5.11.1964), (nato a [...] in Parte_1
Puglia, Ba, il 20.03.1967) e Controparte_3
(nata a Gravina in [...], Ba, il 1.06.1970), quali fideiussori della società Parte_2
al pagamento della somma di €
[...]
32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) per debito residuo di mutuo fondiario.
Con atto di citazione notificato in data 15
Luglio 2021, ha proposto oppo- Parte_1 sizione formulando le seguenti conclusioni:
“-IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. Parte_1 perché nullo per violazione degli art.li 633 e 634
c.p.c e 1957 c.c. e per l'effetto accertare e di-
2 chiarare la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideius- soria in suo danno e, ritenuti i presupposti dell'art.1957 c.c., dichiarare che non sono dovute somme alcune alla società creditrice dall'opponente;
-IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che la garanzia fideiussoria non può estendersi ad un pe- riodo successivo al 29.01.14 per inopponibilità della comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice;
accertare e dichiarare il mancato ri- CP_4 spetto, da parte dell'opposto, dei requisiti di buona fede e diligenza, per omessa comunicazione al fideiubente di tutte le circostanze connesse all'evoluzione del rapporto contrattuale fra il fi- deiuvato e la Banca Creditrice e per l'effetto di- chiarare la nullità e/o annullare la garanzia fi- deiussoria invocata in sede monitoria a decorrere dal gennaio 2014”;
Si costituiva parte opposta, la quale conte- stava la opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Il G.U. riteneva che la causa fosse di pronta soluzione e disponeva la p.c..
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata e pertato va accol- ta la domanda di pagamento.
3 Posto che i fatti costitutivi sono documenta-
ti, parte opposta ha ritenuto assorbente rispetto ai motivi di opposizione la considerazione che quello invocato è un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass.
3947/2010) ha impostato i criteri distintivi tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: 1) mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e di- versa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto ad indennizzare il credi- tore insoddisfatto mediante il tempestivo versamen- to di una somma di denaro predeterminata;
2) la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autono- mia del contratto autonomo rispetto all'obbligazio- ne principale); 3) l'inserimento nel contratto dell'espressione “a prima richiesta” (anche in as- senza di quella “senza eccezioni”) dovrebbe orien- tare l'interprete verso la stipulazione di un con- tratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., e si caratterizza per l'assenza dell'elemento
4 dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli.
Nella specie la inserzione nel contratto,
all'art. 7, della clausola a prima richoesta vale a far ritenere applicabile la citata giurispruden-
za, senza contare altre clausole, quale ad esempio la clausola di cui all'art. 2, ove il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca le somme anche a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti già eseguiti.
Anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. non trova pertanto accoglimento, anche perché
non tiene conto della clausola riportata nel con-
tratto: “i diritti derivanti alla Banca dalla fi-
deiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il Mutuatario o il Fi-
deiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., che si intende derogato”.
In via subordinata l'opponente invoca la libe-
razione del garante “per omessa comunicazione di tutte le circostanze innanzi esposte relative, non solo alla proroga del contratto, ma anche alla omessa denuncia, nei modi e nelle forme prescritte
5 dalla legge, delle morosità maturate dalla fideiu-
vata successivamente alla stipula della transazio-
ne, alle scadenze periodiche stabilite. Pertanto,
codesto On.le Tribunale Giudicante dovrà dichiarare la nullità e/o annullare la garanzia fideiussoria invocata in sede monitoria dalla creditrice, previa disapplicazione della clausola contrattuale in con-
trasto con detti principi con ogni conseguenza di legge anche in termini di spese processuali” (cfr.
citazione pag. 5).
L'eccezione non è fondata.
A parte il ruolo ruolo già rivestito dall'odierno opponente in seno alla società garan-
tita e debitrice principale
[...]
, il era Parte_2 Parte_2
tenuto in quanto garante a tenersi informato circa le condizioni della debitrice principale e dei rap-
porti garantiti, in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
6 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) rigettata ogni altra domanda e istanza, accoglie la domanda di pagamento e dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi,
oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 19/06/2025 .
Il G.U.
Sott. Giuseppe Rana
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