Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2024, proposto da
Placido Puleo, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Formica e Francesco Grungo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 1972 del 30 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente e del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT EL UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Assessorato Territorio e Ambiente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, parte ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, recante la condanna del suddetto Assessorato al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.314,25 oltre accessori, distratte in favore dei difensori.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che l’amministrazione intimata sia condannata al pagamento di una ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e) c.p.a.
2. Con ordinanza n. 1468 del 9 maggio 2025 il Tribunale ha rilevato che “in disparte l’irritualità della notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina: - non risulta depositata nel fascicolo di causa prova della notifica della sentenza della quale si chiede l’ottemperanza, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669; - per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 - per il quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo - trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo”.
Il Collegio ha rilevato, altresì, “ un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso nella parte che ha ad oggetto la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza della cui esecuzione si tratta, atteso che le stesse sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che non sono parte del presente giudizio” ed ha assegnato alla parte ricorrente un termine di giorni dieci per presentare memorie e documenti attinenti alle questioni rilevate d’ufficio.
3. Con memoria depositata il 15 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto un termine per rinnovare la notifica ed ha dichiarato, altresì, di rinunciare alla domanda avente ad oggetto l’esecuzione del giudicato limitatamente alla statuizione contenente la condanna alle spese del giudizio distratte in favore dei procuratori.
Ha inoltre versato in atti prova della notifica, effettuata a mezzo PEC in data 10 novembre 2023, della sentenza della cui ottemperanza si tratta.
4. Con ordinanza n. 1837 del 6 giugno 2025 ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Amministrazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, territorialmente competente.
5. Parte ricorrente ha rinnovato la notificazione nei termini assegnati.
Con atto di mero stile depositato il 21 ottobre 2025 si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
6. All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Deve preliminarmente prendersi atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori.
8. Il ricorso è, per il resto, fondato e deve essere accolto.
8.1. La sentenza è stata notificata all’indirizzo PEC dell’Assessorato in data 10 novembre 2023 ed è passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro del 21 ottobre 2024.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
8.2. Va accolta, infine, la domanda di condanna dell’Assessorato intimato al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il trentesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
8.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Assessorato intimato.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Assessorato inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dà atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori;
- lo accoglie per il resto e, per l’effetto:
a) ordina all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
b) condanna l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura e nelle modalità specificate in motivazione;
c) per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
d) condanna l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA MA TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT EL UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT EL UL | PA MA TA |
IL SEGRETARIO