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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 902 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SONIA FRANZESE Parte_1
e RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11.05.2021), con conseguente
CP_ condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 25.09.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2962/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in data CP_1
25.09.2023;
- di aver trasmesso, in data 13.10.2023, alla competente sede zonale, il modello AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1 non provvedeva a dare esecuzione all'omologa.
Nel costituirsi nel presente giudizio, peraltro, l'ente convenuto ha rappresentato che
“Con provvedimento in data 12.03.2024 (all. 1) è stata comunicata alla ricorrente
l'avvenuta liquidazione della prestazione n. 044- 701407431788 Cat. Invciv, con decorrenza 01 giugno 2021, con la determinazione di un conguaglio per arretrati
quantificato nella complessiva somma di € 17.887,10 al netto delle trattenute. Con data disponibilità 02.04.2024 (all. 2) è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di € 18.514,98.”; ha chiesto pertanto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
Con decreto in data 15.03.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, la difesa di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette in data 13.02.2025, confermando quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto CP_1
pagamento della prestazione richiesta ed aderendo, pertanto, alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
tuttavia, i procuratori della ricorrente hanno insistito per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ed al suo pagamento successivamente alla notifica dello stesso.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, e liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente,
dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 902 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SONIA FRANZESE Parte_1
e RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11.05.2021), con conseguente
CP_ condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 25.09.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2962/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in data CP_1
25.09.2023;
- di aver trasmesso, in data 13.10.2023, alla competente sede zonale, il modello AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1 non provvedeva a dare esecuzione all'omologa.
Nel costituirsi nel presente giudizio, peraltro, l'ente convenuto ha rappresentato che
“Con provvedimento in data 12.03.2024 (all. 1) è stata comunicata alla ricorrente
l'avvenuta liquidazione della prestazione n. 044- 701407431788 Cat. Invciv, con decorrenza 01 giugno 2021, con la determinazione di un conguaglio per arretrati
quantificato nella complessiva somma di € 17.887,10 al netto delle trattenute. Con data disponibilità 02.04.2024 (all. 2) è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di € 18.514,98.”; ha chiesto pertanto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
Con decreto in data 15.03.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, la difesa di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette in data 13.02.2025, confermando quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto CP_1
pagamento della prestazione richiesta ed aderendo, pertanto, alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
tuttavia, i procuratori della ricorrente hanno insistito per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ed al suo pagamento successivamente alla notifica dello stesso.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, e liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente,
dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli