TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2024, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 08.05.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14377/2022 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. GI EL TE.
ricorrente
E
in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Casillo. resistente
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato dal 06.06.2012 al 01.01.2022 con la qualifica di manovale di officina, di livello V del CCNL per aziende del settore Metalmeccanica Aziende Artigiane presso l'unità locale in Via Polveriera, n.49; di avere svolto le mansioni di operaio adibito alla macchina piegatrice e alla piegatura di lamiere, nonché di manutenzione e riparazione di macchine industriali;
di avere osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, e in particolare dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 8,00 alle 14,00, per un totale di 51 ore settimanali di lavoro;
di non avere goduto di riposi né di permessi retribuiti;
di avere fruito di sole tre settimane di ferie pagate all'anno e negli ultimi due anni due settimane di ferie pagate, pertanto si impugnano tutte le buste paga;
di non essere più
1 tornato al lavoro dall'inizio della pandemia, essendo stato più volte posto in c.i.g.; di essere stato licenziato con racc.ta a.r. del 29.12.2021 per asserito giustificato motivo oggettivo, per una presunta crisi aziendale e, nell'ottica di una riduzione di costi, per la presunta soppressione del suo posto, con decorrenza 01.01.2022; di avere ricevuto in data 20/31.1.2022, l'accredito di €.265,19 per indennità sostitutiva preavviso nonché €.1.383,40 quale acconto TFR. Egli, rivendicata la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'inadeguatezza del trattamento economico ricevuto in costanza di rapporto, ha agito nei confronti della società convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni “A) Accertare e dichiarare l'esistenza di contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 06.06.2012 fino al 01.01.2022, e che il lavoratore ha svolto di fatto le mansioni di manovale di officina, di livello V del CCNL per aziende del settore Metalmeccanica Aziende Artigiane;
B)
Accertare e dichiarare che il lavoratore ha svolto per tutta la durata del rapporto lavorativo un numero di ore lavorative superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, così come indicato in ricorso, nonché la mancata concessione di riposi, ferie, permessi, ROL e festività sopp. dovute, differenza 13a e 14a mensilità,
e conseguentemente C) Condannare la società … al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive, come da conteggi allegati al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti per le ore ordinarie e di straordinario, nonché ferie non godute, riposi, permessi, ROL e festività sopp., differenze 13a e 14a mensilità, ad €.97.419,59, somma così distinta… il tutto così come analiticamente calcolato nei conteggi allegati al presente ricorso cui si rimanda e che ne costituiscono parte integrante, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia e/o di equità, il tutto oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione al soddisfo;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario Avv. GI EL TE ex art.93 c.p.c.”.
La società convenuta ha resistito alle avverse domande deducendo l'infondatezza delle stesse e ha concluso chiedendo “preliminarmente, dichiarare la inammissibilità e/o inutilizzabilità delle fotografie allegate per le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva;
dichiarare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. per i motivi tutti illustrati nella presente Parte_1 memoria di costituzione e difesa;
dichiarare inammissibile la prova per testi così come articolata dal ricorrente;
nel merito, rigettare in toto la domanda proposta dal ricorrente, perché totalmente infondata;
Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito”.
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, è stato disposto il libero interrogatorio delle parti;
indi espletata la prova testimoniale, la causa è stata decisa in data odierna, con le modalità di trattazione dell'udienza previste dall'art. 127 ter c.p.c. con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
In via preliminare, non è condivisibile la deduzione della società del vizio di nullità del ricorso. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza,
2 infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass.
29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass.
9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento. Di recente la Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021 n.37774, ha osservato che “è principio consolidato in sede di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di
3 conoscere l'esatto oggetto del giudizio (fra le altre, Cass. n. 19009 del 2018); la piana lettura dello stesso contenuto del ricorso introduttivo di cassazione induce infatti a reputare corretto quanto ritenuto in secondo grado proprio in considerazione dell'assenza di elementi idonei in termini di allegazione, anche alla luce dell'integrale difetto di qualsivoglia delimitazione spazio-temporale del presunto rapporto di lavoro”.
Ciò posto, quanto al merito, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, di natura subordinata e a tempo indeterminato, intercorso dal 06.06.2012 al 01.01.2022 è comprovato dalla lettera di assunzione, dalle buste paga e dall'estratto contributivo;
parimenti, è documentata e non controversa l'attribuzione al ricorrente della qualifica di manovale di officina, di livello V del Org_1 per aziende del settore mentre, da ultimo, la cessazione del Organizzazione_2 rapporto per licenziamento economico è stata formalizzata per iscritto e non viene in rilievo nel presente giudizio la valutazione della legittimità del recesso, siccome oggetto di separata azione.
Le questioni controverse tra le parti attengono innanzitutto al preteso maggiore orario assertivamente osservato dal ricorrente dall'inizio del rapporto, di 51 ore settimanali a fronte delle minori ore per le quali egli è stato assunto e retribuito. A tale riguardo, la società ha dedotto che in data 16.07.2012 le parti hanno concordato di variare l'originario orario di lavoro di 40 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) in
36 ore settimanali sempre su 5 giorni (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, mentre il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00); che nell'ultimo periodo lavorativo (dal 01.01.2020 al 29.02.2020) l'orario è stato ridotto a 33 ore settimanali su 6 giorni atteso che alcuni clienti potevano ritirare i manufatti solo di sabato, e quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. La prospettazione della società comporta, a suo dire, la corretta remunerazione del lavoro svolto, sulla base delle buste paga elaborate e dei bonifici effettuati in favore del ricorrente.
Il procuratore del ricorrente all'udienza del 01.03.2023 si è limitato a disconoscere genericamente il contenuto del documento n.2 mentre ha confermato che il ricorrente ne ha riconosciuto la sottoscrizione;
in merito al documento n.3 ha introdotto una generica contestazione della paternità della firma, per cui è risultata superflua la produzione degli originali dei documenti n.2 e 3 prodotti da parte convenuta. Tra l'altro, dalle buste paga prodotte, si evince che la società ha sempre corrisposto gli importi indicati, nel valore netto in esse riportati mentre il corrispondente valore lordo è stato contabilizzato da ricorrente come percepito in costanza di rapporto. Pertanto, rispetto a quanto annotato nelle buste paga a titolo di remunerazione per il lavoro svolto, risulta controversa l'effettuazione di un orario maggiore di quello ricompensato, da qualificarsi, a seconda se rientra nelle 40 ore oppure eccede tale limite, come lavoro supplementare o lavoro straordinario.
4 Non essendo dirimenti a fini probatori le sole riproduzioni fotografiche depositate dal ricorrente, inerenti al preteso luogo di lavoro, la deduzione del ricorrente di avere sempre osservato l'orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00, ha quindi richiesto l'espletamento della prova testimoniale.
A tale riguardo, trattandosi di un orario maggiore di quello retribuito, l'assolvimento dell'onere è a carico del ricorrente. In proposito, secondo la S.C. “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009). Né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
I testi escussi non hanno consentito di addivenire ad un risultato probatorio dotato di un sufficiente livello di certezza. I testi di parte ricorrente hanno avuto una limitata percezione dei fatti di causa, siccome derivante solo dallo sporadico incontro con il ricorrente in occasione degli incontri discontinui avuti con lui in due/tre volte alla settimana in cui si sono incontrati per andare insieme a giocare a pallone. Ed inoltre, i testi attorei sono risultati non convergenti quanto alla loro reciproca conoscenza e quanto alla comune frequentazione del ricorrente. In particolare, il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato di andare a prendere il ricorrente in via Testimone_1
Polveriera dal lunedì al venerdì tra le 17,30 e le 18,00 per andare a giocare a pallone;
il sabato lo andava a prendere alle 14,00 per andare a mangiare la pizza ma non ha mai visto il ricorrente lavorare, non conosce la ditta datrice, non si è mai recato nello stabile dal quale lo vedeva uscire e ha precisato di conoscere l'attività lavorativa in cui era impegnato perché riferitagli dal ricorrente. Il secondo teste di parte ricorrente, oltre a non ricordare immediatamente il nome Testimone_2 del primo teste attribuendogli il nome di ed essersi corretto successivamente, ha CP_2 dichiarato di andare a prendere il ricorrente alla fine della sua giornata lavorativa, in compagnia di altri amici, una o due volte a settimana, mentre il sabato molto raramente e a specifica domanda, Per_ ha dichiarato di non avere frequentato il teste (detto ) né per giocare a Testimone_1 pallone né per uscite conviviali e solo a specifica domanda del Giudicante, ha rettificato la Per_ precedente dichiarazione sostenendo di essere andato a giocare a pallone con “ ” ed il Per_ ricorrente e di andare a mangiare la pizza solo con il ricorrente perché “ ” non andava a mangiare la pizza con loro.
Di contro, il seppur unico teste di parte resistente , addetto dal 2010 alla Testimone_3 manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei macchinari della società convenuta, ha sconfessato lo svolgimento dell'attività produttiva oltre le 17.00, avendo dichiarato “I miei
5 sopralluoghi sono avvenuti nella fascia oraria dalle 9,00 alle 17,00, coincidenti con gli orari di apertura e chiusura dell'azienda, riferitimi dall'amministratrice che riconosco presente in udienza”; diversamente, quanto alla posizione del ricorrente, la sua percezione dei fatti è risultata limitata, avendo riferito
“A quanto ricordo il ricorrente era già presente e in base alla mia frequentazione dei locali aziendali a volta mi capitava di vederlo ed a volte no;
non posso essere più preciso al riguardo”.
Non spettano dunque al ricorrente le differenze reclamate, essendo quelle a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, scaturenti solo dal preteso maggiore orario di lavoro rispetto alle ore remunerate in busta paga;
nulla spetta al ricorrente a titolo di differenza CIG pagamento anticipato azienda, difettando le necessarie allegazioni in fatto e in diritto;
nulla spetta a titolo di differenza per il mancato preavviso in quanto scaturente dal maggiore orario di lavoro e a saldo
TFR, essendo pacifica la corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di TFR dell'importo di
€.7.383,40 netti (€.9.334,75 lordi), in base a quanto risultante dalle buste paga elaborate dalla società. Quanto ai crediti per festività, permessi e mensilità aggiuntive, il ricorrente si è doluto dell'inesatto pagamento (avendo detratto dallo spettante il percepito), lasciando verosimilmente intendere che si tratta di differenze dovute ad un ricalcolo degli emolumenti ritenuti inadeguati, ma non si è premurato di allegare il fondamento delle maggiori somme richieste.
Diversamente, l'importo di €.1.700,14 a titolo di ferie non godute risulta richiesto per l'intero, sulla base della deduzione della mancata percezione al termine del rapporto, del controvalore economico delle ferie non godute, rispetto alle tre settimane tre settimane di ferie pagate all'anno e delle due settimane di ferie pagate negli ultimi due anni (cfr. capo 5 del ricorso).
A tale riguardo, la società, tenuta a prendere posizione in modo specifico, non ha dedotto di avere fatto godere interamente delle ferie annuali maturate e si è limitata a rinviare alle buste paga prodotte, senza indicare per tale posta contabile l'avvenuto pagamento (cfr. capi e) ed f) della memoria) dal momento che in nessuno dei bonifici di fine rapporto risulta annotata tale causale.
All''esito, la società va condannata al pagamento in favore del ricorrente del solo importo di
€.1.700,14 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, le spese si compensano integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.1.700,14 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, 08.05.2024
6 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 08.05.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14377/2022 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. GI EL TE.
ricorrente
E
in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Casillo. resistente
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato dal 06.06.2012 al 01.01.2022 con la qualifica di manovale di officina, di livello V del CCNL per aziende del settore Metalmeccanica Aziende Artigiane presso l'unità locale in Via Polveriera, n.49; di avere svolto le mansioni di operaio adibito alla macchina piegatrice e alla piegatura di lamiere, nonché di manutenzione e riparazione di macchine industriali;
di avere osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, e in particolare dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 8,00 alle 14,00, per un totale di 51 ore settimanali di lavoro;
di non avere goduto di riposi né di permessi retribuiti;
di avere fruito di sole tre settimane di ferie pagate all'anno e negli ultimi due anni due settimane di ferie pagate, pertanto si impugnano tutte le buste paga;
di non essere più
1 tornato al lavoro dall'inizio della pandemia, essendo stato più volte posto in c.i.g.; di essere stato licenziato con racc.ta a.r. del 29.12.2021 per asserito giustificato motivo oggettivo, per una presunta crisi aziendale e, nell'ottica di una riduzione di costi, per la presunta soppressione del suo posto, con decorrenza 01.01.2022; di avere ricevuto in data 20/31.1.2022, l'accredito di €.265,19 per indennità sostitutiva preavviso nonché €.1.383,40 quale acconto TFR. Egli, rivendicata la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'inadeguatezza del trattamento economico ricevuto in costanza di rapporto, ha agito nei confronti della società convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni “A) Accertare e dichiarare l'esistenza di contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 06.06.2012 fino al 01.01.2022, e che il lavoratore ha svolto di fatto le mansioni di manovale di officina, di livello V del CCNL per aziende del settore Metalmeccanica Aziende Artigiane;
B)
Accertare e dichiarare che il lavoratore ha svolto per tutta la durata del rapporto lavorativo un numero di ore lavorative superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, così come indicato in ricorso, nonché la mancata concessione di riposi, ferie, permessi, ROL e festività sopp. dovute, differenza 13a e 14a mensilità,
e conseguentemente C) Condannare la società … al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive, come da conteggi allegati al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti per le ore ordinarie e di straordinario, nonché ferie non godute, riposi, permessi, ROL e festività sopp., differenze 13a e 14a mensilità, ad €.97.419,59, somma così distinta… il tutto così come analiticamente calcolato nei conteggi allegati al presente ricorso cui si rimanda e che ne costituiscono parte integrante, o a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia e/o di equità, il tutto oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione al soddisfo;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario Avv. GI EL TE ex art.93 c.p.c.”.
La società convenuta ha resistito alle avverse domande deducendo l'infondatezza delle stesse e ha concluso chiedendo “preliminarmente, dichiarare la inammissibilità e/o inutilizzabilità delle fotografie allegate per le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva;
dichiarare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. per i motivi tutti illustrati nella presente Parte_1 memoria di costituzione e difesa;
dichiarare inammissibile la prova per testi così come articolata dal ricorrente;
nel merito, rigettare in toto la domanda proposta dal ricorrente, perché totalmente infondata;
Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito”.
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, è stato disposto il libero interrogatorio delle parti;
indi espletata la prova testimoniale, la causa è stata decisa in data odierna, con le modalità di trattazione dell'udienza previste dall'art. 127 ter c.p.c. con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
In via preliminare, non è condivisibile la deduzione della società del vizio di nullità del ricorso. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza,
2 infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass.
29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass.
9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento. Di recente la Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021 n.37774, ha osservato che “è principio consolidato in sede di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di
3 conoscere l'esatto oggetto del giudizio (fra le altre, Cass. n. 19009 del 2018); la piana lettura dello stesso contenuto del ricorso introduttivo di cassazione induce infatti a reputare corretto quanto ritenuto in secondo grado proprio in considerazione dell'assenza di elementi idonei in termini di allegazione, anche alla luce dell'integrale difetto di qualsivoglia delimitazione spazio-temporale del presunto rapporto di lavoro”.
Ciò posto, quanto al merito, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, di natura subordinata e a tempo indeterminato, intercorso dal 06.06.2012 al 01.01.2022 è comprovato dalla lettera di assunzione, dalle buste paga e dall'estratto contributivo;
parimenti, è documentata e non controversa l'attribuzione al ricorrente della qualifica di manovale di officina, di livello V del Org_1 per aziende del settore mentre, da ultimo, la cessazione del Organizzazione_2 rapporto per licenziamento economico è stata formalizzata per iscritto e non viene in rilievo nel presente giudizio la valutazione della legittimità del recesso, siccome oggetto di separata azione.
Le questioni controverse tra le parti attengono innanzitutto al preteso maggiore orario assertivamente osservato dal ricorrente dall'inizio del rapporto, di 51 ore settimanali a fronte delle minori ore per le quali egli è stato assunto e retribuito. A tale riguardo, la società ha dedotto che in data 16.07.2012 le parti hanno concordato di variare l'originario orario di lavoro di 40 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) in
36 ore settimanali sempre su 5 giorni (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, mentre il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00); che nell'ultimo periodo lavorativo (dal 01.01.2020 al 29.02.2020) l'orario è stato ridotto a 33 ore settimanali su 6 giorni atteso che alcuni clienti potevano ritirare i manufatti solo di sabato, e quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. La prospettazione della società comporta, a suo dire, la corretta remunerazione del lavoro svolto, sulla base delle buste paga elaborate e dei bonifici effettuati in favore del ricorrente.
Il procuratore del ricorrente all'udienza del 01.03.2023 si è limitato a disconoscere genericamente il contenuto del documento n.2 mentre ha confermato che il ricorrente ne ha riconosciuto la sottoscrizione;
in merito al documento n.3 ha introdotto una generica contestazione della paternità della firma, per cui è risultata superflua la produzione degli originali dei documenti n.2 e 3 prodotti da parte convenuta. Tra l'altro, dalle buste paga prodotte, si evince che la società ha sempre corrisposto gli importi indicati, nel valore netto in esse riportati mentre il corrispondente valore lordo è stato contabilizzato da ricorrente come percepito in costanza di rapporto. Pertanto, rispetto a quanto annotato nelle buste paga a titolo di remunerazione per il lavoro svolto, risulta controversa l'effettuazione di un orario maggiore di quello ricompensato, da qualificarsi, a seconda se rientra nelle 40 ore oppure eccede tale limite, come lavoro supplementare o lavoro straordinario.
4 Non essendo dirimenti a fini probatori le sole riproduzioni fotografiche depositate dal ricorrente, inerenti al preteso luogo di lavoro, la deduzione del ricorrente di avere sempre osservato l'orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, con una pausa pranzo di un'ora, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00, ha quindi richiesto l'espletamento della prova testimoniale.
A tale riguardo, trattandosi di un orario maggiore di quello retribuito, l'assolvimento dell'onere è a carico del ricorrente. In proposito, secondo la S.C. “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009). Né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
I testi escussi non hanno consentito di addivenire ad un risultato probatorio dotato di un sufficiente livello di certezza. I testi di parte ricorrente hanno avuto una limitata percezione dei fatti di causa, siccome derivante solo dallo sporadico incontro con il ricorrente in occasione degli incontri discontinui avuti con lui in due/tre volte alla settimana in cui si sono incontrati per andare insieme a giocare a pallone. Ed inoltre, i testi attorei sono risultati non convergenti quanto alla loro reciproca conoscenza e quanto alla comune frequentazione del ricorrente. In particolare, il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato di andare a prendere il ricorrente in via Testimone_1
Polveriera dal lunedì al venerdì tra le 17,30 e le 18,00 per andare a giocare a pallone;
il sabato lo andava a prendere alle 14,00 per andare a mangiare la pizza ma non ha mai visto il ricorrente lavorare, non conosce la ditta datrice, non si è mai recato nello stabile dal quale lo vedeva uscire e ha precisato di conoscere l'attività lavorativa in cui era impegnato perché riferitagli dal ricorrente. Il secondo teste di parte ricorrente, oltre a non ricordare immediatamente il nome Testimone_2 del primo teste attribuendogli il nome di ed essersi corretto successivamente, ha CP_2 dichiarato di andare a prendere il ricorrente alla fine della sua giornata lavorativa, in compagnia di altri amici, una o due volte a settimana, mentre il sabato molto raramente e a specifica domanda, Per_ ha dichiarato di non avere frequentato il teste (detto ) né per giocare a Testimone_1 pallone né per uscite conviviali e solo a specifica domanda del Giudicante, ha rettificato la Per_ precedente dichiarazione sostenendo di essere andato a giocare a pallone con “ ” ed il Per_ ricorrente e di andare a mangiare la pizza solo con il ricorrente perché “ ” non andava a mangiare la pizza con loro.
Di contro, il seppur unico teste di parte resistente , addetto dal 2010 alla Testimone_3 manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei macchinari della società convenuta, ha sconfessato lo svolgimento dell'attività produttiva oltre le 17.00, avendo dichiarato “I miei
5 sopralluoghi sono avvenuti nella fascia oraria dalle 9,00 alle 17,00, coincidenti con gli orari di apertura e chiusura dell'azienda, riferitimi dall'amministratrice che riconosco presente in udienza”; diversamente, quanto alla posizione del ricorrente, la sua percezione dei fatti è risultata limitata, avendo riferito
“A quanto ricordo il ricorrente era già presente e in base alla mia frequentazione dei locali aziendali a volta mi capitava di vederlo ed a volte no;
non posso essere più preciso al riguardo”.
Non spettano dunque al ricorrente le differenze reclamate, essendo quelle a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, scaturenti solo dal preteso maggiore orario di lavoro rispetto alle ore remunerate in busta paga;
nulla spetta al ricorrente a titolo di differenza CIG pagamento anticipato azienda, difettando le necessarie allegazioni in fatto e in diritto;
nulla spetta a titolo di differenza per il mancato preavviso in quanto scaturente dal maggiore orario di lavoro e a saldo
TFR, essendo pacifica la corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di TFR dell'importo di
€.7.383,40 netti (€.9.334,75 lordi), in base a quanto risultante dalle buste paga elaborate dalla società. Quanto ai crediti per festività, permessi e mensilità aggiuntive, il ricorrente si è doluto dell'inesatto pagamento (avendo detratto dallo spettante il percepito), lasciando verosimilmente intendere che si tratta di differenze dovute ad un ricalcolo degli emolumenti ritenuti inadeguati, ma non si è premurato di allegare il fondamento delle maggiori somme richieste.
Diversamente, l'importo di €.1.700,14 a titolo di ferie non godute risulta richiesto per l'intero, sulla base della deduzione della mancata percezione al termine del rapporto, del controvalore economico delle ferie non godute, rispetto alle tre settimane tre settimane di ferie pagate all'anno e delle due settimane di ferie pagate negli ultimi due anni (cfr. capo 5 del ricorso).
A tale riguardo, la società, tenuta a prendere posizione in modo specifico, non ha dedotto di avere fatto godere interamente delle ferie annuali maturate e si è limitata a rinviare alle buste paga prodotte, senza indicare per tale posta contabile l'avvenuto pagamento (cfr. capi e) ed f) della memoria) dal momento che in nessuno dei bonifici di fine rapporto risulta annotata tale causale.
All''esito, la società va condannata al pagamento in favore del ricorrente del solo importo di
€.1.700,14 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, le spese si compensano integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.1.700,14 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, 08.05.2024
6 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
7