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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3062/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Prete
e
), nato a [...] il [...] C.F. 2Di LA MA (cod. fisc.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Serra
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 21.07.2005 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2005, n. 139, parte II, Serie A, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
01.10.2025 per l'udienza del 09.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2005, n. 139, parte II, Serie A, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo ON.LE TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
SEPARAZIONE CONSENSUALE IN KA - DI LA RC
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Brindisi alla Via G. Falcone 8, di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei coniugi, viene assegnata, con i mobili, gli arredi e le pertinenze, alla Sig.ra
3 IN KA che l'abiterà unitamente ai figli minori IO e CO;
3. Il Sig. Di LA MA, si impegna a lasciare la casa coniugale nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro la data di deposito della Sentenza di Omologa, ed a reperire altro immobile, ove trasferirsi, idoneo ad ospitare i figli minori, che potranno dimorarvi nei periodi di permanenza e frequentazione del padre;
4. I figli minori IO e CO, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Brindisi alla Via
G. Falcone 8, assegnata alla madre Sig.ra CO KA, che la continuerà ad abitare insieme ai minori. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative alla loro istruzione, educazione, salute ecc, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
a tal proposito dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi sempre informati circa le questioni relative ai figli minori (come a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventualità che i minori trascorrano notti fuori da parenti e/o amici nel periodo in cui si trovino a permanere presso uno o l'altro genitore). I genitori avranno il diritto di esercitare autonomamente la propria responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione e nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il Sig. Di LA MA potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta che essi vorranno, nonchè nei giorni (comprese le notti) e negli orari che i coniugi concorderanno preventivamente, anche in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali e comunque secondo le esigenze, necessità e le espresse volontà dei figli. In mancanza di accordo, compatibilmente con le esigenze e volontà dei figli minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 3 giorni infrasettimanali, comprese le notti, dall'orario di uscita da scuola sino al mattino seguente, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale
(All.15); ⚫ All'uopo il padre provvederà a prelevare i figli dalla casa coniugale ed ivi li riaccompagnerà, salvo diverso accordo dei coniugi e/o espressa richiesta dei figli minori.
⚫ I minori trascorreranno altresì fine settimana alterni con ciascun genitore dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21.00.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione tra padre e figli nonché eventuali variazioni e modifiche (anche in termini di orario e giorni) potranno essere concordati tra i genitori, in virtù delle proprie esigenze e nel pieno rispetto delle volontà dei minori, tenendo in considerazione i loro impegni di studio, sportivi e sociali, anche in ragione dell'età dei ragazzi.
Entrambe le parti si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto, anche in considerazione dei propri impegni, che dovranno sempre essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo.
6. Per le vacanze invernali, intendendosi quelle che vanno dal 23.12 al 06.01 di ogni anno, il
Sig. Di LA MA potrà tenere con sé i figli, per sette giorni consecutivi, ad anni alterni
(dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01) salvo diverso accordo tra le parti anche in virtù delle volontà espresse dai minori, purchè IO e CO possano trascorrere,
alternativamente, i giorni di festività con ciascun genitore;
7. Per le vacanze pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, dal
Giovedì Santo al Sabato Santo o nei giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
8. Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di 20 gg. consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno, salvo diverso accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze, gli impegni, le necessità e le volontà espresse da
IO e CO;
9. I ricorrenti, per le vacanze estive ed invernali con i figli, manifestano reciprocamente la disponibilità di stabilirsi anche in zona di villeggiatura fuori dal proprio comune di residenza o all'estero, previo accordo con l'altro genitore;
10. Il padre Di LA MA, si obbliga a concorrere al mantenimento dei figli minori,
IO e CO, mediante il pagamento della complessiva somma di Euro 500,00 - cinquecento/0 (Euro 250,00 a figlio), da versarsi, con modalità tracciabile, alla madre collocataria, Sig.ra CO KA, entro il 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese di
Agosto 2025 ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
11. Il Sig. Di LA MA si obbliga a corrispondere alla moglie CO KA, a titolo di concorso al mantenimento della coniuge, un assegno di mantenimento, pari ad Euro
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, mediante versamenti con modalità tracciabile, entro il 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Agosto 2025 e rivalutabile annualmente b secondo gli indici ISTAT;
12. L'assegno Unico per la prole, sarà richiesto e percepito da entrambi i coniugi, nella misura del 50%;
13. I ricorrenti si obbligano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie dei figli minori, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, scolastiche ed hobbistiche - sportive) così come meglio specificate nelle linee guida del Tribunale di
Brindisi, ad eccezione di quelle rientranti nella copertura assicurativa intestata al Sig. Di
LA MA. Con riferimento a dette spese straordinarie infatti, in ragione della copertura assicurativa in essere, il Sig. Di LA MA terrà a proprio carico il 100% delle stesse. Per il pagamento di tutte le spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate (salvo quelle indifferibili ed urgenti), ciascuna parte si impegna a rimborsare, per la quota di propria spettanza e previa esibizione di documento fiscale e specifica, la parte che le ha preventivamente sostenute entro non oltre la fine del mese nel quale le stesse sono state sostenute;
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
15. Con riferimento al mutuo cointestato n. 70500373397 trasferito in surroga alla ING Bank il
17.11.2021, del valore di Euro 98.000,00 da restituire in n. 240 rate mensili del valore di
Euro 504,16 cadauna, il Sig. Di LA MA si obbliga a pagare in via esclusiva, definitiva e per l'intero, le restanti rate, provvedendo ad accollarsi e a versare, alla banca mutuante, il 100% del relativo importo rateale mensile, sino a completa ed integrale estinzione del mutuo, impegnandosi a tenere indenne la Sig.ra CO KA da ogni spesa ed onere e rinunciando, sin d'ora, espressamente, ad ogni eventuale e futura richiesta di restituzione della di lei quota parte;
16. L'autovettura LANCIA MUSA tg: DG 342 BB, intestata al Sig. Di LA MA, viene assegnata alla Sig.ra CO KA, che ne deterrà l'esclusivo possesso e godimento;
17. Il Sig. Di LA MA, provvederà, non appena possibile, alla cointestazione dell'autovettura LANCIA MUSA tg: DG 342 BB alla moglie Sig.ra CO KA. Le
spese del passaggio di proprietà saranno a carico del Sig. Di LA;
18. L'autovettura OPEL MERIVA tg: EG 926 YX intestata al Sig. Di LA MA resterà nel pieno ed esclusivo possesso e godimento del medesimo;
19. Il motoveicolo piaggio liberty 50 tg: X9NV47 intestato al sig. Di LA, resterà nella disponibilità e godimento dei figli minori IO e CO e del Sig. Di LA;
20. Le spese tutte afferenti la proprietà, gestione e manutenzione dei suddetti tre veicoli, Lancia
Musa tg: DG 342 BB assegnata a CO KA, l'OPEL MERIVA tg: EG 926 YX e motoveicolo LIBERTY 50 Tg: X9NV47 (a titolo esemplificativo bollo, assicurazione, revisione, tagliando ecc) saranno sostenute, in via esclusiva, dal Sig. Di LA MA, il quale si impegna a tenere indenne la sig.ra CO;
21. I coniugi provvederanno, non appena possibile, alla chiusura ed estinzione dei conti correnti cointestati. Resta d'intesa che le spese afferenti l'estinzione dei suddetti c.c. saranno a carico esclusivo del Sig. Di LA MA;
22. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
23. I coniugi CO KA e Di LA MA, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
24. Le parti convengono che le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le stesse, con espressa e reciproca rinuncia, da parte dei difensori al vincolo di solidarietà.
Ostuni - Brindisi lì 04.08.2025
Sig. Di LA MA Sig.ra CO KA
Обвол Frika Sa E' autentica la suestesa firma E' autentica la suestesa firma
Avv. Gianluca Serra Avy Valeria Prete
右
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3062/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Prete
e
), nato a [...] il [...] C.F. 2Di LA MA (cod. fisc.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Serra
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 21.07.2005 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2005, n. 139, parte II, Serie A, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
01.10.2025 per l'udienza del 09.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2005, n. 139, parte II, Serie A, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo ON.LE TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
SEPARAZIONE CONSENSUALE IN KA - DI LA RC
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Brindisi alla Via G. Falcone 8, di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei coniugi, viene assegnata, con i mobili, gli arredi e le pertinenze, alla Sig.ra
3 IN KA che l'abiterà unitamente ai figli minori IO e CO;
3. Il Sig. Di LA MA, si impegna a lasciare la casa coniugale nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro la data di deposito della Sentenza di Omologa, ed a reperire altro immobile, ove trasferirsi, idoneo ad ospitare i figli minori, che potranno dimorarvi nei periodi di permanenza e frequentazione del padre;
4. I figli minori IO e CO, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Brindisi alla Via
G. Falcone 8, assegnata alla madre Sig.ra CO KA, che la continuerà ad abitare insieme ai minori. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative alla loro istruzione, educazione, salute ecc, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
a tal proposito dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi sempre informati circa le questioni relative ai figli minori (come a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventualità che i minori trascorrano notti fuori da parenti e/o amici nel periodo in cui si trovino a permanere presso uno o l'altro genitore). I genitori avranno il diritto di esercitare autonomamente la propria responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione e nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il Sig. Di LA MA potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta che essi vorranno, nonchè nei giorni (comprese le notti) e negli orari che i coniugi concorderanno preventivamente, anche in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali e comunque secondo le esigenze, necessità e le espresse volontà dei figli. In mancanza di accordo, compatibilmente con le esigenze e volontà dei figli minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 3 giorni infrasettimanali, comprese le notti, dall'orario di uscita da scuola sino al mattino seguente, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale
(All.15); ⚫ All'uopo il padre provvederà a prelevare i figli dalla casa coniugale ed ivi li riaccompagnerà, salvo diverso accordo dei coniugi e/o espressa richiesta dei figli minori.
⚫ I minori trascorreranno altresì fine settimana alterni con ciascun genitore dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21.00.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione tra padre e figli nonché eventuali variazioni e modifiche (anche in termini di orario e giorni) potranno essere concordati tra i genitori, in virtù delle proprie esigenze e nel pieno rispetto delle volontà dei minori, tenendo in considerazione i loro impegni di studio, sportivi e sociali, anche in ragione dell'età dei ragazzi.
Entrambe le parti si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto, anche in considerazione dei propri impegni, che dovranno sempre essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo.
6. Per le vacanze invernali, intendendosi quelle che vanno dal 23.12 al 06.01 di ogni anno, il
Sig. Di LA MA potrà tenere con sé i figli, per sette giorni consecutivi, ad anni alterni
(dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01) salvo diverso accordo tra le parti anche in virtù delle volontà espresse dai minori, purchè IO e CO possano trascorrere,
alternativamente, i giorni di festività con ciascun genitore;
7. Per le vacanze pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, dal
Giovedì Santo al Sabato Santo o nei giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
8. Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di 20 gg. consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno, salvo diverso accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze, gli impegni, le necessità e le volontà espresse da
IO e CO;
9. I ricorrenti, per le vacanze estive ed invernali con i figli, manifestano reciprocamente la disponibilità di stabilirsi anche in zona di villeggiatura fuori dal proprio comune di residenza o all'estero, previo accordo con l'altro genitore;
10. Il padre Di LA MA, si obbliga a concorrere al mantenimento dei figli minori,
IO e CO, mediante il pagamento della complessiva somma di Euro 500,00 - cinquecento/0 (Euro 250,00 a figlio), da versarsi, con modalità tracciabile, alla madre collocataria, Sig.ra CO KA, entro il 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese di
Agosto 2025 ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
11. Il Sig. Di LA MA si obbliga a corrispondere alla moglie CO KA, a titolo di concorso al mantenimento della coniuge, un assegno di mantenimento, pari ad Euro
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, mediante versamenti con modalità tracciabile, entro il 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Agosto 2025 e rivalutabile annualmente b secondo gli indici ISTAT;
12. L'assegno Unico per la prole, sarà richiesto e percepito da entrambi i coniugi, nella misura del 50%;
13. I ricorrenti si obbligano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie dei figli minori, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, scolastiche ed hobbistiche - sportive) così come meglio specificate nelle linee guida del Tribunale di
Brindisi, ad eccezione di quelle rientranti nella copertura assicurativa intestata al Sig. Di
LA MA. Con riferimento a dette spese straordinarie infatti, in ragione della copertura assicurativa in essere, il Sig. Di LA MA terrà a proprio carico il 100% delle stesse. Per il pagamento di tutte le spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate (salvo quelle indifferibili ed urgenti), ciascuna parte si impegna a rimborsare, per la quota di propria spettanza e previa esibizione di documento fiscale e specifica, la parte che le ha preventivamente sostenute entro non oltre la fine del mese nel quale le stesse sono state sostenute;
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
15. Con riferimento al mutuo cointestato n. 70500373397 trasferito in surroga alla ING Bank il
17.11.2021, del valore di Euro 98.000,00 da restituire in n. 240 rate mensili del valore di
Euro 504,16 cadauna, il Sig. Di LA MA si obbliga a pagare in via esclusiva, definitiva e per l'intero, le restanti rate, provvedendo ad accollarsi e a versare, alla banca mutuante, il 100% del relativo importo rateale mensile, sino a completa ed integrale estinzione del mutuo, impegnandosi a tenere indenne la Sig.ra CO KA da ogni spesa ed onere e rinunciando, sin d'ora, espressamente, ad ogni eventuale e futura richiesta di restituzione della di lei quota parte;
16. L'autovettura LANCIA MUSA tg: DG 342 BB, intestata al Sig. Di LA MA, viene assegnata alla Sig.ra CO KA, che ne deterrà l'esclusivo possesso e godimento;
17. Il Sig. Di LA MA, provvederà, non appena possibile, alla cointestazione dell'autovettura LANCIA MUSA tg: DG 342 BB alla moglie Sig.ra CO KA. Le
spese del passaggio di proprietà saranno a carico del Sig. Di LA;
18. L'autovettura OPEL MERIVA tg: EG 926 YX intestata al Sig. Di LA MA resterà nel pieno ed esclusivo possesso e godimento del medesimo;
19. Il motoveicolo piaggio liberty 50 tg: X9NV47 intestato al sig. Di LA, resterà nella disponibilità e godimento dei figli minori IO e CO e del Sig. Di LA;
20. Le spese tutte afferenti la proprietà, gestione e manutenzione dei suddetti tre veicoli, Lancia
Musa tg: DG 342 BB assegnata a CO KA, l'OPEL MERIVA tg: EG 926 YX e motoveicolo LIBERTY 50 Tg: X9NV47 (a titolo esemplificativo bollo, assicurazione, revisione, tagliando ecc) saranno sostenute, in via esclusiva, dal Sig. Di LA MA, il quale si impegna a tenere indenne la sig.ra CO;
21. I coniugi provvederanno, non appena possibile, alla chiusura ed estinzione dei conti correnti cointestati. Resta d'intesa che le spese afferenti l'estinzione dei suddetti c.c. saranno a carico esclusivo del Sig. Di LA MA;
22. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
23. I coniugi CO KA e Di LA MA, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
24. Le parti convengono che le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le stesse, con espressa e reciproca rinuncia, da parte dei difensori al vincolo di solidarietà.
Ostuni - Brindisi lì 04.08.2025
Sig. Di LA MA Sig.ra CO KA
Обвол Frika Sa E' autentica la suestesa firma E' autentica la suestesa firma
Avv. Gianluca Serra Avy Valeria Prete
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