Art. 25. (Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformita' a quanto previsto negli articoli successivi.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformita' a quanto previsto negli articoli successivi.