Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/02/2026, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06104/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Camprini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IC TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 14 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul conto della richiedente una notizia di reato in data 8 settembre 2011 per furto aggravato ex art. 625 comma 1, c.p. nonché una percezione dei redditi insufficiente rispetto ai parametri di legge.
I suddetti elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone notizia all’interessata con ministeriale in data 27 giugno 2019, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro della quale perveniva osservazioni ritenute non dirimenti.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente eccepisce i vizi di violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 nonché di eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione, avendo il Ministero dell’Interno ancorato il suo giudizio unicamente ad una notizia di reato senza considerare il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Ravenna nel 2012 il ordine al reato contestato, nonché la documentazione reddituale prodotta in risposta al preavviso di diniego.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non irragionevole la posizione dell’odierna ricorrente, alla luce dell’addebito per furto aggravato e della riscontrata carenza reddituale.
Quanto al primo aspetto occorre rilevare come la condotta contestata non può non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché commessa nel settembre del 2011 e quindi ricadente nel c.d. “periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda (nel caso di specie presentata nell’aprile del 2016) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
In tale prospettiva, valga ricordare che il reato di furto aggravato addebitato all’istante è punito con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
La valutazione del suddetto pregiudizio penale non poteva, quindi, non assumere rilevanza nella valutazione svolta dalla P.A. dovendo quest’ultima verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello della richiedente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, per come presentatesi fino al momento della definizione della domanda di cittadinanza.
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il procedimento relativo al reato contestato si è concluso con decreto di archiviazione del Tribunale di Ravenna emesso nel 2012, rimanendo comunque il comportamento addebitato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015), anche perché, dal punto di vista penalistico, l’archiviazione non equivale a riabilitazione.
Peraltro nel caso di specie l’archiviazione della notizia criminis si è verificato unicamente per il fatto che “la querela non contiene l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza” del soggetto qualificatosi come proprietario della società (Conad) in cui il furto aggravato è stato commesso, il che non vale ad escludere l’imputabilità della condotta all’odierna ricorrente.
In altri termini, il reato contestato “non viene valutato sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, bensì sotto il diverso profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l’opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell’ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2476/2018).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente la cittadinanza, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto al contestato requisito reddituale, deve rilevarsi che tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dalla documentazione esibita a corredo della domanda di cittadinanza si evince un reddito inferiore ai parametri sopraindicati per un nucleo composto dall’istante e da due figli a carico, sicché solo un reddito annuale pari ad € 9.295,13 a fronte invece di dichiarazioni reddituali prodotte pari a circa € 8416,00 annui.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai pregiudizi valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte la ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
IC TT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TT | IA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.