Art. 36.
Nelle Regioni o Province nelle quali, in attesa della errata in vigore di apposite leggi regionali o provinciali per la disciplina giuridica dell'artigianato, non abbia trovato applicazione la legge 25 luglio 1956, n. 860 , e pertanto non esista ne' la Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera c), della legge predetta, ne' un corrispondente organo collegiale provinciale istituito con legge locale, i compiti di cui all'art. 30 della legge e di cui alle norme transitorie del presente decreto sono effettuati dal commissario della Cassa mutua provinciale assistito da una Commissione consultiva nominata dal prefetto, di concerto con la Giunta regionale, con composizione e modalita' di nomina identiche a quelle previste dall' art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Nelle Regioni o Province considerate nel precedente e nel presente articolo i termini indicati agli articoli 33 e 34 possono essere prorogati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nelle Regioni o Province nelle quali, in attesa della errata in vigore di apposite leggi regionali o provinciali per la disciplina giuridica dell'artigianato, non abbia trovato applicazione la legge 25 luglio 1956, n. 860 , e pertanto non esista ne' la Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera c), della legge predetta, ne' un corrispondente organo collegiale provinciale istituito con legge locale, i compiti di cui all'art. 30 della legge e di cui alle norme transitorie del presente decreto sono effettuati dal commissario della Cassa mutua provinciale assistito da una Commissione consultiva nominata dal prefetto, di concerto con la Giunta regionale, con composizione e modalita' di nomina identiche a quelle previste dall' art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Nelle Regioni o Province considerate nel precedente e nel presente articolo i termini indicati agli articoli 33 e 34 possono essere prorogati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.