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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1510/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8952/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
ES UB Srl - 04416310615
elettivamente domiciliato presso Piazza Dei Martiri N. 30 80121 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 202400015012 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1250/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ESistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
non si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un SOLLECITO DI PAGAMENTO PER IMU 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
ES UB SR e il Comune di S. Antimo, pur avendo ricevuto la notifica via pec del ricorso, non si sono costituiti in giudizio entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha notificato il ricorso a ES UB SR, che ha emesso il sollecito impugnato, ed al Comune di S. Antimo, ma nella nota di iscrizione a ruolo non ha indicato l'indirizzo pec dei resistenti, così precludendo loro la possibilità materiale e giuridica di conoscere, anche con la massima possibile diligenza, la data di fissazione dell'udienza di trattazione. Tale condotta, gravemente erronea, determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 al pari dell'omessa notifica del ricorso o dell'omessa tempestiva costituzione in giudizio. Nulla per le spese, nella contumacia degli uffici resistenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8952/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
ES UB Srl - 04416310615
elettivamente domiciliato presso Piazza Dei Martiri N. 30 80121 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 202400015012 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1250/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ESistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
non si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un SOLLECITO DI PAGAMENTO PER IMU 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
ES UB SR e il Comune di S. Antimo, pur avendo ricevuto la notifica via pec del ricorso, non si sono costituiti in giudizio entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha notificato il ricorso a ES UB SR, che ha emesso il sollecito impugnato, ed al Comune di S. Antimo, ma nella nota di iscrizione a ruolo non ha indicato l'indirizzo pec dei resistenti, così precludendo loro la possibilità materiale e giuridica di conoscere, anche con la massima possibile diligenza, la data di fissazione dell'udienza di trattazione. Tale condotta, gravemente erronea, determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 al pari dell'omessa notifica del ricorso o dell'omessa tempestiva costituzione in giudizio. Nulla per le spese, nella contumacia degli uffici resistenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.