Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 360/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n.280/2023 pubblicata in data 15 dicembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 da
Parte_1
elettivamente domiciliata a Bologna via del Pratello n.9 presso e nello studio degli avv. Giovanni Betta e Anselmo Campanini che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale CP_ dell' rappresentato e difeso dall' avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste
Manzi e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
1
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del
CP_ lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di con Parte_1
cui la stessa chiedeva che il tribunale adito accertasse la piena ed esclusiva addebitabilità all'istituto dell'errore commesso in sede di corresponsione, dall'1/6/2018 al 30/6/2021, del trattamento previdenziale oggetto di contestazione, sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07051670 intestata alla stessa per l'importo di 19.204,61 euro e conseguentemente dichiarasse l'irripetibilità della predetta somma corrisposta alla medesima ai sensi dell'art. 80 R.D. 1422/24, dell'art. 52 L. 88/89, dell'art. 13 L. 412/91 e dell'art. 1 comma 260 e segg. L.
662/96 e conseguentemente dichiarasse l'illegittimità del recupero effettuato dall' . CP_2
In particolare in tale ricorso esponeva che dall'aprile 2016 era Parte_1
stata riconosciuta invalida civile nella misura del 100% e titolare di indennità di accompagnamento con revisione fissata a 24 mesi, che in data 15.05.2018 era stata convocata presso la Commissione Medica dell' di Piacenza ai fini CP_2
della predetta revisione, che in seguito aveva ricevuto verbale che la riconosceva invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art 2 e dell'art. CP_ 12 della L. n. 118/71, che con lettera del 10.05.2021 l' l'aveva invitava alla restituzione della somma maturata sino al 30.06.2021, pari a € 19.204,61, avendo accertato un indebito pagamento sulla pensione Inv. Civ. n. 07051670.
Sosteneva, quindi, che tale indebito fosse irripetibile.
CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Piacenza decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo e unico motivo di appello deduceva che il giudice avesse errato nella valutazione del concetto di indebito assistenziale, nella valutazione della comunicazione del provvedimento di revoca della prestazione assistenziale, nel valutare il concetto di affidamento e di buona fede del percipiente, nell'interpretare le sentenze n. 28771/2018, 17579/2019, 12759/2003 della
Suprema Corte e nell'interpretare l'art. 37 comma 8 della legge n. 448/1998.
2 CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si osserva, innanzitutto, che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (cfr. Cass. lav n.
13223/2020).
Ne consegue, quindi, che secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 24617/2022) “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento.” e ( Cass. lav n. 24133/2021) “In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”
Orbene considerato che, come si evince dalle suddette pronunce, condizione imprescindibile per la ripetizione è che non sussista un legittimo affidamento, occorre verificare se nel caso concreto l'accertamento amministrativo e, cioè, il verbale della commissione medica e la sua successiva comunicazione abbiano determinato la cessazione dell'affidamento dell'assistito.
Nel caso di specie il verbale della commissione medica è effettivamente poco chiaro in quanto è indicata solo la percentuale di invalidità del 100%, ma in nessuna parte è esplicitato che non sussistono più i presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento e, infatti, si legge solo “ INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa : 100% art.2 e 12 L118/71”.
Né ciò si comprende dalla lettera di invio all'appellante del verbale della
3 commissione medica che, anzi, stante la sua dizione, ingenera confusione perché nella stessa si dice che in caso di conferma della percentuale di invalidità non è previsto alcun adempimento a carico dell'invalido, a differenza che nel caso di variazione della stessa e non si fa alcun riferimento all'indennità di accompagnamento e, nel caso di specie, l'invalidità è rimasta anche dopo la visita di revisione nella medesima percentuale del 100%.
In particolare si legge in detta lettera: “Gentile in allegato a Parte_1
questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione di cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata- originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento- se intende usufruire di tale prestazione dovrà inviare telematicamente ( utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio -economiche e i dati per il pagamento….”
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie l'invio del verbale della commissione medica, stante il tenore dello stesso verbale e della relativa comunicazione, non abbia determinato la cessazione dell'affidamento dell'appellante, considerata la loro ambiguità.
Si osserva, inoltre, che la prestazione ha continuato ad essere erogata per un lungo lasso di tempo ed anche questo ha inciso sull'affidamento dell'appellante.
Né risulta che l'appellante si sia rivolta al sindacato in occasione della visita di CP_ revisione per cui le deduzioni di sul punto sono inconferenti.
Del resto in questo senso si è espressa la Suprema Corte in caso per alcuni aspetti analogo nella sentenza n. 29419/2018. Si legge, infatti, nella motivazione di detta sentenza che: “Anzitutto deve considerarsi che in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero
4 ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dal
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell avendo evidenziato CP_2
5 come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza
CP_ dalla Corte genovese, il ricorso dell non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revoca) trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di
CP_ provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele
(amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima.
5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che CP_2
già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Nè tale
6 affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell potrebbe essere escluso CP_2
per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.”
In senso analogo si è espressa la Corte di Cassazione anche nella sentenza n.
CP_ 4668/2021 in cui si legge: “L denuncia violazione dell'art 1 L n 18/1980, dell'art 2033 cc, in relazione all'art 37 , comma 8, L 448/1998 , art 4 L n
425/1996, art 5 DPR 698/1994. Osserva che oggetto del giudizio riguardava l'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di controllo del 2005 , a cui aveva fatto seguito una revoca della prestazione tardiva, soltanto nel 2010. Rileva che al sopravvenuto difetto del requisito sanitario doveva seguire la sospensione della prestazione dalla data della visita medica e nei successivi 90 giorni la revoca. Deduce che era irrilevante il successivo provvedimento di revoca il cui termine per l'emissione era solo ordinatorio e richiama a riguardo l'art 37, comma 8, L 448/1998.
Afferma che solo il legislatore con espresse previsioni e per casi specifici ,ove avesse ritenuto di privilegiare l'affidamento determinato dal fatto dell'attribuzione della prestazione per un lungo lasso di tempo, avrebbe potuto esonerare il debitore dalla restituzione e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l'art 2033 cc.
Inoltre osserva che non era ravvisabile la buona fede in quanto lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere stato sottoposto a visita che lo aveva riconosciuto invalido al 75% .
4.Il ricorso deve essere rigettato . Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019)con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione
7 se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
6.Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_1
provveduto secondo le regole dell'ad 37 , comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario , a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7.La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole . Si era infatti venuta a configurare , secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_2
8 Va rilevato a riguardo che ,rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012)...”
Si osserva, poi, che non rileva in contrario alla presente decisione la sentenza n.
406/2023 della Corte d'appello di Bologna.
Si condividono, infatti, le argomentazioni in diritto contenute in detta sentenza, ma si osserva che, essendo la verifica del legittimo affidamento un accertamento in fatto, è evidente che lo stesso può variare a seconda delle differenti fattispecie in concreto e, d'altronde, in altra fattispecie la Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 337/2023, pur enunciando sempre i medesimi principi di diritto, ha ritenuto che l'indebito fosse irripetibile.
Da quanto sopra esposto deriva l'irripetibilità delle maggiori somme per cui è
CP_ causa erogate da all'appellante e l'illegittimità del relativo recupero.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado deve, CP_ quindi, dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 19204,61 erogata da a dal 1/06/2018 al 30/06/2021 sulla pensione cat Inv Civ n. Parte_1
07051670.
Stante la controvertibilità delle questioni giuridiche e della valutazione in fatto devono essere compensate integralmente le spese giudiziali tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 360/2024 così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in riforma Parte_1 della sentenza appellata dichiara l'irripetibilità della somma di euro CP_ 19204,61 erogata da a dal 1/06/2018 al 30/06/2021 Parte_1
sulla pensione cat Inv Civ n. 07051670.
9 2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
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