CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2024, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale della libertà di Catanzaro emessa nei suoi confronti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Roberto IE ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Leopoldo Marchese, del Foro di Lamezia Terme, e Valerio Vianello Accoretti, del Foro di Roma, in difesa di AN, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a AO AN in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), artt. 1, 2, e 4 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 110, 416 bis.1 cod. pen. (capo 66), artt. 2 e 4 L. 895/1967 e 110, 416-bis cod. pen. (capi 67 e 75) descritti nelle imputazioni provvisorie. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3681 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 2. Nel ricorso e nei motivi nuovi del 16 novembre 2023 presentati dal difensore di AN si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo e con il motivo unico nuovo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1, presupponendo esistente una 'ndrina di Calabrò-ET in realtà inesistente e valorizzando le dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboranti con l'Autorità giudiziaria nelle quali in realtà non si parla di AO AN come di un partecipe alla ‘ndrangheta, accusa dalla quale è stato assolto in altri procedimenti penali. Si assume che il Tribunale ha fornito una risposta soltanto apparente alle deduzioni difensive. In particolare, nel ricorso si osserva che il Tribunale non ha risposto alle obiezioni della Difesa concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL TI del 21/07/2015 in realtà in gran parte oscurate da omissis e, quindi, non fruibili. Inoltre, si valutano generiche le accuse provenienti da TO EN e da RE AN e del tutto infondato attribuire, come indice di appartenenza alla associazione, a AO AN la custodia' delle armi descritte nel capo 75 e erroneo trarre dall'uccisione (nel 2013) del padre (indicato dai collaboranti come figura di riferimento della 'ndrangheta a Milio) del ricorrente indicazione dell'appartenenza di questi all'associazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente ai capi 66 e 67 perché nell'ordinanza impugnata si è riconosciuto che gli elementi acquisiti non integrano gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nelle imputazioni provvisorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dei collaboranti contAutorità giudiziaria MI EL, RA CA e RE LL indicato nella famiglia di AO AN, il cui padre PP risulta ucciso in un agguato connesso alle dinamiche della criminalità 'ndranghetista, composta anche da TU AN, SQ AN e NT VA AN (secondo le precisazioni di TE che li ha riconosciuti in foto) ‘la famiglia di riferimento della ‘ndrangheta nella locale di ET. 1.2. In questo quadro, ha collocato le dichiarazioni specificamente riguardanti il ruolo di AO SI: a) quelle del collaborante con l'Autorità giudiziaria TO EN che ha indicato AO AN (riconosciuto in foto) quale operante nella 'ndrina condotta dalla famiglia AN Ci ET;
b) quelle di RE AN ha descritto le vicende della ‘ndrangheta nel territorio di ET e ha indicato AN come la persona alla quale, ella, trasferitasi nel nord dell'Italia, avrebbe potuto rivolgersi per un aiuto in caso di bisogno. 1.3. Inoltre, il Tribunale ha valutato che sia le dichiarazioni dei collaboranti indicate sub 1.1. che quelle specificamente riguardanti il ricorrente indicate sub 1.2. è corroborata dai contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali (p. 4-10), ha desunto, con interpretazione esente da manifeste illogicità, che il ricorrente assieme al fratello NE (entrambi emissari del loro fratello TU) si recarono a casa di PP LO per trattare la compravendita di una partita di sostanza stupefacente (oggetto del capo 75 delle imputazioni provvisorie) e a un certo punto AO AN chiese al fratello NE se gli bastassero dieci chilogrammi da occultare perché nel luogo individuato allo scopo stavano già dei fucili. 1.4. A questi dati, congruamente intesi quali gravi indizi di partecipazione del ricorrente alle varie attività criminali della sua famiglia, ha aggiunto, nel quadro di una valutazione unitaria dei dati acquisti, la considerazione, pur non trascurandone la genericità, delle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria AL TI, che ha indicato AO AN come coinvolto in un traffico di armi, provenienti dall'Estero e portate in Calabria, assieme a altri esponenti della locale di ET. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Relativamente alle dichiarazioni di TI sopra indicate sub 1.4., il Tribunale ha ritenuto che «trattandosi di dichiarazioni de relato che per la posizione di AN AO non trovano riscontri in altre attività di indagine, non siano sufficienti ad integrare la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 66 e 67 anche perché nessuno ha poi fornito elementi circa l'effettivo possesso delle armi o di parte di esse da parte del AN AO». Tuttavia, da questo non ha fatto conseguire, come logica conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza genetica, relativamente ai capi 66 e 67, che va pertanto disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 66 e 67 l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la formale scarcerazione di SI AO limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., nonchè per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 29/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Roberto IE ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Leopoldo Marchese, del Foro di Lamezia Terme, e Valerio Vianello Accoretti, del Foro di Roma, in difesa di AN, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a AO AN in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), artt. 1, 2, e 4 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 110, 416 bis.1 cod. pen. (capo 66), artt. 2 e 4 L. 895/1967 e 110, 416-bis cod. pen. (capi 67 e 75) descritti nelle imputazioni provvisorie. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3681 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 2. Nel ricorso e nei motivi nuovi del 16 novembre 2023 presentati dal difensore di AN si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo e con il motivo unico nuovo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1, presupponendo esistente una 'ndrina di Calabrò-ET in realtà inesistente e valorizzando le dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboranti con l'Autorità giudiziaria nelle quali in realtà non si parla di AO AN come di un partecipe alla ‘ndrangheta, accusa dalla quale è stato assolto in altri procedimenti penali. Si assume che il Tribunale ha fornito una risposta soltanto apparente alle deduzioni difensive. In particolare, nel ricorso si osserva che il Tribunale non ha risposto alle obiezioni della Difesa concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL TI del 21/07/2015 in realtà in gran parte oscurate da omissis e, quindi, non fruibili. Inoltre, si valutano generiche le accuse provenienti da TO EN e da RE AN e del tutto infondato attribuire, come indice di appartenenza alla associazione, a AO AN la custodia' delle armi descritte nel capo 75 e erroneo trarre dall'uccisione (nel 2013) del padre (indicato dai collaboranti come figura di riferimento della 'ndrangheta a Milio) del ricorrente indicazione dell'appartenenza di questi all'associazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente ai capi 66 e 67 perché nell'ordinanza impugnata si è riconosciuto che gli elementi acquisiti non integrano gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nelle imputazioni provvisorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dei collaboranti contAutorità giudiziaria MI EL, RA CA e RE LL indicato nella famiglia di AO AN, il cui padre PP risulta ucciso in un agguato connesso alle dinamiche della criminalità 'ndranghetista, composta anche da TU AN, SQ AN e NT VA AN (secondo le precisazioni di TE che li ha riconosciuti in foto) ‘la famiglia di riferimento della ‘ndrangheta nella locale di ET. 1.2. In questo quadro, ha collocato le dichiarazioni specificamente riguardanti il ruolo di AO SI: a) quelle del collaborante con l'Autorità giudiziaria TO EN che ha indicato AO AN (riconosciuto in foto) quale operante nella 'ndrina condotta dalla famiglia AN Ci ET;
b) quelle di RE AN ha descritto le vicende della ‘ndrangheta nel territorio di ET e ha indicato AN come la persona alla quale, ella, trasferitasi nel nord dell'Italia, avrebbe potuto rivolgersi per un aiuto in caso di bisogno. 1.3. Inoltre, il Tribunale ha valutato che sia le dichiarazioni dei collaboranti indicate sub 1.1. che quelle specificamente riguardanti il ricorrente indicate sub 1.2. è corroborata dai contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali (p. 4-10), ha desunto, con interpretazione esente da manifeste illogicità, che il ricorrente assieme al fratello NE (entrambi emissari del loro fratello TU) si recarono a casa di PP LO per trattare la compravendita di una partita di sostanza stupefacente (oggetto del capo 75 delle imputazioni provvisorie) e a un certo punto AO AN chiese al fratello NE se gli bastassero dieci chilogrammi da occultare perché nel luogo individuato allo scopo stavano già dei fucili. 1.4. A questi dati, congruamente intesi quali gravi indizi di partecipazione del ricorrente alle varie attività criminali della sua famiglia, ha aggiunto, nel quadro di una valutazione unitaria dei dati acquisti, la considerazione, pur non trascurandone la genericità, delle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria AL TI, che ha indicato AO AN come coinvolto in un traffico di armi, provenienti dall'Estero e portate in Calabria, assieme a altri esponenti della locale di ET. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Relativamente alle dichiarazioni di TI sopra indicate sub 1.4., il Tribunale ha ritenuto che «trattandosi di dichiarazioni de relato che per la posizione di AN AO non trovano riscontri in altre attività di indagine, non siano sufficienti ad integrare la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 66 e 67 anche perché nessuno ha poi fornito elementi circa l'effettivo possesso delle armi o di parte di esse da parte del AN AO». Tuttavia, da questo non ha fatto conseguire, come logica conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza genetica, relativamente ai capi 66 e 67, che va pertanto disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 66 e 67 l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la formale scarcerazione di SI AO limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., nonchè per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 29/11/2023