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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Anna Pagotto, nella causa n. 33522/2024, all'udienza di data 26.2.2025, celebratasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA
tra nq di erede di ricorrente Parte_1 Persona_1
avv. Fabrizio Lattanzi
e convenuto CP_1 avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dall'ottobre 2022, come riconsociuto dalla sentenza 7691/2023 e la condanna del convenuto al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rappresenta che dopo il riconoscimento del diritto di attraverso la sentenza di Persona_1 questo tribunale citata di data 15.9.2023 , il successivo 8.11.2023 il medesimo è deceduto Per_1
e che in data 29.2.2024 la moglie odierna ricorrente ha chiesto tramite patronato la riscossione dei ratei maturati e che l' non vi ha mai provveduto. CP_1
Costituitosi, L non contesta il diritto dell'istante e si limita a chieder rinvio per completare la CP_1 procedura di liquidazione , chiedendo che l'istante formuli apposita domanda.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale .
oOo
Il ricorso è fondato.
La ricorrente risulta avere tutti i requisiti normativamente previsti per ottenere la liquidazione dell'assegno ex art. 1 legge 222/ 84, diritto peraltro non contestato dalla parte convenuta .
Al riguardo a differenza di quanto sostenuto dalla medesima, non risulta necessario , come richiesto dall' che per poter procedere al pagamento debba essere presentata dagli eredi al CP_1 competente Ufficio la domanda di rate maturate e non riscosse. In quanto, come rimarcato da parte CP_ ricorrente, la domanda risulta già presentata all' , come risulta dagli atti allegati da stessa parte ricorrente. Ne consegue il diritto della istante a ricevere l'assegno ex art. ex art. 1 legge 222/ 84, nei termini di legge, a partire ottobre 2022 e la condanna del convenuto alla conseguente liquidazione a favore dell'istante.
Non sono evidenziati né risultano sussistere gli elementi che configurino la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. , lamentata dall'istante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta il diritto di parte ricorrente a ricevere l'assegno ex art. art. 1 legge 222/ 84, a decorrere dall'ottobre 2022 e condanna il convenuto al pagamento dei relativi ratei a favore dell'istante, oltre gli interessi nella misura di legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1800 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 13.3.2025 il Giudice