Articolo 12 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 dicembre 1962
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Versione
16 dicembre 1964
Art. 12. Calcoli di stabilita'

Per la 1ª categoria:
((Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio))
a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico piu' sfavorevoli;
b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche.
Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani.
Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.
Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci liquidi, macchinari e simili.
Le strutture debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da, travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.
Le strutture l'anno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.
Nell'irrigidimento dei telai e' consentito l'impiego anche dei mattoni o blocchi squadrati forati, purche' di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, dai comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.
Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato.
Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.
Per la 2ª categoria:
((Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio))
a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico piu' sfavorevoli;
b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dal accellerazioni sismiche.
Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse sui cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani.
Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.
Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.
Le strutture sismiche debbano essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati con metodi della scienza delle costruzioni.
le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimativi, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.
Nell'irrigidimento dei telai e' consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purche' di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.
Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di Sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato.
Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1964
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