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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 529/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. GE GIANNI e l'avv. Parte_1
GE RL
- per , Controparte_1 Parte_2
nessuno
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
WE SN
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. GE GIANNI e dall'avv. dott.
GE RL
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_2
contumace C.F._2
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., previa impugnazione di ogni rinuncia o transazione, per tutti i motivi esposti in narrativa,
1.- accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo determinato decorrente dal 17.03.2025 al
31.05.2025, per mansioni di operaio comune del livello 3E del CCNL lavoratori agricoli e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale di riferimento, privo di valido atto interruttivo antecedente al termine del rapporto;
2.- accertarsi e dichiararsi che la parte ricorrente ha maturato un credito retributivo per le causali di cui in narrativa e conteggio tabellare;
3.- condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di Euro 2.288,00.- (duemiladuecentottantotto/00) a titolo di differenze retributive maturate o altre maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa;
4.- condannarsi comunque la convenuta al pagamento su tutti gli importi di cui sopra degli interessi legali ex art. 1284, comma 2 e comma 4, e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
5.- darsi atto che si conferma l'impugnazione di ogni rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.
6.- spese di causa interamente rifuse.
pagina3 di 7 Di parte convenuta
-
pagina4 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente si.ra espone che tra essa e la resistente è Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno,
- decorrente dal 17.03.2025 al 31.05.2025;
- per mansioni di operaio;
- inquadrato al liv. 3E del CCNL operai agricoli e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale per i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Bolzano;
- cessato per licenziamento privo di forma scritta in data 30.04.2025.
In buona sostanza, dopo un innocuo diverbio tra le parti la titolare Parte_2
avrebbe licenziato in tronco la ricorrente.
[...]
Tramite sindacato avrebbe impugnato il licenziamento chiedendo il pagamento delle retribuzioni fino alla fine naturale del contratto con accessori di legge per un importo pari ad euro 3.134,00.
In giudizio aggiunge a tale domanda quella risarcitoria per essere stata estromessa senza motivo dal lavoro.
2. La resistente, nonostante corretta notifica del ricorso, ha serbato contegno contumaciale. Il contratto di lavoro è in atti, e quindi l'inquadramento come dedotto. Lo svolgimento dell'attività lavorativa e quindi l'adempimento della sig.a emergono dalle buste paga. Parte_1
Sarebbe spettato poi a parte resistente dedurre e provare che il licenziamento era pagina5 di 7 avvenuto per un motivo legittimo, o altro elemento estintivo del diritto della ricorrente a prestare l'attività lavorativa come da contratto. Parte ricorrente (doc.
n. 4-7) ha poi chiesto tempestivamente chiarimenti, offerto la propria attività lavorativa ed infine impugnato tempestivamente il licenziamento.
Il calcolo delle spettanze è stato effettuato dal sindacato, ridotto medio tempore all'importo pari ad euro 2.288; non vi è motivo per appesantire il processo con una CTU.
3. Ciò posto, la domanda è da accogliere, ad eccezione della domanda risarcitoria, formulata in termini oltremodo generici. Quanto alle spese di lite si applicano i minimi di legge, vista l'attività processuale limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo determinato decorrente dal 17.03.2025 al 31.05.2025, per mansioni di operaio comune del livello 3E del CCNL lavoratori agricoli
e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale di riferimento, privo di valido atto interruttivo antecedente al termine del rapporto;
ed accertato che la parte ricorrente ha maturato un credito retributivo per
l'ultima mensilità e TFR per l'importo pari ad Euro 2288.-; condanna la parte convenuta Controparte_2
al pagamento in favore della parte ricorrente
[...]
dell'importo di Euro 2.288,00.- Parte_1
pagina6 di 7 (duemiladuecentottantotto/00) a titolo di differenze retributive maturate;
Condanna altresì la resistente in favore di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1314, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE SN
pagina7 di 7
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 529/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. GE GIANNI e l'avv. Parte_1
GE RL
- per , Controparte_1 Parte_2
nessuno
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
WE SN
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. GE GIANNI e dall'avv. dott.
GE RL
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_2
contumace C.F._2
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., previa impugnazione di ogni rinuncia o transazione, per tutti i motivi esposti in narrativa,
1.- accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo determinato decorrente dal 17.03.2025 al
31.05.2025, per mansioni di operaio comune del livello 3E del CCNL lavoratori agricoli e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale di riferimento, privo di valido atto interruttivo antecedente al termine del rapporto;
2.- accertarsi e dichiararsi che la parte ricorrente ha maturato un credito retributivo per le causali di cui in narrativa e conteggio tabellare;
3.- condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di Euro 2.288,00.- (duemiladuecentottantotto/00) a titolo di differenze retributive maturate o altre maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa;
4.- condannarsi comunque la convenuta al pagamento su tutti gli importi di cui sopra degli interessi legali ex art. 1284, comma 2 e comma 4, e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
5.- darsi atto che si conferma l'impugnazione di ogni rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.
6.- spese di causa interamente rifuse.
pagina3 di 7 Di parte convenuta
-
pagina4 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente si.ra espone che tra essa e la resistente è Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno,
- decorrente dal 17.03.2025 al 31.05.2025;
- per mansioni di operaio;
- inquadrato al liv. 3E del CCNL operai agricoli e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale per i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Bolzano;
- cessato per licenziamento privo di forma scritta in data 30.04.2025.
In buona sostanza, dopo un innocuo diverbio tra le parti la titolare Parte_2
avrebbe licenziato in tronco la ricorrente.
[...]
Tramite sindacato avrebbe impugnato il licenziamento chiedendo il pagamento delle retribuzioni fino alla fine naturale del contratto con accessori di legge per un importo pari ad euro 3.134,00.
In giudizio aggiunge a tale domanda quella risarcitoria per essere stata estromessa senza motivo dal lavoro.
2. La resistente, nonostante corretta notifica del ricorso, ha serbato contegno contumaciale. Il contratto di lavoro è in atti, e quindi l'inquadramento come dedotto. Lo svolgimento dell'attività lavorativa e quindi l'adempimento della sig.a emergono dalle buste paga. Parte_1
Sarebbe spettato poi a parte resistente dedurre e provare che il licenziamento era pagina5 di 7 avvenuto per un motivo legittimo, o altro elemento estintivo del diritto della ricorrente a prestare l'attività lavorativa come da contratto. Parte ricorrente (doc.
n. 4-7) ha poi chiesto tempestivamente chiarimenti, offerto la propria attività lavorativa ed infine impugnato tempestivamente il licenziamento.
Il calcolo delle spettanze è stato effettuato dal sindacato, ridotto medio tempore all'importo pari ad euro 2.288; non vi è motivo per appesantire il processo con una CTU.
3. Ciò posto, la domanda è da accogliere, ad eccezione della domanda risarcitoria, formulata in termini oltremodo generici. Quanto alle spese di lite si applicano i minimi di legge, vista l'attività processuale limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo determinato decorrente dal 17.03.2025 al 31.05.2025, per mansioni di operaio comune del livello 3E del CCNL lavoratori agricoli
e florovivaisti e del Contratto integrativo provinciale di riferimento, privo di valido atto interruttivo antecedente al termine del rapporto;
ed accertato che la parte ricorrente ha maturato un credito retributivo per
l'ultima mensilità e TFR per l'importo pari ad Euro 2288.-; condanna la parte convenuta Controparte_2
al pagamento in favore della parte ricorrente
[...]
dell'importo di Euro 2.288,00.- Parte_1
pagina6 di 7 (duemiladuecentottantotto/00) a titolo di differenze retributive maturate;
Condanna altresì la resistente in favore di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1314, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE SN
pagina7 di 7