TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1175
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità delle organizzazioni di volontariato alla gara

    Il Collegio ritiene che le associazioni di volontariato possano partecipare alle gare pubbliche, dato che la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone lo scopo di lucro e che l'art. 1, comma 1, lett. l) dell'Allegato I.1. del Codice dei contratti definisce operatore economico in modo ampio. L'elenco nell'art. 65 non è tassativo. La disciplina delle cooperative sociali non è estendibile alle associazioni di volontariato a causa delle differenze statutarie e finalistiche.

  • Rigettato
    Offerta anomala per impiego massiccio di volontari

    Il ricorso ai volontari rientra nella natura degli enti di volontariato e non è considerato una violazione della concorrenza, anzi consente alle stazioni appaltanti di beneficiare di una riduzione del prezzo. L'art. 41 del Codice dei contratti consente agli operatori di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, applicabile anche agli enti di volontariato. L'ammissione delle associazioni di volontariato implica la possibilità di impiegare personale volontario.

  • Accolto
    Offerta indeterminata e ineseguibile

    Il Tribunale rileva una discrasia tra il numero e le qualifiche dei dipendenti indicati nella relazione tecnica (3 dipendenti di centrale) e quelli indicati nell'offerta economica (2 dipendenti autista/soccorritore). La centrale operativa e il relativo personale sono un aspetto essenziale dell'appalto e i relativi costi devono trovare copertura nell'offerta economica. L'affermazione della controinteressata che il personale di centrale non genera costi per l'appalto perché già in organico non è convincente, in quanto la lex specialis richiede di 'dedicare' personale alla centrale operativa.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dell'offerta tecnica

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'indeterminatezza e incongruenza dell'offerta.

  • Accolto
    Incoerenza tra offerta economica, giustificazioni e relazione tecnica

    Il Tribunale rileva una discrasia tra il numero e le qualifiche dei dipendenti indicati nella relazione tecnica (3 dipendenti di centrale) e quelli indicati nell'offerta economica (2 dipendenti autista/soccorritore). La centrale operativa e il relativo personale sono un aspetto essenziale dell'appalto e i relativi costi devono trovare copertura nell'offerta economica. L'affermazione della controinteressata che il personale di centrale non genera costi per l'appalto perché già in organico non è convincente, in quanto la lex specialis richiede di 'dedicare' personale alla centrale operativa.

  • Rigettato
    Violazione della clausola sociale

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'indeterminatezza e incongruenza dell'offerta.

  • Accolto
    Vizi nella verifica di anomalia dell'offerta

    Il Tribunale rileva una discrasia tra il numero e le qualifiche dei dipendenti indicati nella relazione tecnica (3 dipendenti di centrale) e quelli indicati nell'offerta economica (2 dipendenti autista/soccorritore). La centrale operativa e il relativo personale sono un aspetto essenziale dell'appalto e i relativi costi devono trovare copertura nell'offerta economica. L'affermazione della controinteressata che il personale di centrale non genera costi per l'appalto perché già in organico non è convincente, in quanto la lex specialis richiede di 'dedicare' personale alla centrale operativa.

  • Rigettato
    Richiesta di aggiudicazione in favore della ricorrente

    Il Tribunale non può disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente, poiché l'art. 23 della lettera di invito attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La procedura di gara dovrà essere rinnovata dopo l'esclusione della controinteressata.

  • Altro
    Richiesta di dichiarare l'inefficacia del contratto

    Dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda, non essendovi evidenze in atti circa la stipulazione del contratto di appalto.

  • Altro
    Richiesta di risarcimento danni per equivalente

    Dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda, non essendovi evidenze in atti circa la stipulazione del contratto di appalto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1175
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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