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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 17/24
OGGETTO: appello R e p u b b l i c a I t a l i a n a avverso la sentenza n.
In nome del popolo italiano 25/2024 emessa dal
Tribunale di Spoleto il L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 7 febbraio 2024 –
- S e z i o n e L a v o r o - malattia professionale
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, elettivamente domiciliato in Perugia, Via del Sole n. 8, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Catia Mosconi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso in appello
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in persona del Direttore Centrale Prestazioni CP_1
in carica pro tempore, Ing. giusta deliberazione del Presidente – Commissario CP_2
Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78 e connesso contratto accessivo, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio del 17.12.2010, rep. 87595, racc. Persona_1
38040, dall'avvocato Andrea Bellucci, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
1 in Perugia, Via Giovan Battista Pontani n. 12 CP_1
- a p p e l l a t o –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 7 febbraio
2024 – malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2022 propose ricorso dinanzi al Tribunale Parte_2
di Spoleto chiedendo, nei confronti di il riconoscimento dell'aggravamento del proprio CP_1
stato di invalidità permanente, derivante dal cumulo della preesistente e riconosciuta malattia professionale (lombosciatalgia con un grado del 10 %), con una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale
pantonale” scaturita, a suo dire, dalla prolungata esposizione al rumore quale bracciante agricolo,
manovale addetto alla pulizia di pullman e autista e, pertanto, la condanna dell'Istituto al riconoscimento della relativa rendita o al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge, nella misura da accertarsi tramite C.T.U. medico-legale.
A fondamento della richiesta, il dedusse che la causa dell'insorgere della denunciata Pt_2
malattia fosse da ascrivere al fatto di essere stato esposto, per tutto il corso della propria trentennale carriera lavorativa, al rischio patogeno specifico rappresentato dall'inquinamento acustico. In
particolare, affermò di aver lavorato nell'impresa agricola del padre sino all'età di 26 anni (dal 1983
al 1990), utilizzando trattori non cabinati, mietitrebbie e motofalciatrici BCS a petrolio, e di essere in seguito passato alle dipendenze dell'Impresa Spoletina Trasporti e di quelle ad essa subentrata fino all'attuale sia come addetto al rifornimento e alle pulizie degli autobus Controparte_3
(con l'utilizzo di compressori ad aria, aspirapolveri e idropulitrici), sia come conducente, dapprima di autobus il cui motore era situato vicino al posto di guida e, solo in seguito, di autobus con motori posteriori, in ogni caso sostando giornalmente, durante le pause fra una corsa e l'altra, all'interno del locale di un'autorimessa, ove gli autobus con il motore acceso provocavano notevole frastuono.
Peraltro, rappresentò di avere già introdotto nel 2014 un giudizio avente ad oggetto un'altra malattia professionale causata dalle medesime mansioni lavorative sopra descritte, giudizio conclusosi con la
2 sentenza n. 125/2018 del Tribunale di Spoleto che, riconosciuta l'origine professionale della
“lombosciatalgia” di cui il ricorrente soffriva sin dal 2012, condannò l' al pagamento di un CP_1
indennizzo in capitale parametrato al danno biologico permanente di grado pari al 10%.
Costituitosi in giudizio, l' resistette all'avversa pretesa, contestando l'eziologia CP_1
professionale della malattia sofferta dal ricorrente (non tabellata ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000), tanto più in relazione all'attività agricola, che il aveva svolto discontinuamente ed in un periodo Pt_2
risalente a ben più di quattro anni prima dell'asserito insorgere della sordità, nonché evidenziando l'assoluta inverosimiglianza delle avverse allegazioni, smentite radicalmente da molteplici e convergenti fonti di prova: in primo luogo, l'indagine fonometrica e il documento di valutazione del rischio provenienti dalla società datrice di lavoro attestavano un livello di rumorosità dell'ambiente di lavoro vissuto dal ricorrente inferiore alla soglia minima di pericolosità per la salute dell'udito,
pari, secondo l'art. 189 del D. Lgs. 81/2008, a valori superiori agli 80 dB(A); in secondo luogo, il quando fu sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro, non manifestò Pt_2
mai alcun problema di udito, che ne avrebbe pregiudicato l'idoneità specifica alla mansione.
All'esito del giudizio, istruito con prove testimoniali e con una C.T.U. medico-legale, il Tribunale
rigettò il ricorso e pose a carico del ricorrente le spese di C.T.U. e quelle processuali, liquidando queste ultime in misura pari a € 2.300,00 per compensi, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024, ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza di primo grado attraverso cinque motivi aventi ad oggetto, sostanzialmente e nel loro complesso, l'errata valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria e le erronee conclusioni del C.T.U., che non avrebbe tenuto conto degli esiti della prova orale, nonché la violazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova e in particolare del principio della equivalenza causale in ambito nonché con un sesto motivo attinente alla ripartizione delle spese di lite CP_1
e di C.T.U. tra le parti.
Con memoria difensiva si è costituito in appello l' per chiedere il rigetto dell'appello CP_1
avversario, ponendo in particolare risalto il fatto che l'istruttoria espletata aveva dimostrato le
3 mansioni svolte dal ricorrente ma non l'intensità del rumore a cui era stato sottoposto, e quindi l'idoneità otolesiva delle lavorazioni svolte, con la conseguenza che il C.T.U. non aveva potuto riconoscere l'origine professionale dell'accertata ipoacusia.
Fissata l'udienza di discussione orale della causa per il 5 febbraio 2025, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate negli atti di costituzione, insistendo in particolare l'appellante per il rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Questo Collegio ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando il dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso i primi cinque motivi di gravame, che possono essere trattati insieme per ragioni di ordine logico e sistematico, l'appellante sostiene che le testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado avrebbero comprovato pienamente la rumorosità dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra il rumore a cui il lavoratore era quotidianamente esposto e la sordità che l'aveva colpito.
Viceversa, secondo l'appellante, la prova contraria offerta dall' rappresentata dal CP_1
Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) rumore della sarebbe Controparte_3
inaffidabile, sia perché proveniente da un terzo (datore di lavoro) onerato del pagamento del premio assicurativo e, quindi, portatore di un interesse confliggente con quello del lavoratore, sia CP_1
perché il D.V.R., elaborato nel 2019, contenente un esame fonometrico del 2017, e “relativo ai
moderni autobus, più recenti rispetto ad un'attività risalente a trent'anni prima”, avrebbe un valore probatorio inferiore rispetto alle testimonianze rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, dalle quali era emerso che i motori erano posti sotto il posto di guida e non erano insonorizzati e che, durante le pause tra una corsa e l'altra, gli autisti stazionavano all'interno della rimessa ove si trovavano molti autobus che avevano i motori simultaneamente accesi.
Inoltre, non si era tenuto conto della variabilità della risposta individuale alla noxa acustica in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore, essendo diversa la valutazione della intollerabilità della esposizione ai fini statistici, cioè ai fini di valutare l'esistenza di
4 obblighi prevenzionali, od anche a fini tariffari, rispetto alla valutazione della nocività nel caso concreto, che non può prescindere dalla considerazione della sensibilità soggettiva e cioè della variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell'agente patogeno, con particolare riferimento al rumore;
sicché anche l'esposizione a una rumorosità non eccedente l'indicato limite di legge potrebbe essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo in relazione alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo.
Peraltro, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, delle note critiche autorizzate per l'udienza del 7 febbraio 2024, contenenti specifiche eccezioni “tecnico-
giuridiche” in ordine alla “nullità dell'elaborato peritale, viziato per elusione degli atti richiesti in
quesito e per illogicità nel presupporre fatti diversi da quelli dedotti in ricorso, allegati e confermati
dalla prova testimoniale, sia in ordine alle lavorazioni tabellate in agricoltura, sia in ordine alla
trentennale esposizione a rumore di automezzi ben superiori ai livelli della recente indagine
fonometrica del 2019 depositata dall' ed utilizzata dal C.T.U., quale unico presupposto CP_1
dell'espressa valutazione medico-legale”, nonché delle osservazioni del C.T.P. dott. che, Per_2
seppur non previamente trasmesse al C.T.U., evidenzierebbero il carattere professionale dell'accertata ipoacusia.
Pertanto, risultando dalle testimonianze la prova della sussistenza del rumore nocivo, secondo il ragionamento dell'appellante, allora evidentemente il C.T.U., accertata l'ipoacusia, aveva omesso di leggere gli atti, cosicché il giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo delle indagini peritali, pena la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., o comunque non tenerne conto ai fini del decidere.
Infine, secondo l'appellante, la C.T.U. recepita in sentenza si porrebbe in aperta violazione del principio della concausalità in ambito secondo il quale, in forza del principio di CP_1
equivalenza sancito dall'art. 41 c.p., causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarne l'accadimento, con la conseguenza che, una volta accertata l'esistenza di una concausa lavorativa
5 nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non può certo negarsi sulla valutazione della prevalenza di altre concause (peraltro inesistenti) nel determinismo della patologia come operato nella fattispecie dal C.T.U.
1.1. I motivi sono infondati.
1.1.1. Dalla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado risulta che il è affetto da una Pt_2
ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui non è dimostrata, tuttavia, l'origine lavorativa.
Il consulente tecnico d'ufficio ha fondato il proprio convincimento in ordine alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra le lavorazioni svolte e la patologia acustica in ragione della mancanza di alcuna indagine fonometrica relativamente all'attività di bracciante agricolo e della presenza in atti di un'indagine fonometrica del 2017, relativa al lavoro di autista, attestante un livello di esposizione quotidiana del lavoratore nettamente inferiore al limite degli 80 dB(A) previsto dal d.lgs. n. 81/2008. Conseguentemente, a detta del C.T.U., trattandosi di lavorazioni non tabellate, il ricorrente non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra le lavorazioni e l'insorta ipoacusia.
Le considerazioni svolte dal C.T.U., al termine di un'indagine tecnicamente corretta e immune da vizi logici o metodologici, sono pienamente condivise dal collegio, che le fa proprie integrandole con quelle di seguito esposte, tenendo in considerazione anche le argomentazioni formulate dal C.T.P.
dott. “seppur non previamente trasmesse al C.T.U.”, per espressa ammissione Per_2
dell'appellante (vedi a pag. 18 dell'atto di appello), e quelle contenute nelle note critiche depositate dal ricorrente in primo grado il 7 febbraio 2024.
1.1.2. Va innanzitutto ribadito, prima di affrontare specificatamente le censure formulate dall'appellante, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi, tra le molte, Cass.
Sez. L., sentenza n. 4292 del 24 marzo 2003:
“In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro che
grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero,
esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può
essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, che può essere ritenuto
6 sussistente sulla base degli accertamenti operati dal giudice di merito. In particolare, a
proposito della ipoacusia derivante da cause di lavoro, trattandosi di malattia che, pur
se diagnosticata con certezza, non consente con altrettanta certezza l'individuazione di
una causa determinata, può ritenersi fornita la prova della causa di lavoro ogni qual
volta vi siano, da un lato, l'avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi,
modalità ed intensità tali da poter svolgere un apporto causale, e dall'altro l'insorgere
della ipoacusia in capo all'assicurato”.
1.1.3. Ciò posto, va chiarito, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che l'ipoacusia da rumore
è tabellata dal D.M. 09/04/2008 con riferimento solo ad alcune lavorazioni del settore agricolo e industriale nel limite di ristretti termini intertemporali fra la fine dell'esposizione al rischio e l'insorgere dell'evento morboso, al fine della presunzione legale del nesso eziologico fra l'evento e il fattore scatenante.
Di conseguenza, in mancanza di tale condizione, è pacifico che incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'eziopatogenesi professionale dell'ipoacusia.
A tal fine, esaminando l'istruttoria svolta in primo grado, con riferimento all'attività prestata dal ricorrente in agricoltura presso l'azienda di famiglia dal 1983 al 1990, va detto che le prove testimoniali espletate sono risultate estremamente generiche e quindi assolutamente inidonee a dimostrare che tale attività avesse svolto una qualche incidenza causale sull'evento morboso in discussione. Il teste vicino di casa, si è limitato a dire di aver visto il ricorrente effettuare Tes_1
la trebbiatura a casa dei propri genitori, senza tuttavia specificare i tempi, le modalità e l'intensità
dell'esposizione al rumore derivante dalla conduzione dei mezzi agricoli e dall'utilizzazione dei relativi strumenti (indicata nel capitolo di prova in 10/12 ore al giorno e per sei giorni alla settimana).
Il teste anche lui vicino di casa, ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente alle Tes_2
dipendenze delle imprese di trasporto, ma non come bracciante agricolo, e quindi non è stato assolutamente in grado di fornire elementi utili in ordine alla frequenza e all'intensità del rumore riguardante il periodo inerente all'esercizio dell'attività agricola.
7 Riguardo all'attività svolta alle dipendenze delle imprese di trasporto, sia come addetto alla pulizia degli automezzi, sia come autista, gli stessi testimoni sopra citati ( e hanno Tes_1 Tes_2
indubbiamente confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni dal medesimo dedotte nel capitolo
(espletate dai medesimi testi) e che l'ambiente di lavoro era rumoroso, a causa del motore collocato all'interno dell'abitacolo, nonché della carrozzeria e della necessità di stazionare all'interno di capannoni chiusi, durante le pause, in cui vi erano altri automezzi con il motore acceso, ma tale rumorosità è risultata il frutto di una valutazione puramente soggettiva dei testi e, in quanto tale,
inidonea a fornire gli elementi oggettivi richiesti al fine di poterne apprezzare l'apporto causale all'ipoacusia successivamente insorta. Al riguardo, appare significativa, ad esempio, la testimonianza del che, al capitolo n. 6, riguardante la guida di mezzi privi di cabina insonorizzata con il Tes_2
motore riposto sotto o al fianco del posto guida, rispondendo: “Si, io ho utilizzato mezzi ancora
peggio di lui”, si è limitato a fare un mero paragone tra due situazioni senza indicare alcun elemento oggettivo di riferimento in ordine ai livelli di pressione sonora e alla durata del rumore che avrebbero caratterizzato tali situazioni.
Per quanto poi riguarda il rumore derivante dall'uso degli strumenti ad aria compressa utilizzati per l'attività di pulizia degli automezzi (capitolo 4), il teste ha riferito che il ricorrente aveva Tes_1
espletato tale attività, ma per un periodo limitato, sicché gli elementi emersi dall'istruttoria al riguardo appaiono ancora più insufficienti a dimostrare l'origine tecnopatica della ipoacusia.
1.1.4. Oltre agli evidenziati elementi, assai significativi di un'insufficienza probatoria dell'istruttoria testimoniale in ordine al tema del nesso causale, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto e, quindi, ammesso che la rumorosità degli abitacoli degli automezzi è andata diminuendo nel corso degli anni e ha contestato, infatti, la rilevanza del D.V.R. aziendale, peraltro senza fornire indicazioni precise sul momento a partire dal quale gli autobus sarebbero divenuti meno rumorosi;
poiché, però, egli, pur essendo stato sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica sin dal
2011, non ha manifestato di soffrire di ipoacusia prima del 2016, tanto è vero che nel 2014, all'epoca dell'introduzione del precedente giudizio per il riconoscimento dell'inabilità parziale permanente si
8 è discusso solamente della lombosciatalgia, allora appare illogico individuare un nesso eziologico fra quest'ultimo evento morboso e le mansioni svolte dal proprio in un momento in cui il Pt_2
miglioramento tecnologico dei mezzi d'opera aveva ridotto l'esposizione al rischio da rumore, vale a dire in un momento in cui, in forza dell'apposita fonometria risalente al 2017, inclusa nel D.V.R. del
2019, risultano comprovati livelli medi di emissione sonora inferiori al limite codificato per legge quale soglia del rischio otolesivo per il lavoratore.
Ne consegue che non è assolutamente condivisibile l'assunto secondo il quale il D.V.R. aziendale e l'indagine fonometrica avrebbero un valore probatorio inferiore rispetto alle testimonianze raccolte in giudizio, così come risulta fondato su mere illazioni il giudizio di inaffidabilità del suddetto documento aziendale, tenuto conto anche delle accortezze e delle garanzie procedimentali che accompagnano la formazione di tale documento, la cui elaborazione, pur essendo un compito non delegabile assegnato datore di lavoro, prevede l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1.1.5. Parimenti sono infondate le censure concernenti la presunta violazione delle regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio e del principio di “concausalità”. Il gravame, infatti, è motivato sull'errato presupposto che il rischio otolesivo si sia auto-dimostrato, avendo il ricorrente contratto un'ipoacusia da rumore. Devesi, però, ribadire ancora una volta il fatto che nell'ambiente di lavoro considerato il rischio otolesivo non c'era, poiché non è stata dimostrata l'avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi, modalità ed intensità tali da poter svolgere un apporto causale alla eziopatogenesi professionale con ragionevole certezza o con alta probabilità.
Tale qualificata esposizione al rumore non è emersa dall'istruttoria, avendo i testimoni riferito in ordine all'esistenza di un rumore non definibile sotto gli evidenziati profili.
Inoltre, la speciale sensibilità al rumore del addotta in sede di gravame, lo avrebbe Pt_2
parimenti esposto al rischio otolesivo in qualunque altro ambiente da lui vissuto, dato che nessuno
9 vive immerso nel silenzio;
né possono escludersi fattori genetici o ereditari nel determinismo della patologia in questione.
1.1.6. Da ultimo, deve essere disattesa la richiesta di rinnovo della C.T.U., tenuto conto dell'estrema genericità dell'eccezione di nullità, fondata su un'asserita mancata lettura degli atti da parte dell'ausiliare, e del tenore delle censure mosse all'elaborato, che non riguardano le indagini tecniche compiute sotto il profilo medico-legale, ma piuttosto gli aspetti giuridici inerenti al rapporto di causalità tra le lavorazioni svolte e l'insorta patologia.
2. Attraverso il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della decisione riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio, poste integralmente a carico della parte soccombente,
incluse quelle di C.T.U., malgrado l'evidente controvertibilità della lite, integrante le “gravi ed
eccezionali ragioni” che avrebbe richiesto l'integrale compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., anche in caso di rigetto dell'appello.
2.1. Il motivo è fondato limitatamente alla censura riguardante la mancata compensazione delle spese processuali (e non anche quelle di C.T.U.).
Ed infatti, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonostante la soccombenza totale del ricorrente, in considerazione delle difficoltà probatorie derivanti dal notevole tempo trascorso tra l'epoca in cui si sono svolti i fatti e quella in cui si è tenuto il giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 92,
co. 2, c.p.c., come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che consente di prendere in considerazione, al fine di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali, anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente contemplate dalla suddetta norma del codice di rito.
3. In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata sul capo relativo al regolamento delle spese processuali, con conferma delle restanti statuizioni.
Stante la reciproca soccombenza nell'attuale grado di appello, va disposta l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
10 Si rileva infine che, per una mera svista, nel dispositivo si è dato atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione (peraltro esenzione che appare spettante alla luce della dichiarazione in atti), dato che, in ogni caso, non ricorrono i presupposti previsti dal menzionato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile)
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio.
Conferma nel resto.
Dichiara compensate tra le parti anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
11
OGGETTO: appello R e p u b b l i c a I t a l i a n a avverso la sentenza n.
In nome del popolo italiano 25/2024 emessa dal
Tribunale di Spoleto il L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 7 febbraio 2024 –
- S e z i o n e L a v o r o - malattia professionale
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, elettivamente domiciliato in Perugia, Via del Sole n. 8, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Catia Mosconi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso in appello
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in persona del Direttore Centrale Prestazioni CP_1
in carica pro tempore, Ing. giusta deliberazione del Presidente – Commissario CP_2
Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78 e connesso contratto accessivo, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio del 17.12.2010, rep. 87595, racc. Persona_1
38040, dall'avvocato Andrea Bellucci, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
1 in Perugia, Via Giovan Battista Pontani n. 12 CP_1
- a p p e l l a t o –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 7 febbraio
2024 – malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2022 propose ricorso dinanzi al Tribunale Parte_2
di Spoleto chiedendo, nei confronti di il riconoscimento dell'aggravamento del proprio CP_1
stato di invalidità permanente, derivante dal cumulo della preesistente e riconosciuta malattia professionale (lombosciatalgia con un grado del 10 %), con una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale
pantonale” scaturita, a suo dire, dalla prolungata esposizione al rumore quale bracciante agricolo,
manovale addetto alla pulizia di pullman e autista e, pertanto, la condanna dell'Istituto al riconoscimento della relativa rendita o al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge, nella misura da accertarsi tramite C.T.U. medico-legale.
A fondamento della richiesta, il dedusse che la causa dell'insorgere della denunciata Pt_2
malattia fosse da ascrivere al fatto di essere stato esposto, per tutto il corso della propria trentennale carriera lavorativa, al rischio patogeno specifico rappresentato dall'inquinamento acustico. In
particolare, affermò di aver lavorato nell'impresa agricola del padre sino all'età di 26 anni (dal 1983
al 1990), utilizzando trattori non cabinati, mietitrebbie e motofalciatrici BCS a petrolio, e di essere in seguito passato alle dipendenze dell'Impresa Spoletina Trasporti e di quelle ad essa subentrata fino all'attuale sia come addetto al rifornimento e alle pulizie degli autobus Controparte_3
(con l'utilizzo di compressori ad aria, aspirapolveri e idropulitrici), sia come conducente, dapprima di autobus il cui motore era situato vicino al posto di guida e, solo in seguito, di autobus con motori posteriori, in ogni caso sostando giornalmente, durante le pause fra una corsa e l'altra, all'interno del locale di un'autorimessa, ove gli autobus con il motore acceso provocavano notevole frastuono.
Peraltro, rappresentò di avere già introdotto nel 2014 un giudizio avente ad oggetto un'altra malattia professionale causata dalle medesime mansioni lavorative sopra descritte, giudizio conclusosi con la
2 sentenza n. 125/2018 del Tribunale di Spoleto che, riconosciuta l'origine professionale della
“lombosciatalgia” di cui il ricorrente soffriva sin dal 2012, condannò l' al pagamento di un CP_1
indennizzo in capitale parametrato al danno biologico permanente di grado pari al 10%.
Costituitosi in giudizio, l' resistette all'avversa pretesa, contestando l'eziologia CP_1
professionale della malattia sofferta dal ricorrente (non tabellata ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000), tanto più in relazione all'attività agricola, che il aveva svolto discontinuamente ed in un periodo Pt_2
risalente a ben più di quattro anni prima dell'asserito insorgere della sordità, nonché evidenziando l'assoluta inverosimiglianza delle avverse allegazioni, smentite radicalmente da molteplici e convergenti fonti di prova: in primo luogo, l'indagine fonometrica e il documento di valutazione del rischio provenienti dalla società datrice di lavoro attestavano un livello di rumorosità dell'ambiente di lavoro vissuto dal ricorrente inferiore alla soglia minima di pericolosità per la salute dell'udito,
pari, secondo l'art. 189 del D. Lgs. 81/2008, a valori superiori agli 80 dB(A); in secondo luogo, il quando fu sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro, non manifestò Pt_2
mai alcun problema di udito, che ne avrebbe pregiudicato l'idoneità specifica alla mansione.
All'esito del giudizio, istruito con prove testimoniali e con una C.T.U. medico-legale, il Tribunale
rigettò il ricorso e pose a carico del ricorrente le spese di C.T.U. e quelle processuali, liquidando queste ultime in misura pari a € 2.300,00 per compensi, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024, ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza di primo grado attraverso cinque motivi aventi ad oggetto, sostanzialmente e nel loro complesso, l'errata valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria e le erronee conclusioni del C.T.U., che non avrebbe tenuto conto degli esiti della prova orale, nonché la violazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova e in particolare del principio della equivalenza causale in ambito nonché con un sesto motivo attinente alla ripartizione delle spese di lite CP_1
e di C.T.U. tra le parti.
Con memoria difensiva si è costituito in appello l' per chiedere il rigetto dell'appello CP_1
avversario, ponendo in particolare risalto il fatto che l'istruttoria espletata aveva dimostrato le
3 mansioni svolte dal ricorrente ma non l'intensità del rumore a cui era stato sottoposto, e quindi l'idoneità otolesiva delle lavorazioni svolte, con la conseguenza che il C.T.U. non aveva potuto riconoscere l'origine professionale dell'accertata ipoacusia.
Fissata l'udienza di discussione orale della causa per il 5 febbraio 2025, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate negli atti di costituzione, insistendo in particolare l'appellante per il rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Questo Collegio ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando il dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso i primi cinque motivi di gravame, che possono essere trattati insieme per ragioni di ordine logico e sistematico, l'appellante sostiene che le testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado avrebbero comprovato pienamente la rumorosità dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra il rumore a cui il lavoratore era quotidianamente esposto e la sordità che l'aveva colpito.
Viceversa, secondo l'appellante, la prova contraria offerta dall' rappresentata dal CP_1
Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) rumore della sarebbe Controparte_3
inaffidabile, sia perché proveniente da un terzo (datore di lavoro) onerato del pagamento del premio assicurativo e, quindi, portatore di un interesse confliggente con quello del lavoratore, sia CP_1
perché il D.V.R., elaborato nel 2019, contenente un esame fonometrico del 2017, e “relativo ai
moderni autobus, più recenti rispetto ad un'attività risalente a trent'anni prima”, avrebbe un valore probatorio inferiore rispetto alle testimonianze rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, dalle quali era emerso che i motori erano posti sotto il posto di guida e non erano insonorizzati e che, durante le pause tra una corsa e l'altra, gli autisti stazionavano all'interno della rimessa ove si trovavano molti autobus che avevano i motori simultaneamente accesi.
Inoltre, non si era tenuto conto della variabilità della risposta individuale alla noxa acustica in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore, essendo diversa la valutazione della intollerabilità della esposizione ai fini statistici, cioè ai fini di valutare l'esistenza di
4 obblighi prevenzionali, od anche a fini tariffari, rispetto alla valutazione della nocività nel caso concreto, che non può prescindere dalla considerazione della sensibilità soggettiva e cioè della variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell'agente patogeno, con particolare riferimento al rumore;
sicché anche l'esposizione a una rumorosità non eccedente l'indicato limite di legge potrebbe essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo in relazione alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo.
Peraltro, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, delle note critiche autorizzate per l'udienza del 7 febbraio 2024, contenenti specifiche eccezioni “tecnico-
giuridiche” in ordine alla “nullità dell'elaborato peritale, viziato per elusione degli atti richiesti in
quesito e per illogicità nel presupporre fatti diversi da quelli dedotti in ricorso, allegati e confermati
dalla prova testimoniale, sia in ordine alle lavorazioni tabellate in agricoltura, sia in ordine alla
trentennale esposizione a rumore di automezzi ben superiori ai livelli della recente indagine
fonometrica del 2019 depositata dall' ed utilizzata dal C.T.U., quale unico presupposto CP_1
dell'espressa valutazione medico-legale”, nonché delle osservazioni del C.T.P. dott. che, Per_2
seppur non previamente trasmesse al C.T.U., evidenzierebbero il carattere professionale dell'accertata ipoacusia.
Pertanto, risultando dalle testimonianze la prova della sussistenza del rumore nocivo, secondo il ragionamento dell'appellante, allora evidentemente il C.T.U., accertata l'ipoacusia, aveva omesso di leggere gli atti, cosicché il giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo delle indagini peritali, pena la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., o comunque non tenerne conto ai fini del decidere.
Infine, secondo l'appellante, la C.T.U. recepita in sentenza si porrebbe in aperta violazione del principio della concausalità in ambito secondo il quale, in forza del principio di CP_1
equivalenza sancito dall'art. 41 c.p., causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarne l'accadimento, con la conseguenza che, una volta accertata l'esistenza di una concausa lavorativa
5 nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non può certo negarsi sulla valutazione della prevalenza di altre concause (peraltro inesistenti) nel determinismo della patologia come operato nella fattispecie dal C.T.U.
1.1. I motivi sono infondati.
1.1.1. Dalla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado risulta che il è affetto da una Pt_2
ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui non è dimostrata, tuttavia, l'origine lavorativa.
Il consulente tecnico d'ufficio ha fondato il proprio convincimento in ordine alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra le lavorazioni svolte e la patologia acustica in ragione della mancanza di alcuna indagine fonometrica relativamente all'attività di bracciante agricolo e della presenza in atti di un'indagine fonometrica del 2017, relativa al lavoro di autista, attestante un livello di esposizione quotidiana del lavoratore nettamente inferiore al limite degli 80 dB(A) previsto dal d.lgs. n. 81/2008. Conseguentemente, a detta del C.T.U., trattandosi di lavorazioni non tabellate, il ricorrente non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra le lavorazioni e l'insorta ipoacusia.
Le considerazioni svolte dal C.T.U., al termine di un'indagine tecnicamente corretta e immune da vizi logici o metodologici, sono pienamente condivise dal collegio, che le fa proprie integrandole con quelle di seguito esposte, tenendo in considerazione anche le argomentazioni formulate dal C.T.P.
dott. “seppur non previamente trasmesse al C.T.U.”, per espressa ammissione Per_2
dell'appellante (vedi a pag. 18 dell'atto di appello), e quelle contenute nelle note critiche depositate dal ricorrente in primo grado il 7 febbraio 2024.
1.1.2. Va innanzitutto ribadito, prima di affrontare specificatamente le censure formulate dall'appellante, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi, tra le molte, Cass.
Sez. L., sentenza n. 4292 del 24 marzo 2003:
“In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro che
grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero,
esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può
essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, che può essere ritenuto
6 sussistente sulla base degli accertamenti operati dal giudice di merito. In particolare, a
proposito della ipoacusia derivante da cause di lavoro, trattandosi di malattia che, pur
se diagnosticata con certezza, non consente con altrettanta certezza l'individuazione di
una causa determinata, può ritenersi fornita la prova della causa di lavoro ogni qual
volta vi siano, da un lato, l'avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi,
modalità ed intensità tali da poter svolgere un apporto causale, e dall'altro l'insorgere
della ipoacusia in capo all'assicurato”.
1.1.3. Ciò posto, va chiarito, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che l'ipoacusia da rumore
è tabellata dal D.M. 09/04/2008 con riferimento solo ad alcune lavorazioni del settore agricolo e industriale nel limite di ristretti termini intertemporali fra la fine dell'esposizione al rischio e l'insorgere dell'evento morboso, al fine della presunzione legale del nesso eziologico fra l'evento e il fattore scatenante.
Di conseguenza, in mancanza di tale condizione, è pacifico che incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'eziopatogenesi professionale dell'ipoacusia.
A tal fine, esaminando l'istruttoria svolta in primo grado, con riferimento all'attività prestata dal ricorrente in agricoltura presso l'azienda di famiglia dal 1983 al 1990, va detto che le prove testimoniali espletate sono risultate estremamente generiche e quindi assolutamente inidonee a dimostrare che tale attività avesse svolto una qualche incidenza causale sull'evento morboso in discussione. Il teste vicino di casa, si è limitato a dire di aver visto il ricorrente effettuare Tes_1
la trebbiatura a casa dei propri genitori, senza tuttavia specificare i tempi, le modalità e l'intensità
dell'esposizione al rumore derivante dalla conduzione dei mezzi agricoli e dall'utilizzazione dei relativi strumenti (indicata nel capitolo di prova in 10/12 ore al giorno e per sei giorni alla settimana).
Il teste anche lui vicino di casa, ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente alle Tes_2
dipendenze delle imprese di trasporto, ma non come bracciante agricolo, e quindi non è stato assolutamente in grado di fornire elementi utili in ordine alla frequenza e all'intensità del rumore riguardante il periodo inerente all'esercizio dell'attività agricola.
7 Riguardo all'attività svolta alle dipendenze delle imprese di trasporto, sia come addetto alla pulizia degli automezzi, sia come autista, gli stessi testimoni sopra citati ( e hanno Tes_1 Tes_2
indubbiamente confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni dal medesimo dedotte nel capitolo
(espletate dai medesimi testi) e che l'ambiente di lavoro era rumoroso, a causa del motore collocato all'interno dell'abitacolo, nonché della carrozzeria e della necessità di stazionare all'interno di capannoni chiusi, durante le pause, in cui vi erano altri automezzi con il motore acceso, ma tale rumorosità è risultata il frutto di una valutazione puramente soggettiva dei testi e, in quanto tale,
inidonea a fornire gli elementi oggettivi richiesti al fine di poterne apprezzare l'apporto causale all'ipoacusia successivamente insorta. Al riguardo, appare significativa, ad esempio, la testimonianza del che, al capitolo n. 6, riguardante la guida di mezzi privi di cabina insonorizzata con il Tes_2
motore riposto sotto o al fianco del posto guida, rispondendo: “Si, io ho utilizzato mezzi ancora
peggio di lui”, si è limitato a fare un mero paragone tra due situazioni senza indicare alcun elemento oggettivo di riferimento in ordine ai livelli di pressione sonora e alla durata del rumore che avrebbero caratterizzato tali situazioni.
Per quanto poi riguarda il rumore derivante dall'uso degli strumenti ad aria compressa utilizzati per l'attività di pulizia degli automezzi (capitolo 4), il teste ha riferito che il ricorrente aveva Tes_1
espletato tale attività, ma per un periodo limitato, sicché gli elementi emersi dall'istruttoria al riguardo appaiono ancora più insufficienti a dimostrare l'origine tecnopatica della ipoacusia.
1.1.4. Oltre agli evidenziati elementi, assai significativi di un'insufficienza probatoria dell'istruttoria testimoniale in ordine al tema del nesso causale, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto e, quindi, ammesso che la rumorosità degli abitacoli degli automezzi è andata diminuendo nel corso degli anni e ha contestato, infatti, la rilevanza del D.V.R. aziendale, peraltro senza fornire indicazioni precise sul momento a partire dal quale gli autobus sarebbero divenuti meno rumorosi;
poiché, però, egli, pur essendo stato sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica sin dal
2011, non ha manifestato di soffrire di ipoacusia prima del 2016, tanto è vero che nel 2014, all'epoca dell'introduzione del precedente giudizio per il riconoscimento dell'inabilità parziale permanente si
8 è discusso solamente della lombosciatalgia, allora appare illogico individuare un nesso eziologico fra quest'ultimo evento morboso e le mansioni svolte dal proprio in un momento in cui il Pt_2
miglioramento tecnologico dei mezzi d'opera aveva ridotto l'esposizione al rischio da rumore, vale a dire in un momento in cui, in forza dell'apposita fonometria risalente al 2017, inclusa nel D.V.R. del
2019, risultano comprovati livelli medi di emissione sonora inferiori al limite codificato per legge quale soglia del rischio otolesivo per il lavoratore.
Ne consegue che non è assolutamente condivisibile l'assunto secondo il quale il D.V.R. aziendale e l'indagine fonometrica avrebbero un valore probatorio inferiore rispetto alle testimonianze raccolte in giudizio, così come risulta fondato su mere illazioni il giudizio di inaffidabilità del suddetto documento aziendale, tenuto conto anche delle accortezze e delle garanzie procedimentali che accompagnano la formazione di tale documento, la cui elaborazione, pur essendo un compito non delegabile assegnato datore di lavoro, prevede l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1.1.5. Parimenti sono infondate le censure concernenti la presunta violazione delle regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio e del principio di “concausalità”. Il gravame, infatti, è motivato sull'errato presupposto che il rischio otolesivo si sia auto-dimostrato, avendo il ricorrente contratto un'ipoacusia da rumore. Devesi, però, ribadire ancora una volta il fatto che nell'ambiente di lavoro considerato il rischio otolesivo non c'era, poiché non è stata dimostrata l'avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi, modalità ed intensità tali da poter svolgere un apporto causale alla eziopatogenesi professionale con ragionevole certezza o con alta probabilità.
Tale qualificata esposizione al rumore non è emersa dall'istruttoria, avendo i testimoni riferito in ordine all'esistenza di un rumore non definibile sotto gli evidenziati profili.
Inoltre, la speciale sensibilità al rumore del addotta in sede di gravame, lo avrebbe Pt_2
parimenti esposto al rischio otolesivo in qualunque altro ambiente da lui vissuto, dato che nessuno
9 vive immerso nel silenzio;
né possono escludersi fattori genetici o ereditari nel determinismo della patologia in questione.
1.1.6. Da ultimo, deve essere disattesa la richiesta di rinnovo della C.T.U., tenuto conto dell'estrema genericità dell'eccezione di nullità, fondata su un'asserita mancata lettura degli atti da parte dell'ausiliare, e del tenore delle censure mosse all'elaborato, che non riguardano le indagini tecniche compiute sotto il profilo medico-legale, ma piuttosto gli aspetti giuridici inerenti al rapporto di causalità tra le lavorazioni svolte e l'insorta patologia.
2. Attraverso il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della decisione riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio, poste integralmente a carico della parte soccombente,
incluse quelle di C.T.U., malgrado l'evidente controvertibilità della lite, integrante le “gravi ed
eccezionali ragioni” che avrebbe richiesto l'integrale compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., anche in caso di rigetto dell'appello.
2.1. Il motivo è fondato limitatamente alla censura riguardante la mancata compensazione delle spese processuali (e non anche quelle di C.T.U.).
Ed infatti, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonostante la soccombenza totale del ricorrente, in considerazione delle difficoltà probatorie derivanti dal notevole tempo trascorso tra l'epoca in cui si sono svolti i fatti e quella in cui si è tenuto il giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 92,
co. 2, c.p.c., come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che consente di prendere in considerazione, al fine di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali, anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente contemplate dalla suddetta norma del codice di rito.
3. In definitiva, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata sul capo relativo al regolamento delle spese processuali, con conferma delle restanti statuizioni.
Stante la reciproca soccombenza nell'attuale grado di appello, va disposta l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
10 Si rileva infine che, per una mera svista, nel dispositivo si è dato atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione (peraltro esenzione che appare spettante alla luce della dichiarazione in atti), dato che, in ogni caso, non ricorrono i presupposti previsti dal menzionato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile)
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio.
Conferma nel resto.
Dichiara compensate tra le parti anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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