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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2976/2024 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to LIUT MATTEO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to LIUT MATTEO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
il 22/06/1996 e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Controparte_1
residente a [...], codice fiscale C.F._3
e nato a [...]à di Piave (VE) il
[...] Parte_1
03.06.1962, residente a [...], codice fiscale
[...]
C.F._4
- ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni della separazione
1 ) La casa familiare sita in LE in via Isola d'Elba n. 37, viene assegnata in uso alla RA e del pari le parti prevedono, un Controparte_1
tanto a valere anche in futuro come mantenimento in favore della RA
, che la quota pari al 50% di cui è titolare il sig. Controparte_1 [...]
del fabbricato, sito in LE in via Isola d'Elba n. 37, Parte_1
venga trasferito in sede di separazione alla RA stessa, come da CP_1
accordo allegato al presente ricorso”; come da verbale d'udienza e cioè
“L'Avv. Liut dichiara che in data odierna il signor verserà alla RA Pt_1
la somma di euro 12.000,00, a titolo di ulteriore accordo CP_1
patrimoniale di separazione” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in LE (VE), in data 31/10/1987.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAORLE (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 33, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
3 Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2976/2024 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to LIUT MATTEO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to LIUT MATTEO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
il 22/06/1996 e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Controparte_1
residente a [...], codice fiscale C.F._3
e nato a [...]à di Piave (VE) il
[...] Parte_1
03.06.1962, residente a [...], codice fiscale
[...]
C.F._4
- ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni della separazione
1 ) La casa familiare sita in LE in via Isola d'Elba n. 37, viene assegnata in uso alla RA e del pari le parti prevedono, un Controparte_1
tanto a valere anche in futuro come mantenimento in favore della RA
, che la quota pari al 50% di cui è titolare il sig. Controparte_1 [...]
del fabbricato, sito in LE in via Isola d'Elba n. 37, Parte_1
venga trasferito in sede di separazione alla RA stessa, come da CP_1
accordo allegato al presente ricorso”; come da verbale d'udienza e cioè
“L'Avv. Liut dichiara che in data odierna il signor verserà alla RA Pt_1
la somma di euro 12.000,00, a titolo di ulteriore accordo CP_1
patrimoniale di separazione” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in LE (VE), in data 31/10/1987.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAORLE (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 33, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
3 Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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