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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3151 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANINI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA OLTROCCHI N. 11 20137 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO, in data 07/10/2000, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PIOLTELLO alla Parte I, n. 32, dell'anno 2000; separati consensualmente con sentenza n. 7598/2023 del 27.03.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 07/10/2000 a
LO (MI) in regime di separazione dei beni, trascritto all'anagrafe del Comune di LO – atto n. 32, parte I - anno 2000. Per_ 2) La figlia minore (C.F: ) nata il [...] in [...] rimarrà C.F._3 affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in TT NT
(MI) Via San Giovanni n. 40, ove avrà la sua residenza anagrafica;
3) Anche la figlia, oggi maggiorenne, (C.F.: ), nata il [...], Per_2 C.F._4
continuerà a vivere presso l'abitazione della madre e ciò sino a quando avrà terminato il proprio percorso di studi e trovato un'occupazione stabile;
4) I coniugi congiuntamente si impegnano ad educare ed istruire i loro comuni figli e, come previsto dall'art. 316 c.c., le scelte di maggior rilievo nell'interesse dei figli (salute, scuola, religione, residenza, corsi sportivi, formativi e ricreativi) verranno prese di comune accordo tra genitori.
5) I coniugi si impegnano a rispettare il regime di visita come regolato dai punti che seguono.
- Il Signor manterrà contatti telefonici quotidiani con le figlie;
Parte_2
- Il Signor il cui attuale domicilio è in Inghilterra, ove è alla ricerca di un lavoro Parte_2
stabile e ove sta conducendo una relazione affettiva, si impegna a rientrare in Italia ogni 2/3 mesi al fine, previo accordo con la madre, di far visita alle proprie figlie e passare con loro del tempo.
- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi: il Per_1
periodo di tali giorni di vacanza dovrà essere determinato previo accordo con la madre entro il
31 maggio di ogni anno e dovrà corrispondere con i primi o con gli ultimi 15 giorni del mese di agosto.
- Eventuali ulteriori vacanze aggiuntive durante l'anno dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi almeno 20 giorni prima.
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le ferie per metà con la madre e per metà con il padre alternando i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze sino al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alla ripresa scolastica, con l'altro.
- Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla minore alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
- Per quanto riguarda i Ponti, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
[...]
, ed il compleanno della figlia, la stessa starà con il padre o con la madre, seguendo CP_1
il principio dell'alternanza.
- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili, € 200,00 per e € 200,00 per e ciò sino a quando ciascuna di esse non Per_2 Per_1
avrà terminato il proprio percorso di studi e sarà divenuta autonoma economicamente.
- Il pagamento della somma di cui al punto che precede avverrà, in via anticipata entro il giorno
1 di ogni mese a decorrere dal mese successivo all'udienza presidenziale, con annuale rivalutazione monetaria del predetto contributo sulla base degli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre.
Pag. 2 di 4 - Gli assegni nucleo familiare così come le detrazioni per figli a carico spetteranno al 100% alla madre e saranno pertanto percepiti dalla stessa.
- Il padre si impegna inoltre a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche e delle spese mediche ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate e documentate, ad eccezione di quelle urgenti ed indifferibili, che si renderanno necessarie per le figlie. Tali importi saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
- Le parti in relazione alla divisione tra spese ordinarie e straordinarie nonché in relazione alle modalità di richiesta di tali spese dichiarano di conoscere e di voler fare riferimento al protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente approvato dal Tribunale di Milano.
- Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
- Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dalle parti;
6) I ricorrenti dichiarano, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, di aver regolato e risolto ogni precedente questione in merito ai loro rapporti economici di dare avere, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro rinunciando, altresì, reciprocamente ad ogni mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (n. 7598/2023 del 27.03.2023 del Tribunale di Milano
Pag. 3 di 4 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in PIOLTELLO il giorno 07/10/2000 (atto n. 32, parte I, anno 2000);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3151 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANINI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA OLTROCCHI N. 11 20137 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO, in data 07/10/2000, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PIOLTELLO alla Parte I, n. 32, dell'anno 2000; separati consensualmente con sentenza n. 7598/2023 del 27.03.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 07/10/2000 a
LO (MI) in regime di separazione dei beni, trascritto all'anagrafe del Comune di LO – atto n. 32, parte I - anno 2000. Per_ 2) La figlia minore (C.F: ) nata il [...] in [...] rimarrà C.F._3 affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in TT NT
(MI) Via San Giovanni n. 40, ove avrà la sua residenza anagrafica;
3) Anche la figlia, oggi maggiorenne, (C.F.: ), nata il [...], Per_2 C.F._4
continuerà a vivere presso l'abitazione della madre e ciò sino a quando avrà terminato il proprio percorso di studi e trovato un'occupazione stabile;
4) I coniugi congiuntamente si impegnano ad educare ed istruire i loro comuni figli e, come previsto dall'art. 316 c.c., le scelte di maggior rilievo nell'interesse dei figli (salute, scuola, religione, residenza, corsi sportivi, formativi e ricreativi) verranno prese di comune accordo tra genitori.
5) I coniugi si impegnano a rispettare il regime di visita come regolato dai punti che seguono.
- Il Signor manterrà contatti telefonici quotidiani con le figlie;
Parte_2
- Il Signor il cui attuale domicilio è in Inghilterra, ove è alla ricerca di un lavoro Parte_2
stabile e ove sta conducendo una relazione affettiva, si impegna a rientrare in Italia ogni 2/3 mesi al fine, previo accordo con la madre, di far visita alle proprie figlie e passare con loro del tempo.
- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi: il Per_1
periodo di tali giorni di vacanza dovrà essere determinato previo accordo con la madre entro il
31 maggio di ogni anno e dovrà corrispondere con i primi o con gli ultimi 15 giorni del mese di agosto.
- Eventuali ulteriori vacanze aggiuntive durante l'anno dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi almeno 20 giorni prima.
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le ferie per metà con la madre e per metà con il padre alternando i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze sino al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alla ripresa scolastica, con l'altro.
- Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla minore alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
- Per quanto riguarda i Ponti, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
[...]
, ed il compleanno della figlia, la stessa starà con il padre o con la madre, seguendo CP_1
il principio dell'alternanza.
- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili, € 200,00 per e € 200,00 per e ciò sino a quando ciascuna di esse non Per_2 Per_1
avrà terminato il proprio percorso di studi e sarà divenuta autonoma economicamente.
- Il pagamento della somma di cui al punto che precede avverrà, in via anticipata entro il giorno
1 di ogni mese a decorrere dal mese successivo all'udienza presidenziale, con annuale rivalutazione monetaria del predetto contributo sulla base degli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre.
Pag. 2 di 4 - Gli assegni nucleo familiare così come le detrazioni per figli a carico spetteranno al 100% alla madre e saranno pertanto percepiti dalla stessa.
- Il padre si impegna inoltre a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche e delle spese mediche ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate e documentate, ad eccezione di quelle urgenti ed indifferibili, che si renderanno necessarie per le figlie. Tali importi saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
- Le parti in relazione alla divisione tra spese ordinarie e straordinarie nonché in relazione alle modalità di richiesta di tali spese dichiarano di conoscere e di voler fare riferimento al protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente approvato dal Tribunale di Milano.
- Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
- Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dalle parti;
6) I ricorrenti dichiarano, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, di aver regolato e risolto ogni precedente questione in merito ai loro rapporti economici di dare avere, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro rinunciando, altresì, reciprocamente ad ogni mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (n. 7598/2023 del 27.03.2023 del Tribunale di Milano
Pag. 3 di 4 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in PIOLTELLO il giorno 07/10/2000 (atto n. 32, parte I, anno 2000);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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