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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1205 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
[...]
(avv. AIELLO)
PARTI RICORRENTI
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione sanzioni disciplinari I Le sigg.re e , lavoratrici subordinate alle Parte_1 Parte_1 dipendenze della convenuta (contumace) , Controparte_1 chiedono all'adìto Giudice del Lavoro di dichiarare illegittime, nulle o inefficaci le sanzioni disciplinari (multa pari a tre ore di retribuzione) loro comminate con lettere raccomandate in data 17/01/2025.
II In data 16/12/2024 le lavoratrici erano raggiunte da contestazioni disciplinari
(doc.ti 4- 5 di ricorso) del seguente tenore letterale: III Le lavoratrici rendevano le rispettive giustificazioni in data 18/12/2024 (doc.ti
6-7), negando gli addebiti.
IV Con lettere datate 17/01/2025 (doc.ti 8-9) la società comunicava alle lavoratrici: V Tutto ciò premesso, la società convenuta – come detto rimasta contumace – non ha fornito la prova, di cui era onerata (Cass. 22/06/2018, n. 16597), dei presunti inadempimenti ascritti alle lavoratrici, e della rilevanza disciplinare delle descritte condotte: ragione per la quale le sanzioni disciplinari debbono essere dichiarate illegittime, con assorbimento delle ulteriori doglianze di parte ricorrente.
VI Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara illegittime le sanzioni disciplinari (multa pari a tre ore di retribuzione) comminate da alle ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
con lettere raccomandate in data 17/01/2025;
[...] dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 669,50, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1205 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
[...]
(avv. AIELLO)
PARTI RICORRENTI
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione sanzioni disciplinari I Le sigg.re e , lavoratrici subordinate alle Parte_1 Parte_1 dipendenze della convenuta (contumace) , Controparte_1 chiedono all'adìto Giudice del Lavoro di dichiarare illegittime, nulle o inefficaci le sanzioni disciplinari (multa pari a tre ore di retribuzione) loro comminate con lettere raccomandate in data 17/01/2025.
II In data 16/12/2024 le lavoratrici erano raggiunte da contestazioni disciplinari
(doc.ti 4- 5 di ricorso) del seguente tenore letterale: III Le lavoratrici rendevano le rispettive giustificazioni in data 18/12/2024 (doc.ti
6-7), negando gli addebiti.
IV Con lettere datate 17/01/2025 (doc.ti 8-9) la società comunicava alle lavoratrici: V Tutto ciò premesso, la società convenuta – come detto rimasta contumace – non ha fornito la prova, di cui era onerata (Cass. 22/06/2018, n. 16597), dei presunti inadempimenti ascritti alle lavoratrici, e della rilevanza disciplinare delle descritte condotte: ragione per la quale le sanzioni disciplinari debbono essere dichiarate illegittime, con assorbimento delle ulteriori doglianze di parte ricorrente.
VI Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara illegittime le sanzioni disciplinari (multa pari a tre ore di retribuzione) comminate da alle ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
con lettere raccomandate in data 17/01/2025;
[...] dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 669,50, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo