Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7603 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04465/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2025, proposto da AN VI, IA NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza formulata dai ricorrenti al fine di ottenere l'autorizzazione ad aprire la farmacia nel territorio di Trentola, il tutto conformemente al decreto di assegnazione adottato dalla Regione Campania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. NZ IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con ricorso notificato e depositato in data 09.09.2025, la parte ricorrente proponeva la domanda innanzi riportata ed esponeva:
- che, a seguito del concorso pubblico straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche bandito dalla Regione Campania in data 23.05.2013, i ricorrenti erano risultati assegnatari della farmacia di Trentola Ducenta - zona 5;
- che tuttavia i ricorrenti, recatisi presso gli uffici del Comune, rinvenivano che la zona n. 5 risultava già occupata da un altro farmacista dal 2020, per effetto di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento concesso dal Comune di Trentola;
- che i ricorrenti dovevano procedere all’apertura entro 6 mesi dall’adozione del decreto di assegnazione e che, allo stato, non potevano oggettivamente adempiere a tale obbligo;
- di avere, in data 27.06.2024, formulato un’istanza al Comune (poi sollecitata a luglio e a settembre 2024) intesa a permettere loro « il rispetto del decreto di assegnazione ricevuto e di poter risultare titolare di una sede farmaceutica, in ogni caso, nel territorio di Trentola »;
- che l’unica possibilità era quella di assegnare la sede vacante in pianta organica a Trentola, anche se riferita ad una zona diversa da quella n. 5;
- che il Comune non aveva mai riscontrato né l’istanza né i solleciti;
- di avere chiesto alla Regione la sospensione dei termini di apertura, considerata l’oggettiva impossibilità di rispettare il termine assegnato;
- di non avere ricevuto alcuna risposta dalla Regione Campania;
Rilevato che, con memoria depositata in data 05.11.2025, il Comune di Trentola Ducenta deduceva:
- che, con attestazione del Sindaco recante prot. n. 8165 del 20/05/2020 (acquisita al Protocollo regionale n. 0282227 del 16.06.2020) era stata già comunicata l’individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili nel territorio comunale;
- che, con successiva nota di riscontro alla diffida stragiudiziale dei ricorrenti, l’Amministrazione comunale aveva rappresentato che detta attestazione del Sindaco era intervenuta prima della necessaria deliberazione da parte della Giunta municipale (organo competente per la ricognizione e l’assegnazione numerica delle sedi farmaceutiche comunali) n. 33 del 30.12.2020;
- che, già prima della proposizione del ricorso, l’ufficio comunale competente aveva comunque avviato la predisposizione della proposta di deliberazione volta alla regolarizzazione e all’aggiornamento della numerazione delle sedi farmaceutiche comunali;
- che l’Amministrazione comunale aveva concluso l’istruttoria e provveduto formalmente sull’istanza dei ricorrenti con la deliberazione n. 33 del 30.12.2020;
Rilevato che, con memoria depositata in data 17.11.2025, la Regione Campania deduceva:
- che, già con Decreto Dirigenziale n. 49 del 29.01.2025 veniva concessa una proroga del termine per l’apertura, con scadenza fissata al 03.03.2025;
- che successivamente veniva rilasciata un’ulteriore proroga per l’apertura dell’esercizio farmaceutico con scadenza fissata al 19.09.2025;
- che ulteriore proroga di trenta giorni veniva concessa ai ricorrenti con nota prot. n. 517493 dell’08.10.2025;
Ritenuto che effettivamente sussista l’obbligo del Comune intimato di pronunciarsi sulla suddetta istanza formulata in data 27.06.2024;
Ritenuto infatti che le allegazioni del Comune sul punto non possono considerarsi sufficienti a ritenere adempiuto l’obbligo di provvedere, essendo riferite a provvedimenti emessi prima dell’istanza formulata dai privati ricorrenti;
Ritenuto che neppure possa essere sufficiente una mera “proposta di deliberazione volta alla regolarizzazione e all’aggiornamento della numerazione delle sedi farmaceutiche comunali”, trattandosi appunto di un atto preparatorio, privo di qualsiasi contenuto decisorio;
Ritenuto che non sia dubbio l’interesse dei ricorrenti ad una pronuncia esplicita, in forza della loro condizione di soggetti risultati assegnatari di una sede farmaceutica nel territorio comunale di Trentola Ducenta;
Ritenuto pertanto che la domanda ex art. 117 c.p.a. sia fondata nei soli confronti del Comune, e non anche nei riguardi della Regione, non essendo contestato che essa abbia concesso – dopo la proposizione dell’istanza – le proroghe di cui sopra;
Ritenuto di dover regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza, compensandole tuttavia nei rapporti tra la parte ricorrente e la Regione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Trentola Ducenta, gli ordina di provvedere entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, di cui è onerata parte ricorrente.
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – PO ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.
Condanna il Comune di Trentola Ducenta a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AR Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IA | IE AR Di PO |
IL SEGRETARIO