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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
, elettivamente domiciliata in Crispano (NA) alla via Venezia n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Maria Pezzella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Controparte_1
Salvator Rosa n. 11, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Maddaloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 03.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in RE (NA) il 20.06.2009, dal quale nascevano due figli, (in data 16.10.2009) e (in data 25.11.2015) chiedevano pronunziarsi la Per_1 Per_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo
1 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.11.2024 e pubblicata in data 20.11.2024 (recante n. cron. 605/2024) le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del
26.06.2025.
All'udienza del giorno 26.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (contenente il piano genitoriale). Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio. Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.11.2024 e pubblicata in data
20.11.2024 (recante n. cron. 605/2024), passata in giudicato come da attestazione del 10.06.2025 e sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi Tribunale di Napoli
Nord (15.11.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note depositate il 13.06.2025 per l'udienza del 26.06.2025, che si riportano in corsivo
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.06.2009 in
RE dalle parti IG. - e trascritto nel registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di RE, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2.I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale, sita in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12.
3.La casa coniugale sita in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12, viene assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi che la compongono ed ivi continuerà ad abitare con Parte_1
i due figli minori e Per_1 Persona_4
4. QUANTO AL MANTENIMENTO:
2 A.Il IGnor avrà l'obbligo di versare, a decorrere dal mese successivo alla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma complessiva mensile di € 700,00 (dico settecento/00)
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e da Per_1 Persona_4 corrispondersi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla MO, le cui coordinate verranno comunicate da quest'ultima al marito. Il predetto assegno sarà soggetto a rivalutazione annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
B. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, il IG. dichiara Controparte_1 espressamente di rinunciare in favore della IG.ra al 50% della sua quota parte Parte_1 di spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della MO.
C. Il IG. si obbliga, altresì, a corrispondere alla MO , Controparte_1 Parte_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, strumenti informatici nonché ogniesibizione di idonea documentazione, e come previste e regolamentate dal Protocollo
d'intesa con il COA di Napoli Nord del 25.10.2019.
D.I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative ai figli, secondo quanto disposto dai principi vigenti in materia.
5. QUANTO AL DIRITTO DI VISITA
A. Tenuto conto che il IG. è soggetto ad una turnazione di lavoro variabile, per cui il diritto CP_1 di visita verrà concordato tenendo in debito conto degli orari lavorativi del padre, e l' eIGenze dei minori per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana, da comunicarsi anticipatamente all'inizio di ogni settimana alla IG.ra , e precisamente dalle ore 17.30 fino Parte_1 alle 21.00, e in assenza di scuola dalle ore 10.00 fino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
B.Nel weekend, a settimane alterne, il padre potrà tenere e portare con se i figli il sabato mattino dalle ore 10,00 e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 22.30 e la domenica dalle ore 10,00
e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 21.00; qualora i minori, manifestano il desiderio di pernottare con il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dal sabato mattina alle ore 10.00 e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 21.00 della domenica.
3 6.QUANTO ALLE VACANZE ESTIVE: i minori, ad anni alterni, trascorreranno ogni anno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti.
7. QUANTO ALLE FESTIVITÀ NATALIZIE: tenuto conto della turnazione lavorativa del padre, terrà i figli con sé il giorno 25 dicembre e il giorno 1 (giorno di Capodanno), dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 21.00; salvo diversi accordi tra le parti;
I minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre, la giornata dell'Epifania dalle ore 10,30 del mattino sino alle ore 20,00 di sera quando la riaccompagnerà presso la dimora materna.
8. QUANTO ALLE FESTIVITÀ PASQUALI: indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: il padre potrà tenere con se i minori, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua dalle ore 10,30 fino alle ore 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre e l'anno successivo staranno il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore 20.00.
9. QUANTO PER IL COMPLEANNO E ONOMASTICO DEI FIGLI: entrambi i genitori concorderanno, previo ascolto della volontà dei minori le relative modalità del festeggiamento;
in mancanza di accordi i genitori alterneranno tal giorno a rotazione presso ognuno di loro, stessa cosa dicasi per ricorrenze ulteriori riguardanti il minore.
10. QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI: I coniugi – Parte_1 CP_1
nel regolamentare in via definitiva i loro rapporti economici e patrimoniali, ivi compreso
[...] ogni rimborso e restituzioni e pagamenti effettuati con denaro derivante dal patrimonio personale tra loro esistenti a seguito di separazione, premettono e danno atto che in data 07.09.2016, innanzi al
Notaio Dott.ssa notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto presso il Collegio Persona_5
Notarile del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con atto pubblico a suo rogito, Rep N.
249874 e Racc. n. 39858, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 12.09.2016 al numero 12339, hanno acquistato in comune e indiviso, e in parti uguali fra loro, la piena proprietà dei seguenti cespiti immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Frattaminore (NA) alla via
Barbato n. 12 (ex n. 6) ( già IV traversa Sant'Arpino) e, precisamente:
- appartamento ubicato al primo piano, distinto con l'interno “ E” della consistenza catastale di sei vani confinante con cortile comune, con appartamento distinto catastalmente con il sub 16 (ex 11), con via Barbato, con beni e con beni salvo se altri e migliori confini, riportato in catasto CP_2 Per_6 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 12 via Pasquale Barbato, n. 6, piano
1, interno E, cat A/4, Cl 5, 6 vani, R.C. 340,86, dati superficie 130 mq, totale escluse scoperte 124 mq,
Rendita 340,86;
- locale deposito ubicato al piano seminterrato, distinto con l'interno “A” della consistenza catastale di metri quadrati otto;
confinante con corridoio comune, con beni con beni e con Per_6 Pt_2 locale cantinato distinto catastalmente al sub 7, salvo se altri e migliori confini riportato in catasto
4 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 6, via Pasquale Barbato n. 6, piano S1, interno A, Cat C/2 Classe 1, mq 8, R.C. euro 8,68;
- diritti pari ad un ½ (un mezzo), in quota indivisa, sull'area di corte ubicata al piano terra, della superficie catastale, l'intero, di metri quadrati ventisette, confinante con vano scala, con cortile comune, con proprietà e con appartamento distinto catastalmente al sub 5, salvo se altri e migliori Per_6 confini;
riportato al catasto fabbricati al foglio 3, p.lla 149, sub 9, cat F/1, Classe 1, via Pasquale
Barbato n. 6, p T, area urbana mq 27.
A) Il IG. si obbliga a trasferire con atto notarile da stipularsi innanzi al Notaio a Controparte_1 nominarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore della MO, IG.ra , che dichiara di accettare, la sua Parte_1 quota parte del 50%, pari a tutti i diritti vantati sui seguenti beni immobili siti in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12 (ex n. 6) ( già IV traversa Sant'Arpino) e precisamente:
1. appartamento ubicato al primo piano, distinto con l'interno “ E” della consistenza catastale di sei vani confinante con cortile comune, con appartamento distinto catastalmente con il sub 16 (ex 11), con via Barbato, con beni e con beni salvo se altri e migliori confini, riportato in catasto CP_2 Per_6 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 12 via Pasquale Barbato, n. 6, piano
1, interno E, cat A/4, Cl 5, 6 vani, R.C. 340,86, dati superficie 130 mq, totale escluse scoperte 124 mq,
Rendita 340,86;
2.locale deposito ubicato al piano seminterrato, distinto con l'interno “A” della consistenza catastale di metri quadrati otto;
confinante con corridoio comune, con beni con beni e con Per_6 Pt_2 locale cantinato distinto catastalmente al sub 7, salvo se altri e migliori confini riportato in catasto fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 6, via Pasquale Barbato n. 6, piano S1, interno A, Cat C/2 Classe 1, mq 8, R.C. euro 8,68;
3.diritti pari ad un ½ (un mezzo), in quota indivisa, sull'area di corte ubicata al piano terra, della superficie catastale, l'intero, di metri quadrati ventisette, confinante con vano scala, con cortile comune, con proprietà e con appartamento distinto catastalmente al sub 5, salvo se altri e migliori Per_6 confini;
riportato al catasto fabbricati al foglio 3, p.lla 149, sub 9, cat F/1, Classe 1, via Pasquale
Barbato n. 6, p T, area urbana mq 27.
B) Il IG. si obbliga a trasferire la sua quota di proprietà sui cespiti immobiliari indicati al CP_1 punto A), nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, con ogni accessione, accessorio, gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con le servitù attive e passive, apparenti e non, azioni e ragioni inerenti, con la proporzionale quota di comproprietà ed i connessi diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza e dell'area su cui insiste e a norma dell'art. 1117 cc nonché dei locali, spazi, impianti, e servizi comuni, con tutti i vantaggi ed oneri;
5 C) Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare l'atto notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con preavviso da parte della IG.ra da comunicarsi al IG. almeno venti giorni prima della data stabilita a rogito, Parte_1 CP_1 tramite i legali costituiti nel suddetto giudizio.
D) la IG. ra , a far data dal trasferimento immobiliare di cui al punto A) si Parte_1 obbliga ad accollarsi per intero la rata del mutuo cointestato sottoscritto da entrambi i coniugi in data
07.09.2016 con la Ing Bank N.V. Milan NC per l'acquisto e/o ristrutturazione degli immobili siti in
Frattaminore (NA) alla via Barbato n.12 e sopra meglio identificati.
11.I coniugi IG. e espressamente si danno atto e dichiarano Parte_1 Controparte_1 che i trasferimenti immobiliari suindicati e le modalità di esecuzione degli stessi, sono stati previsti sia a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi durante il matrimonio che con il divorzio intendono regolare, e all'uopo dichiarano che il trasferimento della proprietà in favore della MO costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare
Agenzia Entrate n. 27 del 21.06.2012 e risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell'Agenzia delle
Entrate).
12.Le spese relative all'onorario del notaio di fiducia a nominarsi a cura della IG.ra Parte_1
nonché tutti gli oneri fiscali, ed eventuali imposte relative all'atto di trasferimento a favore
[...] di quest'ultima saranno a carico di entrambi i coniugi.
13.Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale
Sulla base di quanto esposto, i sottoscritti difensori rassegnano le seguenti
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a RE (NA), il giorno 20.06.2009, tra nata ad [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], alle condizioni concordate di cui alle note depositate per l'udienza del
26.06.2025, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (NA) (atto n. 60, parte II, S. A, anno 2009) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
6 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 01.07.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
, elettivamente domiciliata in Crispano (NA) alla via Venezia n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Maria Pezzella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Controparte_1
Salvator Rosa n. 11, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Maddaloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 03.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in RE (NA) il 20.06.2009, dal quale nascevano due figli, (in data 16.10.2009) e (in data 25.11.2015) chiedevano pronunziarsi la Per_1 Per_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo
1 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.11.2024 e pubblicata in data 20.11.2024 (recante n. cron. 605/2024) le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del
26.06.2025.
All'udienza del giorno 26.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (contenente il piano genitoriale). Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio. Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.11.2024 e pubblicata in data
20.11.2024 (recante n. cron. 605/2024), passata in giudicato come da attestazione del 10.06.2025 e sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi Tribunale di Napoli
Nord (15.11.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note depositate il 13.06.2025 per l'udienza del 26.06.2025, che si riportano in corsivo
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.06.2009 in
RE dalle parti IG. - e trascritto nel registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di RE, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2.I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale, sita in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12.
3.La casa coniugale sita in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12, viene assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi che la compongono ed ivi continuerà ad abitare con Parte_1
i due figli minori e Per_1 Persona_4
4. QUANTO AL MANTENIMENTO:
2 A.Il IGnor avrà l'obbligo di versare, a decorrere dal mese successivo alla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma complessiva mensile di € 700,00 (dico settecento/00)
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e da Per_1 Persona_4 corrispondersi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla MO, le cui coordinate verranno comunicate da quest'ultima al marito. Il predetto assegno sarà soggetto a rivalutazione annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
B. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, il IG. dichiara Controparte_1 espressamente di rinunciare in favore della IG.ra al 50% della sua quota parte Parte_1 di spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della MO.
C. Il IG. si obbliga, altresì, a corrispondere alla MO , Controparte_1 Parte_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, strumenti informatici nonché ogniesibizione di idonea documentazione, e come previste e regolamentate dal Protocollo
d'intesa con il COA di Napoli Nord del 25.10.2019.
D.I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative ai figli, secondo quanto disposto dai principi vigenti in materia.
5. QUANTO AL DIRITTO DI VISITA
A. Tenuto conto che il IG. è soggetto ad una turnazione di lavoro variabile, per cui il diritto CP_1 di visita verrà concordato tenendo in debito conto degli orari lavorativi del padre, e l' eIGenze dei minori per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana, da comunicarsi anticipatamente all'inizio di ogni settimana alla IG.ra , e precisamente dalle ore 17.30 fino Parte_1 alle 21.00, e in assenza di scuola dalle ore 10.00 fino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
B.Nel weekend, a settimane alterne, il padre potrà tenere e portare con se i figli il sabato mattino dalle ore 10,00 e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 22.30 e la domenica dalle ore 10,00
e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 21.00; qualora i minori, manifestano il desiderio di pernottare con il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dal sabato mattina alle ore 10.00 e le riaccompagnerà presso la residenza materna alle ore 21.00 della domenica.
3 6.QUANTO ALLE VACANZE ESTIVE: i minori, ad anni alterni, trascorreranno ogni anno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti.
7. QUANTO ALLE FESTIVITÀ NATALIZIE: tenuto conto della turnazione lavorativa del padre, terrà i figli con sé il giorno 25 dicembre e il giorno 1 (giorno di Capodanno), dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 21.00; salvo diversi accordi tra le parti;
I minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre, la giornata dell'Epifania dalle ore 10,30 del mattino sino alle ore 20,00 di sera quando la riaccompagnerà presso la dimora materna.
8. QUANTO ALLE FESTIVITÀ PASQUALI: indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: il padre potrà tenere con se i minori, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua dalle ore 10,30 fino alle ore 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre e l'anno successivo staranno il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore 20.00.
9. QUANTO PER IL COMPLEANNO E ONOMASTICO DEI FIGLI: entrambi i genitori concorderanno, previo ascolto della volontà dei minori le relative modalità del festeggiamento;
in mancanza di accordi i genitori alterneranno tal giorno a rotazione presso ognuno di loro, stessa cosa dicasi per ricorrenze ulteriori riguardanti il minore.
10. QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI: I coniugi – Parte_1 CP_1
nel regolamentare in via definitiva i loro rapporti economici e patrimoniali, ivi compreso
[...] ogni rimborso e restituzioni e pagamenti effettuati con denaro derivante dal patrimonio personale tra loro esistenti a seguito di separazione, premettono e danno atto che in data 07.09.2016, innanzi al
Notaio Dott.ssa notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto presso il Collegio Persona_5
Notarile del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con atto pubblico a suo rogito, Rep N.
249874 e Racc. n. 39858, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 12.09.2016 al numero 12339, hanno acquistato in comune e indiviso, e in parti uguali fra loro, la piena proprietà dei seguenti cespiti immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Frattaminore (NA) alla via
Barbato n. 12 (ex n. 6) ( già IV traversa Sant'Arpino) e, precisamente:
- appartamento ubicato al primo piano, distinto con l'interno “ E” della consistenza catastale di sei vani confinante con cortile comune, con appartamento distinto catastalmente con il sub 16 (ex 11), con via Barbato, con beni e con beni salvo se altri e migliori confini, riportato in catasto CP_2 Per_6 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 12 via Pasquale Barbato, n. 6, piano
1, interno E, cat A/4, Cl 5, 6 vani, R.C. 340,86, dati superficie 130 mq, totale escluse scoperte 124 mq,
Rendita 340,86;
- locale deposito ubicato al piano seminterrato, distinto con l'interno “A” della consistenza catastale di metri quadrati otto;
confinante con corridoio comune, con beni con beni e con Per_6 Pt_2 locale cantinato distinto catastalmente al sub 7, salvo se altri e migliori confini riportato in catasto
4 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 6, via Pasquale Barbato n. 6, piano S1, interno A, Cat C/2 Classe 1, mq 8, R.C. euro 8,68;
- diritti pari ad un ½ (un mezzo), in quota indivisa, sull'area di corte ubicata al piano terra, della superficie catastale, l'intero, di metri quadrati ventisette, confinante con vano scala, con cortile comune, con proprietà e con appartamento distinto catastalmente al sub 5, salvo se altri e migliori Per_6 confini;
riportato al catasto fabbricati al foglio 3, p.lla 149, sub 9, cat F/1, Classe 1, via Pasquale
Barbato n. 6, p T, area urbana mq 27.
A) Il IG. si obbliga a trasferire con atto notarile da stipularsi innanzi al Notaio a Controparte_1 nominarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore della MO, IG.ra , che dichiara di accettare, la sua Parte_1 quota parte del 50%, pari a tutti i diritti vantati sui seguenti beni immobili siti in Frattaminore (NA) alla via Pasquale Barbato n. 12 (ex n. 6) ( già IV traversa Sant'Arpino) e precisamente:
1. appartamento ubicato al primo piano, distinto con l'interno “ E” della consistenza catastale di sei vani confinante con cortile comune, con appartamento distinto catastalmente con il sub 16 (ex 11), con via Barbato, con beni e con beni salvo se altri e migliori confini, riportato in catasto CP_2 Per_6 fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 12 via Pasquale Barbato, n. 6, piano
1, interno E, cat A/4, Cl 5, 6 vani, R.C. 340,86, dati superficie 130 mq, totale escluse scoperte 124 mq,
Rendita 340,86;
2.locale deposito ubicato al piano seminterrato, distinto con l'interno “A” della consistenza catastale di metri quadrati otto;
confinante con corridoio comune, con beni con beni e con Per_6 Pt_2 locale cantinato distinto catastalmente al sub 7, salvo se altri e migliori confini riportato in catasto fabbricati del Comune di Frattaminore al foglio 3, p.lla 149 sub 6, via Pasquale Barbato n. 6, piano S1, interno A, Cat C/2 Classe 1, mq 8, R.C. euro 8,68;
3.diritti pari ad un ½ (un mezzo), in quota indivisa, sull'area di corte ubicata al piano terra, della superficie catastale, l'intero, di metri quadrati ventisette, confinante con vano scala, con cortile comune, con proprietà e con appartamento distinto catastalmente al sub 5, salvo se altri e migliori Per_6 confini;
riportato al catasto fabbricati al foglio 3, p.lla 149, sub 9, cat F/1, Classe 1, via Pasquale
Barbato n. 6, p T, area urbana mq 27.
B) Il IG. si obbliga a trasferire la sua quota di proprietà sui cespiti immobiliari indicati al CP_1 punto A), nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, con ogni accessione, accessorio, gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con le servitù attive e passive, apparenti e non, azioni e ragioni inerenti, con la proporzionale quota di comproprietà ed i connessi diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza e dell'area su cui insiste e a norma dell'art. 1117 cc nonché dei locali, spazi, impianti, e servizi comuni, con tutti i vantaggi ed oneri;
5 C) Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare l'atto notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con preavviso da parte della IG.ra da comunicarsi al IG. almeno venti giorni prima della data stabilita a rogito, Parte_1 CP_1 tramite i legali costituiti nel suddetto giudizio.
D) la IG. ra , a far data dal trasferimento immobiliare di cui al punto A) si Parte_1 obbliga ad accollarsi per intero la rata del mutuo cointestato sottoscritto da entrambi i coniugi in data
07.09.2016 con la Ing Bank N.V. Milan NC per l'acquisto e/o ristrutturazione degli immobili siti in
Frattaminore (NA) alla via Barbato n.12 e sopra meglio identificati.
11.I coniugi IG. e espressamente si danno atto e dichiarano Parte_1 Controparte_1 che i trasferimenti immobiliari suindicati e le modalità di esecuzione degli stessi, sono stati previsti sia a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi durante il matrimonio che con il divorzio intendono regolare, e all'uopo dichiarano che il trasferimento della proprietà in favore della MO costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare
Agenzia Entrate n. 27 del 21.06.2012 e risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell'Agenzia delle
Entrate).
12.Le spese relative all'onorario del notaio di fiducia a nominarsi a cura della IG.ra Parte_1
nonché tutti gli oneri fiscali, ed eventuali imposte relative all'atto di trasferimento a favore
[...] di quest'ultima saranno a carico di entrambi i coniugi.
13.Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale
Sulla base di quanto esposto, i sottoscritti difensori rassegnano le seguenti
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a RE (NA), il giorno 20.06.2009, tra nata ad [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] l'[...], alle condizioni concordate di cui alle note depositate per l'udienza del
26.06.2025, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (NA) (atto n. 60, parte II, S. A, anno 2009) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
6 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 01.07.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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