Art. 1.
I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Per l'esecuzione del presente provvedimento, il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della detta legge viene integrato nel modo disposto dalla legge 15 dicembre 1949, n. 945 .
I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Per l'esecuzione del presente provvedimento, il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della detta legge viene integrato nel modo disposto dalla legge 15 dicembre 1949, n. 945 .