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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 48/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IO BE Presidente
IA ON Giudice rel.
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. ZAMFIR Parte_1 C.F._1
CRISTIAN
contro
, C.F. CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
con la curatrice speciale dei minori avv. Daniela Cellerino
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “dichiararsi la separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/01/2008, in India, non trascritto in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va , inoltre, precisato che il matrimonio fra le parti non è stato trascritto in
Italia, tuttavia, risultando l'esistenza del matrimonio dalla presente sentenza deve da ultimo ordinarsi l'iscrizione della stessa negli appositi registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 DPR 396/2000.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzuolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese compensate.
Pag. 2 di 3 DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Mantova, 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ON IO BE
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 48/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IO BE Presidente
IA ON Giudice rel.
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. ZAMFIR Parte_1 C.F._1
CRISTIAN
contro
, C.F. CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
con la curatrice speciale dei minori avv. Daniela Cellerino
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “dichiararsi la separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/01/2008, in India, non trascritto in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va , inoltre, precisato che il matrimonio fra le parti non è stato trascritto in
Italia, tuttavia, risultando l'esistenza del matrimonio dalla presente sentenza deve da ultimo ordinarsi l'iscrizione della stessa negli appositi registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 DPR 396/2000.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzuolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese compensate.
Pag. 2 di 3 DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Mantova, 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ON IO BE
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