TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2706/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 17.09.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c, dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2706 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA quale procuratrice di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Gaetano Biocca, ed elettivamente domiciliata presso il suto studio sito in Teramo, alla via Stazio n. 22; Ricorrente CONTRO
Controparte_2
Resistente contumace CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 4.12.2023 la società Parte_1 in qualità di procuratrice di . ha adito l'intestato Tribunale affinché riconoscesse Controparte_3 in capo a la qualità di erede del de cuius ex art. 485 c.c. Controparte_2 Persona_1
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio ed è stato, Controparte_2 pertanto, dichiarato contumace. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti risulta che:
- ha stipulato con la banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Parte_2
Teramo un contratto di mutuo fondiario in data 18.02.2008 a rogito Notaio Dott. Persona_2 rep. 89695, racc. 18673, registrato a UL (TE) in data 26/02/2008 al n. 1664 serie 1T (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- il credito oggetto di cui al citato mutuo è garantito da ipoteca volontaria rilasciata da Per_1 pagina 1 di 5 in relazione all'immobile sito in Roseto degli Abruzzi, località Cologna Spiaggia, Via CP_2
Defense n. 12 censito al NCEU del predetto Comune al foglio 3, part. 198 sub. 9 (vd. doc.
4-5 allegato al ricorso), poi modificato nel civico, n. 17 e nel sub. 22 (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- è deceduto il 17.06.2014 (vd. doc. 7 allegato al ricorso), lasciando quali Persona_1 chiamati all'eredità – giusta denuncia di successione – (a sua volta deceduta in Persona_3 data 21.03.2021, vd. doc. 9 allegato al ricorso), e (vd. doc. 8 Controparte_2 Parte_2 allegato al ricorso);
- in relazione al citato contratto di mutuo residua un credito in favore della banca mutuante di € 217.230,00, il quale è stato oggetto di cessione in favore della società (vd. doc. 3 Controparte_1 allegato alla citazione) che, a sua volta, ha nominato la società (successivamente fusa per CP_4 incorporazione nella società quale mandataria per la gestione dei crediti Parte_1 acquistati (vd. doc. 1 e 2 allegati al ricorso).
3. Pacifica l'assenza di accettazione espressa dell'eredità da parte di , occorre Controparte_2 accertare se in riferimento allo stesso possa ritenersi integrata la fattispecie di accettazione dell'eredità come richiesto da parte ricorrente.
4. In punto di diritto deve rilevarsi che in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, l'accettazione può essere tacita (art. 476 c.c.) ovvero presunta (art. 485 c.c.), con la precisazione che in ipotesi di giudizio istaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede conseguente all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza – quindi - rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio in tale qualità (Cass. civ, 18 aprile 2024, n. 10519; Cass. civ., 30 agosto 2018, n. 21436; Cass. Civ., sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7226).
4.1. In particolare l'art. 476 c.c., nel disciplinare l'accettazione tacita di eredità, prevede che «l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Essa costituisce un modo di accettazione pura e semplice dell'eredità che si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Affinché possa ritenersi avvenuta la tacita accettazione dell'eredità devono, pertanto, sussistere due diversi presupposti. In primo luogo occorre il compimento di un atto che presuppone la volontà dell'erede di accettare l'eredità, con la precisazione che è sufficiente valutare se l'atto sia tale da implicare, per sua natura (in base, cioè, alle regole di comune esperienza), la volontà di accettare, senza che sia necessario verificare l'effettiva sussistenza di tale volontà (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 5, 19 luglio 2006, n. 16507). In secondo luogo occorre che il chiamato non avrebbe potuto porre in essere tale atto se non nella qualità di erede. Al riguardo, la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero pagina 2 di 5 degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783). In questo contesto, si è precisato che la denuncia di successione – la quale risponde all'esigenza di individuare i soggetti subentranti negli obblighi di carattere tributario facenti capo al de cuius - non rientra nel novero degli atti implicanti accettazione di eredità, atteso che essa è imposta ai chiamati all'eredità dall'art. 28 co. 2 d.lgs. n. 346/1990 (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 29 marzo 2005, n. 6574). In altri termini, per eseguire la denuncia di successione, è sufficiente che il soggetto sia chiamato all'eredità e non ancora erede, con conseguente conservazione della facoltà di rinunziare od accettare l'eredità, come si evince dall'art. 7 ult. co. d.lgs. n. 346/1990 secondo cui «fino a quando l'eredità non è stata accettata […], l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato». Ne deriva che, nel caso di specie, risultando la sola denuncia di successione, essa non è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 476 c.c.
4.2. L'art. 485 c.c., invece, nel disciplinare l'accettazione presunta di eredità, prevede che «il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice». Tale disposizione prevede un'ipotesi di acquisto ope legis in modo puro e semplice dell'eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega ad un suo determinato comportamento, la cui ratio si ravvisa nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi all'integrità del patrimonio ereditario dinanzi ad una situazione possessoria del chiamato, nonché nell'esigenza di raggiungere in tempi brevi certezza in ordine alla destinazione dell'eredità. Si tratta di una fattispecie complessa i cui elementi costitutivi sono: i) il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità; ii) la consapevolezza del chiamato di possedere i beni oggetto dell'eredità a lui devoluta;
iii) la mancata redazione dell'inventario nel termine previsto dalla legge. Quanto al possesso rilevante ex art. 485 c.c. deve precisarsi che è sufficiente il possesso a qualsiasi titolo (consistente, quindi, non solo nel possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c. ma, altresì, nella mera detenzione del bene) che non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, essendo – quindi – sufficiente l'esistenza di una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato. Quanto all'oggetto del possesso, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari, essendo sufficiente che essa sussista in relazione ad una parte di essi e, perfino, anche in relazione ad un solo bene, potendo – al più – la minima entità dei beni posseduti solo incidere ai fini della consapevolezza della delazione ereditaria (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 5 maggio 2008, n. 11018). Oltre al requisito oggettivo della relazione di fatto tra il chiamato ed i beni ereditari è necessario anche il requisito soggettivo della consapevolezza, in capo al chiamato, di possedere beni facenti pagina 3 di 5 parte di un'eredità a lui devoluta. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova circa l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 485 c.c. risultando in atti il solo certificato storico di residenza dal quale emerge che egli ha la residenza in Via Defense n. 17, ossia nell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria (vd. doc. 11 allegato al ricorso), dal 13.09.1980 alla data di emissione del certificato, 23.10.2024, non avendo operato mutamenti di residenza dall'immobile oggetto di causa. Invero il solo certificato di residenza storico di residenza non è sufficiente a provare il possesso rilevante ex art. 485 c.c. in applicazione del principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica per cui “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (cfr. Cass. civ., sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15221; Cass. civ., sez. 5, 5 febbraio 2024, n. 3219). Nel caso di specie, stante la contumacia di parte resistente (con conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) ed in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a supportare l'esistenza di una concreta relazione di fatto tra il chiamato all'eredità e i beni ereditari, assume rilevanza contraria il mancato rinvenimento di parte resistente nell'immobile in oggetto al momento in occasione sia della notifica dell'invito alla mediazione (vd. doc. 10 allegato al ricorso dove si legge che “con comunicazione spedita il 23 agosto 2024, l'intestato Organismo provvedeva a comunicare mediante raccomandata AR n. 05267611600-7 alla parte invitata il presente incontro, il cui esito è il seguente: plico non ritirato per compiuta giacenza. Stante l'esattezza dell'anagrafica, si può considerare valido l'invito a comparire al presente incontro e pertanto può ritenersi conclusa per mancata adesione”) sia della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza (vd. doc. allegato al deposito del 9.01.2025), non potendo – pertanto – applicarsi il principio per cui la prova del possesso può desumersi, in via presuntiva, dal fatto noto dell'avvenuta ricezione, anche a mani proprie, di molteplici atti nella casa oggetto di successione e dopo l'apertura della successione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 2 agosto 2024, n. 21898). In sintesi, dalla documentazione in atti si evince che non ha operato mutamenti Controparte_2 di residenza dal 1980 a data successiva alla morte del padre, ma non anche che lo stesso si trovava nel possesso dell'immobile in questione al momento dell'apertura della successione e che non ha effettuato l'inventario nel termine prescritto dalla legge, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese essendo parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
quale procuratrice di contro ogni altra
[...] Controparte_1 Controparte_2 domanda e eccezione disattesa e/o assorbita: 1) rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
pagina 4 di 5 2) nulla sulle spese. Teramo, 17.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 17.09.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c, dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2706 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA quale procuratrice di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Gaetano Biocca, ed elettivamente domiciliata presso il suto studio sito in Teramo, alla via Stazio n. 22; Ricorrente CONTRO
Controparte_2
Resistente contumace CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 4.12.2023 la società Parte_1 in qualità di procuratrice di . ha adito l'intestato Tribunale affinché riconoscesse Controparte_3 in capo a la qualità di erede del de cuius ex art. 485 c.c. Controparte_2 Persona_1
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio ed è stato, Controparte_2 pertanto, dichiarato contumace. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti risulta che:
- ha stipulato con la banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Parte_2
Teramo un contratto di mutuo fondiario in data 18.02.2008 a rogito Notaio Dott. Persona_2 rep. 89695, racc. 18673, registrato a UL (TE) in data 26/02/2008 al n. 1664 serie 1T (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- il credito oggetto di cui al citato mutuo è garantito da ipoteca volontaria rilasciata da Per_1 pagina 1 di 5 in relazione all'immobile sito in Roseto degli Abruzzi, località Cologna Spiaggia, Via CP_2
Defense n. 12 censito al NCEU del predetto Comune al foglio 3, part. 198 sub. 9 (vd. doc.
4-5 allegato al ricorso), poi modificato nel civico, n. 17 e nel sub. 22 (vd. doc. 6 allegato al ricorso);
- è deceduto il 17.06.2014 (vd. doc. 7 allegato al ricorso), lasciando quali Persona_1 chiamati all'eredità – giusta denuncia di successione – (a sua volta deceduta in Persona_3 data 21.03.2021, vd. doc. 9 allegato al ricorso), e (vd. doc. 8 Controparte_2 Parte_2 allegato al ricorso);
- in relazione al citato contratto di mutuo residua un credito in favore della banca mutuante di € 217.230,00, il quale è stato oggetto di cessione in favore della società (vd. doc. 3 Controparte_1 allegato alla citazione) che, a sua volta, ha nominato la società (successivamente fusa per CP_4 incorporazione nella società quale mandataria per la gestione dei crediti Parte_1 acquistati (vd. doc. 1 e 2 allegati al ricorso).
3. Pacifica l'assenza di accettazione espressa dell'eredità da parte di , occorre Controparte_2 accertare se in riferimento allo stesso possa ritenersi integrata la fattispecie di accettazione dell'eredità come richiesto da parte ricorrente.
4. In punto di diritto deve rilevarsi che in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, l'accettazione può essere tacita (art. 476 c.c.) ovvero presunta (art. 485 c.c.), con la precisazione che in ipotesi di giudizio istaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede conseguente all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza – quindi - rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio in tale qualità (Cass. civ, 18 aprile 2024, n. 10519; Cass. civ., 30 agosto 2018, n. 21436; Cass. Civ., sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7226).
4.1. In particolare l'art. 476 c.c., nel disciplinare l'accettazione tacita di eredità, prevede che «l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Essa costituisce un modo di accettazione pura e semplice dell'eredità che si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Affinché possa ritenersi avvenuta la tacita accettazione dell'eredità devono, pertanto, sussistere due diversi presupposti. In primo luogo occorre il compimento di un atto che presuppone la volontà dell'erede di accettare l'eredità, con la precisazione che è sufficiente valutare se l'atto sia tale da implicare, per sua natura (in base, cioè, alle regole di comune esperienza), la volontà di accettare, senza che sia necessario verificare l'effettiva sussistenza di tale volontà (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 5, 19 luglio 2006, n. 16507). In secondo luogo occorre che il chiamato non avrebbe potuto porre in essere tale atto se non nella qualità di erede. Al riguardo, la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero pagina 2 di 5 degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783). In questo contesto, si è precisato che la denuncia di successione – la quale risponde all'esigenza di individuare i soggetti subentranti negli obblighi di carattere tributario facenti capo al de cuius - non rientra nel novero degli atti implicanti accettazione di eredità, atteso che essa è imposta ai chiamati all'eredità dall'art. 28 co. 2 d.lgs. n. 346/1990 (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 29 marzo 2005, n. 6574). In altri termini, per eseguire la denuncia di successione, è sufficiente che il soggetto sia chiamato all'eredità e non ancora erede, con conseguente conservazione della facoltà di rinunziare od accettare l'eredità, come si evince dall'art. 7 ult. co. d.lgs. n. 346/1990 secondo cui «fino a quando l'eredità non è stata accettata […], l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato». Ne deriva che, nel caso di specie, risultando la sola denuncia di successione, essa non è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 476 c.c.
4.2. L'art. 485 c.c., invece, nel disciplinare l'accettazione presunta di eredità, prevede che «il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice». Tale disposizione prevede un'ipotesi di acquisto ope legis in modo puro e semplice dell'eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega ad un suo determinato comportamento, la cui ratio si ravvisa nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi all'integrità del patrimonio ereditario dinanzi ad una situazione possessoria del chiamato, nonché nell'esigenza di raggiungere in tempi brevi certezza in ordine alla destinazione dell'eredità. Si tratta di una fattispecie complessa i cui elementi costitutivi sono: i) il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità; ii) la consapevolezza del chiamato di possedere i beni oggetto dell'eredità a lui devoluta;
iii) la mancata redazione dell'inventario nel termine previsto dalla legge. Quanto al possesso rilevante ex art. 485 c.c. deve precisarsi che è sufficiente il possesso a qualsiasi titolo (consistente, quindi, non solo nel possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c. ma, altresì, nella mera detenzione del bene) che non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, essendo – quindi – sufficiente l'esistenza di una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato. Quanto all'oggetto del possesso, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari, essendo sufficiente che essa sussista in relazione ad una parte di essi e, perfino, anche in relazione ad un solo bene, potendo – al più – la minima entità dei beni posseduti solo incidere ai fini della consapevolezza della delazione ereditaria (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 5 maggio 2008, n. 11018). Oltre al requisito oggettivo della relazione di fatto tra il chiamato ed i beni ereditari è necessario anche il requisito soggettivo della consapevolezza, in capo al chiamato, di possedere beni facenti pagina 3 di 5 parte di un'eredità a lui devoluta. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova circa l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 485 c.c. risultando in atti il solo certificato storico di residenza dal quale emerge che egli ha la residenza in Via Defense n. 17, ossia nell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria (vd. doc. 11 allegato al ricorso), dal 13.09.1980 alla data di emissione del certificato, 23.10.2024, non avendo operato mutamenti di residenza dall'immobile oggetto di causa. Invero il solo certificato di residenza storico di residenza non è sufficiente a provare il possesso rilevante ex art. 485 c.c. in applicazione del principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica per cui “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (cfr. Cass. civ., sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15221; Cass. civ., sez. 5, 5 febbraio 2024, n. 3219). Nel caso di specie, stante la contumacia di parte resistente (con conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) ed in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a supportare l'esistenza di una concreta relazione di fatto tra il chiamato all'eredità e i beni ereditari, assume rilevanza contraria il mancato rinvenimento di parte resistente nell'immobile in oggetto al momento in occasione sia della notifica dell'invito alla mediazione (vd. doc. 10 allegato al ricorso dove si legge che “con comunicazione spedita il 23 agosto 2024, l'intestato Organismo provvedeva a comunicare mediante raccomandata AR n. 05267611600-7 alla parte invitata il presente incontro, il cui esito è il seguente: plico non ritirato per compiuta giacenza. Stante l'esattezza dell'anagrafica, si può considerare valido l'invito a comparire al presente incontro e pertanto può ritenersi conclusa per mancata adesione”) sia della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza (vd. doc. allegato al deposito del 9.01.2025), non potendo – pertanto – applicarsi il principio per cui la prova del possesso può desumersi, in via presuntiva, dal fatto noto dell'avvenuta ricezione, anche a mani proprie, di molteplici atti nella casa oggetto di successione e dopo l'apertura della successione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 2 agosto 2024, n. 21898). In sintesi, dalla documentazione in atti si evince che non ha operato mutamenti Controparte_2 di residenza dal 1980 a data successiva alla morte del padre, ma non anche che lo stesso si trovava nel possesso dell'immobile in questione al momento dell'apertura della successione e che non ha effettuato l'inventario nel termine prescritto dalla legge, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese essendo parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
quale procuratrice di contro ogni altra
[...] Controparte_1 Controparte_2 domanda e eccezione disattesa e/o assorbita: 1) rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
pagina 4 di 5 2) nulla sulle spese. Teramo, 17.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5