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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3383/2025 RG, introdotta da
(MONTEREALE (AQ), 01/05/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LORI NORMA;
(ROMA (RM), 08/07/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LORI NORMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto il 19 agosto 1990 trascritto nei Registri di Stato
civile del Comune di Montereale (AQ), Atto Numero 6, parte II, Serie A, anno
1990, Ufficio 1;
2) Ordinare al Comune di Montereale (AQ) di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare di Roma, via Lucio Mariani n. 63 di proprietà del
sig. è stata al medesimo assegnata con quanto in essa contenuto e i CP_1
coniugi, con il presente accordo, concordano definitivamente ogni reciproco
rapporto economico pendente anche in merito al pagamento del mutuo da
parte della signora per la casa di Roma di via Angeloni 3; Pt_1
4) Il figlio , studente universitario di ingegneria biomedica, Per_1
vivrà con la madre presso la casa di Roma, via Mario Angeloni n. 3 e oramai
maggiorenne sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli
incontri con il padre concordandoli direttamente con lui.
5) Il padre si impegna a corrispondere un contributo mensile per il
mantenimento del figlio di euro 1.000,00 da versare alla signora Parte_1
tramite Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate IBAN
[...] entro il giorno 30 di ogni mese con
successiva rivalutazione annuale Istat come per legge.
6) Le spese straordinarie (mediche, ludiche e sportive) per Per_1
saranno suddivise al 50% (cinquanta percento) tra i genitori, i quali di
comune accordo decidono di aderire alle linee guida del protocollo d'Intesa
del Tribunale di Roma che dichiarano sin d'ora di conoscere, accettare e
sottoscrivere. Le spese straordinarie saranno concordate secondo le
modalità previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma, ultimo capoverso. Il suddetto protocollo è stato sottoscritto a margine di ogni pagina
ed in calce dai genitori e depositato congiuntamente al ricorso (si veda il
doc.3)
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
1) I coniugi avendo redditi propri ed essendo economicamente
indipendenti, rinunciano sin d'ora ad ogni reciproco mantenimento.
2) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di avere
regolato e definito ogni loro vicenda e questione di natura patrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/08/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3383/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MONTERALE in data 19/08/1990 tra (MONTEREALE Parte_1
(AQ), 01/05/1969) e (ROMA (RM), 08/07/1966) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONTERALE
al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3383/2025 RG, introdotta da
(MONTEREALE (AQ), 01/05/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LORI NORMA;
(ROMA (RM), 08/07/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LORI NORMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto il 19 agosto 1990 trascritto nei Registri di Stato
civile del Comune di Montereale (AQ), Atto Numero 6, parte II, Serie A, anno
1990, Ufficio 1;
2) Ordinare al Comune di Montereale (AQ) di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare di Roma, via Lucio Mariani n. 63 di proprietà del
sig. è stata al medesimo assegnata con quanto in essa contenuto e i CP_1
coniugi, con il presente accordo, concordano definitivamente ogni reciproco
rapporto economico pendente anche in merito al pagamento del mutuo da
parte della signora per la casa di Roma di via Angeloni 3; Pt_1
4) Il figlio , studente universitario di ingegneria biomedica, Per_1
vivrà con la madre presso la casa di Roma, via Mario Angeloni n. 3 e oramai
maggiorenne sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli
incontri con il padre concordandoli direttamente con lui.
5) Il padre si impegna a corrispondere un contributo mensile per il
mantenimento del figlio di euro 1.000,00 da versare alla signora Parte_1
tramite Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate IBAN
[...] entro il giorno 30 di ogni mese con
successiva rivalutazione annuale Istat come per legge.
6) Le spese straordinarie (mediche, ludiche e sportive) per Per_1
saranno suddivise al 50% (cinquanta percento) tra i genitori, i quali di
comune accordo decidono di aderire alle linee guida del protocollo d'Intesa
del Tribunale di Roma che dichiarano sin d'ora di conoscere, accettare e
sottoscrivere. Le spese straordinarie saranno concordate secondo le
modalità previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma, ultimo capoverso. Il suddetto protocollo è stato sottoscritto a margine di ogni pagina
ed in calce dai genitori e depositato congiuntamente al ricorso (si veda il
doc.3)
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
1) I coniugi avendo redditi propri ed essendo economicamente
indipendenti, rinunciano sin d'ora ad ogni reciproco mantenimento.
2) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di avere
regolato e definito ogni loro vicenda e questione di natura patrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/08/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3383/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MONTERALE in data 19/08/1990 tra (MONTEREALE Parte_1
(AQ), 01/05/1969) e (ROMA (RM), 08/07/1966) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONTERALE
al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi