Decreto cautelare 1 febbraio 2023
Sentenza breve 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/03/2023, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00207/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2023, proposto da
MA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Panariti e Alessandra Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore Esercito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento 01U/SU/CIV del 16 gennaio 2023 con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha disposto il trasferimento del ricorrente;
- della nota prot. M_D AB62BE8 REG 2023 0002462 del 10 gennaio 2023 con cui sono state comunicate al ricorrente le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di revoca del programmato trasferimento ad altra sede di servizio;
- delle disposizioni contenute nella pianificazione di impiego del 21 dicembre 2022, nella quale è stato programmato il trasferimento del ricorrente presso detta sede;
- ove occorrer possa, del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 nonché delle circolari e direttive relative al rapporto di impiego di personale militare nella parte in cui, per asserite ragioni di servizio e di impiego, ritengono legittimo il trasferimento d’autorità, pur se in contrasto con motivate esigenze familiari e della prole;
- degli atti comunque preordinati, prodromici, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi o comunque escludono il ricorrente dalla possibilità di ottenere la designazione d’impiego presso il luogo di residenza ovvero presso una sede limitrofa nella quale impiegare la medesima professionalità e competenza;
- di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 20 dicembre 2022 lo stato maggiore dell’esercito ha predisposto una programmazione di impiego dei sottufficiali che avevano concluso il corso di qualificazione professionale di “Branca” in base alla quale il ricorrente, maresciallo dell’esercito in servizio presso il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona dal luglio 2011, avrebbe dovuto essere destinato al Comando genio di Roma.
2. Il 22 dicembre 2022 il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di rimanere presso la propria sede di servizio ovvero di essere assegnato, anche a domanda, presso una sede limitrofa, rappresentando che, in caso contrario, non avrebbe potuto mantenere una relazione stabile con il figlio di sei anni, anche in virtù di un momento delicato per il suo sviluppo, quale la separazione dei genitori, attualmente in atto.
3. Il 10 gennaio 2023 l’amministrazione procedente ha comunicato al ricorrente che non era possibile accogliere la sua domanda, stante la preminente esigenza di alimentare gli uffici romani con personale in possesso delle sue competenze professionali e, il successivo 16 gennaio 2023, l’amministrazione ne ha disposto il trasferimento.
4. Con ricorso, notificato il 28 gennaio 2023 e depositato il successivo 31 gennaio, il ricorrente ha impugnato il proprio trasferimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, perché asseritamente illegittimo.
5. Il 9 febbraio 2022 si è costituita l’amministrazione resistente con una comparsa di stile e contestuale deposito di documentazione a suffragio della propria tesi, tra cui una relazione sui fatti di causa.
6. All’udienza camerale del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di definizione con una sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
7. Con il proprio ricorso il ricorrente censura essenzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non avrebbe adeguatamente bilanciato le esigenze di servizio con le sue necessità personali e famigliari nonché la disparità di trattamento con altri militari, dotati della medesima qualificazione professionale.
8. Il ricorso è infondato.
Il primo luogo, per giurisprudenza consolidata, « il trasferimento d'autorità, essendo riconducibile alla categoria degli ordini, non soggiace alle previsioni poste dalla legge n. 241/1990 in materia di motivazione e di partecipazione procedimentale, perché attinente ad una materia in cui l'interesse pubblico specifico prevale in modo immediato e diretto su qualsiasi altro interesse come, del resto, confermato dal Legislatore all'art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ove è statuito che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241” » ( ex multis T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26 febbraio 2022, n. 67), e, pertanto, non richiede, « una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 gennaio 2021, n. 204), con la conseguenza che « le esigenze di servizio della P.A. richiamate dal provvedimento di trasferimento non sono ritenute sindacabili da parte del G.A., rientrando nell'ampia potestà discrezionale auto-organizzativa dell'Amministrazione. Al contempo, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio è esercitabile soltanto se il militare deduca precisi elementi che smentiscano in toto le esigenze affermate dall’Amministrazione (facendo emergere un’assoluta arbitrarietà e quindi abnormità dell'atto di trasferimento) » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 gennaio 2021, n.204)
Ciò posto, il Collegio evidenzia, in primo luogo, che il ricorrente, dopo aver superato un corso di qualificazione professionale, è stato trasferito presso la sede di Roma, che si trovava in un’incontestata situazione di carenza di organico, per poter contribuire al suo efficientamento, proprio grazie alle conoscenze specialistiche acquisite.
Né è possibile sostenere che il provvedimento de quo sia equiparabile a una prima assegnazione, la quale si identifica esclusivamente nella prima sede di servizio conseguente al superamento del corso di formazione basica previsto per il ruolo di appartenenza; senza contare che anche tale assegnazione è comunque subordinata alle preminenti esigenze dell’amministrazione procedente, oltre che agli esiti della graduatoria di merito del corso e, poiché è incontestato che nessun altro frequentatore del corso è stato trasferito presso il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona o, comunque, in una zona limitrofa, il motivo sarebbe del pari infondato. A ciò si aggiunga che se il trasferimento de quo fosse effettivamente considerato “prima assegnazione” non solo la situazione del ricorrente non muterebbe ma egli non avrebbe neanche diritto alle agevolazioni previste dalla legge 86/01.
Nonostante, quindi, l’amministrazione procedente non fosse tenuta a motivare il provvedimento né ad assicurare al militare le garanzie partecipative previste dalla legge 241/90, dall’esame degli atti di causa è emerso che non solo essa ha comunicato al ricorrente il programma di impiego e ha analizzato la sua situazione personale e famigliare, dettagliatamente descritta nella sua memoria del 22 dicembre 2022, ma ha anche congruamente motivato la propria determinazione evidenziando, da un lato, che gli elementi indicati « seppur degni di umana considerazione, non rilevano problematiche eccezionali peraltro comuni a gran parte del personale militare, che possano comportare una revoca della designazione d'impiego già resa nota dal Dipartimento » e, dall’altro, che il reimpiego al termine del corso, oltre che essere noto al militare al momento dell’immissione in ruolo, discende dalla prioritaria esigenza di alimentare gli uffici di Roma con personale altamente qualificato. A ciò si aggiunga che i « criteri d'impiego dei marescialli al termine del corso di branca 2022 » prevedono espressamente che il personale, al termine della formazione, potrà essere reimpiegato “d’autorità” presso sedi diverse da quelle di appartenenza e che « l'eventuale conferma presso i Reparti di servizio deve essere considerata ipotesi non prioritaria ».
La ragionevolezza della decisione dell’amministrazione procedente è confermata sia dall’analisi della pianificazione di impiego dei sottufficiali “specializzati” sia dalla relazione dello Stato maggiore dell’esercito sui fatti di causa, dai quali si evince che tutti i corsisti sono stati trasferiti d’autorità, eccezion fatta per un dipendente che è stato confermato presso la propria sede di servizio, esclusivamente perché titolare dei benefici di cui alla legge 104/92, in quanto genitore di un figlio diversamente abile.
Né l’operato dell’amministrazione procedente può essere censurato per disparità di trattamento perché, come noto, il vizio de quo si verifica solo « in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'Amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 19 ottobre 2022, n.13423); ipotesi, questa, che comunque non si ravvisa nel caso di specie posto che dagli atti di causa si evince che non solo tutti i militari sono stati oggetto di trasferimenti d’autorità, salvo l’ipotesi assolutamente eccezionale di cui si è detto, ma anche che nessuno dei dipendenti indicati dal ricorrente per avvalorare la propria censura versava in una situazione sovrapponibile alla propria: uno di essi è infatti stato, infatti, assegnato in Sardegna mentre l’altro è stato movimentato d’ufficio a Roma, anche se in un reparto di livello inferiore a quello del ricorrente.
9. Poiché, quindi, la decisione dell’amministrazione procedente appare del tutto ragionevole ed è stata adottata a seguito dell’instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale con l’interessato e all’esito di una compiuta valutazione della sua condizione personale e famigliare, nonostante, giova ribadirlo, non vi fosse alcun obbligo giuridico in tal senso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO