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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1656 / 2020
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promosso da:
, nato a [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Luigi Piccione
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
resistente
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla formulazione dell'art
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
CP_ ha provveduto ad emettere il provvedimento impugnato sulla scorta della circostanza che il fosse al tempo stesso sia amministratore Unico ed anche dipendente, contestando Pt_1
pertanto una subordinazione non genuina essendo il ricorrente in tal modo dipendente di se stesso.
La Corte di Cassazione con sentenza n 36362/2021 ha chiarito che lo stesso individuo non può ricoprire contemporaneamente la carica di amministratore unico di una società e quello di lavoratore dipendente della stessa società.
Va distinto, da quello in oggetto, il caso in cui potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima,
e pure di un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, che può
essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.L,
15 febbraio 1985, n. 1316).
Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è
configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823;
anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).
L'opera svolta dall'amministratore unico di società di capitali e la sua posizione è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile,
Pagina 2 in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cass., sez. 5,
13 novembre 2006, n. 24188).
Anche la prova testimoniale espletata ha confermato l'assenza di un reale rapporto di subordinazione tra la Società ed il proprio Amministratore Unico, Parte_1
Il socio ha confermato una gestione partecipata (senza vincoli di Parte_2
subordinazione) di tutti i soci all'attività della Società, sia per le modalità di lavoro (turni)
che per le ferie e per le assenze.
Significativa la deposizione nel punto in cui dichiara “per i turni e le ferie del personale li
decidiamo insieme io, il sig amore e il sig;
il lazzara prima di assentarsi informa gli Pt_1
altri soci e si coordina con loro”
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 10 aprile 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 cpc (introdotto dall'art 45 comma 17 legge 69/09)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1656 / 2020
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promosso da:
, nato a [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Luigi Piccione
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
resistente
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla formulazione dell'art
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
CP_ ha provveduto ad emettere il provvedimento impugnato sulla scorta della circostanza che il fosse al tempo stesso sia amministratore Unico ed anche dipendente, contestando Pt_1
pertanto una subordinazione non genuina essendo il ricorrente in tal modo dipendente di se stesso.
La Corte di Cassazione con sentenza n 36362/2021 ha chiarito che lo stesso individuo non può ricoprire contemporaneamente la carica di amministratore unico di una società e quello di lavoratore dipendente della stessa società.
Va distinto, da quello in oggetto, il caso in cui potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima,
e pure di un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, che può
essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.L,
15 febbraio 1985, n. 1316).
Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è
configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823;
anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).
L'opera svolta dall'amministratore unico di società di capitali e la sua posizione è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile,
Pagina 2 in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cass., sez. 5,
13 novembre 2006, n. 24188).
Anche la prova testimoniale espletata ha confermato l'assenza di un reale rapporto di subordinazione tra la Società ed il proprio Amministratore Unico, Parte_1
Il socio ha confermato una gestione partecipata (senza vincoli di Parte_2
subordinazione) di tutti i soci all'attività della Società, sia per le modalità di lavoro (turni)
che per le ferie e per le assenze.
Significativa la deposizione nel punto in cui dichiara “per i turni e le ferie del personale li
decidiamo insieme io, il sig amore e il sig;
il lazzara prima di assentarsi informa gli Pt_1
altri soci e si coordina con loro”
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 10 aprile 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 cpc (introdotto dall'art 45 comma 17 legge 69/09)