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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 836 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art.170 D.P.R. n. 115/2002.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, tempestivamente depositato e proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.lgs. 150/2011, l'avv. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto del 16.02.2024, emesso nel giudizio iscritto
[...]
presso questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017, con cui veniva liquidata per spese legali la somma di
€ 602,80, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, in favore dello stesso, che nel predetto giudizio aveva difeso e LA IS, parti ammesse al beneficio del gratuito Parte_2 patrocinio.
In particolare, il ricorrente deduceva che il Giudice del predetto procedimento aveva liquidato la somma in parola non avendo fatto riferimento ad alcun protocollo, non avendo motivato in merito al discostamento rispetto alla nota specifica, non avendo indicato lo scaglione di valore applicato, non avendo motivato né indicato i criteri utilizzati per la liquidazione e avendo applicato valori inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente e il fascicolo iscritto presso il questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017.
All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che avverso il decreto con cui viene liquidata solo parzialmente la somma richiesta, in virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, è legittimato attivo il procuratore.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un pagina 2 di 4 rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
1539/2015; conf. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12320/2020).
Pertanto, parte ricorrente è dotato di legittimazione attiva.
5. Nel merito, si rileva che le doglianze dell'avv. risultano parzialmente Parte_1
fondate, in quanto il Giudice ha liquidato l'importo per una somma inferiore ai minimi tariffari, in quanto, pur volendo ritenere la causa di valore indeterminabile di bassa complessità, la somma minima liquidabile, tenuto conto del dimezzamento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e della riduzione del 70% della fase istruttoria, era pari a € 720,05 (importo di € 1.440,10 dimezzato del 50%, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002).
6. Ciò detto, rilevato che e LA IS risultano essere stati ammessi al Parte_2
beneficio del gratuito patrocinio con provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Castrovillari in data 09.03.2018, per quanto riguarda la liquidazione delle spese - in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta, costituita dalla sola redazione della comparsa costitutiva e dalla partecipazione ad un'unica udienza - tenuto conto del D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente, atteso che la controversia risulta di valore indeterminabile di bassa complessità, come dedotto dallo stesso ricorrente, e rientra nello scaglione relativo alle controversie cautelari di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, va liquidata in favore del ricorrente la somma di €
2.232,10, di cui € 945,00 per la fase di studio, € 640,00 per la fase introduttiva, € 344,10 per la fase di trattazione (quale valore medio ridotto del 70%, attesa la celebrazione di un'unica udienza e l'assenza di attività istruttoria) e € 303,00 per la fase decisionale (valore minimo, atteso che parte ricorrente nell'unica udienza celebrata si è limitato a riportarsi ai propri atti).
Detta somma va ridotta della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 e, pertanto, la somma da liquidare risulta pari a € 1.116,05.
A proposito dello scaglione individuato, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per la causa di valore indeterminabile di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, vada applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr.
Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11684/2023; conf. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
29821/2019).
pagina 3 di 4 Non si ritiene che possano essere riconosciute le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 2, del
DM 55/2014, in quanto detto riconoscimento risulta facoltativo e nel caso di specie non si ritiene che ne ricorrano i presupposti, in quanto la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione, e non risulta che il ricorrente abbia dedotto circostanze specifiche nei riguardi di una sola delle parti.
7. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, avendo il ricorrente chiesto la liquidazione della somma di € 2.044,80 oltre accessori, si ritiene congruo compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione del
16.02.2024, emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017,
e liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.106,05, oltre spese generali (15%), Parte_1
IVA e CPA come per legge, con anticipo a carico dell'erario ex art. 131 comma 4 lett. a) del
D.P.R. n. 115/2002;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 836 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art.170 D.P.R. n. 115/2002.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, tempestivamente depositato e proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.lgs. 150/2011, l'avv. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto del 16.02.2024, emesso nel giudizio iscritto
[...]
presso questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017, con cui veniva liquidata per spese legali la somma di
€ 602,80, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, in favore dello stesso, che nel predetto giudizio aveva difeso e LA IS, parti ammesse al beneficio del gratuito Parte_2 patrocinio.
In particolare, il ricorrente deduceva che il Giudice del predetto procedimento aveva liquidato la somma in parola non avendo fatto riferimento ad alcun protocollo, non avendo motivato in merito al discostamento rispetto alla nota specifica, non avendo indicato lo scaglione di valore applicato, non avendo motivato né indicato i criteri utilizzati per la liquidazione e avendo applicato valori inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente e il fascicolo iscritto presso il questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017.
All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che avverso il decreto con cui viene liquidata solo parzialmente la somma richiesta, in virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, è legittimato attivo il procuratore.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un pagina 2 di 4 rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
1539/2015; conf. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12320/2020).
Pertanto, parte ricorrente è dotato di legittimazione attiva.
5. Nel merito, si rileva che le doglianze dell'avv. risultano parzialmente Parte_1
fondate, in quanto il Giudice ha liquidato l'importo per una somma inferiore ai minimi tariffari, in quanto, pur volendo ritenere la causa di valore indeterminabile di bassa complessità, la somma minima liquidabile, tenuto conto del dimezzamento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e della riduzione del 70% della fase istruttoria, era pari a € 720,05 (importo di € 1.440,10 dimezzato del 50%, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002).
6. Ciò detto, rilevato che e LA IS risultano essere stati ammessi al Parte_2
beneficio del gratuito patrocinio con provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Castrovillari in data 09.03.2018, per quanto riguarda la liquidazione delle spese - in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta, costituita dalla sola redazione della comparsa costitutiva e dalla partecipazione ad un'unica udienza - tenuto conto del D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente, atteso che la controversia risulta di valore indeterminabile di bassa complessità, come dedotto dallo stesso ricorrente, e rientra nello scaglione relativo alle controversie cautelari di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, va liquidata in favore del ricorrente la somma di €
2.232,10, di cui € 945,00 per la fase di studio, € 640,00 per la fase introduttiva, € 344,10 per la fase di trattazione (quale valore medio ridotto del 70%, attesa la celebrazione di un'unica udienza e l'assenza di attività istruttoria) e € 303,00 per la fase decisionale (valore minimo, atteso che parte ricorrente nell'unica udienza celebrata si è limitato a riportarsi ai propri atti).
Detta somma va ridotta della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 e, pertanto, la somma da liquidare risulta pari a € 1.116,05.
A proposito dello scaglione individuato, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per la causa di valore indeterminabile di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, vada applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr.
Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11684/2023; conf. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
29821/2019).
pagina 3 di 4 Non si ritiene che possano essere riconosciute le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 2, del
DM 55/2014, in quanto detto riconoscimento risulta facoltativo e nel caso di specie non si ritiene che ne ricorrano i presupposti, in quanto la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione, e non risulta che il ricorrente abbia dedotto circostanze specifiche nei riguardi di una sola delle parti.
7. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, avendo il ricorrente chiesto la liquidazione della somma di € 2.044,80 oltre accessori, si ritiene congruo compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione del
16.02.2024, emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3624/2017,
e liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.106,05, oltre spese generali (15%), Parte_1
IVA e CPA come per legge, con anticipo a carico dell'erario ex art. 131 comma 4 lett. a) del
D.P.R. n. 115/2002;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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