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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2058/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1853/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 11/05/2016 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ803A101962 IRES-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 360/2/2011 depositata il 3.5.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di IA ha annullato l'avviso di accertamento n. RJ803A101962 emesso, con riferimento all'anno di imposta Società_12003, nei confronti della srl, con sede a IA (poi Società_1 s.p.a., quindi, a far data dal 21.3.2005, trasformata di nuovo in s.r.l., poi, dal 15.4.2009, Ricorrente_1 s.r.l., quest'ultima dichiarata fallita) (d'ora innanzi Società_1 ) – Società_2ufficialmente esercente attività di commissionaria della di LU (d'ora innanzi Società_2), unità locale dell'omonima società olandese, per la vendita in Italia di elettrostimolatori muscolari denominati Prodotto_1 e suoi derivati – sulla base delle argomentazioni che per una migliore intellegibilità dei fatti di causa appare opportuno riproporre, quanto meno nei passaggi topici,:
“[..] il gravame della presente controversia attiene al presunto intento elusivo concretizzato nell'ipotesi di interposizione fittizia di soggetto giuridico con traslazione in capo a società svizzera di gran parte del commercio che invece doveva essere imputato alla ditta concessionaria in Italia, finalizzata al conseguimento di notevoli benefici fiscali indebiti per superare la piena tassazione in talia dei corrispettivi. Nel nostro ordinamento tributario, la fattispecie dell'interposizione fittizia è disciplinata dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 500 in ragione del quale <<in sede di rettifica o accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi cui appaiono titolati altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona>>. [..] Nell'ipotesi che ci interessa, se la società estera è un soggetto interposto e lo schermo societario appare meramente formale, l'Amministrazione finanziaria può sostenere che la titolarità dei beni e delle attività intestati alla società estera spetti in realtà alla società italiana, che effettui il rimpatrio. In sostanza, per il Fisco, in luogo del rapporto formale, prevarrebbe la realtà fattuale che vede nella società italiana la detentrice dei beni intestati alla società estera interposta. Pertanto, in tema di interposizione, la questione non può essere risolta genericamente, essendo connessa direttamente alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schema societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni Società_1intestati alla società spetti in realtà al socio (nel caso in esame la s.r.l.) che effettui il rimpatrio. Prodotto_1Nella fattispecie in esame gli apparecchi medicali elettrostimolatori denominati e tutti i Società_3suoi derivati, oggetto dell'ipotetico <>, erano prodotti dalla , Società_4possedura per il 67% del proprio capitale sociale dalla di Amsterdam, titolare, a sua volta, di partecipazioni per il 22% del capitale sociale della Società_1 s.r.l.. In siffatta ipotesi l'impianto di verifica dell'Ufficio difetta nella parte in cui equipara la Svizzera ai paesi così detti "Paradisi Fiscali " che avrebbero potuto giustificare l'ipotesi di rilevanti benefici fiscali e nella parte in cui non prova che la Società_2 sia solo una società di comodo. Proprio da indagini dei militari la Società_2 esiste, opera nel territorio della confederazione elvetica e sconta le ordinarie imposte cantonali. A conferma dell'ipotesi di interposizione fittizia i Società_1militari, prima, e l'Ufficio, dopo, non forniscono quali elementi di prova che la Società_2 s.r.l. sia al tempo stesso anche il beneficiario delle utilità prodotte dalla
, che il negozio di commissione fosse revocabile a totale discrezione della società accertata, che il contenuto dell'atto istitutivo attribuisse alla società interponente un molo passivo senza alcuna Società_1facoltà decisionale, che la italiana esercitasse con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni oggetto della simulata esportazione e reimportazione. Gli stessi militari affermano Società_3che era la s.r.l. a produrre, esportare e fornire i beni alla Società_2 , quale unità locale della società olandese, non la Società_1 s.r.l., soggetto accertato. Così come la società italiana ha partecipazioni azionarie minoritarie in quelle estera non può in alcun modo sostenersi l'ipotesi dell'intestazione fiduciaria con controllo indiretto della società straniera. Per altro verso, deve rilevarsi l'erroneità dell'accertamento dell'Ufficio quando presume che i ricavi Società_1dichiarati dalla s.r.l. in massima parte attengano a vendita di prodotti commercializzati in proprio e li imputa alla stessa come se i beni venduti fossero di propria Società_3produzione, disconoscendo il reale costruttore ( s.r.l. ), che per commessa li Società_1produceva con marchio . Pertanto, la tesi sostenuta dall'Ufficio che trattasi di interposizione fittizia con il fine di occultare redditi derivanti dalla commercializzazione di beni prodotti in Italia non trova valido riscontro visto che tale produzione è già stata sottoposta a tassazione dalla Società_3 Società_1 s.r.l. che li produceva ed esportava e non la s.r.l., oggi s.p.a.. Invece, la società ricorrente a sostegno delle proprie doglianze documenta i contratti di Società_2 Società_1commissione tra la e la s.r.l. (oggi s.p.a.), stipulati in forma di scritture private non registrate. Sulla base di tali negozi giuridici, la società ricorrente ha legittimamente imputato a reddito solo la provvigione commisurata al volume delle vendite. Esclusa la sussistenza dell'interposizione fittizia e della simulata esportazione e reimportazione, per il c.d. <>, resta da valutare la residua ipotesi di acquisiti in proprio dei beni a marchio Società_1 e del loro commercio al di fuori del contratto di commissione che vede la ricorrente società Società_2esclusivista in Italia per la vendita per conto della
. In tale ipotesi, non risulta essere stato verificato mediante l'acquisizione del contratto che Società_3 Società_1la s.r.l. producesse in esclusiva i prodotti elettromedicali a marchio per la Società_2 poiché in tale ipotesi oltre a risultare Società_1violato un accordo commerciale la s.r.l. (oggi s.p.a.) avrebbe dichiarato tra i ricavi solo il valore della commissione, alla stessa spettante, senza registrare in bilancio il valore dell'acquisto e dell'eventuale valore reale della vendita per tali partite di merce. A parere di questo Collegio, risulterebbe più verosimile l'ipotesi in cui a fronte di domanda da Società_2approntare nell'immediato la abbia Società_3ritenuto più opportuno chiedere alla s.r.l. di consegnare direttamente, in conto Società_1commissione, alla s.r.l. (oggi s.p.a.) i beni destinati alla vendita in Società_1Italia. Tale circostanza viene avvalorata dalla circostanza che la italiana di fatto registrasse anche tale movimentazione di magazzino proprio o presso terzi di tale merce”. Società_1Posto che con riferimento all'anno di imposta 2003 si contestava a anche di avere imputato costi deducibili in difetto di inerenza e competenza, il primo giudice argomentava, a sostegno dell'accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato: “Dimostrata in giudizio dalla parte ricorrente, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel 2003 e contestati dall'Ufficio”. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) è stata condannata a rifondere a Società_1 le spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 €. Avverso tale sentenza ha mosso gravame AdE e la Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sezione staccata di IA, con sentenze n. 1853/34/16 dell'11.5.2016, ha dichiarato l'estinzione del processo giacché non riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell'evento interruzione dello stesso rappresentato dal sopravvenuto fallimento di Ricorrente_1 s.r.l.. AdE ha fatto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanze n. 23537 pubblicata il 3.9.2024, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ricorrente_1Il giudizio è stato riassunto dalla curatela del fallimento della s.r.l., riproponendo e coltivando le difese contenute nella memoria di costituzione in appello, agli atti. Nel giudizio riassunto si è costituita, controdeducendo, AdE. All'udienza di trattazione del 21.11.2025, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la interposizione fittizia e piuttosto dimostrato, dalla società accertata, sulla base dei contratti di commissione prodotti in atti, che legittimamente era stata imputata a reddito solo la provvigione commisurata al volume delle vendite. In ordine agli acquisti in Società_1proprio dei beni a marchio e del loro commercio al di fuori del contratto di commissione, che vedeva la società accertata esclusivista in Italia per la vendita per conto della succursale di LU, il giudice di prime cure ha affermato che non era stato verificato, mediante l'acquisizione del contratto, Società_2che la srl producesse in esclusiva i prodotti elettromedicali poi commercializzati dalla società accertata. Riteneva il primo giudice, in ultimo, che fosse stata dimostrata, da parte della società accertata, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel predetto anno. Per quanto attiene alla interposizione fittizia, va premesso che, sotto l'aspetto fiscale: i beni introitati in Italia dalla Svizzera venivano destinati, in “conto deposito” della Società_2, alla Società_1 nel Indirizzo_1 Società_1deposito di oppure a corrieri terzi poi incaricati dalla di effettuare le consegne ai clienti finali;
in virtù del rapporto di commissione, la Società_1 ha agito quale unica venditrice Società_2italiana in nome e per conto della committente , la quale formalmente è rimasta proprietaria dei beni commercializzati fino al momento della cessione al consumatore finale;
procacciati i clienti italiani, gli ordinativi con cadenza periodica venivano trasmessi ai corrieri depositari della merce per la materiale consegna e riscossione, in contrassegno, del corrispettivo Società_1pattuito che, una volta riscosso, veniva rimesso alla;
a fronte delle cessioni dei predetti beni effettuate nel territorio nazionale e, quindi, dei relativi corrispettivi introitati, la Società_1 contabilizzava una provvigione attiva, quale componente positivo di reddito, di entità variabile e commisurata al volume delle vendite, mentre nella preponderante misura l'ammontare dei corrispettivi veniva imputato a debito verso Società_2; proprio in tale ambito, Società_1 aveva disposto Società_2consistenti ordinativi di bonifico in favore del soggetto non residente, . Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, il valore dei beni commercializzati non era stato mai imputato tra le merci acquistate quanto, piuttosto, in conto deposito della Società_2. Invero dal controllo sostanziale effettuato dai militari della Guardia di Finanza, i cui contenuti sono stati poi trasfusi negli avvisi di accertamento impugnati, può inferirsi come la realtà gestionale di Società_1 non si configuri affatto in un rapporto commissionario con l'estero bensì nell'ambito di un'attività economica mercantile dalla stessa svolta in proprio sul territorio nazionale e, come tale, da sottoporre a tassazione secondo le regole dell'ordinamento tributario italiano. In altre parole, mentre Società_1 si dichiarava commissionaria di Società_2, prospettando i corrispettivi da vendita quali provvigioni attive, il controllo sostanziale ha fatto emergere la conduzione, da parte di Società_1, di una tipica attività commerciale di vendita, in nome e per conto proprio, di beni di produzione italiana, acquistati e venduti nel proprio esclusivo interesse, svolta nel territorio nazionale: in sostanza, il rapporto committente/commissionario è stato simulato dal fine di localizzare all'estero i redditi prodotti in Italia e, quindi, di sottrarre alla piena tassazione in Italia dei corrispettivi di vendita. Inducono in tal senso le plurime presunzioni, gravi, precise e concordanti, che di seguito si elencano:
Società_5 la pregressa attività commerciale esercitata da altro soggetto – la “ srl” – al quale la Società_1 è subentrata senza soluzione di continuità, con identico marchio Società_1 e con la medesima gamma di beni di produzione italiana;
le dichiarazioni testimoniali rese dai produttori dei beni commercializzati ed anche dai vettori che ne hanno curato i trasporti, avendo tutti indicato negli appartenenti alla famiglia Nominativo_1 i Società_1veri gestori del commercio che vuole ricondurre, formalmente, agli interessi della società non residente, Società_2; al riguardo va evidenziato, infatti, che i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato dei sopralluoghi presso le società che materialmente Società_1 Società_3costruivano i prodotti poi commercializzati da - la srl, con sede in Assoro, e la Società_6 srl, con sede in San Clemente - ed è emerso che la Società_3 ha costruito materialmente e con proprio personale dipendente gli elettrostimolatori Società_1commercializzati con imballaggio a marchio , nel senso che ha anche provveduto ad imballarle negli involucri recanti la sigla Società_1, pronte per la consegna ai clienti finali;
è Nominativo_2emerso, ancora, che la predetta società è posseduta per il 33% da , che ne è Società_4pure rappresentante legale, e per il 67% dalla di Amsterdam, con la quale, però, il SERRA ha dichiarato di non avere mai interagito avendo Società_1intrattenuto i rapporti commerciali per i prodotti solo con la succursale di LU;
è emerso, ancora, per quanto attiene alla Società_6, il cui rappresentante legale ha dichiarato di avere gestito i trasporti e l'assistenza tecnica ai clienti Società_1, che la predetta società ha ceduto un prodotto finito perfettamente funzionante e mai semilavorato, progettato in autonomia ma con approvazione da parte dei Nominativo_1; è evidente, pertanto, come i beni commercializzati fossero prodotti in Italia da aziende riferibili alla famiglia Nominativo_1;
l'elevato margine di profitto non sottoposto a tassazione in Italia, se non per la sola provvigione attiva;
il fatto, assai significativo, che l'esportazione verso la Svizzera dei beni destinati al mercato nazionale e la contestuale reimportazione in Italia dei medesimi sia avvenuta attraverso il così detto “giro del piazzale”, quindi, nella sostanza, simulando l'esportazione e la reimportazione;
il fatto che i contratti di commissione, stipulati in forma di scritture private non registrate, Prodotto_1 Prod._2afferiscono solo ai prodotti e e non a tutti gli altri pur formalmente commercializzati da Società_1 quale commissionaria, vale a dire le macchine Prod._3, Prod._4 Prod._5 Prod._6 Prod._7 Prod._8, e ed i prodotti di linea cosmetica e;
Società_1 nel contempo, la riscontrata vendita, da parte di , in nome e per conto proprio, dei beni che a rigore avrebbe dovuto commercializzare solo nell'ambito del contratto di commissione, quindi, in deroga agli accordi di esclusiva;
la circostanza, altrettanto significativa, rappresentata dal mancato trasferimento a Società_2, per rilevanti importi, dei corrispettivi incassati da Società_1 a fronte delle vendite operate sul territorio nazionale;
le indiscutibili relazioni di famiglia tra le parti e la presenza - pure obiettivamente emersa - di membri comuni nel consiglio di amministrazione delle due società;
l'esistenza di atti transattivi in deroga ai contratti di commissione. A quanto appena esposto si aggiunga che dalle difese della società accertata non emerge in alcun modo quali possano essere state le ragioni economiche volte a giustificare l'assetto contrattuale tra Società_2 Società_1 e , a poco rilevando, come assume la società accertata, che la Svizzera non possa annoverarsi tra i “paradisi fiscali” notoriamente ritenuti tali, solo se si consideri che non è stato affatto dimostrato, benché ripetutamente affermato, non solo che Società_2 abbia effettivamente assolto alla tassazione elvetica ma, soprattutto, quale fosse il livello di tale tassazione, onde poterlo confrontare con quello della tassazione italiana e, quindi, poter sostenere che alcun Società_1concreto interesse poteva derivare, per , dal relazionarsi, in qualità di commissionaria, Società_2con , se non quelle di eludere l'imposizione fiscale italiana e, quindi, di risparmiare le imposte. Né la creazione del soggetto giuridico elvetico quale succursale dell'omonima società olandese pare Nominativo_1ricondursi all'addotto disegno di espansione dell'attività commerciale della famiglia in ambito europeo, nell'ambito del quale parrebbe spiegarsi anche la concomitante creazione della Società_7 Società_7, con sede a Londra. Infatti, nonostante dalla creazione della predetta galassia di società fosse passato, rispetto al biennio accertato (nella specie si procede con riferimento all'anno 2003 ma verte analogo contenzioso relativo all'anno 2004), più di un anno, il gruppo Società_1 continuava ad operare soltanto in Italia, da sempre proprio ambito di elezione. E' evidente, pertanto, come nella specie trovi applicazione il principio di diritto per il quale: “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato illegittima la condotta del contribuente realizzata attraverso la combinazione di un preliminare di compravendita non registrato recante il reale prezzo di vendita del bene, integrante il negozio dissimulato, con l'atto pubblico di acquisto contenente l'indicazione di un importo inferiore, così mirando a conseguire benefici fiscali immotivati ed illeciti sotto il profilo tributario tramite detti negozi, inopponibili all'Amministrazione finanziaria)” (in ta senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 14674 del 27.5.2024). Corretta appare, pertanto, la rideterminazione dei ricavi omessi in capo Società_1 in 6.463.087,88
€, dai quali vanno detratti, però, in accoglimento delle doglianze sollevate al riguardo dalla società accertata, i componenti negativi di reddito immediatamente rilevabili quali le rimanenze di merci presso Società_1, non potendo in merito condividersi la difesa di AdE a tenore della quale al predetto fine la società accertata avrebbe dovuto tenere in maniera distinta, e con appositi elenchi, le Società_2rimanenze proprie da quelle delle merci in conto deposito della committente , cozzando tale circostanza con l'assunto – posto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati e fatto Società_1proprio da questa Corte – per il quale non ha affatto operato quale commissionaria di Società_2 quanto, piuttosto, in proprio. Per quanto attiene ai costi non inerenti o non di competenza pure recuperati con l'avviso di accertamento impugnato, il tratto motivazionale della sentenza impugnata - “Dimostrata in giudizio dalla parte ricorrente, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel 2003 e contestati dall'Ufficio” - effettivamente non lascia ben comprendere le ragioni della decisione assunta. Ebbene, con riferimento a tali costi deve evidenziarsi che:
la società accerta non ha contestato il recupero di 1.539,76 € relativo a spese per prestazioni di servizi, quello di 1.454,23 € per spese noleggio automezzi e quello di 2.871,41 € per Irpeg ed Irap, prestandovi, quindi, acquiescenza;
il recupero di 4.016,67 € sulla maggiore fattura di fornitura del software n. 114 del 24.9.2003 di 6.025,00 € appare legittimo, atteso che, giusta previsione dell'art. 68, comma primo, del TUIR, l'importo andava spesato per quote di ammortamento annuali non superiori ad un terzo del costo;
il recupero di 15.406,00 € per spese per consulenze legali le cui fatture sono state emesse quali acconti su prestazioni di natura professionale in corso di esecuzione appare legittimo, atteso che l'art. 75 comma 2 lett. B, poi trasfuso nell'art. 109 del TUIR, prevede che le spese di acquisizione delle prestazioni di servizio si considerano sostenute soltanto alla data di ultimazione delle prestazioni, nella specie non ancora verificatasi nell'anno 2003, posto che le fatture erano state emesse a fronte di acconti;
il recupero di 49.460,12 € relativo a spese per alberghi, viaggi e trasferte e spese di rappresentanza sul totale spesato di 52.992,99 € appare legittimo, atteso che, giusta previsione dell'art. 74, comma 2, seconda parte, del TUIR, tale sorta di costo è ammissibile in deduzione in misura pari ad un terzo (quindi per complessivi 17.664,33 €) da ammortizzare per quote costanti nell'esercizio in cui è stato sostenuto (il 2003, nello specifico) e nei quattro successivi, quindi, in 3.532,87 € per anno;
in merito a tale costo, la società accertata ha sostenuto di avere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi la variazione in aumento, ma ha omesso di documentare la circostanza;
il recupero di 11.321,68 € relativo a spese di viaggio per l'amministratore e conto anticipi spese amministratore appare legittimo, atteso che tali spese non risultano suffragate da documentazione giustificativa, quindi difetta, per portarle in deduzione, il presupposto dell'inerenza;
il recupero di 30.000,00 € quali interessi passivi sconto effetti appare legittimo, in quanto la registrazione di tali interessi è stata duplicata, una prima volta inserendo detto importo fra gli interessi passivi verso fornitori (il cui recupero, per quanto appresso verrà indicato, non può ritenersi legittimo), quindi rilevandolo come costo nel sottoconto nr. 63.1.004. Non si giustificano, invece:
il recupero di 25.990,13 € per spese pubblicitarie e sponsorizzazioni, giacché, sebbene parte delle prestazioni fossero state rese in favore della società accertata nel 2002 ed altra parte avrebbero dovuto essere rese nel 2004, rimane il fatto che sono state fatturate e pagate nel 2003, sicché prevale il criterio della cassa su quello della competenza;
analoghe considerazioni valgono per il recupero di 2.079,86 € quali spese per consulenze commerciali non di competenza dell'anno in esame - segnatamente, 579,86 € di cui alla Nominativo_3fattura n. 01/2003 emessa da per consulenze prestate nei mesi di novembre e dicembre 2002 e 1.500,00 € di cui alla fattura n. 01/2003 emessa da Nom._4
per prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2002 - e per il recupero di 2.582,10 € quali spese per promozioni pubblicitarie e fiere di cui alla fattura n. 326 del 5.5.2003 emessa dalla Società_8 srl di IA per prestazioni pubblicitarie eseguite dal 17.10.2002 al 15.11.2002, valendo anche con riferimento a tali spese, comunque sostenute dalla società accertata, il criterio della cassa piuttosto che quello della competenza;
il recupero di 106.390,87 € relativo ad interessi passivi verso fornitori di cui alle fatture citate nell'avviso d'accertamento, in quanto gli importi sono stati comunque fatturati nel 2003; Ancorché non se ne faccia conto nella sentenza con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento emesso con riferimento all'anno di imposta 2003, deve evidenziarsi che la società accertata ha contestato anche l'irrogazione della sanzione per mancata autofatturazione di acquisti. Soc._1In effetti, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata, tenuto conto che la srl ha fatturato operazioni imponibili per 355.968,50 € a fronte di una fornitura, quale cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un imponibile di 624.406,60 €, con una differenza non fatturata, pertanto, di 268.437,50 €, con riferimento alla quale, pertanto, Società_3 avrebbe dovuto regolarizzare gli acquisti, giusta previsione dell'art. 6, comma 8, d.lgs n. 471/97, a tenore del quale: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. In relazione a tale rilievo va evidenziato che la società accertata ha sostenuto che non c'è stata, tra i due soggetti economici, cessione di beni ma appare evidente la contraddittorietà dell'assunto, tenuto conto che l'ammontare fatturato da Soc._1 Società_3 srl è di 355.968,50 € per il 2003 (giusta fattura n. 1 del 6.2.2004 registrata da tra le fatture del 2003 da ricevere) mentre, in realtà, le operazioni imponibili ammontano a 547.884,00 € per cessione di beni ed a 76.552,50 € per prestazioni di servizi. Nei termini in precedenza esposti, pertanto, il gravame di AdE merita accoglimento, con la conseguenza che le maggiori imposte dovute e le correlate sanzioni dovranno essere rideterminate Società_1abbattendo i ricavi delle rimanenze di merci presso nonché tenendo conto, in deduzione, soltanto dei costi sopra indicati, ciò traducendosi in un parziale accoglimento del ricorso proposto da Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJ803A101962. La particolarità della questione affrontata e le ragioni della decisione legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i giudizi celebrati - quindi, anche di quello di legittimità, per la cui liquidazione pure è stato disposto rinvio da parte della Suprema Corte - ed anche con riferimento a tale capo deve intendersi riformata, quindi, la sentenza impugnata, con la quale, invece, le spese del primo grado di giudizio erano state poste a carico di AdE.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di IA, così provvede:
in parziale accoglimento del gravame ed in parziale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RJ803A101962, dispone che le maggiori imposte dovute con riferimento all'anno di imposta 2023 e le correlate sanzioni vengano rideterminate abbattendo i ricavi delle rimanenze di merci presso Società_1 srl nonché tenendo conto, in deduzione, soltanto dei costi analiticamente indicati in parte motiva;
compensa, tra le parti, le spese di tutti i giudizi celebrati. IA, 21 novembre 2025 Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2058/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1853/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 11/05/2016 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ803A101962 IRES-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 360/2/2011 depositata il 3.5.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di IA ha annullato l'avviso di accertamento n. RJ803A101962 emesso, con riferimento all'anno di imposta Società_12003, nei confronti della srl, con sede a IA (poi Società_1 s.p.a., quindi, a far data dal 21.3.2005, trasformata di nuovo in s.r.l., poi, dal 15.4.2009, Ricorrente_1 s.r.l., quest'ultima dichiarata fallita) (d'ora innanzi Società_1 ) – Società_2ufficialmente esercente attività di commissionaria della di LU (d'ora innanzi Società_2), unità locale dell'omonima società olandese, per la vendita in Italia di elettrostimolatori muscolari denominati Prodotto_1 e suoi derivati – sulla base delle argomentazioni che per una migliore intellegibilità dei fatti di causa appare opportuno riproporre, quanto meno nei passaggi topici,:
“[..] il gravame della presente controversia attiene al presunto intento elusivo concretizzato nell'ipotesi di interposizione fittizia di soggetto giuridico con traslazione in capo a società svizzera di gran parte del commercio che invece doveva essere imputato alla ditta concessionaria in Italia, finalizzata al conseguimento di notevoli benefici fiscali indebiti per superare la piena tassazione in talia dei corrispettivi. Nel nostro ordinamento tributario, la fattispecie dell'interposizione fittizia è disciplinata dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 500 in ragione del quale <<in sede di rettifica o accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi cui appaiono titolati altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona>>. [..] Nell'ipotesi che ci interessa, se la società estera è un soggetto interposto e lo schermo societario appare meramente formale, l'Amministrazione finanziaria può sostenere che la titolarità dei beni e delle attività intestati alla società estera spetti in realtà alla società italiana, che effettui il rimpatrio. In sostanza, per il Fisco, in luogo del rapporto formale, prevarrebbe la realtà fattuale che vede nella società italiana la detentrice dei beni intestati alla società estera interposta. Pertanto, in tema di interposizione, la questione non può essere risolta genericamente, essendo connessa direttamente alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schema societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni Società_1intestati alla società spetti in realtà al socio (nel caso in esame la s.r.l.) che effettui il rimpatrio. Prodotto_1Nella fattispecie in esame gli apparecchi medicali elettrostimolatori denominati e tutti i Società_3suoi derivati, oggetto dell'ipotetico <
, che il negozio di commissione fosse revocabile a totale discrezione della società accertata, che il contenuto dell'atto istitutivo attribuisse alla società interponente un molo passivo senza alcuna Società_1facoltà decisionale, che la italiana esercitasse con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni oggetto della simulata esportazione e reimportazione. Gli stessi militari affermano Società_3che era la s.r.l. a produrre, esportare e fornire i beni alla Società_2 , quale unità locale della società olandese, non la Società_1 s.r.l., soggetto accertato. Così come la società italiana ha partecipazioni azionarie minoritarie in quelle estera non può in alcun modo sostenersi l'ipotesi dell'intestazione fiduciaria con controllo indiretto della società straniera. Per altro verso, deve rilevarsi l'erroneità dell'accertamento dell'Ufficio quando presume che i ricavi Società_1dichiarati dalla s.r.l. in massima parte attengano a vendita di prodotti commercializzati in proprio e li imputa alla stessa come se i beni venduti fossero di propria Società_3produzione, disconoscendo il reale costruttore ( s.r.l. ), che per commessa li Società_1produceva con marchio . Pertanto, la tesi sostenuta dall'Ufficio che trattasi di interposizione fittizia con il fine di occultare redditi derivanti dalla commercializzazione di beni prodotti in Italia non trova valido riscontro visto che tale produzione è già stata sottoposta a tassazione dalla Società_3 Società_1 s.r.l. che li produceva ed esportava e non la s.r.l., oggi s.p.a.. Invece, la società ricorrente a sostegno delle proprie doglianze documenta i contratti di Società_2 Società_1commissione tra la e la s.r.l. (oggi s.p.a.), stipulati in forma di scritture private non registrate. Sulla base di tali negozi giuridici, la società ricorrente ha legittimamente imputato a reddito solo la provvigione commisurata al volume delle vendite. Esclusa la sussistenza dell'interposizione fittizia e della simulata esportazione e reimportazione, per il c.d. <
. In tale ipotesi, non risulta essere stato verificato mediante l'acquisizione del contratto che Società_3 Società_1la s.r.l. producesse in esclusiva i prodotti elettromedicali a marchio per la Società_2 poiché in tale ipotesi oltre a risultare Società_1violato un accordo commerciale la s.r.l. (oggi s.p.a.) avrebbe dichiarato tra i ricavi solo il valore della commissione, alla stessa spettante, senza registrare in bilancio il valore dell'acquisto e dell'eventuale valore reale della vendita per tali partite di merce. A parere di questo Collegio, risulterebbe più verosimile l'ipotesi in cui a fronte di domanda da Società_2approntare nell'immediato la abbia Società_3ritenuto più opportuno chiedere alla s.r.l. di consegnare direttamente, in conto Società_1commissione, alla s.r.l. (oggi s.p.a.) i beni destinati alla vendita in Società_1Italia. Tale circostanza viene avvalorata dalla circostanza che la italiana di fatto registrasse anche tale movimentazione di magazzino proprio o presso terzi di tale merce”. Società_1Posto che con riferimento all'anno di imposta 2003 si contestava a anche di avere imputato costi deducibili in difetto di inerenza e competenza, il primo giudice argomentava, a sostegno dell'accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato: “Dimostrata in giudizio dalla parte ricorrente, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel 2003 e contestati dall'Ufficio”. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) è stata condannata a rifondere a Società_1 le spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 €. Avverso tale sentenza ha mosso gravame AdE e la Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sezione staccata di IA, con sentenze n. 1853/34/16 dell'11.5.2016, ha dichiarato l'estinzione del processo giacché non riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell'evento interruzione dello stesso rappresentato dal sopravvenuto fallimento di Ricorrente_1 s.r.l.. AdE ha fatto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanze n. 23537 pubblicata il 3.9.2024, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ricorrente_1Il giudizio è stato riassunto dalla curatela del fallimento della s.r.l., riproponendo e coltivando le difese contenute nella memoria di costituzione in appello, agli atti. Nel giudizio riassunto si è costituita, controdeducendo, AdE. All'udienza di trattazione del 21.11.2025, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la interposizione fittizia e piuttosto dimostrato, dalla società accertata, sulla base dei contratti di commissione prodotti in atti, che legittimamente era stata imputata a reddito solo la provvigione commisurata al volume delle vendite. In ordine agli acquisti in Società_1proprio dei beni a marchio e del loro commercio al di fuori del contratto di commissione, che vedeva la società accertata esclusivista in Italia per la vendita per conto della succursale di LU, il giudice di prime cure ha affermato che non era stato verificato, mediante l'acquisizione del contratto, Società_2che la srl producesse in esclusiva i prodotti elettromedicali poi commercializzati dalla società accertata. Riteneva il primo giudice, in ultimo, che fosse stata dimostrata, da parte della società accertata, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel predetto anno. Per quanto attiene alla interposizione fittizia, va premesso che, sotto l'aspetto fiscale: i beni introitati in Italia dalla Svizzera venivano destinati, in “conto deposito” della Società_2, alla Società_1 nel Indirizzo_1 Società_1deposito di oppure a corrieri terzi poi incaricati dalla di effettuare le consegne ai clienti finali;
in virtù del rapporto di commissione, la Società_1 ha agito quale unica venditrice Società_2italiana in nome e per conto della committente , la quale formalmente è rimasta proprietaria dei beni commercializzati fino al momento della cessione al consumatore finale;
procacciati i clienti italiani, gli ordinativi con cadenza periodica venivano trasmessi ai corrieri depositari della merce per la materiale consegna e riscossione, in contrassegno, del corrispettivo Società_1pattuito che, una volta riscosso, veniva rimesso alla;
a fronte delle cessioni dei predetti beni effettuate nel territorio nazionale e, quindi, dei relativi corrispettivi introitati, la Società_1 contabilizzava una provvigione attiva, quale componente positivo di reddito, di entità variabile e commisurata al volume delle vendite, mentre nella preponderante misura l'ammontare dei corrispettivi veniva imputato a debito verso Società_2; proprio in tale ambito, Società_1 aveva disposto Società_2consistenti ordinativi di bonifico in favore del soggetto non residente, . Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, il valore dei beni commercializzati non era stato mai imputato tra le merci acquistate quanto, piuttosto, in conto deposito della Società_2. Invero dal controllo sostanziale effettuato dai militari della Guardia di Finanza, i cui contenuti sono stati poi trasfusi negli avvisi di accertamento impugnati, può inferirsi come la realtà gestionale di Società_1 non si configuri affatto in un rapporto commissionario con l'estero bensì nell'ambito di un'attività economica mercantile dalla stessa svolta in proprio sul territorio nazionale e, come tale, da sottoporre a tassazione secondo le regole dell'ordinamento tributario italiano. In altre parole, mentre Società_1 si dichiarava commissionaria di Società_2, prospettando i corrispettivi da vendita quali provvigioni attive, il controllo sostanziale ha fatto emergere la conduzione, da parte di Società_1, di una tipica attività commerciale di vendita, in nome e per conto proprio, di beni di produzione italiana, acquistati e venduti nel proprio esclusivo interesse, svolta nel territorio nazionale: in sostanza, il rapporto committente/commissionario è stato simulato dal fine di localizzare all'estero i redditi prodotti in Italia e, quindi, di sottrarre alla piena tassazione in Italia dei corrispettivi di vendita. Inducono in tal senso le plurime presunzioni, gravi, precise e concordanti, che di seguito si elencano:
Società_5 la pregressa attività commerciale esercitata da altro soggetto – la “ srl” – al quale la Società_1 è subentrata senza soluzione di continuità, con identico marchio Società_1 e con la medesima gamma di beni di produzione italiana;
le dichiarazioni testimoniali rese dai produttori dei beni commercializzati ed anche dai vettori che ne hanno curato i trasporti, avendo tutti indicato negli appartenenti alla famiglia Nominativo_1 i Società_1veri gestori del commercio che vuole ricondurre, formalmente, agli interessi della società non residente, Società_2; al riguardo va evidenziato, infatti, che i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato dei sopralluoghi presso le società che materialmente Società_1 Società_3costruivano i prodotti poi commercializzati da - la srl, con sede in Assoro, e la Società_6 srl, con sede in San Clemente - ed è emerso che la Società_3 ha costruito materialmente e con proprio personale dipendente gli elettrostimolatori Società_1commercializzati con imballaggio a marchio , nel senso che ha anche provveduto ad imballarle negli involucri recanti la sigla Società_1, pronte per la consegna ai clienti finali;
è Nominativo_2emerso, ancora, che la predetta società è posseduta per il 33% da , che ne è Società_4pure rappresentante legale, e per il 67% dalla di Amsterdam, con la quale, però, il SERRA ha dichiarato di non avere mai interagito avendo Società_1intrattenuto i rapporti commerciali per i prodotti solo con la succursale di LU;
è emerso, ancora, per quanto attiene alla Società_6, il cui rappresentante legale ha dichiarato di avere gestito i trasporti e l'assistenza tecnica ai clienti Società_1, che la predetta società ha ceduto un prodotto finito perfettamente funzionante e mai semilavorato, progettato in autonomia ma con approvazione da parte dei Nominativo_1; è evidente, pertanto, come i beni commercializzati fossero prodotti in Italia da aziende riferibili alla famiglia Nominativo_1;
l'elevato margine di profitto non sottoposto a tassazione in Italia, se non per la sola provvigione attiva;
il fatto, assai significativo, che l'esportazione verso la Svizzera dei beni destinati al mercato nazionale e la contestuale reimportazione in Italia dei medesimi sia avvenuta attraverso il così detto “giro del piazzale”, quindi, nella sostanza, simulando l'esportazione e la reimportazione;
il fatto che i contratti di commissione, stipulati in forma di scritture private non registrate, Prodotto_1 Prod._2afferiscono solo ai prodotti e e non a tutti gli altri pur formalmente commercializzati da Società_1 quale commissionaria, vale a dire le macchine Prod._3, Prod._4 Prod._5 Prod._6 Prod._7 Prod._8, e ed i prodotti di linea cosmetica e;
Società_1 nel contempo, la riscontrata vendita, da parte di , in nome e per conto proprio, dei beni che a rigore avrebbe dovuto commercializzare solo nell'ambito del contratto di commissione, quindi, in deroga agli accordi di esclusiva;
la circostanza, altrettanto significativa, rappresentata dal mancato trasferimento a Società_2, per rilevanti importi, dei corrispettivi incassati da Società_1 a fronte delle vendite operate sul territorio nazionale;
le indiscutibili relazioni di famiglia tra le parti e la presenza - pure obiettivamente emersa - di membri comuni nel consiglio di amministrazione delle due società;
l'esistenza di atti transattivi in deroga ai contratti di commissione. A quanto appena esposto si aggiunga che dalle difese della società accertata non emerge in alcun modo quali possano essere state le ragioni economiche volte a giustificare l'assetto contrattuale tra Società_2 Società_1 e , a poco rilevando, come assume la società accertata, che la Svizzera non possa annoverarsi tra i “paradisi fiscali” notoriamente ritenuti tali, solo se si consideri che non è stato affatto dimostrato, benché ripetutamente affermato, non solo che Società_2 abbia effettivamente assolto alla tassazione elvetica ma, soprattutto, quale fosse il livello di tale tassazione, onde poterlo confrontare con quello della tassazione italiana e, quindi, poter sostenere che alcun Società_1concreto interesse poteva derivare, per , dal relazionarsi, in qualità di commissionaria, Società_2con , se non quelle di eludere l'imposizione fiscale italiana e, quindi, di risparmiare le imposte. Né la creazione del soggetto giuridico elvetico quale succursale dell'omonima società olandese pare Nominativo_1ricondursi all'addotto disegno di espansione dell'attività commerciale della famiglia in ambito europeo, nell'ambito del quale parrebbe spiegarsi anche la concomitante creazione della Società_7 Società_7, con sede a Londra. Infatti, nonostante dalla creazione della predetta galassia di società fosse passato, rispetto al biennio accertato (nella specie si procede con riferimento all'anno 2003 ma verte analogo contenzioso relativo all'anno 2004), più di un anno, il gruppo Società_1 continuava ad operare soltanto in Italia, da sempre proprio ambito di elezione. E' evidente, pertanto, come nella specie trovi applicazione il principio di diritto per il quale: “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato illegittima la condotta del contribuente realizzata attraverso la combinazione di un preliminare di compravendita non registrato recante il reale prezzo di vendita del bene, integrante il negozio dissimulato, con l'atto pubblico di acquisto contenente l'indicazione di un importo inferiore, così mirando a conseguire benefici fiscali immotivati ed illeciti sotto il profilo tributario tramite detti negozi, inopponibili all'Amministrazione finanziaria)” (in ta senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 14674 del 27.5.2024). Corretta appare, pertanto, la rideterminazione dei ricavi omessi in capo Società_1 in 6.463.087,88
€, dai quali vanno detratti, però, in accoglimento delle doglianze sollevate al riguardo dalla società accertata, i componenti negativi di reddito immediatamente rilevabili quali le rimanenze di merci presso Società_1, non potendo in merito condividersi la difesa di AdE a tenore della quale al predetto fine la società accertata avrebbe dovuto tenere in maniera distinta, e con appositi elenchi, le Società_2rimanenze proprie da quelle delle merci in conto deposito della committente , cozzando tale circostanza con l'assunto – posto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati e fatto Società_1proprio da questa Corte – per il quale non ha affatto operato quale commissionaria di Società_2 quanto, piuttosto, in proprio. Per quanto attiene ai costi non inerenti o non di competenza pure recuperati con l'avviso di accertamento impugnato, il tratto motivazionale della sentenza impugnata - “Dimostrata in giudizio dalla parte ricorrente, mediante produzione documentale, l'inerenza e la competenza dei costi spesati nel 2003 e contestati dall'Ufficio” - effettivamente non lascia ben comprendere le ragioni della decisione assunta. Ebbene, con riferimento a tali costi deve evidenziarsi che:
la società accerta non ha contestato il recupero di 1.539,76 € relativo a spese per prestazioni di servizi, quello di 1.454,23 € per spese noleggio automezzi e quello di 2.871,41 € per Irpeg ed Irap, prestandovi, quindi, acquiescenza;
il recupero di 4.016,67 € sulla maggiore fattura di fornitura del software n. 114 del 24.9.2003 di 6.025,00 € appare legittimo, atteso che, giusta previsione dell'art. 68, comma primo, del TUIR, l'importo andava spesato per quote di ammortamento annuali non superiori ad un terzo del costo;
il recupero di 15.406,00 € per spese per consulenze legali le cui fatture sono state emesse quali acconti su prestazioni di natura professionale in corso di esecuzione appare legittimo, atteso che l'art. 75 comma 2 lett. B, poi trasfuso nell'art. 109 del TUIR, prevede che le spese di acquisizione delle prestazioni di servizio si considerano sostenute soltanto alla data di ultimazione delle prestazioni, nella specie non ancora verificatasi nell'anno 2003, posto che le fatture erano state emesse a fronte di acconti;
il recupero di 49.460,12 € relativo a spese per alberghi, viaggi e trasferte e spese di rappresentanza sul totale spesato di 52.992,99 € appare legittimo, atteso che, giusta previsione dell'art. 74, comma 2, seconda parte, del TUIR, tale sorta di costo è ammissibile in deduzione in misura pari ad un terzo (quindi per complessivi 17.664,33 €) da ammortizzare per quote costanti nell'esercizio in cui è stato sostenuto (il 2003, nello specifico) e nei quattro successivi, quindi, in 3.532,87 € per anno;
in merito a tale costo, la società accertata ha sostenuto di avere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi la variazione in aumento, ma ha omesso di documentare la circostanza;
il recupero di 11.321,68 € relativo a spese di viaggio per l'amministratore e conto anticipi spese amministratore appare legittimo, atteso che tali spese non risultano suffragate da documentazione giustificativa, quindi difetta, per portarle in deduzione, il presupposto dell'inerenza;
il recupero di 30.000,00 € quali interessi passivi sconto effetti appare legittimo, in quanto la registrazione di tali interessi è stata duplicata, una prima volta inserendo detto importo fra gli interessi passivi verso fornitori (il cui recupero, per quanto appresso verrà indicato, non può ritenersi legittimo), quindi rilevandolo come costo nel sottoconto nr. 63.1.004. Non si giustificano, invece:
il recupero di 25.990,13 € per spese pubblicitarie e sponsorizzazioni, giacché, sebbene parte delle prestazioni fossero state rese in favore della società accertata nel 2002 ed altra parte avrebbero dovuto essere rese nel 2004, rimane il fatto che sono state fatturate e pagate nel 2003, sicché prevale il criterio della cassa su quello della competenza;
analoghe considerazioni valgono per il recupero di 2.079,86 € quali spese per consulenze commerciali non di competenza dell'anno in esame - segnatamente, 579,86 € di cui alla Nominativo_3fattura n. 01/2003 emessa da per consulenze prestate nei mesi di novembre e dicembre 2002 e 1.500,00 € di cui alla fattura n. 01/2003 emessa da Nom._4
per prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2002 - e per il recupero di 2.582,10 € quali spese per promozioni pubblicitarie e fiere di cui alla fattura n. 326 del 5.5.2003 emessa dalla Società_8 srl di IA per prestazioni pubblicitarie eseguite dal 17.10.2002 al 15.11.2002, valendo anche con riferimento a tali spese, comunque sostenute dalla società accertata, il criterio della cassa piuttosto che quello della competenza;
il recupero di 106.390,87 € relativo ad interessi passivi verso fornitori di cui alle fatture citate nell'avviso d'accertamento, in quanto gli importi sono stati comunque fatturati nel 2003; Ancorché non se ne faccia conto nella sentenza con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento emesso con riferimento all'anno di imposta 2003, deve evidenziarsi che la società accertata ha contestato anche l'irrogazione della sanzione per mancata autofatturazione di acquisti. Soc._1In effetti, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata, tenuto conto che la srl ha fatturato operazioni imponibili per 355.968,50 € a fronte di una fornitura, quale cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un imponibile di 624.406,60 €, con una differenza non fatturata, pertanto, di 268.437,50 €, con riferimento alla quale, pertanto, Società_3 avrebbe dovuto regolarizzare gli acquisti, giusta previsione dell'art. 6, comma 8, d.lgs n. 471/97, a tenore del quale: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. In relazione a tale rilievo va evidenziato che la società accertata ha sostenuto che non c'è stata, tra i due soggetti economici, cessione di beni ma appare evidente la contraddittorietà dell'assunto, tenuto conto che l'ammontare fatturato da Soc._1 Società_3 srl è di 355.968,50 € per il 2003 (giusta fattura n. 1 del 6.2.2004 registrata da tra le fatture del 2003 da ricevere) mentre, in realtà, le operazioni imponibili ammontano a 547.884,00 € per cessione di beni ed a 76.552,50 € per prestazioni di servizi. Nei termini in precedenza esposti, pertanto, il gravame di AdE merita accoglimento, con la conseguenza che le maggiori imposte dovute e le correlate sanzioni dovranno essere rideterminate Società_1abbattendo i ricavi delle rimanenze di merci presso nonché tenendo conto, in deduzione, soltanto dei costi sopra indicati, ciò traducendosi in un parziale accoglimento del ricorso proposto da Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJ803A101962. La particolarità della questione affrontata e le ragioni della decisione legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i giudizi celebrati - quindi, anche di quello di legittimità, per la cui liquidazione pure è stato disposto rinvio da parte della Suprema Corte - ed anche con riferimento a tale capo deve intendersi riformata, quindi, la sentenza impugnata, con la quale, invece, le spese del primo grado di giudizio erano state poste a carico di AdE.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di IA, così provvede:
in parziale accoglimento del gravame ed in parziale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RJ803A101962, dispone che le maggiori imposte dovute con riferimento all'anno di imposta 2023 e le correlate sanzioni vengano rideterminate abbattendo i ricavi delle rimanenze di merci presso Società_1 srl nonché tenendo conto, in deduzione, soltanto dei costi analiticamente indicati in parte motiva;
compensa, tra le parti, le spese di tutti i giudizi celebrati. IA, 21 novembre 2025 Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'