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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 616/2025 R.G., avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” – rinvio dalla Cassazione;
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), nata a [...] l'[...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
, nato ad [...] il C.F._2 Parte_3
22.04.1942 (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
PP IA, CH RA e TT IA, giusta procura in atti;
- Parte Appellante -
Contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
); C.F._4
- Parte Appellata -
1 All'udienza dell'02.12.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 818/2025, depositata il 09.01.2025, la Corte Suprema di Cassazione –
Sezione III Penale – ha: 1) annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza n.
118/2024, depositata il 19/01/2024, con cui la Corte di appello di Catania – Sezione I
Penale - nell'ambito del procedimento n. 3025/2022 R. G., in riforma della sentenza n.
80/2022 del Tribunale di Catania, su appello proposto ai soli effetti civili dalle parti civili, aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 734-bis c. Controparte_1
p. e lo aveva condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili
, e 2) disposto il rinvio per un nuovo Parte_1 Parte_3 CP_2
giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
A seguito di tale sentenza , e Parte_1 Parte_3 CP_2
hanno riassunto la causa, chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_1
per il fatto allo stesso imputato e la condanna dell'appellato al risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale dagli stessi patito.
non si è costituito. Controparte_1
Quindi, alla udienza del 2.12.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
09.09.2025, né alla successiva udienza del 2.12.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) l'art. 181, comma primo, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008.
2 Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 616/2025 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio.
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