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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1265/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4971/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2000/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154800435 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione emetteva nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione n.3 cartelle di pagamento eventi ad oggetto la tassa registro automobilistico: - cartella di pagamento n. 29320210067742428 anno 2015 per un importo pari a complessivi euro 12.739,60; - cartella di pagamento n.29320220019286171 per un importo pari a complessivi euro 34.244,16; - cartella di pagamento n. 29320210154800435 per un importo pari a complessivi euro 19.245,06.
La società destinataria di tali atti proponeva ricorso eccependo: la mancata notificazione dell'avviso di accertamento;
le maturate decadenza dell'azione e prescrizione del diritto vantato dall'Amministrazione; il difetto di motivazione insito nelle cartelle;
ed infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 per omessa allegazione dell'atto richiamato.
Concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto di causa.
Il Concessionario della Riscossione, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 2000 depositata in data 23 marzo 2023, ritenendo parzialmente fondate le censure esposte dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate in primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. In primo luogo, infondata è l'invocata illegittimità della cartella n. 29320210154800435 per mancata notificazione dell'avviso di accertamento ad essa prodromico. E invero, la L.R. n. 16/ 2015 consente la riscossione diretta del tributo, dunque senza onere di notificazione del previo avviso di accertamento, sulla base di informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria sino all'anno 2019. Pertanto, considerato che le cartelle oggetto della presente contestazione attengono agli anni di imposta 2015-2016-2018, nessun vizio procedurale può essere eccepito all'Amministrazione finanziaria. Egualmente infondata, inoltre, risulta essere la doglianza afferente al difetto di motivazione insito nelle cartelle di pagamento contestate. In particolare, l'estensione dei principi generali della L. 241/1990 alla materia tributaria, per effetto dell'art. 7, L. n. 212/2000, induce a ritenere soddisfatto l'onere di motivazione tutte le volte in cui il contribuente, preso atto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa fiscale, sia messo nella condizione di poter esercitare un diritto di difesa pieno ed effettivo, in conformità ai diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24, 111 e 113 Cost.
E invero, con specifico riferimento all'onere di motivazione che la cartella di pagamento è chiamata a soddisfare, la disciplina che funge da cartina di tornasole è contenuta all'art. 25 DPR n. 602/1973, il quale elenca il contenuto minimo che la stessa deve possedere per poter essere dichiarata legittima. In particolare, la cartella deve contenere: la descrizione del tributo, l'indicazione del periodo di imposta,
l'imponibile, l'aliquota applicata, l'invito a provvedere al pagamento entro i termini previsti, le informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni per richiedere rateizzazioni/sospensioni, ovvero per proporre ricorso;
elementi, quelli declinati, tutti presenti nelle cartelle opposte.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità delle cartelle impugnate.Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n.
546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
Catania, 17 ottobre 2025
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4971/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2000/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154800435 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione emetteva nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione n.3 cartelle di pagamento eventi ad oggetto la tassa registro automobilistico: - cartella di pagamento n. 29320210067742428 anno 2015 per un importo pari a complessivi euro 12.739,60; - cartella di pagamento n.29320220019286171 per un importo pari a complessivi euro 34.244,16; - cartella di pagamento n. 29320210154800435 per un importo pari a complessivi euro 19.245,06.
La società destinataria di tali atti proponeva ricorso eccependo: la mancata notificazione dell'avviso di accertamento;
le maturate decadenza dell'azione e prescrizione del diritto vantato dall'Amministrazione; il difetto di motivazione insito nelle cartelle;
ed infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 per omessa allegazione dell'atto richiamato.
Concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto di causa.
Il Concessionario della Riscossione, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 2000 depositata in data 23 marzo 2023, ritenendo parzialmente fondate le censure esposte dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. reiterando le contestazioni già formulate in primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. In primo luogo, infondata è l'invocata illegittimità della cartella n. 29320210154800435 per mancata notificazione dell'avviso di accertamento ad essa prodromico. E invero, la L.R. n. 16/ 2015 consente la riscossione diretta del tributo, dunque senza onere di notificazione del previo avviso di accertamento, sulla base di informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria sino all'anno 2019. Pertanto, considerato che le cartelle oggetto della presente contestazione attengono agli anni di imposta 2015-2016-2018, nessun vizio procedurale può essere eccepito all'Amministrazione finanziaria. Egualmente infondata, inoltre, risulta essere la doglianza afferente al difetto di motivazione insito nelle cartelle di pagamento contestate. In particolare, l'estensione dei principi generali della L. 241/1990 alla materia tributaria, per effetto dell'art. 7, L. n. 212/2000, induce a ritenere soddisfatto l'onere di motivazione tutte le volte in cui il contribuente, preso atto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa fiscale, sia messo nella condizione di poter esercitare un diritto di difesa pieno ed effettivo, in conformità ai diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24, 111 e 113 Cost.
E invero, con specifico riferimento all'onere di motivazione che la cartella di pagamento è chiamata a soddisfare, la disciplina che funge da cartina di tornasole è contenuta all'art. 25 DPR n. 602/1973, il quale elenca il contenuto minimo che la stessa deve possedere per poter essere dichiarata legittima. In particolare, la cartella deve contenere: la descrizione del tributo, l'indicazione del periodo di imposta,
l'imponibile, l'aliquota applicata, l'invito a provvedere al pagamento entro i termini previsti, le informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni per richiedere rateizzazioni/sospensioni, ovvero per proporre ricorso;
elementi, quelli declinati, tutti presenti nelle cartelle opposte.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità delle cartelle impugnate.Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n.
546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
Catania, 17 ottobre 2025