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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12846 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 22609/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato giusta procura generale alle liti in notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 7 maggio 2025, recante la richiesta di ripetizione dell'importo di € 734,05, indebitamente ricevuto nel periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025 sull'assegno sociale n. 078-700204057851, cat. AS, in godimento, in ragione del ricalcolo effettuato a seguito della liquidazione, con decorrenza da febbraio 2025, di assegno sociale in favore del coniuge. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto l'irripetibilità di quanto corrispostogli dall' , in assenza di dolo e alla luce del principio CP_2 del legittimo affidamento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della CP_1 pretesa di restituzione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa, pacifici tra le parti, che l'indebito oggetto di controversia concerna i ratei dell'assegno sociale corrisposti al ricorrente nel periodo da gennaio a maggio dell'anno 2025. Secondo quanto dedotto dall' , in particolare, l'indebito deriva dal CP_2 ricalcolo effettuato per effetto dell'attribuzione di assegno sociale anche in favore della moglie del ricorrente, tale da refluire sulla consistenza patrimoniale del nucleo familiare.
3. È ormai pacifico in giurisprudenza che gravi sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme ricevute. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo.
2 In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 dell'11 febbraio 2016). Di recente, il contrasto interpretativo circa la prospettata inversione dell'onere probatorio nel caso di inintelligibilità della richiesta di ripetizione è stato composto dalla Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., n. 17378 del 28 giugno 2025), la quale ha infine stabilito che il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l non specifichi, nella comunicazione con cui CP_1 partecipa all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione. E infatti, argomenta la Corte, “le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto. Come osservato da Cass. n. 2032/2006, cit., le prestazioni previdenziali
3 derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' quand'anche posti in
CP_1 essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di
CP_1 specificare le ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente
CP_1 qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio.
CP_1
Infine, come ancora sottolinea Cass. n. 2032/2006, cit., la considerazione secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito, "non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato".”. Nel caso di specie, tuttavia, la natura indebita dall'erogazione patrimoniale non è in contestazione, sicché l'oggetto di controversia concerne esclusivamente la ripetibilità di una prestazione assistenziale indebitamente erogata per il superamento da parte dell'accipiens del requisito reddituale.
4. Nel merito, trattandosi di ratei di prestazione assistenziale non spettanti per sopravvenuto superamento dei limiti reddituali, proprio con riferimento a un assegno sociale la giurisprudenza della Suprema Corte, all'esito di un lungo percorso interpretativo, si è consolidata nell'affermare che
“In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata ex art. 19 I. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens””, formulando i seguenti principi in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare
4 della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 13915 del 20 maggio 2021). Alla stregua dell'ormai univoco approdo ermeneutico della Suprema Corte è pertanto fondata la prospettazione attorea, non essendo state nemmeno allegate circostanze di fatto che possano fare ritenere addebitabile alla ricorrente la percezione delle somme non dovute, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda, o non sia parte di un rapporto assistenziale, o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., n. 26036 del 15 ottobre 2019). E infatti, parte ricorrente non aveva alcun obbligo di comunicazione all' in quanto il reddito aggiuntivo è stato determinato dalla liquidazione CP_1 di una nuova prestazione ad opera dello stesso Istituto previdenziale in favore della moglie, con decorrenza da febbraio 2025: non soltanto, pertanto, l' CP_2 era pienamente a conoscenza dell'intera situazione reddituale del ricorrente e del nucleo familiare, ma, in ogni caso, nessuna comunicazione reddituale doveva essere effettuata, essendo ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. Non è fondata, al riguardo, la prospettazione dell secondo cui CP_2
l'interpretazione avallata dalla Corte di legittimità in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale in assenza di dolo sarebbe stata superata dall'entrata in vigore del comma 10-bis nell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008 – introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del decreto-legge n. 78/2010 – il quale ha così previsto: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
5 prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Sotto questo profilo, in particolare, secondo la prospettazione dell' , il richiamo effettuato dal comma 10 bis dell'art. 35 al precedente CP_2 comma 8 darebbe luogo all'applicazione anche all'indebito assistenziale del disposto contenuto nell'art. 13 della legge n. 412/1991, dovendosi così richiedere, ai fini dell'irreperibilità, non soltanto la mancanza di dolo, ma anche la sussistenza di un errore imputabile all'ente. L'assunto difensivo non è condivisibile, in quanto la norma, sul piano testuale, si è limitata a operare un mero richiamo alle modalità e agli obblighi di comunicazione del requisito reddituale da parte dei titolari delle prestazioni assistenziali e previdenziali, ma in assenza di dati letterali espressi e univoci non può inferirsi che il legislatore abbia inteso estendere anche all'indebito assistenziale il – più stringente – regime previsto per l'indebito pensionistico dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, stravolgendo peraltro le considerazioni svolte sull'affidamento dell'accipiens in base a valori di preminente rilievo costituzionale.
6. A ciò va aggiunto che la Corte di legittimità si è pronunciata, mantenendo il medesimo consolidato indirizzo interpretativo, anche successivamente alla novella normativa invocata dall' in particolare, dalla CP_1 disamina della disposizione legislativa è stato rafforzato il convincimento sull'obbligo di comunicazione dei redditi all' soltanto quando questi non CP_1 siano già comunicati all'Agenzia delle entrate, ovvero conosciuti o, comunque, agevolmente conoscibili dall' (come quando afferiscano a prestazioni CP_2 direttamente erogate). Di conseguenza, a parere del decidente, la presente controversia va decisa alla luce dei principi di diritto già stabiliti dalla sezione lavoro della Suprema Corte con sentenza n. 13223 del 30 giugno 2020, che si condividono pienamente e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.:
“4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie
6 esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
7 9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e Per_2 che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
8 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1 stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere CP_1 le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
9 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
10 21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una
11 situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
7. Detta pronuncia è stata ribadita in termini del tutto analoghi anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 16088 del 28 luglio 2020, che ha confermato l'assetto interpretativo anche con riferimento a fattispecie di indebiti maturati tra il 2012 e il 2017, nel pieno vigore della normativa invocata dall' per assumere il mutamento del quadro CP_1 ordinamentale. E, ancora più di recente, la Suprema Corte, sez. lav., con sentenza n. 516 del 9 gennaio 2025, ha ribadito nuovamente, richiamando i precedenti di legittimità degli ultimi anni e le norme da questi via via disaminate, la specificità dell'indebito assistenziale, sicché confermando i principi cardine da adottare in subiecta materia, nei seguenti termini: “L'enunciata ordinanza della Suprema Corte n.16088/2020, ancorché chiarificatrice delle varie questioni inerenti alla ripetibilità dell'indebito assistenziale, non rappresenta tuttavia l'unico o l'ultimo arresto giurisprudenziale sul tema. Già nel corso della citata ordinanza, resa dalla sezione sesta di questa Corte, si dava atto dei princìpi cardine della disciplina dell'indebito, la natura alimentare e l'affidamento incolpevole del percipiente (lo testimonia il richiamo alle sentenze n.1446/2008, n.8970/2014 e n.19638/2015). Ma sul punto specifico della decorrenza della ripetibilità delle somme non dovute dalla data dell'accertamento dell'istituto previdenziale è la medesima ordinanza citata che richiama vari passaggi delle precedenti pronunce rese sul tema, e risolte in modo analogo, dalle sentenze n.28771/2018 e n. 26036/2019; la prima, enunciava il seguente principio di diritto: "5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il
12 venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; la seconda, l'ulteriore specificazione del medesimo principio: "9. Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens".”. Alla stregua di questi principi, poiché erano pienamente conosciuti dall' i redditi posseduti dal ricorrente e dalla moglie, e non ricorrevano CP_2 ulteriori obblighi di comunicazione nei confronti dell' in ogni caso non CP_1 sono ripetibili i ratei erogati prima del provvedimento di revoca, non venendo meno, nel caso di specie, l'affidamento dell'accipiens della prestazione assistenziale. Ne segue l'illegittimità del recupero della somma da parte dall' a CP_2 carico del ricorrente per il surriferito periodo, poiché, in definitiva, ricostruendo il quadro normativo alla luce dei principi solidaristici di matrice costituzionale che informano la materia, l'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali, in assenza delle situazioni patologiche sopra indicate – e, come detto, non sussistenti nella specie – è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Ne segue, in definitiva, la piena fondatezza del ricorso.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Preme evidenziare che nella liquidazione delle spese non vanno attribuiti compensi per attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando
13 non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù quando, come nel caso di specie, all'udienza di comparizione la causa sia stata rinviata per discussione perché matura per la decisione. L'importo delle spese va, tuttavia aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' al CP_1 ricorrente con nota del 7 maggio 2025, in relazione al periodo 1 gennaio 2025
– 31 maggio 2025. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.151,80, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 11 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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