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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 205/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]
n.16, cod.fisc. rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Emanuele;
C.F._1
-opponente;
contro
(già , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' avv. Vittorio Camilleri;
-opposta;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo n.395/2022 emesso dal Tribunale di Enna il 15.12.2022.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte opponente: “Principaliter: revocare, annullare o con qualsivoglia altra forma, rendere privo di
effetti il decreto ingiuntivo n.395/2022 emesso dal Tribunale di Enna il 15/12/2022 per i motivi in
narrativa esposti dichiarando che l'odierno attore opponente sig. nulla deve Parte_1
alla società In subordine: in accoglimento delle Controparte_1
eccezioni ed istanze formulate nella presente opposizione, dichiarare prescritti gli importi che la
società chiede per il periodo precedente a due anni dalla Controparte_1
data della fattura azionata e, a modifica di quanto indicato nell'opposto decreto, dichiarare dovute
solo le restanti somme epurate dai versamenti che il sig. ha effettuato per il Parte_1
pagamento delle fatture che gli erano state regolarmente recapitate nel medesimo arco temporale;
In
estremo subordine: riconteggiare, sulla base dei consumi dei periodi precedenti la data del
25/03/2016, gli importi dovuti ed indicare l'importo dovuto alla società Controparte_1
dopo la sottrazione degli importi già pagati dal sig. in
[...] Parte_1
dipendenza delle fatture emesse. Il tutto con il favore delle spese e compensi del presente giudizio o
con liquidazione delle medesime a carico dello Stato essendo il sig. beneficiario Parte_1
di gratuito patrocinio come da delibera depositata in data 13/03/2023 come da istanza di liquidazione
corredata di registrazione SIAM”.
Parte opposta: “1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda
avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 395/2022 del
15.12.2022 (R.G. n. 1456 /2022), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Rosario Vacirca dell'On.le
Tribunale di Enna, con ogni statuizione conseguente ed accessoria 2) In via meramente subordinata,
nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma
dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo,
pagina 2 di 9 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M.
Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario
spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 395/2022 col quale il Tribunale di Enna, in data 15.12.2022, ha ingiunto a di pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 7.877,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In estrema sintesi, la pretesa della parte opposta si fonda sulla rilevata alterazione del contatore dell'energia posto a servizio dell'immobile dell'opponente, con conseguente prelievo irregolare di energia elettrica da parte di quest'ultimo, e del ricalcolo dei consumi operato sulla base del criterio dei consumi successivi alla sostituzione del contatore.
Segnatamente, dalla documentazione in atti, deve ritenersi che il contatore è stato alterato (e il conseguente prelievo irregolare per cui l'opposta ha agito in via monitoria è iniziato) in data 25.3.2016
e che la somma ingiunta riguarda il ricalcolo dei consumi dalla data appena indicata sino al 12.12.2020.
Si veda, sul punto, il doc. 5 prodotto dall'opposta, ove si legge: “Dall'analisi effettuata, ai fini della
ricostruzione delle misure, il prelievo irregolare ha avuto inizio 25/3/2016. La ricostruzione delle
misure è relativa al periodo dal 25.3.2016 al 12.12.2022”.
L'opponente, dal canto suo, sostiene che il ricalcolo dei consumi operato appare sproporzionato ed eccessivo rispetto a quanto risulta dai consumi anteriori alla rilevata alterazione del misuratore.
L'opponente eccepisce anche la prescrizione del credito vantato dalla controparte.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 3 di 9 Come si è accennato, l'opposta fonda la propria pretesa sul ricalcolo dei consumi operato sulla base del criterio presuntivo fondato, espressamente, sui consumi successivi alla sostituzione del contatore.
Da quel che risulta dai documenti in atti, la ricostruzione è stata operata nel marzo del 2021, e ciò a fronte dell'avvenuta sostituzione del contatore avvenuta nel dicembre del 2020 (il contatore alterato venne infatti asportato in data 12.12.2020, v. doc. 4 prodotto dall'opponente).
Dunque, sulla base dei consumi effettuati nei tre mesi successivi alla sostituzione del contatore sarebbe stato ricalcolato il consumo degli ultimi 5 anni.
Senonché, a conforto della ricostruzione operata dal distributore dell'energia, e in forza della quale agisce la società erogatrice, quest'ultima non ha prodotto le bollette o le letture che attestino i consumi successivi alla sostituzione del misuratore, cosa che, invece, ben avrebbe potuto e dovuto fare al fine di fornire la prova certa del credito reclamato.
In sostanza, rispetto alla correttezza della ricostruzione eseguita (con un criterio in astratto certamente corretto, ossia quello dei consumi successivi), si chiede al Tribunale un atto di fede.
Si noti, sul punto, che l'art. 2697 c.c. pone a carico di colui che agisce l'onere di provare i fatti che stanno a fondamento della domanda mentre il convenuto deve provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ora, il fatto dell'alterazione del misuratore è provato dal verbale redatto dagli incaricati dell'ente distributore che, secondo un pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in quanto redatto da incaricati di pubblico servizio, fa prova sino a querela di falso (v., nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. n. 7075/2020; nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Torino 31.3.2023 e Trib. Bologna.
n.713/2022, in Leggi d'Italia), nella specie non proposta.
Invece, la correttezza del ricalcolo, e così il quantum della pretesa dell'opposta, non è in alcun modo sostenuta da prova ed è specificamente contestata da parte opponente, che produce, a sostegno della pagina 4 di 9 contestazione, pagamenti relativi ad anni precedenti la data dell'indicata alterazione del misuratore.
Nemmeno l'opponente, a ben vedere, produce, pur potendolo, le bollette relative ai mesi successivi alla sostituzione del misuratore.
Non può non osservarsi, tuttavia, come in base al principio di inerzia (sotteso all'art. 2967 c.c.) e al principio di vicinanza della prova, nel caso di specie, incombeva sull'attore -in senso sostanziale-, ossia sull'opposta, fornire i documenti utili al fine di provare la correttezza del ricalcolo operato e, quindi del
quantum preteso: sarebbe stato sufficiente, difatti, produrre le bollette relative ai consumi successivi alla sostituzione del misuratore per dimostrare la veridicità del ricalcolo, e così la correttezza del
quantum a fronte della contestazione specifica di parte opponente.
Invece, nonostante la lamentata abnormità dell'importo preteso (oltre € 130,00 mensili), l'opposta si è
astenuta dal produrre la prova dei consumi successivi alla sostituzione del misuratore, così non fornendo alcun riscontro al ricalcolo effettuato in base al criterio dei consumi successivi.
Piuttosto, l'opposta, sul punto, si è trincerata dietro l'eccezione per cui essendo operato il ricalcolo da un soggetto terzo, ossia dal distributore dell'energia, essa opposta non potrebbe soggiacere ad eccezione alcuna in punto di correttezza dei consumi fatturati.
Una tale tesi non convince.
È infatti l'opposta, quale società erogatrice, a vantare il credito verso l'utilizzatore, ed è quindi nei confronti del proprio creditore, ossia della propria controparte negoziale, che il debitore può e deve formulare tutte le eccezioni del caso, ivi comprese quelle relative al quantum della pretesa azionata.
Dal canto suo, si noti, parte opponente ha prodotto, sia in allegato all'atto di citazione in opposizione,
sia in allegato alla seconda memoria istruttoria, documentazione da cui si evince che negli anni 2012,
2013, 2014, ossia anteriormente al periodo di accertato malfunzionamento del contatore, il consumo medio mensile si aggirava intorno agli € 50,00, e ciò a fronte di un ricalcolo che porta a una spesa pagina 5 di 9 media mensile di oltre € 130,00.
Neppure a fronte di tale documentazione l'opposta si è premurata di fornire la prova dei consumi successivi alla sostituzione del misuratore, cosa che avrebbe potuto fare, come detto, mediante la produzione delle fatture successive.
Né giova all'opposta la circostanza per cui nella denuncia di cui al doc. 6 si legge che “la data di inizio
coincide con l'attivazione della fornitura (09/2000), determinata sulla base dell'andamento dei
consumi, ma la ricostruzione è stata effettuata in ambito prescrizionale”.
Difatti, in disparte l'ambiguità della frase appena riportata e la contraddittorietà con quanto invece affermato in seno alla nota contenuta nel doc. 5 già citata (ove si afferma esplicitamente che il consumo irregolare ha avuto inizio nel marzo del 2016), occorre rilevare che mentre l'accertata alterazione del misuratore deve ritenersi senz'altro provata essendo il verbale di verifica coperto da efficacia fidefacente, lo stesso non può dirsi per la denuncia, rispetto alla quale può solo dirsi che trattasi di una dichiarazione unilaterale, priva di alcun riscontro.
Manca, in altri termini, un verbale di accertamento della data di alterazione del misuratore.
La denuncia in questione si basa espressamente sugli accertamenti contenuti nel verbale del 22.2.2021,
avente efficacia fidefacente (contenendo la descrizione dei fatti accertati alla presenza degli incaricati di pubblico servizio), ove si accerta sì l'alterazione del misuratore, ma non anche la data di alterazione stessa.
Aggiungasi che sono le stesse dichiarazioni rese dalla parte opposta, oltre che il tenore del doc. 5 da questa prodotto e sopra richiamato (“Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, il
prelievo irregolare ha avuto inizio 25/3/2016”) a confermare che il periodo di accertata alterazione inizia dal 25.3.2016.
Basti sul punto rilevare che, a seguito della produzione documentale eseguita dall'opponente con la pagina 6 di 9 seconda memoria istruttoria (doc. 8), l'opposta ha così replicato in seno alla terza memoria istruttoria
“… si contesta fermamente la produzione documentale di cui alle seconde memorie istruttorie di
controparte (cfr. All_08) in quanto l'esibizione di appena quattro bollette emesse in epoca anteriore
all'accertamento eseguito dai tecnici del Distributore non può certamente valere a corroborare la tesi
avversaria circa la presunta notevole sproporzione tra i consumi reali registrati anteriormente alla
manomissione del contatore e i consumi ricostruiti dal distributore in relazione al periodo in cui il
contatore era manomesso”.
Tale affermazione conforta l'interpretazione dei fatti accolta in questa sede, secondo cui deve ritenersi che le bollette prodotte dall'opponente si riferiscano a periodi anteriori alla manomissione del contatore, avvenuta nell'anno 2016.
Di tutta evidenza è, in altri termini, come sia la stessa parte opposta a dichiarare che i consumi cui si riferiscono i documenti depositati dall'opponente siano anteriori alla manomissione del contatore.
Priva di rilevanza decisiva appare poi la contestazione ora trascritta che si fonda sull'esiguità dei documenti in questione: e infatti, non può non rilevarsi che mentre l'opponente ha comunque prodotto documentazione volta a provare quale fosse il consumo anteriore all'alterazione del contatore,
l'opposta non ha invece -come già segnalato- prodotto alcunché per dimostrare quale fosse il consumo a contatore integro, nonostante gli sarebbe bastato produrre le bollette successive alla sostituzione.
Ora, anche volendo considerare che l'alterazione del contatore sia coincisa, temporalmente, con l'inizio della fornitura, e sia quindi ben anteriore alle bollette prodotte dall'opponente, ciò non condurrebbe a una decisione di segno diverso, ossia al rigetto dell'opposizione.
Difatti, ammettere che il contatore sia stato alterato già nel 2000 comporterebbe la irrilevanza delle bollette prodotte da parte opponente, ma resterebbe ferma la totale assenza di prova della correttezza del ricalcolo operato non essendo state prodotte dall'opposta le bollette successive alla sostituzione del pagina 7 di 9 contatore.
Resta assorbita ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte opposta in forza del principio di soccombenza
(art. 92 c.p.c.).
Dette spese si liquidano, quanto ai compensi professionali, ai sensi del d.m. 55/14, nella somma di euro
2.540,00 oltre accessori di legge (parametri minimi, in ragione dell'assenza di profili di complessità,
con riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
La somma va corrisposta direttamente in favore dello Stato in ragione dell'ammissione dell'opponente al patrocinio gratuito.
Alla somma liquidata va aggiunto quanto prenotato a debito.
Si osserva che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte
ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del
medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di
patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione
del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente
sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua
globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19). pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento, nei confronti dello Stato, della somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge, oltre quanto prenotato a debito.
Enna, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 205/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]
n.16, cod.fisc. rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Emanuele;
C.F._1
-opponente;
contro
(già , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' avv. Vittorio Camilleri;
-opposta;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo n.395/2022 emesso dal Tribunale di Enna il 15.12.2022.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte opponente: “Principaliter: revocare, annullare o con qualsivoglia altra forma, rendere privo di
effetti il decreto ingiuntivo n.395/2022 emesso dal Tribunale di Enna il 15/12/2022 per i motivi in
narrativa esposti dichiarando che l'odierno attore opponente sig. nulla deve Parte_1
alla società In subordine: in accoglimento delle Controparte_1
eccezioni ed istanze formulate nella presente opposizione, dichiarare prescritti gli importi che la
società chiede per il periodo precedente a due anni dalla Controparte_1
data della fattura azionata e, a modifica di quanto indicato nell'opposto decreto, dichiarare dovute
solo le restanti somme epurate dai versamenti che il sig. ha effettuato per il Parte_1
pagamento delle fatture che gli erano state regolarmente recapitate nel medesimo arco temporale;
In
estremo subordine: riconteggiare, sulla base dei consumi dei periodi precedenti la data del
25/03/2016, gli importi dovuti ed indicare l'importo dovuto alla società Controparte_1
dopo la sottrazione degli importi già pagati dal sig. in
[...] Parte_1
dipendenza delle fatture emesse. Il tutto con il favore delle spese e compensi del presente giudizio o
con liquidazione delle medesime a carico dello Stato essendo il sig. beneficiario Parte_1
di gratuito patrocinio come da delibera depositata in data 13/03/2023 come da istanza di liquidazione
corredata di registrazione SIAM”.
Parte opposta: “1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda
avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 395/2022 del
15.12.2022 (R.G. n. 1456 /2022), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Rosario Vacirca dell'On.le
Tribunale di Enna, con ogni statuizione conseguente ed accessoria 2) In via meramente subordinata,
nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma
dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo,
pagina 2 di 9 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M.
Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario
spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 395/2022 col quale il Tribunale di Enna, in data 15.12.2022, ha ingiunto a di pagare, in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 7.877,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In estrema sintesi, la pretesa della parte opposta si fonda sulla rilevata alterazione del contatore dell'energia posto a servizio dell'immobile dell'opponente, con conseguente prelievo irregolare di energia elettrica da parte di quest'ultimo, e del ricalcolo dei consumi operato sulla base del criterio dei consumi successivi alla sostituzione del contatore.
Segnatamente, dalla documentazione in atti, deve ritenersi che il contatore è stato alterato (e il conseguente prelievo irregolare per cui l'opposta ha agito in via monitoria è iniziato) in data 25.3.2016
e che la somma ingiunta riguarda il ricalcolo dei consumi dalla data appena indicata sino al 12.12.2020.
Si veda, sul punto, il doc. 5 prodotto dall'opposta, ove si legge: “Dall'analisi effettuata, ai fini della
ricostruzione delle misure, il prelievo irregolare ha avuto inizio 25/3/2016. La ricostruzione delle
misure è relativa al periodo dal 25.3.2016 al 12.12.2022”.
L'opponente, dal canto suo, sostiene che il ricalcolo dei consumi operato appare sproporzionato ed eccessivo rispetto a quanto risulta dai consumi anteriori alla rilevata alterazione del misuratore.
L'opponente eccepisce anche la prescrizione del credito vantato dalla controparte.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 3 di 9 Come si è accennato, l'opposta fonda la propria pretesa sul ricalcolo dei consumi operato sulla base del criterio presuntivo fondato, espressamente, sui consumi successivi alla sostituzione del contatore.
Da quel che risulta dai documenti in atti, la ricostruzione è stata operata nel marzo del 2021, e ciò a fronte dell'avvenuta sostituzione del contatore avvenuta nel dicembre del 2020 (il contatore alterato venne infatti asportato in data 12.12.2020, v. doc. 4 prodotto dall'opponente).
Dunque, sulla base dei consumi effettuati nei tre mesi successivi alla sostituzione del contatore sarebbe stato ricalcolato il consumo degli ultimi 5 anni.
Senonché, a conforto della ricostruzione operata dal distributore dell'energia, e in forza della quale agisce la società erogatrice, quest'ultima non ha prodotto le bollette o le letture che attestino i consumi successivi alla sostituzione del misuratore, cosa che, invece, ben avrebbe potuto e dovuto fare al fine di fornire la prova certa del credito reclamato.
In sostanza, rispetto alla correttezza della ricostruzione eseguita (con un criterio in astratto certamente corretto, ossia quello dei consumi successivi), si chiede al Tribunale un atto di fede.
Si noti, sul punto, che l'art. 2697 c.c. pone a carico di colui che agisce l'onere di provare i fatti che stanno a fondamento della domanda mentre il convenuto deve provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ora, il fatto dell'alterazione del misuratore è provato dal verbale redatto dagli incaricati dell'ente distributore che, secondo un pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in quanto redatto da incaricati di pubblico servizio, fa prova sino a querela di falso (v., nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. n. 7075/2020; nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Torino 31.3.2023 e Trib. Bologna.
n.713/2022, in Leggi d'Italia), nella specie non proposta.
Invece, la correttezza del ricalcolo, e così il quantum della pretesa dell'opposta, non è in alcun modo sostenuta da prova ed è specificamente contestata da parte opponente, che produce, a sostegno della pagina 4 di 9 contestazione, pagamenti relativi ad anni precedenti la data dell'indicata alterazione del misuratore.
Nemmeno l'opponente, a ben vedere, produce, pur potendolo, le bollette relative ai mesi successivi alla sostituzione del misuratore.
Non può non osservarsi, tuttavia, come in base al principio di inerzia (sotteso all'art. 2967 c.c.) e al principio di vicinanza della prova, nel caso di specie, incombeva sull'attore -in senso sostanziale-, ossia sull'opposta, fornire i documenti utili al fine di provare la correttezza del ricalcolo operato e, quindi del
quantum preteso: sarebbe stato sufficiente, difatti, produrre le bollette relative ai consumi successivi alla sostituzione del misuratore per dimostrare la veridicità del ricalcolo, e così la correttezza del
quantum a fronte della contestazione specifica di parte opponente.
Invece, nonostante la lamentata abnormità dell'importo preteso (oltre € 130,00 mensili), l'opposta si è
astenuta dal produrre la prova dei consumi successivi alla sostituzione del misuratore, così non fornendo alcun riscontro al ricalcolo effettuato in base al criterio dei consumi successivi.
Piuttosto, l'opposta, sul punto, si è trincerata dietro l'eccezione per cui essendo operato il ricalcolo da un soggetto terzo, ossia dal distributore dell'energia, essa opposta non potrebbe soggiacere ad eccezione alcuna in punto di correttezza dei consumi fatturati.
Una tale tesi non convince.
È infatti l'opposta, quale società erogatrice, a vantare il credito verso l'utilizzatore, ed è quindi nei confronti del proprio creditore, ossia della propria controparte negoziale, che il debitore può e deve formulare tutte le eccezioni del caso, ivi comprese quelle relative al quantum della pretesa azionata.
Dal canto suo, si noti, parte opponente ha prodotto, sia in allegato all'atto di citazione in opposizione,
sia in allegato alla seconda memoria istruttoria, documentazione da cui si evince che negli anni 2012,
2013, 2014, ossia anteriormente al periodo di accertato malfunzionamento del contatore, il consumo medio mensile si aggirava intorno agli € 50,00, e ciò a fronte di un ricalcolo che porta a una spesa pagina 5 di 9 media mensile di oltre € 130,00.
Neppure a fronte di tale documentazione l'opposta si è premurata di fornire la prova dei consumi successivi alla sostituzione del misuratore, cosa che avrebbe potuto fare, come detto, mediante la produzione delle fatture successive.
Né giova all'opposta la circostanza per cui nella denuncia di cui al doc. 6 si legge che “la data di inizio
coincide con l'attivazione della fornitura (09/2000), determinata sulla base dell'andamento dei
consumi, ma la ricostruzione è stata effettuata in ambito prescrizionale”.
Difatti, in disparte l'ambiguità della frase appena riportata e la contraddittorietà con quanto invece affermato in seno alla nota contenuta nel doc. 5 già citata (ove si afferma esplicitamente che il consumo irregolare ha avuto inizio nel marzo del 2016), occorre rilevare che mentre l'accertata alterazione del misuratore deve ritenersi senz'altro provata essendo il verbale di verifica coperto da efficacia fidefacente, lo stesso non può dirsi per la denuncia, rispetto alla quale può solo dirsi che trattasi di una dichiarazione unilaterale, priva di alcun riscontro.
Manca, in altri termini, un verbale di accertamento della data di alterazione del misuratore.
La denuncia in questione si basa espressamente sugli accertamenti contenuti nel verbale del 22.2.2021,
avente efficacia fidefacente (contenendo la descrizione dei fatti accertati alla presenza degli incaricati di pubblico servizio), ove si accerta sì l'alterazione del misuratore, ma non anche la data di alterazione stessa.
Aggiungasi che sono le stesse dichiarazioni rese dalla parte opposta, oltre che il tenore del doc. 5 da questa prodotto e sopra richiamato (“Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, il
prelievo irregolare ha avuto inizio 25/3/2016”) a confermare che il periodo di accertata alterazione inizia dal 25.3.2016.
Basti sul punto rilevare che, a seguito della produzione documentale eseguita dall'opponente con la pagina 6 di 9 seconda memoria istruttoria (doc. 8), l'opposta ha così replicato in seno alla terza memoria istruttoria
“… si contesta fermamente la produzione documentale di cui alle seconde memorie istruttorie di
controparte (cfr. All_08) in quanto l'esibizione di appena quattro bollette emesse in epoca anteriore
all'accertamento eseguito dai tecnici del Distributore non può certamente valere a corroborare la tesi
avversaria circa la presunta notevole sproporzione tra i consumi reali registrati anteriormente alla
manomissione del contatore e i consumi ricostruiti dal distributore in relazione al periodo in cui il
contatore era manomesso”.
Tale affermazione conforta l'interpretazione dei fatti accolta in questa sede, secondo cui deve ritenersi che le bollette prodotte dall'opponente si riferiscano a periodi anteriori alla manomissione del contatore, avvenuta nell'anno 2016.
Di tutta evidenza è, in altri termini, come sia la stessa parte opposta a dichiarare che i consumi cui si riferiscono i documenti depositati dall'opponente siano anteriori alla manomissione del contatore.
Priva di rilevanza decisiva appare poi la contestazione ora trascritta che si fonda sull'esiguità dei documenti in questione: e infatti, non può non rilevarsi che mentre l'opponente ha comunque prodotto documentazione volta a provare quale fosse il consumo anteriore all'alterazione del contatore,
l'opposta non ha invece -come già segnalato- prodotto alcunché per dimostrare quale fosse il consumo a contatore integro, nonostante gli sarebbe bastato produrre le bollette successive alla sostituzione.
Ora, anche volendo considerare che l'alterazione del contatore sia coincisa, temporalmente, con l'inizio della fornitura, e sia quindi ben anteriore alle bollette prodotte dall'opponente, ciò non condurrebbe a una decisione di segno diverso, ossia al rigetto dell'opposizione.
Difatti, ammettere che il contatore sia stato alterato già nel 2000 comporterebbe la irrilevanza delle bollette prodotte da parte opponente, ma resterebbe ferma la totale assenza di prova della correttezza del ricalcolo operato non essendo state prodotte dall'opposta le bollette successive alla sostituzione del pagina 7 di 9 contatore.
Resta assorbita ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte opposta in forza del principio di soccombenza
(art. 92 c.p.c.).
Dette spese si liquidano, quanto ai compensi professionali, ai sensi del d.m. 55/14, nella somma di euro
2.540,00 oltre accessori di legge (parametri minimi, in ragione dell'assenza di profili di complessità,
con riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
La somma va corrisposta direttamente in favore dello Stato in ragione dell'ammissione dell'opponente al patrocinio gratuito.
Alla somma liquidata va aggiunto quanto prenotato a debito.
Si osserva che in relazione alla quantificazione delle spese di lite da corrispondere all'erario non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte
ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del
medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di
patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione
del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente
sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua
globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19). pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento, nei confronti dello Stato, della somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge, oltre quanto prenotato a debito.
Enna, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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