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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2099/2014 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Diego Del Regno, giusta procura alle liti in atti, ed
[...] elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORI
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Alfonso Controparte_1
Attianese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Francesca Pauciulo e Liberina Marotta, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE' DI , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Antonio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OLTRE CHE DI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Manfredi Greco e Valerio Greco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, nella qualità di proprietari dell'appartamento ubicato al secondo piano sito nel Comune di in via Madonna Delle Grazie, n. 40, dato atto: CP_1 che il 30.9.2013, per effetto di un allagamento proveniente dall'appartamento ubicato al terzo piano di proprietà del Comune di concesso in locazione/comodato all' CP_1 Controparte_3
subivano danni per infiltrazioni alla struttura del proprio immobile, nonché a beni
[...] mobili di proprietà; che in pari data i Vigili del Fuoco, unitamente ad un tecnico comunale ed un tecnico nominato dagli attori provvedevano ad accertare l'accaduto ed a stilare apposite relazioni;
che i danni materiali occorsi venivano imputati alla cattiva manutenzione del terrazzo e del pozzetto di scolo delle acque piovane del piano superiore ostruito dalla presenza di cartacce, mozziconi di sigarette ed altro materiale occludente;
che i danni derivati all'immobile (pari ad euro 15.176,00, oltre iva, come da preventivo lavori) ed ai beni mobili degli attori (in particolare, alla caldaia esterna, al mobilio, ad un televisore, alla biancheria intima, alle porte, all'impianto elettrico, alla pelliccia di visone dell'attrice, in uno alle spese per i lavaggio degli indumenti sporchi e per il pernotto in hotel), quantificati in complessivi euro 30.680,86, unitamente al pregiudizio morale subito dal nucleo familiare, quantificato in ulteriori euro 20.000,00, erano da ricondurre alla responsabilità del
[...] ex art. 2043 – 2051 c.c. per omessa manutenzione dell'immobile in titolarità; chiedevano CP_1 all'adito Tribunale l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con il riconoscimento dei danni, patrimoniali e non, ivi quantificati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore il Controparte_1 quale eccepiva: la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del titolo, fonte di responsabilità; il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l'immobile del terzo piano concesso in locazione all' sin dal Novembre 2000 ed in uso alla predetta alla data di verificazione CP_3 del fatto;
la sproporzione del quantum richiesto in via risarcitoria, in ogni caso non eziologicamente provato rispetto agli eventi lamentati;
nondimeno, in ipotesi di accertamento del danno lamentato dagli attori, formulava istanza di chiamata in causa dell' per essere da questa manlevata in caso CP_3 di accoglimento, anche parziale, della domanda. Ciò posto, in via preliminare, chiedeva il differimento dell'udienza per evocare in giudizio la terza chiamata;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con condanna degli attori e/o dell'Avis al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore la quale, in via preliminare, eccepiva la
[...] nullità dell'atto di citazione per non essere i fatti descritti e le richieste risarcitorie formulate articolati in modo chiaro e completo, sì da impedire l'effettivo esercizio del diritto di difesa;
nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la comodataria estranea alla verificazione dei fatti occorsi, ascrivibili, al contrario, alla responsabilità del cui spetta la manutenzione CP_2 delle parti comuni, in particolare, dei canali di scolo delle acque piovane, ovvero al Controparte_1 proprietario dell'immobile; precisava, altresì, che a causa delle forti piogge, anche il mobilio presente nei locali concessi in comodato avesse subito danni materiali quantificati in euro 5.000,00, ovvero nella diversa misura da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il consequenziale accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento e riconoscimento dei danni materiali dalla medesima patiti. Alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva, previa declaratoria della nullità dell'atto di citazione e previo accoglimento dell'istanza di chiamata in causa del e della UnipolSai Assicurazioni CP_2
S.p.a., in forza del contratto assicurativo stipulato da con la predetta, il rigetto della domanda CP_3 attorea, infondata in fatto ed in diritto;
nondimeno, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna del o del nella qualità di CP_2 Controparte_1 proprietario dell'immobile, ovvero di entrambi i chiamati, in solido tra loro, e per le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti da per effetto delle infiltrazioni per cui è causa, CP_3 oltre al rimborso delle spese ed onorari di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da porre a carico delle parti in causa, per essere le pretese formulate da ciascuna di esse infondate e pretestuose.
Con comparsa di costituzione si costituiva il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i danni lamentati dagli attori scaturivano dalla mancata pulizia delle griglie di raccolta poste sul balcone dell' precisava come la mancata pulizia del terrazzo dai rifiuti ivi giacenti, sub specie CP_3 di condotta colposa ascrivibile in via esclusiva al danneggiato, avesse impedito il normale deflusso delle acque piovane, a prescindere dalla portata delle precipitazioni verificatesi all'epoca dei fatti, cagionando, in tal guisa, l'allagamento del terrazzo in uso alla comodataria e le infiltrazioni d'acqua al piano sottostante. In forza dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate in comparsa chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per i fatti di causa, con il consequenziale CP_3 risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva, infine, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva la nullità della chiamata in causa promossa dalla Associazione per mancanza CP_3 di procura ad hoc; eccepiva, altresì, l'inammissibilità della chiamata in garanzia in quanto la polizza n. 65/82512225, stipulata tra l' e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. non garantiva Controparte_3 la copertura del rischio per i fatti di causa, né i danni ai beni detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato.
Evidenziava, ancora, la nullità dell'atto di citazione, in quanto gli attori avevano omesso di indicare con precisione tutti gli elementi necessari per la determinazione del petitum e della causa petendi, nonché l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, per difetto di prova dell'asserita titolarità degli attori del diritto di proprietà ovvero di altro diritto vantato sull' immobile.
Nel merito, deduceva il difetto di prova delle condizioni legittimanti la richiesta risarcitoria dei danni per come formulati da parte attrice, in particolare, del nesso causale tra l'evento e le conseguenze dannose, oltre che la loro entità. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità della chiamata in garanzia proposta dalla per assenza della procura ad hoc;
l'accertamento della Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; l'inoperatività della polizza n. 65/8251225 stipulata tra la e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a.; in Controparte_3 via subordinata, il rigetto della chiamata in garanzia e della domanda principale inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
in via più gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva la condanna del e del;
in via di ulteriore Controparte_1 Controparte_2 subordine, in caso di soccombenza, e nell'ipotesi di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa, chiedeva la liquidazione dell'indennizzo dovuto da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con l'applicazione della franchigia a carico dell'assicurato del 10%, in ogni caso, entro il limite del massimale previsto dalla polizza, con vittoria delle spese di giudizio.
Articolati i mezzi istruttori con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., espletata la prova orale e nominato il c.t.u. per l'accertamento dei danni materiali oggetto di domanda, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva incamerata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In via di principio giova premettere che la responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti dall'immobile di proprietà degli attori è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art.2051 c.c. il quale prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (Cass. S.U. n. 9449/2016). L'ordinamento, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (cfr.Cass.n.2477/2018). Tale responsabilità è, nondimeno, esclusa dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento (Cass n.15383/2006; Cass. n.2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attrice, del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria (Cass. 27724/2018;
Cass.12027/2017; Cass. n.7125/2013). In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo, però, il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene.
Nel caso di specie, in relazione alla causa del fenomeno infiltrativo verificatosi all'interno dell'immobile di parte attrice, dirimente è l'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il c.t.u., all'esito dei sopralluoghi svolti, avvalendosi dei reperti fotografici prodotti da parte attrice e del tenore de rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 30/09/2013 ha potuto riscontrare che i danni occorsi al cespite immobiliare - ripristinato dagli attori in seguito alle riparazioni effettuate in economia – siano stati diretta conseguenza “dell'effetto piscina” scaturito dall'occlusione dei tubi di scarico legati alla cattiva manutenzione del terrazzo in uso alla comparente . Il perito ha, in CP_3 particolare, evidenziato che “L'analisi fenomenologica e l'ubicazione dei danneggiamenti esterni, confrontati con le eloquenti immagini fotografiche delle infiltrazioni in atto in molti ambienti interni, dei danni arrecati all'immobile, consentono di poter serenamente confermare l'effettivo verificarsi del fenomeno infiltrativo all'interno dell'appartamento di parte attrice”, causato da un processo di allagamento generatosi negli immobili in gestione all' , di proprietà comunale, posti al piano CP_3 superiore dello stabile condominiale.
Dunque, sotto il profilo probatorio, è emersa l'esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento, atteso che il c.t.u. ha espressamente concluso che “la causa dell'allagamento avvenuto nelle uu.ii. di proprietà comunale site all'ultimo piano del , è rappresentata Controparte_2 dall'occlusione/ostruzione dell'imbocco delle pluviali, presumibilmente causata da una scarsa attività di pulizia e/o di manutenzione degli stessi, o più semplicemente, a causa della presenza di materiale accumulato o depositato. [...]Tale condizione ha inevitabilmente causato le infiltrazioni di acqua nell'appartamento di parte attrice al piano inferiore lungo la verticale.”.
La problematica evidenziata dal consulente circa il mancato deflusso delle acque meteoriche, dovuto ad un inidoneo concepimento del sistema condominiale di smaltimento delle acque piovane, configura una mera concausa. Infatti, anche laddove si fosse registrata una maggior capacità dell'imbocco delle pluviali, nondimeno, la presenza del materiale accumulato avrebbe in ogni caso generato danni agli immobili, sebbene con effetti ritardati nel tempo, ovvero di minor entità; dunque,
“per evitare l'allagamento di causa sarebbe stato sufficiente eseguire una normale attività periodica di pulizia e manutenzione dei pozzetti presenti sui balconi oggetto di allagamento”. Ne discende che alcuna efficacia interruttiva del nesso causale può ascriversi alla conformazione delle condutture condominiali.
Tanto precisato, sotto il profilo quantitativo, in relazione ai danni patrimoniali lamentati da parte attrice relativi a: sostituzione della caldaia, spese per l'acquisto del mobilio, per la riparazione del televisore, per l'acquisto della biancheria, per il lavaggio di indumenti, per il pernotto in hotel, per la sostituzione delle porte interne, per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico, oltre che per il danneggiamento della pelliccia di visone, nulla può essere riconosciuto per carenza di prova, atteso che nella produzione di parte attrice, per talune delle suddette voci di danno materiale, vi sono meri preventivi di spesa;
nondimeno, dalla documentazione allegata, non è possibile desumere, né verificare, pur all'esito dell'istruttoria espletata, con carattere di certezza ed univocità, la correlazione eziologica tra le stesse ed il fenomeno infiltrativo occorso.
Quanto, invece, alle voci di danno afferenti le opere manutentive necessarie per eliminare gli effetti delle infiltrazioni nell'appartamento di proprietà attrice, preso atto del computo metrico elaborato dal c.t.u. in risposta al quesito peritale relativo alla quantificazione dei lavori di ripristino del cespite, tenuto conto dei lavori già effettuati in economia da parte attrice, si ritiene accoglibile la richiesta risarcitoria formulata in citazione per il minor importo richiesto pari ad euro 15.176,00, rispetto a quello quantificato dal consulente in perizia.
Per quel che concerne, invece, l'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da parte attrice per il riconoscimento dei danni non patrimoniali la stessa va rigettata in quanto meramente dedotta ed in alcun modo provata.
Sotto il profilo della imputazione propriamente soggettiva dei danni materiali subiti dall'immobile di proprietà degli attori, da risarcire in loro favore, gli stessi vanno posti in via esclusiva a carico della terza chiamata in ragione non solo della fonte da cui è scaturito il fenomeno infiltrativo, CP_3 accertata in fase istruttoria all'esito della espletata c.t.u., ma anche in considerazione del fatto che la polizza assicurativa stipulata dall' Associazione, per come contrattualmente evincibile, non copre il rischio oggetto di causa.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da relativa CP_3 alla richiesta di ristoro dei danni patiti dai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare ubicata al secondo piano del Condominio, concessa in comodato d'uso gratuito, la stessa è da respingere per le argomentazioni che seguono.
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Cass. Civile, sentenza n. 10983/23 del 26.04.23).
Sul punto il c.t.u. ha specificato che “la causa dell'allagamento avvenuto nelle uu.ii. di proprietà comunale site all'ultimo piano del , è rappresentata Controparte_2 dall'occlusione/ostruzione dell'imbocco delle pluviali, presumibilmente causata da una scarsa attività di pulizia e/o di manutenzione degli stessi o, più semplicemente, a causa della presenza di materiale accumulato/depositato che hanno creato impedimento al normale deflusso delle acque piovane”. Sebbene il perito si sia espresso al riguardo in termini ipotetici, nondimeno, rispetto ai danni lamentati dalla terza chiamata non è emerso, né è stato altrimenti provato, alcun nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, causalmente ed immediatamente riconducibile alla responsabilità condominiale e/o del proprietario dell'immobile. Va, altresì, respinta la domanda risarcitoria formulata dalle parti per lite temeraria per difetto di prova degli elementi costitutivi della mala fede o colpa grave, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine risulta infondata, come nel caso di specie, non costituisce di per sé condotta rimproverabile (cfr. Cass. sez. VI ord. 3003/2014; Cass. 30.4.2012 n. 21570 ord.); né le parti hanno integrato quella necessaria ed imprescindibile condotta processuale illegittima di resistere in giudizio.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, va accolta la domanda attorea nei limiti di quanto accertato nell'odierno giudizio.
Quanto al governo delle spese di lite le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali svolte, da distrarsi in favore dell'avv. Diego
Del Regno dichiaratosi antistatario.
Circa il rapporto processuale tra il Condominio e la Compagnia assicuratrice, stante il rigetto CP_3 della domanda riconvenzionale, le stesse seguono la soccombenza di e sono liquidate come in CP_3 dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e delle attività processuali svolte, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesca Pauciulo
e Liberina Marotta dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 25.1.2024, vanno poste definitivamente a carico di CP_3 in quanto soccombente, fatto salvo il diritto di rivalsa della parte che le abbia anticipate.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, in via esclusiva, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
15.176,00, a titolo di risarcimento del danno materiale occorso all'immobile di proprietà, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della presente pronuncia sino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_3 processuali, in favore di parte attrice, che liquida nella somma di euro 6.160,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Diego Del Regno dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore e di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di euro
6.160,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesca Pauciulo e Liberina Marotta dichiaratisi antistatari.
rigetta le ulteriori domande formulate;
pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 25.1.2024, definitivamente a carico di in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, in quanto soccombente, fatto salvo il diritto di rivalsa della parte che le abbia anticipate.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,8.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire