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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 775/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Lucilla Modoni, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Oronzo Valentino Maggiulli, come da mandato in atti;
APPELLATA
Nonché contro
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GE LL, come da mandato in atti.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata in data 25.7.2023 e notificata in data 30.08.2023.
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.- ha citato in giudizio il Controparte_1 Parte_1 er ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in
[...] data 7.6.2015 nell'abitato di quel Comune. Esponeva di essere caduta a causa di una disconnessione del manto stradale in via Nazario Sauro durante la processione religiosa del Corpus Domini e di essersi procurata lesioni personali. In particolare, affermava di essere incappata in un tombino dell'AQP collocato sul manto stradale e chiedeva un risarcimento di euro 133.403,82, correlato ad un danno biologico del 20%.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale, la quale, in relazione alla prospettazione dell'attrice, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa l , in qualità di proprietario del tombino su cui la Controparte_2 CP_1 asseriva di essere inciampata, per essere dallo stesso manlevato in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente della er aver tenuto una condotta incauta, con CP_1 conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento. Costituitosi l , CP_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
2.- Istruita la causa mediante documenti, prove orali e CTU, con sentenza n.2242/2023 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Pt_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 50.317,17, a titolo di risarcimento del danno, e delle spese di lite in favore dell'attrice e della terza chiamata, liquidate in euro 7.650,00 ciascuna, oltre accessori.
In via preliminare, il Tribunale individuava il soggetto legittimato passivo esclusivamente nel precisando che lo stesso rispondeva come custode Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche degli eventuali danni derivanti dagli impianti fognari. Chiariva, in proposito, che, per costante giurisprudenza, gli impianti medesimi, una volta inseriti nel sistema di fognatura comunale, ricadono nella sfera di responsabilità dell'ente locale. Rilevava, inoltre, che il non aveva Pt_1 neppure dedotto la realizzazione di eventuali lavori sul tombino da parte di AQP, né aveva allertato lo stesso in ordine alla eventuale difettosità del CP_2 tombino stesso.
Nel merito, il primo giudice riteneva dimostrato, da parte dell'attrice, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, rinvenendo la prova nelle dichiarazioni dei testi, che avevano confermato la dinamica dei fatti esposta nell'atto introduttivo. Osservava che la scarsa illuminazione presente sulla strada, luogo del sinistro, nonché la presenza di molte persone accalcate a causa della processione, fossero due ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del predetto nesso causale.
Acclarato ciò, il Tribunale non riteneva provata, da parte dei convenuti, la sussistenza del caso fortuito neppure nei termini di una corresponsabilità
pag. 2/14 dell'attrice nella causazione del danno. Sul punto, osservava che la condotta della on presentava i caratteri della eccezionalità e imprevedibilità, per cui non CP_1 poteva integrare il caso fortuito. Né riteneva provata una condotta incauta e negligente dell'attrice per il solo fatto che nel corso della processione nessun altro dei partecipanti fosse incappato nella disconnessione stradale.
In ordine al quantum, il Tribunale riconosceva danni biologici temporanei e permanenti sulla scorta della C.T.U. medico-legale, la quale aveva accertato
“alterazioni algico disfunzionali a carico della spalla sinistra”, con conseguente intervento chirurgico di osteosintesi. In applicazione delle Tabelle milanesi edizione 2021, il primo giudice liquidava, quindi, un danno non patrimoniale complessivo pari ad Euro 24.581,00 e un danno patrimoniale, derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica, pari ad Euro 23.817,40. In relazione a tale seconda voce di danno, il primo giudice osservava che la aveva CP_1 dedotto di essere una casalinga e provato di aver riscontrato, dopo il verificarsi del sinistro, notevoli difficoltà nello svolgimento delle faccende domestiche quotidiane.
Il Tribunale riconosceva, inoltre, a favore dell'attrice l'ulteriore somma di Euro
1.918,75 a titolo di spese mediche sostenute.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Parte_1 che ne ha chiesto la riforma, articolando i motivi di gravame che di seguito
[...] verranno esaminati.
4. Ha, inoltre, proposto appello incidentale condizionato l CP_2
, chiedendo, preliminarmente, di accertare la carenza di legittimazione
[...] passiva e, nel merito, accertarsi la sussistenza della condotta colposa della idonea all'interruzione del nesso causale ex art. 2051 c.c. . CP_1
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata Pt_1 sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la tesi del
Tribunale, che ha escluso la legittimazione passiva di AQP sulla base dell'assunto che gli impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, ricadono nell'ambito di operatività e, di conseguenza, di responsabilità del
L'appellante cita, in proposito, una sentenza della Suprema Corte in Pt_1
pag. 3/14 materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo la quale vi sarebbe l'obbligo di
AQP di manlevare i Comuni per i danni patiti dai terzi ex art. 2051 c.c. . Il primo giudice, avendo identificato l'insidia con il tombino difettoso, avrebbe dovuto dichiarare l'obbligo di manleva in capo all'Acquedotto. L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza sul punto e la dichiarazione dell'obbligo di manleva in capo ad AQP nei confronti del Pt_1
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui individua l'insidia. Dapprima, infatti, il giudicante indentifica detta insidia in un tombino difettoso, mentre, in un secondo momento, fa riferimento ad una disconnessione del manto stradale, peraltro neppure individuata sul piano probatorio.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove relative all'accertamento del nesso causale ex art. 2051 c.c. .
Sostiene, invero, che l'unico teste che ha riferito sulla dinamica del sinistro avrebbe dapprima dichiarato di aver visto la ettere il piede sul tombino e, CP_1 in un secondo momento, che non avrebbe visto la stessa mentre cadeva, ma l'avrebbe vista direttamente a terra. Peraltro, la stessa parte attrice si sarebbe contraddetta nella ricostruzione del sinistro: nella denuncia presentata dalla figlia nell'immediatezza del fatto, si parla di una caduta in corrispondenza del punto di intersezione tra via Nazario Sauro e via De Gasperi a causa di un dissesto del manto stradale;
successivamente, nell'atto di citazione, la caduta viene collocata in un altro punto di via Nazario Sauro e ricondotta ad un tombino difettoso. In considerazione di ciò, dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto la responsabilità del ex art. 2051 c.c., nonostante l'assenza di prova del Pt_1 nesso eziologico.
Lamenta, inoltre, l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il cospicuo numero di persone presenti alla processione come ulteriore elemento “a discarico” del comportamento della la quale avrebbe avuto CP_1 difficoltà nell'individuare l'insidia. Invece, il fatto che nessuna tra le numerose persone presenti alla processione sia incappata nella presunta insidia e il fatto che l'appellata abbia dichiarato di aver preso parte alla processione nelle file composte da due persone e non nel corteo, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a valutare detto elemento come prova indiretta dell'assenza dei caratteri tipici di un'insidia e, per altro verso, della negligenza della CP_1
pag. 4/14 5.4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica come voce separata e autonoma rispetto al danno biologico permanente, quantificato dal ctu nel 9%. Trattandosi, invero, di lesioni cd “micropermanenti”, detto pregiudizio dovrebbe ritenersi assorbito nel danno alla salute e, di conseguenza, ricompreso nel danno biologico. Il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nel valutare l'età della danneggiata, la quale aveva già raggiunto l'età pensionistica.
5.5. Con il quinto motivo, infine, l'appellante censura la mancata compensazione delle spese di lite, che nella specie sarebbe giustificata in ragione dell'accoglimento in misura notevolmente ridotta della somma richiesta con l'atto introduttivo.
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6. Il primo motivo di appello, col quale viene reiterata la tesi della legittimazione passiva di AQP, deve ritenersi infondato. La tesi dell'appellante richiama una giurisprudenza ormai superata e non confacente al caso concreto.
In primo luogo, la giurisprudenza richiamata nell'appello al fine di superare l'orientamento seguito dal primo giudice, riguarda l'ipotesi in cui AQP era gestore di un collettore di acque reflue, per cui la sua responsabilità, per danni da tracimazione delle acque reflue, traeva origine da una convenzione con l
[...]
. Non si può, dunque, ritenere che tale pronuncia sia applicabile al caso CP_3 che ci riguarda. Come stabilito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui ha aderito il primo giudice e dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi), “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051
c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito” (Cass.
Civ. 19.3.2009, n. 6665/2009; Cass. Civ., n. 24040/2009).
Ulteriori circostanze depongono nel senso di escludere profili di responsabilità a carico di AQP, in quanto il teste ha riferito che l'impianto Tes_1 relativo al chiusino è stato realizzato prima del 1980 e alcun intervento è stato effettuato dall' negli ultimi dieci anni, circostanza, questa, confermata CP_2 anche dal teste , comandante della Polizia Municipale di Testimone_2
. Inoltre, come osservato in sentenza, l'Ente locale non ha dedotto nè Parte_1 provato l'esecuzione di eventuali lavori sul tombino da parte di AQP in data pag. 5/14 precedente al sinistro, né, in ogni caso, di aver allertato AQP circa l'eventuale difettosità del tombino.
In secondo luogo, i controlli e le perlustrazioni dei luoghi da parte della
Polizia Municipale prima della processione religiosa (dedotti dall'appellante), devono essere stati piuttosto superficiali, non avendo gli agenti rilevato il dislivello del manto stradale in prossimità del tombino. Dai rilievi fotografici in atti risulta chiara la presenza di tale dislivello del chiusino di AQP e, pertanto, appare evidente che spettasse al l'obbligo di sorvegliare lo stato dello stesso e di Pt_1 segnalare ad AQP eventuali difettosità sollecitando gli interventi opportuni.
Come è noto, il quale proprietario della strada, è il soggetto Pt_1 responsabile delle cose e delle pertinenze relative alla sede stradale. In virtù della disponibilità e della effettiva possibilità di controllo sulla strada comunale e su tutte le relative pertinenze, sorge in capo all'Ente l'obbligo di sorvegliare e manutenere, tipico del rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. . Tanto trova conferma anche nell'art. 14 del Codice della strada, a mente del quale: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “(…) L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 12/04/2013, n. 8935), ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n.
2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798)” (Cass.
12988/2024).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, nella concreta ipotesi esaminata, deve escludersi la legittimazione passiva in capo ad AQP, chiamato in causa dal
Da tanto deriva, altresì, l'accoglimento del primo motivo dell'appello Pt_1 incidentale dell' e il conseguente assorbimento del secondo e terzo CP_2 motivo.
pag. 6/14 7. Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, col quale si denuncia contraddittorietà in ordine all'individuazione dell'insidia ed alla mancanza di prova circa la pericolosità del tombino o dell'esistenza della disconnessione del manto stradale.
Occorre, al riguardo, precisare che, sulla scorta dei rilievi fotografici in atti, la disconnessione del manto stradale, nel punto indicato dall'attrice come luogo del sinistro, si trova effettivamente attigua ad un tombino dell'acquedotto, il quale è posizionato alcuni centimetri più in basso rispetto alla superficie della strada. Non si rinviene, pertanto, una contraddittorietà nella ricostruzione del fatto operata dal
Tribunale, il quale non ha, come sostenuto dall'appellante, omesso di individuare l'insidia, ma, al contrario, esaminando le dichiarazioni dei testi e i rilievi fotografici, ha correttamente circoscritto il luogo della caduta, individuandolo nel punto di via
Nazario Sauro, dove è collocato il tombino di AQP, sottoposto di alcuni centimetri rispetto al manto stradale.
Il giudizio sulla pericolosità di quel punto della strada, e quindi dell'esistenza di un'insidia, non attiene, invece, al profilo fattuale della conformazione dei luoghi, bensì al successivo accertamento della condotta del pedone in relazione al luogo medesimo e quindi all'eventuale configurazione del fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento di danno e la cosa.
8. Il terzo motivo – incentrato sulla mancanza di prova del nesso causale e sulla omessa valutazione dell'incidenza del comportamento negligente della
- è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione con le CP_1 precisazioni che seguono.
8.1. In ordine al nesso eziologico, occorre premettere che dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione fotografica in atti, emerge certamente la responsabilità dell'Ente locale per lo stato di manutenzione della strada. Infatti, nella dichiarazione della teste si legge: “Riconosco lo stato dei luoghi Tes_3 raffigurato nelle foto allegate al fascicolo di parte attorea (n. 1 a, b, c). (…) Preciso che la caduta si è verificata perché la sig.ra ha messo il piede nel tombino che si vede nelle foto suindicate. (…) Preciso di non averla vista mentre stava per cadere ma direttamente a terra (…)”. La teste, dunque, ha riconosciuto lo stato dei luoghi come raffigurato dalle foto allegate al fascicolo dell'attrice e ha individuato il luogo della caduta in corrispondenza del punto della strada in cui era presente il dislivello in corrispondenza del tombino. Il fatto di non averla vista all'atto della pag. 7/14 caduta non è indice di contraddittorietà della dichiarazione, bensì mostra l'esatta posizione del dichiarante rispetto alla dinamica del sinistro.
Per altro verso, la teste , nel confermare che la caduta era Testimone_4 avvenuta in via Nazario Sauro, ha riferito che la strada non era ben illuminata, in quanto la pubblica illuminazione sembrava una “luce da morto”.
Quanto, poi, alla presunta contraddizione nelle dichiarazioni della in CP_1 ordine al luogo e alla causa della caduta, è agevole rilevare che, tanto nella denuncia di sinistro dell'8 giugno 2015 (giorno dopo il fatto), quanto nell'atto di citazione, il luogo della caduta viene identificato con la via Nazario Sauro in corrispondenza dell'intersezione con via De Gasperi. Quanto alla causa della caduta, la stessa è stata meglio precisata nell'atto di citazione, spiegando che la disconnessione del manto stradale, indicata nella denuncia di sinistro, si trovava in corrispondenza del tombino di AQP. Come già esposto nella disamina del precedente motivo, dalla documentazione fotografica si evince chiaramente che il tombino di AQP è posto alcuni centimetri più in basso rispetto al manto stradale, che, in quel punto, appare sottoposto e con i margini irregolari, così da formare una disconnessione, vale a dire una irregolarità, della superficie della strada. Si può, pertanto, affermare che correttamente il primo giudice ha ritenuto provata una situazione dei luoghi in diretta connessione causale con il sinistro.
Si aggiunga, in relazione alle condizioni spazio temporali in cui si è verificato il fatto, che il in quanto custode della strada, avrebbe dovuto approntare Pt_1 le opportune cautele atte a garantire il corretto svolgimento della processione, verificando lo stato delle strade e della pubblica illuminazione, e segnalando eventuali pericoli (si consideri che un corteo religioso registra in genere un afflusso elevato di fedeli, anche persone anziane con difficoltà nella deambulazione e minore reattività in caso di ostacoli).
8.2. Occorre tuttavia rilevare che il primo giudice non ha valutato in modo appropriato il comportamento della persona danneggiata e la sua incidenza nella determinazione del sinistro. Pur non ricorrendo nella specie una condotta abnorme ed eccezionale del pedone tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, interruttivo del nesso eziologico, ritiene la Corte che il comportamento dell'attrice, rapportato alla dinamica del fatto e valutato alla luce di tutti gli elementi del caso concreto, ha concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per i motivi di seguito esposti.
pag. 8/14 In primo luogo, il Tribunale ha ricondotto la scarsa visibilità della anomalia del manto stradale alla presenza di molte persone che seguivano la processione.
Tuttavia, tenuto conto della deposizione della teste (“le file della processione Tes_4 si percorrevano in coppia”), va osservato come i partecipanti al corteo religioso non fossero accalcati, uno accanto all'altro in modo da formare una folla fitta e in movimento, ma si muovessero lentamente in una fila ordinata, e quindi si trovassero nelle condizioni di vedere la situazione della strada, contrariamente a quanto sostenuto dalla In queste condizioni l'ordinaria diligenza imponeva CP_1 al singolo partecipante al corteo di prestare attenzione durante il percorso, tanto più che la processione non si svolgeva sul marciapiede, luogo appositamente destinato ai pedoni, bensì sulla carreggiata deputata di regola alla circolazione dei veicoli.
In virtù del generale principio di autoresponsabilità, l'utente della strada, in presenza di circostanze quali la contestuale presenza di altre persone che percorrono lo stesso tratto e la debole illuminazione pubblica, avrebbe dovuto adottare un comportamento particolarmente prudente teso alla tutela della propria incolumità. Per di più, dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice, si evince che le dimensioni della disconnessione attigua al tombino non erano di scarso rilievo e, di conseguenza, potevano essere avvistate con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “(…) ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n. 4035/2021).
Ulteriore circostanza che avvalora la tesi di un atteggiamento disattento da parte dell'attrice, e quindi del concorso di colpa nella causazione del sinistro, è rappresentata dal fatto che, in presenza di un numero elevato di persone che partecipavano al corteo religioso, molte delle quali certamente sono passate proprio in quel punto della strada, soltanto l'appellata è inciampata ed è caduta.
pag. 9/14 8.3. In linea teorica, non può escludersi, né sul piano logico e neppure su quello giuridico, che alla responsabilità dell'ente pubblico per la cattiva manutenzione della strada a norma dell'art.2051 c.c. concorra anche la colpa dell'utente danneggiato.
In generale, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. trova un limite nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno. Tale fattore, esterno alla sfera giuridica del custode della res, può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (in questo senso
Cass.
8.5.2008 n. 11227; Cass. n. 24083 /2011, Rv. 619574 - 01; Cass.
n. 30775/2017, Rv. 647197 - 01).
Per la particolare ipotesi di responsabilità ex art.2051 c.c. di un ente pubblico per cattiva manutenzione della strada a cagione della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, può rilevare la condotta del danneggiato quale concausa dell'evento, quando, con riferimento alle modalità concrete del fatto, emerga un nesso causale tra la condotta imprudente del danneggiato e l'evento medesimo.
Nel caso in esame la conformazione (anomala) di quel tratto di strada era tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa imprudenza o disattenzione dello stesso danneggiato. In altre parole, una maggiore attenzione da parte dell'attrice in relazione alle condizioni spazio- temporali esistenti al momento del sinistro avrebbe potuto evitare l'evento o attenuarne notevolmente le conseguenze lesive. D'altra parte, non va dimenticato che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (n.156/99), gli utenti della strada "in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità".
In definitiva, nella specie, le cause dell'evento sono da attribuire in egual misura, oltre che al anche alla in considerazione della dinamica Pt_1 CP_1 del sinistro e delle condizioni spazio temporali in cui lo stesso si è verificato. Il comportamento dell'attrice, pur non integrando propriamente un caso fortuito pag. 10/14 idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.. Stabilisce
l'art.1227, comma 1°, c.c. che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Poiché la ha contribuito alla causazione del sinistro con una CP_1 percentuale di colpa pari al 50%, della stessa misura deve essere diminuito il risarcimento dei danni subiti dalla medesima, liquidati dal giudice di primo grado in euro 24.581,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale e in euro
25.736,15, oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale. Ne deriva, quindi, che il dovrà corrispondere alla etti importi diminuiti della metà, per un Pt_1 CP_1 totale di euro 25.158. Sulla quota relativa al danno non patrimoniale (12.290,50) sono dovuti interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata sino al saldo. Invece, la quota relativa al danno patrimoniale (12.868,07), trattandosi di debito di valuta, va maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo.
9. Risulta infondato il quarto motivo di appello, col quale si contesta la autonoma liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale ha correttamente liquidato tale voce di danno separatamente rispetto al danno biologico. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno alla persona, non attiene alla produzione di reddito ed è risarcibile quale danno biologico;
il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, invece, è qualificabile in termini di danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n.
26641/2023).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente di ufficio non ha ricompreso nel danno biologico il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ma ha evidenziato che “in relazione alla sola menomazione a carico dell'arto superiore sinistro, questa potrebbe realizzare, molto verosimilmente, una riduzione di discreta entità della suddetta capacità lavorativa, pari al Danno Biologico di cui si è detto (9%)”.
Per di più, la giurisprudenza di legittimità non esclude, come sostenuto dall'appellante, una liquidazione separata del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in caso di lesioni “micropermanenti”, bensì chiarisce che il pag. 11/14 grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, ma spetta al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micro - permanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (Cass. 19357/2007).
Nel caso in esame risultano acquisiti – attraverso la CTU medico-legale e le prove orali, come evidenziato nella sentenza impugnata (v. pag. 7) - elementi concreti che dimostrano una incidenza della lesione sulla attività di lavoro domestico della danneggiata.
Con riferimento all'ipotesi specifica dell'attività di casalinga, si può ragionevolmente affermare che “(…) il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19 marzo 2009, n. 6658;
Cass., 18 luglio 2023, n. 20922)” (Cass. n. 7604/2025).
L'ulteriore doglianza dell'appellante che lamenta l'errata valutazione, da parte del primo giudice, dell'età della danneggiata, oltre che generica, risulta irrilevante, dal momento che nella specie la diminuzione della capacità lavorativa sofferta dalla correlata ad un'attività (il lavoro domestico) per la quale non sono CP_1 stabiliti particolari limiti di età (peraltro, nel 2015, epoca del fatto, l'accesso alla pensione di vecchiaia era previsto in presenza di determinati requisiti non solo anagrafici, ma anche contributivi e, pertanto, non coglie nel segno l'appellante nell'affermare che la danneggiata aveva già raggiunto il limite di età pensionistica avendo compiuto sessantaquattro anni alla data del sinistro).
pag. 12/14 10. Il quinto motivo di appello, relativo al regolamento delle spese adottato dal Tribunale, resta in parte assorbito, in quanto la riforma della sentenza con riferimento all'entità del risarcimento, comporta una nuova disciplina delle spese di lite, basata sul decisum e quindi con applicazione dello scaglione da € 5.201 a
26.000.
Non sussistono i presupposti per operare una compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.. Infatti, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 32061 del 2022, hanno stabilito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Quanto, invece, alla doglianza relativa alle spese sostenute da AQP in primo grado e poste a carico del il Tribunale ha correttamente regolato le Pt_1 stesse in virtù del principio della causalità e della soccombenza, stante l'accertata carenza di legittimazione passiva in capo al terzo, di cui il ha chiesto la Pt_1 chiamata in causa.
Il criterio della soccombenza giustifica infine la statuizione in ordine alle spese della CTU espletata in primo grado, le quali vanno definitivamente poste a carico del convenuto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 25.7.2023, proposto da Parte_2 nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] nei confronti di e, in riforma Parte_1 Controparte_1 dell'impugnata sentenza, dichiara responsabili del sinistro verificatosi in data
7.6.2015 entrambe le parti in misura di metà ciascuna;
pag. 13/14 b. per l'effetto condanna il a Parte_2 corrispondere in favore di la somma di euro 25.158 a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre accessori indicati in motivazione;
c. condanna il al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado in favore dell' , liquidate in euro Controparte_2
4.500 per il primo grado e in euro 2.500 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge;
d. condanna il al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado in favore di , liquidate in euro Controparte_1
4.500 per il primo grado e in euro 2.500 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge;
e. pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico del Parte_2
Lecce, 20 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 775/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Lucilla Modoni, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Oronzo Valentino Maggiulli, come da mandato in atti;
APPELLATA
Nonché contro
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GE LL, come da mandato in atti.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata in data 25.7.2023 e notificata in data 30.08.2023.
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.- ha citato in giudizio il Controparte_1 Parte_1 er ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in
[...] data 7.6.2015 nell'abitato di quel Comune. Esponeva di essere caduta a causa di una disconnessione del manto stradale in via Nazario Sauro durante la processione religiosa del Corpus Domini e di essersi procurata lesioni personali. In particolare, affermava di essere incappata in un tombino dell'AQP collocato sul manto stradale e chiedeva un risarcimento di euro 133.403,82, correlato ad un danno biologico del 20%.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale, la quale, in relazione alla prospettazione dell'attrice, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa l , in qualità di proprietario del tombino su cui la Controparte_2 CP_1 asseriva di essere inciampata, per essere dallo stesso manlevato in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente della er aver tenuto una condotta incauta, con CP_1 conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento. Costituitosi l , CP_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
2.- Istruita la causa mediante documenti, prove orali e CTU, con sentenza n.2242/2023 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Pt_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 50.317,17, a titolo di risarcimento del danno, e delle spese di lite in favore dell'attrice e della terza chiamata, liquidate in euro 7.650,00 ciascuna, oltre accessori.
In via preliminare, il Tribunale individuava il soggetto legittimato passivo esclusivamente nel precisando che lo stesso rispondeva come custode Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche degli eventuali danni derivanti dagli impianti fognari. Chiariva, in proposito, che, per costante giurisprudenza, gli impianti medesimi, una volta inseriti nel sistema di fognatura comunale, ricadono nella sfera di responsabilità dell'ente locale. Rilevava, inoltre, che il non aveva Pt_1 neppure dedotto la realizzazione di eventuali lavori sul tombino da parte di AQP, né aveva allertato lo stesso in ordine alla eventuale difettosità del CP_2 tombino stesso.
Nel merito, il primo giudice riteneva dimostrato, da parte dell'attrice, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, rinvenendo la prova nelle dichiarazioni dei testi, che avevano confermato la dinamica dei fatti esposta nell'atto introduttivo. Osservava che la scarsa illuminazione presente sulla strada, luogo del sinistro, nonché la presenza di molte persone accalcate a causa della processione, fossero due ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del predetto nesso causale.
Acclarato ciò, il Tribunale non riteneva provata, da parte dei convenuti, la sussistenza del caso fortuito neppure nei termini di una corresponsabilità
pag. 2/14 dell'attrice nella causazione del danno. Sul punto, osservava che la condotta della on presentava i caratteri della eccezionalità e imprevedibilità, per cui non CP_1 poteva integrare il caso fortuito. Né riteneva provata una condotta incauta e negligente dell'attrice per il solo fatto che nel corso della processione nessun altro dei partecipanti fosse incappato nella disconnessione stradale.
In ordine al quantum, il Tribunale riconosceva danni biologici temporanei e permanenti sulla scorta della C.T.U. medico-legale, la quale aveva accertato
“alterazioni algico disfunzionali a carico della spalla sinistra”, con conseguente intervento chirurgico di osteosintesi. In applicazione delle Tabelle milanesi edizione 2021, il primo giudice liquidava, quindi, un danno non patrimoniale complessivo pari ad Euro 24.581,00 e un danno patrimoniale, derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica, pari ad Euro 23.817,40. In relazione a tale seconda voce di danno, il primo giudice osservava che la aveva CP_1 dedotto di essere una casalinga e provato di aver riscontrato, dopo il verificarsi del sinistro, notevoli difficoltà nello svolgimento delle faccende domestiche quotidiane.
Il Tribunale riconosceva, inoltre, a favore dell'attrice l'ulteriore somma di Euro
1.918,75 a titolo di spese mediche sostenute.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Parte_1 che ne ha chiesto la riforma, articolando i motivi di gravame che di seguito
[...] verranno esaminati.
4. Ha, inoltre, proposto appello incidentale condizionato l CP_2
, chiedendo, preliminarmente, di accertare la carenza di legittimazione
[...] passiva e, nel merito, accertarsi la sussistenza della condotta colposa della idonea all'interruzione del nesso causale ex art. 2051 c.c. . CP_1
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata Pt_1 sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la tesi del
Tribunale, che ha escluso la legittimazione passiva di AQP sulla base dell'assunto che gli impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, ricadono nell'ambito di operatività e, di conseguenza, di responsabilità del
L'appellante cita, in proposito, una sentenza della Suprema Corte in Pt_1
pag. 3/14 materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo la quale vi sarebbe l'obbligo di
AQP di manlevare i Comuni per i danni patiti dai terzi ex art. 2051 c.c. . Il primo giudice, avendo identificato l'insidia con il tombino difettoso, avrebbe dovuto dichiarare l'obbligo di manleva in capo all'Acquedotto. L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza sul punto e la dichiarazione dell'obbligo di manleva in capo ad AQP nei confronti del Pt_1
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui individua l'insidia. Dapprima, infatti, il giudicante indentifica detta insidia in un tombino difettoso, mentre, in un secondo momento, fa riferimento ad una disconnessione del manto stradale, peraltro neppure individuata sul piano probatorio.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove relative all'accertamento del nesso causale ex art. 2051 c.c. .
Sostiene, invero, che l'unico teste che ha riferito sulla dinamica del sinistro avrebbe dapprima dichiarato di aver visto la ettere il piede sul tombino e, CP_1 in un secondo momento, che non avrebbe visto la stessa mentre cadeva, ma l'avrebbe vista direttamente a terra. Peraltro, la stessa parte attrice si sarebbe contraddetta nella ricostruzione del sinistro: nella denuncia presentata dalla figlia nell'immediatezza del fatto, si parla di una caduta in corrispondenza del punto di intersezione tra via Nazario Sauro e via De Gasperi a causa di un dissesto del manto stradale;
successivamente, nell'atto di citazione, la caduta viene collocata in un altro punto di via Nazario Sauro e ricondotta ad un tombino difettoso. In considerazione di ciò, dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto la responsabilità del ex art. 2051 c.c., nonostante l'assenza di prova del Pt_1 nesso eziologico.
Lamenta, inoltre, l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il cospicuo numero di persone presenti alla processione come ulteriore elemento “a discarico” del comportamento della la quale avrebbe avuto CP_1 difficoltà nell'individuare l'insidia. Invece, il fatto che nessuna tra le numerose persone presenti alla processione sia incappata nella presunta insidia e il fatto che l'appellata abbia dichiarato di aver preso parte alla processione nelle file composte da due persone e non nel corteo, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a valutare detto elemento come prova indiretta dell'assenza dei caratteri tipici di un'insidia e, per altro verso, della negligenza della CP_1
pag. 4/14 5.4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica come voce separata e autonoma rispetto al danno biologico permanente, quantificato dal ctu nel 9%. Trattandosi, invero, di lesioni cd “micropermanenti”, detto pregiudizio dovrebbe ritenersi assorbito nel danno alla salute e, di conseguenza, ricompreso nel danno biologico. Il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nel valutare l'età della danneggiata, la quale aveva già raggiunto l'età pensionistica.
5.5. Con il quinto motivo, infine, l'appellante censura la mancata compensazione delle spese di lite, che nella specie sarebbe giustificata in ragione dell'accoglimento in misura notevolmente ridotta della somma richiesta con l'atto introduttivo.
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6. Il primo motivo di appello, col quale viene reiterata la tesi della legittimazione passiva di AQP, deve ritenersi infondato. La tesi dell'appellante richiama una giurisprudenza ormai superata e non confacente al caso concreto.
In primo luogo, la giurisprudenza richiamata nell'appello al fine di superare l'orientamento seguito dal primo giudice, riguarda l'ipotesi in cui AQP era gestore di un collettore di acque reflue, per cui la sua responsabilità, per danni da tracimazione delle acque reflue, traeva origine da una convenzione con l
[...]
. Non si può, dunque, ritenere che tale pronuncia sia applicabile al caso CP_3 che ci riguarda. Come stabilito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui ha aderito il primo giudice e dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi), “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde – ai sensi dell'art. 2051
c.c. – dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito” (Cass.
Civ. 19.3.2009, n. 6665/2009; Cass. Civ., n. 24040/2009).
Ulteriori circostanze depongono nel senso di escludere profili di responsabilità a carico di AQP, in quanto il teste ha riferito che l'impianto Tes_1 relativo al chiusino è stato realizzato prima del 1980 e alcun intervento è stato effettuato dall' negli ultimi dieci anni, circostanza, questa, confermata CP_2 anche dal teste , comandante della Polizia Municipale di Testimone_2
. Inoltre, come osservato in sentenza, l'Ente locale non ha dedotto nè Parte_1 provato l'esecuzione di eventuali lavori sul tombino da parte di AQP in data pag. 5/14 precedente al sinistro, né, in ogni caso, di aver allertato AQP circa l'eventuale difettosità del tombino.
In secondo luogo, i controlli e le perlustrazioni dei luoghi da parte della
Polizia Municipale prima della processione religiosa (dedotti dall'appellante), devono essere stati piuttosto superficiali, non avendo gli agenti rilevato il dislivello del manto stradale in prossimità del tombino. Dai rilievi fotografici in atti risulta chiara la presenza di tale dislivello del chiusino di AQP e, pertanto, appare evidente che spettasse al l'obbligo di sorvegliare lo stato dello stesso e di Pt_1 segnalare ad AQP eventuali difettosità sollecitando gli interventi opportuni.
Come è noto, il quale proprietario della strada, è il soggetto Pt_1 responsabile delle cose e delle pertinenze relative alla sede stradale. In virtù della disponibilità e della effettiva possibilità di controllo sulla strada comunale e su tutte le relative pertinenze, sorge in capo all'Ente l'obbligo di sorvegliare e manutenere, tipico del rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. . Tanto trova conferma anche nell'art. 14 del Codice della strada, a mente del quale: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “(…) L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 12/04/2013, n. 8935), ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n.
2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798)” (Cass.
12988/2024).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, nella concreta ipotesi esaminata, deve escludersi la legittimazione passiva in capo ad AQP, chiamato in causa dal
Da tanto deriva, altresì, l'accoglimento del primo motivo dell'appello Pt_1 incidentale dell' e il conseguente assorbimento del secondo e terzo CP_2 motivo.
pag. 6/14 7. Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, col quale si denuncia contraddittorietà in ordine all'individuazione dell'insidia ed alla mancanza di prova circa la pericolosità del tombino o dell'esistenza della disconnessione del manto stradale.
Occorre, al riguardo, precisare che, sulla scorta dei rilievi fotografici in atti, la disconnessione del manto stradale, nel punto indicato dall'attrice come luogo del sinistro, si trova effettivamente attigua ad un tombino dell'acquedotto, il quale è posizionato alcuni centimetri più in basso rispetto alla superficie della strada. Non si rinviene, pertanto, una contraddittorietà nella ricostruzione del fatto operata dal
Tribunale, il quale non ha, come sostenuto dall'appellante, omesso di individuare l'insidia, ma, al contrario, esaminando le dichiarazioni dei testi e i rilievi fotografici, ha correttamente circoscritto il luogo della caduta, individuandolo nel punto di via
Nazario Sauro, dove è collocato il tombino di AQP, sottoposto di alcuni centimetri rispetto al manto stradale.
Il giudizio sulla pericolosità di quel punto della strada, e quindi dell'esistenza di un'insidia, non attiene, invece, al profilo fattuale della conformazione dei luoghi, bensì al successivo accertamento della condotta del pedone in relazione al luogo medesimo e quindi all'eventuale configurazione del fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento di danno e la cosa.
8. Il terzo motivo – incentrato sulla mancanza di prova del nesso causale e sulla omessa valutazione dell'incidenza del comportamento negligente della
- è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione con le CP_1 precisazioni che seguono.
8.1. In ordine al nesso eziologico, occorre premettere che dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione fotografica in atti, emerge certamente la responsabilità dell'Ente locale per lo stato di manutenzione della strada. Infatti, nella dichiarazione della teste si legge: “Riconosco lo stato dei luoghi Tes_3 raffigurato nelle foto allegate al fascicolo di parte attorea (n. 1 a, b, c). (…) Preciso che la caduta si è verificata perché la sig.ra ha messo il piede nel tombino che si vede nelle foto suindicate. (…) Preciso di non averla vista mentre stava per cadere ma direttamente a terra (…)”. La teste, dunque, ha riconosciuto lo stato dei luoghi come raffigurato dalle foto allegate al fascicolo dell'attrice e ha individuato il luogo della caduta in corrispondenza del punto della strada in cui era presente il dislivello in corrispondenza del tombino. Il fatto di non averla vista all'atto della pag. 7/14 caduta non è indice di contraddittorietà della dichiarazione, bensì mostra l'esatta posizione del dichiarante rispetto alla dinamica del sinistro.
Per altro verso, la teste , nel confermare che la caduta era Testimone_4 avvenuta in via Nazario Sauro, ha riferito che la strada non era ben illuminata, in quanto la pubblica illuminazione sembrava una “luce da morto”.
Quanto, poi, alla presunta contraddizione nelle dichiarazioni della in CP_1 ordine al luogo e alla causa della caduta, è agevole rilevare che, tanto nella denuncia di sinistro dell'8 giugno 2015 (giorno dopo il fatto), quanto nell'atto di citazione, il luogo della caduta viene identificato con la via Nazario Sauro in corrispondenza dell'intersezione con via De Gasperi. Quanto alla causa della caduta, la stessa è stata meglio precisata nell'atto di citazione, spiegando che la disconnessione del manto stradale, indicata nella denuncia di sinistro, si trovava in corrispondenza del tombino di AQP. Come già esposto nella disamina del precedente motivo, dalla documentazione fotografica si evince chiaramente che il tombino di AQP è posto alcuni centimetri più in basso rispetto al manto stradale, che, in quel punto, appare sottoposto e con i margini irregolari, così da formare una disconnessione, vale a dire una irregolarità, della superficie della strada. Si può, pertanto, affermare che correttamente il primo giudice ha ritenuto provata una situazione dei luoghi in diretta connessione causale con il sinistro.
Si aggiunga, in relazione alle condizioni spazio temporali in cui si è verificato il fatto, che il in quanto custode della strada, avrebbe dovuto approntare Pt_1 le opportune cautele atte a garantire il corretto svolgimento della processione, verificando lo stato delle strade e della pubblica illuminazione, e segnalando eventuali pericoli (si consideri che un corteo religioso registra in genere un afflusso elevato di fedeli, anche persone anziane con difficoltà nella deambulazione e minore reattività in caso di ostacoli).
8.2. Occorre tuttavia rilevare che il primo giudice non ha valutato in modo appropriato il comportamento della persona danneggiata e la sua incidenza nella determinazione del sinistro. Pur non ricorrendo nella specie una condotta abnorme ed eccezionale del pedone tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, interruttivo del nesso eziologico, ritiene la Corte che il comportamento dell'attrice, rapportato alla dinamica del fatto e valutato alla luce di tutti gli elementi del caso concreto, ha concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per i motivi di seguito esposti.
pag. 8/14 In primo luogo, il Tribunale ha ricondotto la scarsa visibilità della anomalia del manto stradale alla presenza di molte persone che seguivano la processione.
Tuttavia, tenuto conto della deposizione della teste (“le file della processione Tes_4 si percorrevano in coppia”), va osservato come i partecipanti al corteo religioso non fossero accalcati, uno accanto all'altro in modo da formare una folla fitta e in movimento, ma si muovessero lentamente in una fila ordinata, e quindi si trovassero nelle condizioni di vedere la situazione della strada, contrariamente a quanto sostenuto dalla In queste condizioni l'ordinaria diligenza imponeva CP_1 al singolo partecipante al corteo di prestare attenzione durante il percorso, tanto più che la processione non si svolgeva sul marciapiede, luogo appositamente destinato ai pedoni, bensì sulla carreggiata deputata di regola alla circolazione dei veicoli.
In virtù del generale principio di autoresponsabilità, l'utente della strada, in presenza di circostanze quali la contestuale presenza di altre persone che percorrono lo stesso tratto e la debole illuminazione pubblica, avrebbe dovuto adottare un comportamento particolarmente prudente teso alla tutela della propria incolumità. Per di più, dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice, si evince che le dimensioni della disconnessione attigua al tombino non erano di scarso rilievo e, di conseguenza, potevano essere avvistate con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “(…) ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n. 4035/2021).
Ulteriore circostanza che avvalora la tesi di un atteggiamento disattento da parte dell'attrice, e quindi del concorso di colpa nella causazione del sinistro, è rappresentata dal fatto che, in presenza di un numero elevato di persone che partecipavano al corteo religioso, molte delle quali certamente sono passate proprio in quel punto della strada, soltanto l'appellata è inciampata ed è caduta.
pag. 9/14 8.3. In linea teorica, non può escludersi, né sul piano logico e neppure su quello giuridico, che alla responsabilità dell'ente pubblico per la cattiva manutenzione della strada a norma dell'art.2051 c.c. concorra anche la colpa dell'utente danneggiato.
In generale, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. trova un limite nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno. Tale fattore, esterno alla sfera giuridica del custode della res, può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (in questo senso
Cass.
8.5.2008 n. 11227; Cass. n. 24083 /2011, Rv. 619574 - 01; Cass.
n. 30775/2017, Rv. 647197 - 01).
Per la particolare ipotesi di responsabilità ex art.2051 c.c. di un ente pubblico per cattiva manutenzione della strada a cagione della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, può rilevare la condotta del danneggiato quale concausa dell'evento, quando, con riferimento alle modalità concrete del fatto, emerga un nesso causale tra la condotta imprudente del danneggiato e l'evento medesimo.
Nel caso in esame la conformazione (anomala) di quel tratto di strada era tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa imprudenza o disattenzione dello stesso danneggiato. In altre parole, una maggiore attenzione da parte dell'attrice in relazione alle condizioni spazio- temporali esistenti al momento del sinistro avrebbe potuto evitare l'evento o attenuarne notevolmente le conseguenze lesive. D'altra parte, non va dimenticato che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (n.156/99), gli utenti della strada "in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità".
In definitiva, nella specie, le cause dell'evento sono da attribuire in egual misura, oltre che al anche alla in considerazione della dinamica Pt_1 CP_1 del sinistro e delle condizioni spazio temporali in cui lo stesso si è verificato. Il comportamento dell'attrice, pur non integrando propriamente un caso fortuito pag. 10/14 idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.. Stabilisce
l'art.1227, comma 1°, c.c. che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Poiché la ha contribuito alla causazione del sinistro con una CP_1 percentuale di colpa pari al 50%, della stessa misura deve essere diminuito il risarcimento dei danni subiti dalla medesima, liquidati dal giudice di primo grado in euro 24.581,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale e in euro
25.736,15, oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale. Ne deriva, quindi, che il dovrà corrispondere alla etti importi diminuiti della metà, per un Pt_1 CP_1 totale di euro 25.158. Sulla quota relativa al danno non patrimoniale (12.290,50) sono dovuti interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata sino al saldo. Invece, la quota relativa al danno patrimoniale (12.868,07), trattandosi di debito di valuta, va maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo.
9. Risulta infondato il quarto motivo di appello, col quale si contesta la autonoma liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale ha correttamente liquidato tale voce di danno separatamente rispetto al danno biologico. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno alla persona, non attiene alla produzione di reddito ed è risarcibile quale danno biologico;
il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, invece, è qualificabile in termini di danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n.
26641/2023).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente di ufficio non ha ricompreso nel danno biologico il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ma ha evidenziato che “in relazione alla sola menomazione a carico dell'arto superiore sinistro, questa potrebbe realizzare, molto verosimilmente, una riduzione di discreta entità della suddetta capacità lavorativa, pari al Danno Biologico di cui si è detto (9%)”.
Per di più, la giurisprudenza di legittimità non esclude, come sostenuto dall'appellante, una liquidazione separata del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in caso di lesioni “micropermanenti”, bensì chiarisce che il pag. 11/14 grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, ma spetta al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micro - permanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (Cass. 19357/2007).
Nel caso in esame risultano acquisiti – attraverso la CTU medico-legale e le prove orali, come evidenziato nella sentenza impugnata (v. pag. 7) - elementi concreti che dimostrano una incidenza della lesione sulla attività di lavoro domestico della danneggiata.
Con riferimento all'ipotesi specifica dell'attività di casalinga, si può ragionevolmente affermare che “(…) il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19 marzo 2009, n. 6658;
Cass., 18 luglio 2023, n. 20922)” (Cass. n. 7604/2025).
L'ulteriore doglianza dell'appellante che lamenta l'errata valutazione, da parte del primo giudice, dell'età della danneggiata, oltre che generica, risulta irrilevante, dal momento che nella specie la diminuzione della capacità lavorativa sofferta dalla correlata ad un'attività (il lavoro domestico) per la quale non sono CP_1 stabiliti particolari limiti di età (peraltro, nel 2015, epoca del fatto, l'accesso alla pensione di vecchiaia era previsto in presenza di determinati requisiti non solo anagrafici, ma anche contributivi e, pertanto, non coglie nel segno l'appellante nell'affermare che la danneggiata aveva già raggiunto il limite di età pensionistica avendo compiuto sessantaquattro anni alla data del sinistro).
pag. 12/14 10. Il quinto motivo di appello, relativo al regolamento delle spese adottato dal Tribunale, resta in parte assorbito, in quanto la riforma della sentenza con riferimento all'entità del risarcimento, comporta una nuova disciplina delle spese di lite, basata sul decisum e quindi con applicazione dello scaglione da € 5.201 a
26.000.
Non sussistono i presupposti per operare una compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.. Infatti, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 32061 del 2022, hanno stabilito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Quanto, invece, alla doglianza relativa alle spese sostenute da AQP in primo grado e poste a carico del il Tribunale ha correttamente regolato le Pt_1 stesse in virtù del principio della causalità e della soccombenza, stante l'accertata carenza di legittimazione passiva in capo al terzo, di cui il ha chiesto la Pt_1 chiamata in causa.
Il criterio della soccombenza giustifica infine la statuizione in ordine alle spese della CTU espletata in primo grado, le quali vanno definitivamente poste a carico del convenuto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 25.7.2023, proposto da Parte_2 nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] nei confronti di e, in riforma Parte_1 Controparte_1 dell'impugnata sentenza, dichiara responsabili del sinistro verificatosi in data
7.6.2015 entrambe le parti in misura di metà ciascuna;
pag. 13/14 b. per l'effetto condanna il a Parte_2 corrispondere in favore di la somma di euro 25.158 a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre accessori indicati in motivazione;
c. condanna il al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado in favore dell' , liquidate in euro Controparte_2
4.500 per il primo grado e in euro 2.500 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge;
d. condanna il al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado in favore di , liquidate in euro Controparte_1
4.500 per il primo grado e in euro 2.500 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge;
e. pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico del Parte_2
Lecce, 20 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
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