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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6532/2021 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. V. MOSCA, dom.to in Napoli alla via Parte_1 D'Isernia n. 59
RICORRENTE E
, in persona del titolare, rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1 MONTANI RICCARDO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MARESCA n. 12, TORRE ANNUNZIATA RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/12/2021, la ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della ditta
, dal maggio 2014 e sino al febbraio 2020, come apprendista in CP_1 Controparte_1 regime di full-time, con mansioni di commessa addetta alla vendita ed alle operazioni complementari e ausiliarie alla stessa, mansioni ascrivibili al quarto livello CCNL settore commercio, soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Controparte_1 presso il punto vendita di San Giuseppe Vesuviano alla Via XX settembre n.17, con orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, la domenica dalle 9.30 alle 13.00, mentre nelle giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre osservava orario continuato dalle 9.00 alle 19.30 ed il 5 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, senza mai godere di ferie. Precisava che in data 09/04/2014 aveva sottoscritto un contratto di apprendistato full-time con la qualifica di commessa di negozio inquadrata al livello 4 del C.C.N.L. Commercio della durata di 36 mesi, con una retribuzione pari ad € 1.364,02 lorde mensili e che solo ad ottobre 2017 il contratto di apprendistato si trasformava in contratto a tempo indeterminato con inquadramento come lavoratore dipendente sino al 2019. Tanto premesso si doleva dell'inadeguatezza della retribuzione mensilmente percepita (all'inizio pari a € 100,00 a settimana, dopo due anni circa a € 120,00 a settimana e da ottobre 2017 sino a gennaio 2020 ad € 140,00 a settimana) in quanto inferiore a quella contrattualmente prevista ed a quanto indicato nelle buste paga e rivendicava differenze retributive tra il percepito ed il dichiarato oltre alle differenze retributive per mansioni superiori, nonché ratei di 13^ e 14^ mensilità e indennità sostitutiva ferie, oltre che di TFR. Evidenziava altresì che a causa degli importi dichiarati in busta paga, superiori a quelli effettivamente percepiti, il padre non aveva potuto accedere al reddito di cittadinanza e / o comunque ai bonus previsti dalla Stato in caso di indigenza, pur essendo disoccupato da oltre tre anni e non avendo reddito. In data 27 gennaio 2020, pertanto, la ricorrente comunicava il preavviso di dimissioni ed in data 13 febbraio 2020 rassegnava le proprie dimissioni. Tutto ciò premesso la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“accertarsi e dichiararsi che tra la sig.ra e la ditta di Parte_1 CP_1
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'aprile 2014 al mese di Controparte_1 febbraio 2020;
- per l'effetto, condannare la ditta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento della somma di € 70.885,68 a titolo di differenze retributive;
lav. straordinario;
ratei 13° e 14°, ratei tfr con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannare, altresì, la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento della somma di € 7.200,00 a titolo di TFR;
- condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU tecnico - contabile, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dall'aprile 2014 a febbraio 2020”. Si costitutiva la deducendo che la ricorrente era stata assunta in data Controparte_1 09.04.14 con contratto di apprendistato della durata di mesi 36 e successivamente, alla scadenza di questo, con contratto a tempo indeterminato, full time, con una previsione di 40 ore settimanali ed inquadramento nel IV livello del CCNL settore Commercio. La lavoratrice aveva sempre svolto le mansioni di commessa per 40 ore settimanali, secondo un orario articolato il lunedì dalle ore 9.00, alle ore 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 20,00; la sua attività era sempre consistita nella vendita di prodotti di telefonia, effettuazione ricariche telefoniche ed illustrazione delle offerte tariffarie in corso dei gestori di telefonia mobile e fissa. La retribuzione lorda percepita, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie, festività e permessi, era quella risultante dalle buste paga. Alla fine di gennaio 2020, dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese la non Pt_1 si era presentata più al lavoro ed in data 28.01.20 faceva pervenire la missiva inoltrata per il tramite del suo difensore, da quest'ultimo sottoscritta digitalmente, ma priva di sottoscrizione alcuna da parte della lavoratrice, con la quale, tra l'altro, si comunicavano anche le dimissioni della Pt_1 Nonostante gli inviti rivolti alla ricorrente affinché si recasse presso la sede sociale, al fine di concordare, dopo l'elaborazione dei relativi conteggi, il ritiro del TFR, la stessa non si faceva più viva per cui il TFR era rimasto in azienda era pari ad ad €.7.298,34 lordi, corrispondente ad un importo netto di €.5.712,00. Infine spiegava domanda riconvenzionale chiarendo che, a gennaio 2020, dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese, la non si presentava più al lavoro, di fatto Pt_1 abbandonando il posto di lavoro e che, essendo la missiva notificata dal difensore in data 28.01.20 successiva all'interruzione della prestazione lavorativa ed in ogni caso inefficace perché sprovvista della sottoscrizione della lavoratrice, andavano applicate le previsioni del capo II del CCNL di categoria che disciplina i termini di preavviso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In definitiva, alla luce dell'art. 187 del CCNL la ricorrente doveva corrispondere alla il pagamento della somma di CP_1 Controparte_1
€.1.634,33 quale indennità di mancato preavviso nel rassegnare le proprie dimissioni. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Va innanzitutto rilevato che, essendosi in presenza di un rapporto regolarmente denunciato agli enti previdenziali per l'intero periodo, non si pone questione di accertamento dell'esistenza o della durata dello stesso, investendo il thema decidendum piuttosto l'articolazione oraria della prestazione resa, atteso che la ricorrente ha dedotto di avere svolto circa 11 ore di lavoro straordinario a settimana. Giova allora di seguito ritrascrivere le risultanze dell'istruttoria svolta, anche ai fini di più agevole consultazione delle stesse. Il teste , cliente del Tim Store di San Giuseppe Vesuviano più o meno Testimone_1 dal 2014 al 2020, allorquando vi lavorava la ricorrente, riferiva “Ci andai perché già la conoscevo e sapevo che vi lavorava. Verso maggio-giugno 2014 andai per la prima volta. adr per tutto l'arco temporale 2014-2020 sono andato presso il centro Tim una volta a settimana in quanto facevo ivi le ricariche al cellulare. Ricordo che ad un certo punto ma non so precisare quando la ricorrente mi segui nel passaggio da Tim a Le ricariche le eseguivo sempre CP_2 tramite operatore ed andavo dalla ricorrente. adr in questi anni io ho lavorato in una agenzia immobiliare 2015-2016 poi per dei periodi sono stato disoccupato, e nell'ultimo periodo non ricordo preciso da quando ho lavorato in uno studio di geometra. adr in genere andavo verso le 16-17 quando finivo di lavorare, preciso che facevo la ricarica lì anche per il piacere di una chiacchierata con la ricorrente. Raramente ho visto il titolare , in genere stava la CP_1 ricorrente ed un 'altra dipendente. adr è capitato anche di andare qualche volta di mattina e comunque trovavo la ricorrente. adr non so dire come si chiuse il rapporto, ma da quel momento io non ci sono più andato. adr non ricordo in quale mese o giorno del 2020 sia cessato il rapporto”. Il teste , padre del titolare della ditta resistente, , Testimone_2 Controparte_1 riferiva “Do una mano a mio figlio, vado spesso in azienda, sia di mattina che di pomeriggio. DR Dal 2014 al 2020 non lavoravo e pertanto mi recavo più volte al giorno, in quanto essendo del settore potevo dare una mano. DR Io mi occupavo di telefonia in precedenza. DR mio figlio era sempre lì. DR La ricorrente era l'unica dipendente. DR Quando arrivò era inesperta del settore e non avendo esperienza la creammo noi. DR prima era barista, portava il caffè, così la conoscemmo. DR Si occupava di ricariche al banco o di vendere qualche telefono. DR la ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 dal martedì al sabato, mentre il lunedì lavorava dalle 9 alle 13 e la domenica la stessa cosa (9-13). DR La ricorrente non faceva altri giorni di riposo al di là della mezza giornata del lunedì. DR Il rapporto si interruppe allorquando nel 2020 a gennaio la ricorrente all'improvviso non si presentava più al negozio al ché io la chiamai ma non mi rispose mai, né a me né a mio figlio. DR Non so se vi era stato qualche disguido con mio figlio. DR Il bar per cui lavorava era il bar Ferraro difronte a noi. è un nipote di un mio caro amico, veniva Controparte_3 spesso al negozio in quanto fidanzato con la sorella della ricorrente e capitava che li vedessi al negozio da noi”. La teste , amica della ricorrente, riferiva “Nel periodo di causa, 2014- Testimone_3
2020, ho sempre lavorato perché ero già diplomata ma avendo cambiato vari lavori non ricordo bene dove. DR con la ricorrente siamo amiche e nel periodo di causa uscivamo insieme e a volte sono anche andata a prenderla a lavoro. lavorava a San Giuseppe CP_4 Vesuviano, in piazza alla fine di via XX settembre, all'HD store. DR capitava che entrassi se mi serviva un accessorio per il cellulare o una ricarica. DR che io sappia quando iniziò a lavorare maggio 2014 non aveva un'esperienza nel settore, perché credo che prima non lavorava proprio. DR dall'inizio la ricorrente non era l'unica dipendente, essendoci anche un'altra ragazza tale . DR Quando a volte la andavo a prendere alle 20-20.30 la sera Per_1 c'era questa . DR immagino che la abbiano formata loro nel settore telefonia. DR la Per_1 ricorrente si occupava di tutto, dalle ricariche al banco alla vendita di telefoni e accessori. DR la ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20-20,30 dal martedì al sabato, oltre alla domenica mattina, mentre non ricordo bene il lunedì che mi pare facesse mezza giornata. DR non so di preciso come si interruppe il rapporto, ma so che fu lei ad andare via dando il preavviso, infatti lavorò nel periodo del preavviso, ciò ricordo in quanto me lo disse lei DR non sono più tornata al negozio. DR non conosco chi fosse il suo titolare. DR qualche volta andavamo a mare insieme ma non ricordo bene in quali giorni. DR Nulla so in merito alle ferie. DR vi erano due postazioni consistenti in un banco con due pc, lei ne occupava una”. La teste infine riferiva di avere lavorato dal 1994 al 2016 per Testimone_4 Tes_2
, padre di , in virtù di una collaborazione, ma che dal 2016 essendo entrata nella
[...] CP_1 scuola di ruolo aveva iniziato a collaborare in minor misura per il figlio e precisava CP_1
“Preciso che esisteva un gruppo a cui facevano capo una serie di negozi di telefonia, in particolare TM Italia e DR la collaborazione a cui ero dedita consisteva nel gestire CP_1 i negozi, formare il personale, infatti, fui io a far assumere la . assunta nel Pt_1 CP_5 2014, si è sempre occupata di vendere schede, fare ricariche e mostrare i telefoni alla clientela. DR lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16-16,30 (a seconda che fosse estate o inverno) alle 20,00 eccetto la domenica e il lunedì che si lavorava solo di mattina fino alle 13. DR La ricorrente stava nell' DR le direttive ero io a dargliele, quale preposta di CP_1 [...]
che la pagava alla mia presenza. DR Io stavo tutto il giorno presso i due punti CP_1 vendita a cui mi sono riferita e che erano a 50 mt l'uno dall'altro. DR Preciso che nel 2016 il negozio divenne uno solo, in quanto fu chiuso TM. DR Dal 2016 andavo solo di pomeriggio, anche perché le dipendenti non erano automunite. DR Nelle vigilie si faceva orario continuato fino alle 14,30 e si andava a casa. DR vedevo quando la ricorrente veniva pagata e posso dire che percepiva circa 1200,00-1300,00 € al mese, in contanti previa esibizione della busta paga. DR preciso che spesso lei chiedeva acconti e a fine mese si procedeva alle compensazioni. DR preciso che io per questo gruppo sono stata dipendente e per un periodo titolare, in quanto nel periodo dal 2007 al 2015 circa sono stata amministratrice della società che gestiva il punto vendita TM. DR Il rapporto finì quando la ricorrente all'improvviso non si è più presentata, la provò a chiamare ma non è mai venuta. DR La contattammo per CP_1 il TFR ma lei non volle venire. DR Preciso che uno dei negozi era Tim e l'altro Wind e collaboravano, non c'era concorrenza”. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ad avviso del giudicante, la tesi attorea è stata confermata, essendo senz'altro emerso che la ricorrente lavorava per 5 giorni a settimana (dal martedì al sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed il lunedì e la domenica dalle 9,00 alle 13,00. Convergono in tal senso le dichiarazioni di tutti i testi escussi, né potendosi ignorare che la stessa parte resistente, in memoria difensiva, costituendosi in giudizio deduceva che l'orario era articolato dal lunedì dalle ore 9.00, alle ore 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 20,00 (l'orario di fine giornata lavorativa della domenica appare con tutta evidenza frutto di un refuso atteso che la stessa ricorrente ha allegato che lavorava solo di mattina, fino alle ore 13,00). Conseguentemente è da ritenersi provato che la parte abbia svolto 8 ore settimanali di straordinario di cui 4 ricadenti nella giornata domenica. In ordine al livello di inquadramento, appare corretto il riferimento al livello di apprendista di 4° livello per i primi 36 mesi e successivamente al 4° livello. In ordine al percepito, si rileva come le buste paga versate in atti non essendo sottoscritte per quietanza o per ricevuta dell'importo non potrebbero fornire la prova della corresponsione delle somme recate che peraltro parte ricorrente ha chiarito essere superiori a quelle realmente ricevute;
ne deriva che non avendo la resistente, per altro verso, fornito la prova degli importi corrisposti a tale titolo, si è proceduto a detrarre quanto parte ricorrente ha dedotto di avere percepito in ricorso e conteggi allegati. Infine, alla parte ricorrente deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso di dimissioni, resa oggetto di specifica richiesta, atteso che, anche alla luce dell'accertamento che si sta compiendo, le sue dimissioni, come dichiarato all'atto delle stesse oltre che in ricorso, si appalesano dovute a giusta causa per il mancato, reiterato pagamento di voci retributive per ingenti importi, per quanto si dirà. CP_ Appare a tal proposito irrilevante quanto dedotto dalla resistente in merito al fatto che, a fine gennaio 2020, la ricorrente dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese non si era presentata più al lavoro, salvo far pervenire in data 28.01.20 la missiva con cui rassegnava le dimissioni, atteso che tale comportamento della lavoratrice avrebbe potuto al più giustificare un'iniziativa disciplinare nei confronti della stessa, cosa che la datrice di lavoro non riteneva di fare, ma non è incompatibile con la volontà, successivamente dalla stessa appalesata, di volersi dimettere. Quanto poi alla mancanza di sottoscrizione della parte in calce alla lettera di dimissioni, firmata solo dall'avvocato, si evidenzia che la lavoratrice ha essa stessa prodotto in giudizio tale documento dal ché consegue che deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass 12106/2017), secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è l'atto di dimissioni). In conclusione, alla parte ricorrente spetteranno i maggiori compensi dovuti in considerazione dello svolgimento da parte della stessa di 8 ore di lavoro straordinario a settimana (4 ore delle quali svolte nella giornata della domenica), nonché quelli dovuti a titolo di mensilità aggiuntive e di TFR, considerando come percepito ciò che la stessa ha dedotto di avere ricevuto (paga iniziale pari ad € 100,00 a settimana, dopo due anni € 120,00 a settimana e da ottobre 2017 sino a gennaio 2020 ad € 140,00 a settimana), detratto quanto versato in corso di causa a titolo di TFR. Nel quantum, il giudicante, ritenuto di non potere porre a base della decisione i conteggi rielaborati da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 20-5-2025), nominava quale consulente tecnico in materia contabile il dott. conferendogli il seguente Persona_2 quesito: “Accerti e riferisca il CTU, con giudizio adeguatamente motivato, le differenze retributive spettanti alla ricorrente in relazione al rapporto intercorso dal 9-4-2014 al 13-2- 2020 considerando: - un orario così articolato: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dal martedì al sabato ed il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,00 per un totale di 7 ore e mezza di lavoro straordinario a settimana di cui 3 ore e mezza coincidenti con la domenica;
- IV livello il del CCNL Commercio, come apprendista solo per i primi 36 mesi;
- importi percepiti quelli che la parte ha dichiarato di avere ricevuto (e segnatamente: € 100,00 a settimana dal 9-4-2014 al 30-3-2016; € 120 a settimana dal 1-4-2016 al 30 settembre 2017; € 140 a settimana dall'1-10-2017 alla fine). Si calcolino le differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, nonché a titolo di mensilità aggiuntive e tfr (detraendo quando versato in corso di causa), procedendo per partite omogenee previa lordizzazione del percepito (Cass. 25199/19). Non si calcolino ulteriori voci retributive quali permessi e ferie non goduti, lavoro prestato in coincidenza di festività, ex festività, ecc. Calcoli il CTU l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di indennità di mancato preavviso di dimissioni”. Ebbene, osserva il Giudicante come la relazione contabile a firma del dott. R. appare Per_2 del tutto affidabile in ragione della correttezza delle sue conclusioni, della chiarezza della metodologia utilizzata e della considerazione delle indicazioni fornite dal giudice nel quesito, per cui può essere posta a base della decisione. Tuttavia, rilevato che i risultati contabili a cui è pervenuto il consulente (e ciò avuto riguardo indifferentemente a ciascuna delle due ipotesi di calcolo formulate, con e senza lordizzazione degli importi corrisposti alla parte in corso di rapporto) sono superiori alla richiesta formulata con il ricorso e che la parte, in sede di conclusioni, non ha rivendicato l'importo anche maggiore da accertarsi in corso di giudizio, la domanda andrà accolta nei limiti del petitum, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc (cfr. Cassazione 7 marzo 2006, n. 4828; Cass. 15 maggio 2002, n. 7068: «quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo»). In conclusione, la va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma - CP_1 netta per come richiesto- di € 70.885,68 oltre € 1.488,00 a titolo di TFR (calcolato detraendo dall'importo richiesto di € 7.200,00 quello di € 5.712,00 corrisposto in corso di causa), oltre accessori come in dispositivo. Transitando all'esame della domanda risarcitoria avente ad oggetto la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dall'aprile 2014 a febbraio 2020, la stessa deve essere rigettata per totale deficit di allegazione dei presupposti costitutivi della stessa. Occorre ribadire l'orientamento accolto dalla Corte di cassazione (vedi Cass.
7.12.2005 n. 26990) secondo cui "l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Ciò posto nel caso di specie, innanzitutto, dalla lettura del ricorso neppure si comprende di quali contributi sarebbe stato omesso il versamento, essendo solo intuibile che la parte si riferisca a quelli dovuti in ragione del maggiore orario lavorativo, ma non essendo in alcuna parte precisato. Anche al di là di ciò, poi, non viene chiarito di quale delle diverse situazioni enucleate dalla Cassazione sarebbe titolare la parte, non essendo allegata la sussistenza dei presupposti su cui la stessa fonda la propria domanda (id est se si versi -o meno- in ipotesi di raggiungimento dell'età pensionabile e se sia maturata -o meno- la prescrizione, dovendosi peraltro rilevare sotto tale aspetto che ci si trova in presenza di un rapporto protrattosi dal 2014 al 2020); in considerazione di tale assoluto deficit assertivo la domanda in parte qua proposta non può trovare accoglimento. Infine, alla luce della valutazione operata circa la sussistenza della giusta causa di dimissioni, è evidente come sia da rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla società per il riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso delle stesse. Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria del paventato danno afferente alla posizione contributiva;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di € 70.885,68, oltre ad € 1.488,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente alla refusione della restante parte che liquida in € 3.300.00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 28/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6532/2021 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. V. MOSCA, dom.to in Napoli alla via Parte_1 D'Isernia n. 59
RICORRENTE E
, in persona del titolare, rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1 MONTANI RICCARDO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MARESCA n. 12, TORRE ANNUNZIATA RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/12/2021, la ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della ditta
, dal maggio 2014 e sino al febbraio 2020, come apprendista in CP_1 Controparte_1 regime di full-time, con mansioni di commessa addetta alla vendita ed alle operazioni complementari e ausiliarie alla stessa, mansioni ascrivibili al quarto livello CCNL settore commercio, soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Controparte_1 presso il punto vendita di San Giuseppe Vesuviano alla Via XX settembre n.17, con orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, la domenica dalle 9.30 alle 13.00, mentre nelle giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre osservava orario continuato dalle 9.00 alle 19.30 ed il 5 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, senza mai godere di ferie. Precisava che in data 09/04/2014 aveva sottoscritto un contratto di apprendistato full-time con la qualifica di commessa di negozio inquadrata al livello 4 del C.C.N.L. Commercio della durata di 36 mesi, con una retribuzione pari ad € 1.364,02 lorde mensili e che solo ad ottobre 2017 il contratto di apprendistato si trasformava in contratto a tempo indeterminato con inquadramento come lavoratore dipendente sino al 2019. Tanto premesso si doleva dell'inadeguatezza della retribuzione mensilmente percepita (all'inizio pari a € 100,00 a settimana, dopo due anni circa a € 120,00 a settimana e da ottobre 2017 sino a gennaio 2020 ad € 140,00 a settimana) in quanto inferiore a quella contrattualmente prevista ed a quanto indicato nelle buste paga e rivendicava differenze retributive tra il percepito ed il dichiarato oltre alle differenze retributive per mansioni superiori, nonché ratei di 13^ e 14^ mensilità e indennità sostitutiva ferie, oltre che di TFR. Evidenziava altresì che a causa degli importi dichiarati in busta paga, superiori a quelli effettivamente percepiti, il padre non aveva potuto accedere al reddito di cittadinanza e / o comunque ai bonus previsti dalla Stato in caso di indigenza, pur essendo disoccupato da oltre tre anni e non avendo reddito. In data 27 gennaio 2020, pertanto, la ricorrente comunicava il preavviso di dimissioni ed in data 13 febbraio 2020 rassegnava le proprie dimissioni. Tutto ciò premesso la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“accertarsi e dichiararsi che tra la sig.ra e la ditta di Parte_1 CP_1
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'aprile 2014 al mese di Controparte_1 febbraio 2020;
- per l'effetto, condannare la ditta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento della somma di € 70.885,68 a titolo di differenze retributive;
lav. straordinario;
ratei 13° e 14°, ratei tfr con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannare, altresì, la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento della somma di € 7.200,00 a titolo di TFR;
- condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU tecnico - contabile, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dall'aprile 2014 a febbraio 2020”. Si costitutiva la deducendo che la ricorrente era stata assunta in data Controparte_1 09.04.14 con contratto di apprendistato della durata di mesi 36 e successivamente, alla scadenza di questo, con contratto a tempo indeterminato, full time, con una previsione di 40 ore settimanali ed inquadramento nel IV livello del CCNL settore Commercio. La lavoratrice aveva sempre svolto le mansioni di commessa per 40 ore settimanali, secondo un orario articolato il lunedì dalle ore 9.00, alle ore 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 20,00; la sua attività era sempre consistita nella vendita di prodotti di telefonia, effettuazione ricariche telefoniche ed illustrazione delle offerte tariffarie in corso dei gestori di telefonia mobile e fissa. La retribuzione lorda percepita, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie, festività e permessi, era quella risultante dalle buste paga. Alla fine di gennaio 2020, dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese la non Pt_1 si era presentata più al lavoro ed in data 28.01.20 faceva pervenire la missiva inoltrata per il tramite del suo difensore, da quest'ultimo sottoscritta digitalmente, ma priva di sottoscrizione alcuna da parte della lavoratrice, con la quale, tra l'altro, si comunicavano anche le dimissioni della Pt_1 Nonostante gli inviti rivolti alla ricorrente affinché si recasse presso la sede sociale, al fine di concordare, dopo l'elaborazione dei relativi conteggi, il ritiro del TFR, la stessa non si faceva più viva per cui il TFR era rimasto in azienda era pari ad ad €.7.298,34 lordi, corrispondente ad un importo netto di €.5.712,00. Infine spiegava domanda riconvenzionale chiarendo che, a gennaio 2020, dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese, la non si presentava più al lavoro, di fatto Pt_1 abbandonando il posto di lavoro e che, essendo la missiva notificata dal difensore in data 28.01.20 successiva all'interruzione della prestazione lavorativa ed in ogni caso inefficace perché sprovvista della sottoscrizione della lavoratrice, andavano applicate le previsioni del capo II del CCNL di categoria che disciplina i termini di preavviso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In definitiva, alla luce dell'art. 187 del CCNL la ricorrente doveva corrispondere alla il pagamento della somma di CP_1 Controparte_1
€.1.634,33 quale indennità di mancato preavviso nel rassegnare le proprie dimissioni. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Va innanzitutto rilevato che, essendosi in presenza di un rapporto regolarmente denunciato agli enti previdenziali per l'intero periodo, non si pone questione di accertamento dell'esistenza o della durata dello stesso, investendo il thema decidendum piuttosto l'articolazione oraria della prestazione resa, atteso che la ricorrente ha dedotto di avere svolto circa 11 ore di lavoro straordinario a settimana. Giova allora di seguito ritrascrivere le risultanze dell'istruttoria svolta, anche ai fini di più agevole consultazione delle stesse. Il teste , cliente del Tim Store di San Giuseppe Vesuviano più o meno Testimone_1 dal 2014 al 2020, allorquando vi lavorava la ricorrente, riferiva “Ci andai perché già la conoscevo e sapevo che vi lavorava. Verso maggio-giugno 2014 andai per la prima volta. adr per tutto l'arco temporale 2014-2020 sono andato presso il centro Tim una volta a settimana in quanto facevo ivi le ricariche al cellulare. Ricordo che ad un certo punto ma non so precisare quando la ricorrente mi segui nel passaggio da Tim a Le ricariche le eseguivo sempre CP_2 tramite operatore ed andavo dalla ricorrente. adr in questi anni io ho lavorato in una agenzia immobiliare 2015-2016 poi per dei periodi sono stato disoccupato, e nell'ultimo periodo non ricordo preciso da quando ho lavorato in uno studio di geometra. adr in genere andavo verso le 16-17 quando finivo di lavorare, preciso che facevo la ricarica lì anche per il piacere di una chiacchierata con la ricorrente. Raramente ho visto il titolare , in genere stava la CP_1 ricorrente ed un 'altra dipendente. adr è capitato anche di andare qualche volta di mattina e comunque trovavo la ricorrente. adr non so dire come si chiuse il rapporto, ma da quel momento io non ci sono più andato. adr non ricordo in quale mese o giorno del 2020 sia cessato il rapporto”. Il teste , padre del titolare della ditta resistente, , Testimone_2 Controparte_1 riferiva “Do una mano a mio figlio, vado spesso in azienda, sia di mattina che di pomeriggio. DR Dal 2014 al 2020 non lavoravo e pertanto mi recavo più volte al giorno, in quanto essendo del settore potevo dare una mano. DR Io mi occupavo di telefonia in precedenza. DR mio figlio era sempre lì. DR La ricorrente era l'unica dipendente. DR Quando arrivò era inesperta del settore e non avendo esperienza la creammo noi. DR prima era barista, portava il caffè, così la conoscemmo. DR Si occupava di ricariche al banco o di vendere qualche telefono. DR la ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 dal martedì al sabato, mentre il lunedì lavorava dalle 9 alle 13 e la domenica la stessa cosa (9-13). DR La ricorrente non faceva altri giorni di riposo al di là della mezza giornata del lunedì. DR Il rapporto si interruppe allorquando nel 2020 a gennaio la ricorrente all'improvviso non si presentava più al negozio al ché io la chiamai ma non mi rispose mai, né a me né a mio figlio. DR Non so se vi era stato qualche disguido con mio figlio. DR Il bar per cui lavorava era il bar Ferraro difronte a noi. è un nipote di un mio caro amico, veniva Controparte_3 spesso al negozio in quanto fidanzato con la sorella della ricorrente e capitava che li vedessi al negozio da noi”. La teste , amica della ricorrente, riferiva “Nel periodo di causa, 2014- Testimone_3
2020, ho sempre lavorato perché ero già diplomata ma avendo cambiato vari lavori non ricordo bene dove. DR con la ricorrente siamo amiche e nel periodo di causa uscivamo insieme e a volte sono anche andata a prenderla a lavoro. lavorava a San Giuseppe CP_4 Vesuviano, in piazza alla fine di via XX settembre, all'HD store. DR capitava che entrassi se mi serviva un accessorio per il cellulare o una ricarica. DR che io sappia quando iniziò a lavorare maggio 2014 non aveva un'esperienza nel settore, perché credo che prima non lavorava proprio. DR dall'inizio la ricorrente non era l'unica dipendente, essendoci anche un'altra ragazza tale . DR Quando a volte la andavo a prendere alle 20-20.30 la sera Per_1 c'era questa . DR immagino che la abbiano formata loro nel settore telefonia. DR la Per_1 ricorrente si occupava di tutto, dalle ricariche al banco alla vendita di telefoni e accessori. DR la ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20-20,30 dal martedì al sabato, oltre alla domenica mattina, mentre non ricordo bene il lunedì che mi pare facesse mezza giornata. DR non so di preciso come si interruppe il rapporto, ma so che fu lei ad andare via dando il preavviso, infatti lavorò nel periodo del preavviso, ciò ricordo in quanto me lo disse lei DR non sono più tornata al negozio. DR non conosco chi fosse il suo titolare. DR qualche volta andavamo a mare insieme ma non ricordo bene in quali giorni. DR Nulla so in merito alle ferie. DR vi erano due postazioni consistenti in un banco con due pc, lei ne occupava una”. La teste infine riferiva di avere lavorato dal 1994 al 2016 per Testimone_4 Tes_2
, padre di , in virtù di una collaborazione, ma che dal 2016 essendo entrata nella
[...] CP_1 scuola di ruolo aveva iniziato a collaborare in minor misura per il figlio e precisava CP_1
“Preciso che esisteva un gruppo a cui facevano capo una serie di negozi di telefonia, in particolare TM Italia e DR la collaborazione a cui ero dedita consisteva nel gestire CP_1 i negozi, formare il personale, infatti, fui io a far assumere la . assunta nel Pt_1 CP_5 2014, si è sempre occupata di vendere schede, fare ricariche e mostrare i telefoni alla clientela. DR lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 16-16,30 (a seconda che fosse estate o inverno) alle 20,00 eccetto la domenica e il lunedì che si lavorava solo di mattina fino alle 13. DR La ricorrente stava nell' DR le direttive ero io a dargliele, quale preposta di CP_1 [...]
che la pagava alla mia presenza. DR Io stavo tutto il giorno presso i due punti CP_1 vendita a cui mi sono riferita e che erano a 50 mt l'uno dall'altro. DR Preciso che nel 2016 il negozio divenne uno solo, in quanto fu chiuso TM. DR Dal 2016 andavo solo di pomeriggio, anche perché le dipendenti non erano automunite. DR Nelle vigilie si faceva orario continuato fino alle 14,30 e si andava a casa. DR vedevo quando la ricorrente veniva pagata e posso dire che percepiva circa 1200,00-1300,00 € al mese, in contanti previa esibizione della busta paga. DR preciso che spesso lei chiedeva acconti e a fine mese si procedeva alle compensazioni. DR preciso che io per questo gruppo sono stata dipendente e per un periodo titolare, in quanto nel periodo dal 2007 al 2015 circa sono stata amministratrice della società che gestiva il punto vendita TM. DR Il rapporto finì quando la ricorrente all'improvviso non si è più presentata, la provò a chiamare ma non è mai venuta. DR La contattammo per CP_1 il TFR ma lei non volle venire. DR Preciso che uno dei negozi era Tim e l'altro Wind e collaboravano, non c'era concorrenza”. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ad avviso del giudicante, la tesi attorea è stata confermata, essendo senz'altro emerso che la ricorrente lavorava per 5 giorni a settimana (dal martedì al sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed il lunedì e la domenica dalle 9,00 alle 13,00. Convergono in tal senso le dichiarazioni di tutti i testi escussi, né potendosi ignorare che la stessa parte resistente, in memoria difensiva, costituendosi in giudizio deduceva che l'orario era articolato dal lunedì dalle ore 9.00, alle ore 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 20,00 (l'orario di fine giornata lavorativa della domenica appare con tutta evidenza frutto di un refuso atteso che la stessa ricorrente ha allegato che lavorava solo di mattina, fino alle ore 13,00). Conseguentemente è da ritenersi provato che la parte abbia svolto 8 ore settimanali di straordinario di cui 4 ricadenti nella giornata domenica. In ordine al livello di inquadramento, appare corretto il riferimento al livello di apprendista di 4° livello per i primi 36 mesi e successivamente al 4° livello. In ordine al percepito, si rileva come le buste paga versate in atti non essendo sottoscritte per quietanza o per ricevuta dell'importo non potrebbero fornire la prova della corresponsione delle somme recate che peraltro parte ricorrente ha chiarito essere superiori a quelle realmente ricevute;
ne deriva che non avendo la resistente, per altro verso, fornito la prova degli importi corrisposti a tale titolo, si è proceduto a detrarre quanto parte ricorrente ha dedotto di avere percepito in ricorso e conteggi allegati. Infine, alla parte ricorrente deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso di dimissioni, resa oggetto di specifica richiesta, atteso che, anche alla luce dell'accertamento che si sta compiendo, le sue dimissioni, come dichiarato all'atto delle stesse oltre che in ricorso, si appalesano dovute a giusta causa per il mancato, reiterato pagamento di voci retributive per ingenti importi, per quanto si dirà. CP_ Appare a tal proposito irrilevante quanto dedotto dalla resistente in merito al fatto che, a fine gennaio 2020, la ricorrente dopo aver percepito la retribuzione del relativo mese non si era presentata più al lavoro, salvo far pervenire in data 28.01.20 la missiva con cui rassegnava le dimissioni, atteso che tale comportamento della lavoratrice avrebbe potuto al più giustificare un'iniziativa disciplinare nei confronti della stessa, cosa che la datrice di lavoro non riteneva di fare, ma non è incompatibile con la volontà, successivamente dalla stessa appalesata, di volersi dimettere. Quanto poi alla mancanza di sottoscrizione della parte in calce alla lettera di dimissioni, firmata solo dall'avvocato, si evidenzia che la lavoratrice ha essa stessa prodotto in giudizio tale documento dal ché consegue che deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass 12106/2017), secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è l'atto di dimissioni). In conclusione, alla parte ricorrente spetteranno i maggiori compensi dovuti in considerazione dello svolgimento da parte della stessa di 8 ore di lavoro straordinario a settimana (4 ore delle quali svolte nella giornata della domenica), nonché quelli dovuti a titolo di mensilità aggiuntive e di TFR, considerando come percepito ciò che la stessa ha dedotto di avere ricevuto (paga iniziale pari ad € 100,00 a settimana, dopo due anni € 120,00 a settimana e da ottobre 2017 sino a gennaio 2020 ad € 140,00 a settimana), detratto quanto versato in corso di causa a titolo di TFR. Nel quantum, il giudicante, ritenuto di non potere porre a base della decisione i conteggi rielaborati da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 20-5-2025), nominava quale consulente tecnico in materia contabile il dott. conferendogli il seguente Persona_2 quesito: “Accerti e riferisca il CTU, con giudizio adeguatamente motivato, le differenze retributive spettanti alla ricorrente in relazione al rapporto intercorso dal 9-4-2014 al 13-2- 2020 considerando: - un orario così articolato: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dal martedì al sabato ed il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,00 per un totale di 7 ore e mezza di lavoro straordinario a settimana di cui 3 ore e mezza coincidenti con la domenica;
- IV livello il del CCNL Commercio, come apprendista solo per i primi 36 mesi;
- importi percepiti quelli che la parte ha dichiarato di avere ricevuto (e segnatamente: € 100,00 a settimana dal 9-4-2014 al 30-3-2016; € 120 a settimana dal 1-4-2016 al 30 settembre 2017; € 140 a settimana dall'1-10-2017 alla fine). Si calcolino le differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, nonché a titolo di mensilità aggiuntive e tfr (detraendo quando versato in corso di causa), procedendo per partite omogenee previa lordizzazione del percepito (Cass. 25199/19). Non si calcolino ulteriori voci retributive quali permessi e ferie non goduti, lavoro prestato in coincidenza di festività, ex festività, ecc. Calcoli il CTU l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di indennità di mancato preavviso di dimissioni”. Ebbene, osserva il Giudicante come la relazione contabile a firma del dott. R. appare Per_2 del tutto affidabile in ragione della correttezza delle sue conclusioni, della chiarezza della metodologia utilizzata e della considerazione delle indicazioni fornite dal giudice nel quesito, per cui può essere posta a base della decisione. Tuttavia, rilevato che i risultati contabili a cui è pervenuto il consulente (e ciò avuto riguardo indifferentemente a ciascuna delle due ipotesi di calcolo formulate, con e senza lordizzazione degli importi corrisposti alla parte in corso di rapporto) sono superiori alla richiesta formulata con il ricorso e che la parte, in sede di conclusioni, non ha rivendicato l'importo anche maggiore da accertarsi in corso di giudizio, la domanda andrà accolta nei limiti del petitum, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc (cfr. Cassazione 7 marzo 2006, n. 4828; Cass. 15 maggio 2002, n. 7068: «quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo»). In conclusione, la va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma - CP_1 netta per come richiesto- di € 70.885,68 oltre € 1.488,00 a titolo di TFR (calcolato detraendo dall'importo richiesto di € 7.200,00 quello di € 5.712,00 corrisposto in corso di causa), oltre accessori come in dispositivo. Transitando all'esame della domanda risarcitoria avente ad oggetto la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dall'aprile 2014 a febbraio 2020, la stessa deve essere rigettata per totale deficit di allegazione dei presupposti costitutivi della stessa. Occorre ribadire l'orientamento accolto dalla Corte di cassazione (vedi Cass.
7.12.2005 n. 26990) secondo cui "l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Ciò posto nel caso di specie, innanzitutto, dalla lettura del ricorso neppure si comprende di quali contributi sarebbe stato omesso il versamento, essendo solo intuibile che la parte si riferisca a quelli dovuti in ragione del maggiore orario lavorativo, ma non essendo in alcuna parte precisato. Anche al di là di ciò, poi, non viene chiarito di quale delle diverse situazioni enucleate dalla Cassazione sarebbe titolare la parte, non essendo allegata la sussistenza dei presupposti su cui la stessa fonda la propria domanda (id est se si versi -o meno- in ipotesi di raggiungimento dell'età pensionabile e se sia maturata -o meno- la prescrizione, dovendosi peraltro rilevare sotto tale aspetto che ci si trova in presenza di un rapporto protrattosi dal 2014 al 2020); in considerazione di tale assoluto deficit assertivo la domanda in parte qua proposta non può trovare accoglimento. Infine, alla luce della valutazione operata circa la sussistenza della giusta causa di dimissioni, è evidente come sia da rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla società per il riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso delle stesse. Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria del paventato danno afferente alla posizione contributiva;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di € 70.885,68, oltre ad € 1.488,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente alla refusione della restante parte che liquida in € 3.300.00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 28/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci