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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ AV FO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10716/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Santino Benvenuti,
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nocco Gianluca, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1826/2022
emesso dal Tribunale di Bari in data 20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022 R.G.
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che depositate in relazione all'udienza del 16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il cui contenuto sia abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 13.09.2022, la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
dell'importo di € 93.922,50, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito, per un verso, di non aver CP_2
mai commissionato all'opposta l'esecuzione delle lavorazioni, poste a base della domanda monitoria, e, per altro verso, che l'inadempimento della controparte le aveva arrecato un danno, pari alle spese sostenute per il completamento delle opere, rimaste ineseguite, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di € 125.759,50 per i maggiori costi subiti e, in via gradata, la compensazione parziale del credito, azionato in via monitoria, con il controcredito, nella misura riconosciuta dal Tribunale, con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
2 I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
13.01.2023, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1
aver eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante della società opponente ed ascoltati i testi sui capitoli di prova, ammessi con l'ordinanza istruttoria del
30.01.2024, all'udienza del 16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini, previsti dall'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
3 propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
4 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che con contratto di appalto, redatto con scrittura privata del 17.06.2020, la aveva commissionato alla Parte_2 Controparte_1
l'installazione di un impianto antincendio presso lo stabilimento, destinato alla produzione dell'autovettura modello “Smart” a marchio
Mercedes, sito in Francia, nella città di Hambasch.
II.7-È, altresì, pacifico che, nell'ambito di questo rapporto contrattuale, il compito della era Parte_1
quello, assimilabile alle funzioni assunte dalla Direzione dei
Lavori, di garantire, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione regolare e ad opera d'arte delle opere appaltate.
II.
8-Tanto premesso, l' , dopo aver allegato Controparte_1
che la le aveva affidato, per la Parte_1
realizzazione del suddetto contratto di appalto, l'esecuzione di lavori complementari, riguardanti, in particolare, la fornitura e la messa in opera di “sprinkler”, ovverosia di impianti a poggia per l'estinzione di principi di incendio, ha agito, in sede monitoria, chiedendo la condanna della al pagamento della somma di € Pt_1
5 93.922,50, pari al corrispettivo maturato per le opere e le forniture eseguite.
II.
9-A fronte di tale pretesa, la ha eccepito di non aver Pt_1
mai commissionato alla l'esecuzione delle opere, CP_1
indicate nelle fatture monitorie, essendo le stesse ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto, concluso con la per Pt_2
l'esecuzione del quale era stato pattuito in favore della un corrispettivo a corpo pari ad € 230.000,00. CP_1
II.10-L'eccezione della parte opponente è fondata.
II.11-Deve, innanzitutto, osservarsi che le fatture, emesse dall'opposta, costituendo dei documenti di natura contabile di provenienza e di formazione unilaterale, pur essendo prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, sono, tuttavia, insufficienti nel giudizio di opposizione ove, come nella specie, vengano contestate per dimostrare sia l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante sia l'esecuzione delle prestazioni indicate in tali scritture contabili.
II.12-Vedasi, da ultimo, Cass. 26048/2024 “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (in senso conforme Cass. 19944/2023).
II.13-Tanto precisato, rimarcato che è pacifico che il contratto principale di appalto è stato stipulato dalla CP_1
, nella qualità di appaltatrice, con la nella
[...] Parte_2
qualità di committente, e che, nell'ambito di tale rapporto contrattuale la aveva la funzione di Parte_1
assicurare, nell'interesse della committente, la corretta e regolare
6 esecuzione delle opere appaltate deve, in particolare, evidenziarsi che l' non ha dimostrato né che i lavori di cui chiede CP_1
il pagamento le erano stati commissionati direttamente ed in proprio dalla né che gli stessi non fossero già ricompresi tra quelli, Pt_1
oggetto del contratto di appalto principale stipulato con la GE, nel quale (doc. 1 fasc. opposta) si fa espresso, peraltro, riferimento all'installazione degli sprinker antincendio.
II.14-Deve, in particolare, osservarsi, quanto agli ordini prodotti dall'opposta, in allegato alla memoria ex art. 183, comma
VI, n.2 c.p.c. depositata il 24.04.2024 (doc.4) che gli stessi non chiariscono e le opere, ivi indicate, siano state commissionate dalla
, in proprio, in forza di un autonomo e distinto rapporto Pt_1
contrattuale instaurato direttamente con la o se, CP_1
invece, tali ordini siano stati effettuati, dalla quale società Pt_1
designata dalla GE come direttore dei lavori, in esecuzione del contratto di appalto principale, sottoscritto con la CP_1
II.15-L'idoneità, peraltro, di tali documenti a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa, è smentito dalle stesse difese della parte opposta, la quale nella comparsa conclusionale, depositata il 17.07.2025 (vedasi pagina 5) ha testualmente allegato: “ è stata pagata CP_1
regolarmente per tutti i lavori eseguiti sino a fine dicembre 2020
(ved. commissioni allegate, quale n. 6, alla memoria n. 2 della produzione di parte deducente): per i lavori eseguiti su commissione di dagli inizi di gennaio 2021 sino al 12.03.2021 Pt_1 CP_1
non è mai stata pagata: per questi lavori consistenti essenzialmente in esecuzione di lavori di modifica ed integrazione del contratto base o principale, non emetteva ordini o commissioni scritte, Pt_1
ma li ordinava esclusivamente verbalmente giorno per giorno tramite
7 il direttore dei lavori, tali lavori dovevano Persona_1
essere compensati con € 35,00 ad ora per ogni impiegato”.
II.16-La circostanza che i lavori, su cui la fonda CP_1
la domanda di pagamento, siano stati commissionati ed ordinati direttamente dalla non è stata fornita nemmeno dalle prove Pt_1
testimoniali, essendosi l'unico teste, indicato dalla parte opposta,
(vedasi le dichiarazioni rese da ascoltato Testimone_1
all'udienza del 12.04.2024) limitato a confermare che i lavori in economia svolti da erano stati effettuati sotto la CP_1
direzione e su indicazione di , capo cantiere di Persona_1
. Pt_1
II.17-Ciò posto, rammentato che è incontestato che la Pt_1
rivestiva, all'interno del contratto di appalto concluso tra la GE
e la la funzione di direttore dei lavori, deve CP_1
rimarcarsi che tale circostanza di fatto non prova l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e la , Pt_1 CP_1
essendo le direttive impartite dalla correlate all'espletamento Pt_1
delle funzioni, ricomprese nella direzione dei lavori.
II.18-Il fatto che gli sprinker sono stati installati dalla in esecuzione del contratto di appalto, concluso con CP_1
la GE s.p.a., trova, inoltre, riscontro nei certificati di collaudo, prodotti dalla stessa parte opposta, (doc.8, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. depositata il 24.04.2023) i quali sono stati firmati, oltre che dalla Pt_1
anche dalla GE, la cui sottoscrizione corrobora la tesi, sostenuta dall'opponente, che tali lavori siano stati espletati in esecuzione del contratto di appalto, stipulato dall'opposta con la GE.
II.19-In definitiva, non avendo l' provato, come CP_1
era suo onere, che i lavori di cui pretende il pagamento le erano
8 stati commissionati direttamente dalla in esecuzione di un Pt_1
autonomo e distinto rapporto contrattuale instaurato direttamente con l'opponente, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo de quo deve essere revocato.
III.
1-Deve essere, infine, rigettata, essendo infondata, anche la domanda, presentata in via riconvenzionale, dall'opponente nei confronti dell'opposta.
III.
2-Giova rammentare che la , dopo aver eccepito che la Pt_1
il 17.03.2021 aveva abbandonato il cantiere, relativo CP_1
al contratto di appalto principale, ha chiesto la condanna dell'opposta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 125.795,50, pari ai costi sostenuti per l'esecuzione delle lavorazioni, rimaste ineseguite.
III.
3-A fronte di tale pretesa, la ha eccepito CP_1
che, inerendo tali lavori all'esecuzione del contratto di appalto, concluso con la GE, sarebbe stata, al più, quest'ultima legittimata a chiedere il risarcimento del danno derivante dall'eccepito inadempimento contrattuale.
III.
4-L'eccezione è fondata.
III.
5-Rilevato, in particolare, che, stando alle stesse allegazioni della parte opponente, non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale diretto con l'opposta, essendo i lavori concordati con la finalizzati, in assolvimento delle funzioni della CP_1
Direzione dei Lavori, assunta dalla , all'esecuzione del Pt_1
contratto di appalto, stipulato esclusivamente tra la CP_1
e la GE, è evidente che soltanto quest'ultima sarebbe stata processualmente legittimata a chiedere alla il CP_1
risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento contrattuale.
9 III.
6-L'eventuale responsabilità della lungi dal CP_1
legittimare l'esercizio di un'azione diretta da parte della Pt_1
avrebbe, al più, consentito all'opponente, quale responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto, stipulato dalla GE, di agire in rivalsa nei confronti della laddove, CP_1
circostanza nella specie nemmeno allegata, la GE avesse fatto valere la responsabilità della per l'errata esecuzione delle Pt_1
opere appaltate.
IV.
1-L'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente, rende ultroneo l'esame delle ulteriori domande, formulate in via subordinata da entrambe le parti, da ritenersi assorbite.
V.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerato che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1 il 13.09.2022, nei confronti della avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1826/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022
R.G., nonché sulla domanda, formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. CO l'opposizione;
10 B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1826/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022 R.G.;
C. RIGETTA la domanda, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
D. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 30.10.2025.
Il Giudice
NZ AV FO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ AV FO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10716/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Santino Benvenuti,
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nocco Gianluca, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1826/2022
emesso dal Tribunale di Bari in data 20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022 R.G.
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che depositate in relazione all'udienza del 16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il cui contenuto sia abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 13.09.2022, la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
dell'importo di € 93.922,50, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito, per un verso, di non aver CP_2
mai commissionato all'opposta l'esecuzione delle lavorazioni, poste a base della domanda monitoria, e, per altro verso, che l'inadempimento della controparte le aveva arrecato un danno, pari alle spese sostenute per il completamento delle opere, rimaste ineseguite, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di € 125.759,50 per i maggiori costi subiti e, in via gradata, la compensazione parziale del credito, azionato in via monitoria, con il controcredito, nella misura riconosciuta dal Tribunale, con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
2 I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
13.01.2023, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1
aver eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante della società opponente ed ascoltati i testi sui capitoli di prova, ammessi con l'ordinanza istruttoria del
30.01.2024, all'udienza del 16.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini, previsti dall'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
3 propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
4 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che con contratto di appalto, redatto con scrittura privata del 17.06.2020, la aveva commissionato alla Parte_2 Controparte_1
l'installazione di un impianto antincendio presso lo stabilimento, destinato alla produzione dell'autovettura modello “Smart” a marchio
Mercedes, sito in Francia, nella città di Hambasch.
II.7-È, altresì, pacifico che, nell'ambito di questo rapporto contrattuale, il compito della era Parte_1
quello, assimilabile alle funzioni assunte dalla Direzione dei
Lavori, di garantire, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione regolare e ad opera d'arte delle opere appaltate.
II.
8-Tanto premesso, l' , dopo aver allegato Controparte_1
che la le aveva affidato, per la Parte_1
realizzazione del suddetto contratto di appalto, l'esecuzione di lavori complementari, riguardanti, in particolare, la fornitura e la messa in opera di “sprinkler”, ovverosia di impianti a poggia per l'estinzione di principi di incendio, ha agito, in sede monitoria, chiedendo la condanna della al pagamento della somma di € Pt_1
5 93.922,50, pari al corrispettivo maturato per le opere e le forniture eseguite.
II.
9-A fronte di tale pretesa, la ha eccepito di non aver Pt_1
mai commissionato alla l'esecuzione delle opere, CP_1
indicate nelle fatture monitorie, essendo le stesse ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto, concluso con la per Pt_2
l'esecuzione del quale era stato pattuito in favore della un corrispettivo a corpo pari ad € 230.000,00. CP_1
II.10-L'eccezione della parte opponente è fondata.
II.11-Deve, innanzitutto, osservarsi che le fatture, emesse dall'opposta, costituendo dei documenti di natura contabile di provenienza e di formazione unilaterale, pur essendo prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, sono, tuttavia, insufficienti nel giudizio di opposizione ove, come nella specie, vengano contestate per dimostrare sia l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante sia l'esecuzione delle prestazioni indicate in tali scritture contabili.
II.12-Vedasi, da ultimo, Cass. 26048/2024 “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (in senso conforme Cass. 19944/2023).
II.13-Tanto precisato, rimarcato che è pacifico che il contratto principale di appalto è stato stipulato dalla CP_1
, nella qualità di appaltatrice, con la nella
[...] Parte_2
qualità di committente, e che, nell'ambito di tale rapporto contrattuale la aveva la funzione di Parte_1
assicurare, nell'interesse della committente, la corretta e regolare
6 esecuzione delle opere appaltate deve, in particolare, evidenziarsi che l' non ha dimostrato né che i lavori di cui chiede CP_1
il pagamento le erano stati commissionati direttamente ed in proprio dalla né che gli stessi non fossero già ricompresi tra quelli, Pt_1
oggetto del contratto di appalto principale stipulato con la GE, nel quale (doc. 1 fasc. opposta) si fa espresso, peraltro, riferimento all'installazione degli sprinker antincendio.
II.14-Deve, in particolare, osservarsi, quanto agli ordini prodotti dall'opposta, in allegato alla memoria ex art. 183, comma
VI, n.2 c.p.c. depositata il 24.04.2024 (doc.4) che gli stessi non chiariscono e le opere, ivi indicate, siano state commissionate dalla
, in proprio, in forza di un autonomo e distinto rapporto Pt_1
contrattuale instaurato direttamente con la o se, CP_1
invece, tali ordini siano stati effettuati, dalla quale società Pt_1
designata dalla GE come direttore dei lavori, in esecuzione del contratto di appalto principale, sottoscritto con la CP_1
II.15-L'idoneità, peraltro, di tali documenti a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa, è smentito dalle stesse difese della parte opposta, la quale nella comparsa conclusionale, depositata il 17.07.2025 (vedasi pagina 5) ha testualmente allegato: “ è stata pagata CP_1
regolarmente per tutti i lavori eseguiti sino a fine dicembre 2020
(ved. commissioni allegate, quale n. 6, alla memoria n. 2 della produzione di parte deducente): per i lavori eseguiti su commissione di dagli inizi di gennaio 2021 sino al 12.03.2021 Pt_1 CP_1
non è mai stata pagata: per questi lavori consistenti essenzialmente in esecuzione di lavori di modifica ed integrazione del contratto base o principale, non emetteva ordini o commissioni scritte, Pt_1
ma li ordinava esclusivamente verbalmente giorno per giorno tramite
7 il direttore dei lavori, tali lavori dovevano Persona_1
essere compensati con € 35,00 ad ora per ogni impiegato”.
II.16-La circostanza che i lavori, su cui la fonda CP_1
la domanda di pagamento, siano stati commissionati ed ordinati direttamente dalla non è stata fornita nemmeno dalle prove Pt_1
testimoniali, essendosi l'unico teste, indicato dalla parte opposta,
(vedasi le dichiarazioni rese da ascoltato Testimone_1
all'udienza del 12.04.2024) limitato a confermare che i lavori in economia svolti da erano stati effettuati sotto la CP_1
direzione e su indicazione di , capo cantiere di Persona_1
. Pt_1
II.17-Ciò posto, rammentato che è incontestato che la Pt_1
rivestiva, all'interno del contratto di appalto concluso tra la GE
e la la funzione di direttore dei lavori, deve CP_1
rimarcarsi che tale circostanza di fatto non prova l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e la , Pt_1 CP_1
essendo le direttive impartite dalla correlate all'espletamento Pt_1
delle funzioni, ricomprese nella direzione dei lavori.
II.18-Il fatto che gli sprinker sono stati installati dalla in esecuzione del contratto di appalto, concluso con CP_1
la GE s.p.a., trova, inoltre, riscontro nei certificati di collaudo, prodotti dalla stessa parte opposta, (doc.8, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. depositata il 24.04.2023) i quali sono stati firmati, oltre che dalla Pt_1
anche dalla GE, la cui sottoscrizione corrobora la tesi, sostenuta dall'opponente, che tali lavori siano stati espletati in esecuzione del contratto di appalto, stipulato dall'opposta con la GE.
II.19-In definitiva, non avendo l' provato, come CP_1
era suo onere, che i lavori di cui pretende il pagamento le erano
8 stati commissionati direttamente dalla in esecuzione di un Pt_1
autonomo e distinto rapporto contrattuale instaurato direttamente con l'opponente, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo de quo deve essere revocato.
III.
1-Deve essere, infine, rigettata, essendo infondata, anche la domanda, presentata in via riconvenzionale, dall'opponente nei confronti dell'opposta.
III.
2-Giova rammentare che la , dopo aver eccepito che la Pt_1
il 17.03.2021 aveva abbandonato il cantiere, relativo CP_1
al contratto di appalto principale, ha chiesto la condanna dell'opposta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 125.795,50, pari ai costi sostenuti per l'esecuzione delle lavorazioni, rimaste ineseguite.
III.
3-A fronte di tale pretesa, la ha eccepito CP_1
che, inerendo tali lavori all'esecuzione del contratto di appalto, concluso con la GE, sarebbe stata, al più, quest'ultima legittimata a chiedere il risarcimento del danno derivante dall'eccepito inadempimento contrattuale.
III.
4-L'eccezione è fondata.
III.
5-Rilevato, in particolare, che, stando alle stesse allegazioni della parte opponente, non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale diretto con l'opposta, essendo i lavori concordati con la finalizzati, in assolvimento delle funzioni della CP_1
Direzione dei Lavori, assunta dalla , all'esecuzione del Pt_1
contratto di appalto, stipulato esclusivamente tra la CP_1
e la GE, è evidente che soltanto quest'ultima sarebbe stata processualmente legittimata a chiedere alla il CP_1
risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento contrattuale.
9 III.
6-L'eventuale responsabilità della lungi dal CP_1
legittimare l'esercizio di un'azione diretta da parte della Pt_1
avrebbe, al più, consentito all'opponente, quale responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto, stipulato dalla GE, di agire in rivalsa nei confronti della laddove, CP_1
circostanza nella specie nemmeno allegata, la GE avesse fatto valere la responsabilità della per l'errata esecuzione delle Pt_1
opere appaltate.
IV.
1-L'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente, rende ultroneo l'esame delle ulteriori domande, formulate in via subordinata da entrambe le parti, da ritenersi assorbite.
V.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerato che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato Parte_1 il 13.09.2022, nei confronti della avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1826/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data
20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022
R.G., nonché sulla domanda, formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. CO l'opposizione;
10 B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1826/2022, emesso dal Tribunale di Bari, in data 20.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6242/2022 R.G.;
C. RIGETTA la domanda, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
;
[...]
D. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 30.10.2025.
Il Giudice
NZ AV FO
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