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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 15188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15188 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Maurizio Piscicelli n. 50/B
E
(nato ad [...] il [...] – C.F. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPATOLA C.F._2
CONCETTA presso la quale elettivamente domicilia in CA (Na) alla via Madre Serafina n. 35
RICORRENTI
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a CA (NA) il 13/05/2006, che dalla loro unione erano
1 nati due figli: (16.10.2006) e (10.04.2009); che si erano separati consensualmente Per_1 Per_2 in forza di decreto di omologa n. cron. 335/2013, reso dall'intestato Tribunale in data 15.01.2013, depositato il 18.01.2013, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
14.11.2012, e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso in relazione a taluni aspetti.
L'udienza cartolare originariamente fissata veniva differita e la causa riassegnata sul ruolo del sottoscritto relatore e, con decreto del 27.03.2025, il Giudice assegnatario della procedura ribadiva l'invito ai ricorrenti all'integrazione delle condizioni del ricorso.
Nelle more del procedimento, il figlio diveniva maggiorenne. Per_1
Raccolte le conclusioni del PM, per l'udienza cartolare del 06.05.2025 le parti facevano pervenire note sottoscritte con cui dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, così come modificate. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come riportate nelle note sottoscritte per l'udienza cartolare del 06.05.2025:
“1. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio,
2. in modifica dei patti della separazione fissare in favore dei figli e un Per_1 Per_2 assegno di mantenimento di € 800,00 mensili rivalutato all'attualità in €898,00, € 449,00 cadauno, rivalutabile in base agli indici Istat;
oltre il 50% per le spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa della Corte di Appello di Napoli che dovranno essere preventivamente concordate solo qualora superino l'importo di € 300,00, quindi entro tale limite le spese saranno lasciate alla discrezionalità di ciascun genitore, che avrà comunque diritto al rimborso del 50% anche in mancanza del preventivo consenso,
3. il padre, potrà tenere con sé il minore , a settimane alterne, Parte_2 Per_2 dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, e nella settimana che non terrà con sé i minori nel weekend, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del mercoledì; ciò sempre compatibilmente con
2 le abitudini e le esigenze primarie del minore e salvo diverso accordo tra i genitori da comunicarsi con un preavviso di almeno 24 ore, come da piano genitoriale allegato;
il minore, Per_2 trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascuno dei genitori, un anno i giorni 24 e 26 dicembre ed il 1 gennaio e l'anno successivo il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio, secondo orari da concordare tra i genitori compatibilmente con le abitudini e le esigenze primarie del minore;
inoltre ogni ulteriore altro giorno delle festività natalizie da concordare di volta in volta sempre tra
i genitori con preavviso di almeno 24 ore. Per quanto riguarda le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei genitori, secondo orari da concordare tra i genitori compatibilmente con le abitudini e le esigenze primarie dei minori. Per il periodo estivo, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore;
pertanto, con
l'approssimarsi dei periodi festivi, i coniugi, seppur privilegiando il metodo dell'alternanza, si comunicheranno con ampio anticipo (almeno 15 giorni prima del periodo festivo) come intenderanno trascorrerli con il minore, purché venga sempre garantito l'equilibrio ed il benessere psichico del medesimo. Per quanto attiene i rapporti tra , ormai maggiorenne, e il padre Per_1 saranno dagli stessi organizzati liberamente. Comunque i figli trascorreranno il proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori o, in mancanza, ad anni alterni con il padre e con la madre;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana si opererà uno scambio a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi;
4. in modifica dei patti della separazione revocare definitivamente l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , Parte_1
5. le parti dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto coniugale tra di loro intercorso.
6. 4. compensare tra le parti le spese legali”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a
CAPRI (NA) il 13/05/2006 (atto n. 7, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15188 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Maurizio Piscicelli n. 50/B
E
(nato ad [...] il [...] – C.F. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPATOLA C.F._2
CONCETTA presso la quale elettivamente domicilia in CA (Na) alla via Madre Serafina n. 35
RICORRENTI
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a CA (NA) il 13/05/2006, che dalla loro unione erano
1 nati due figli: (16.10.2006) e (10.04.2009); che si erano separati consensualmente Per_1 Per_2 in forza di decreto di omologa n. cron. 335/2013, reso dall'intestato Tribunale in data 15.01.2013, depositato il 18.01.2013, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
14.11.2012, e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso in relazione a taluni aspetti.
L'udienza cartolare originariamente fissata veniva differita e la causa riassegnata sul ruolo del sottoscritto relatore e, con decreto del 27.03.2025, il Giudice assegnatario della procedura ribadiva l'invito ai ricorrenti all'integrazione delle condizioni del ricorso.
Nelle more del procedimento, il figlio diveniva maggiorenne. Per_1
Raccolte le conclusioni del PM, per l'udienza cartolare del 06.05.2025 le parti facevano pervenire note sottoscritte con cui dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, così come modificate. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come riportate nelle note sottoscritte per l'udienza cartolare del 06.05.2025:
“1. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio,
2. in modifica dei patti della separazione fissare in favore dei figli e un Per_1 Per_2 assegno di mantenimento di € 800,00 mensili rivalutato all'attualità in €898,00, € 449,00 cadauno, rivalutabile in base agli indici Istat;
oltre il 50% per le spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa della Corte di Appello di Napoli che dovranno essere preventivamente concordate solo qualora superino l'importo di € 300,00, quindi entro tale limite le spese saranno lasciate alla discrezionalità di ciascun genitore, che avrà comunque diritto al rimborso del 50% anche in mancanza del preventivo consenso,
3. il padre, potrà tenere con sé il minore , a settimane alterne, Parte_2 Per_2 dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, e nella settimana che non terrà con sé i minori nel weekend, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del mercoledì; ciò sempre compatibilmente con
2 le abitudini e le esigenze primarie del minore e salvo diverso accordo tra i genitori da comunicarsi con un preavviso di almeno 24 ore, come da piano genitoriale allegato;
il minore, Per_2 trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascuno dei genitori, un anno i giorni 24 e 26 dicembre ed il 1 gennaio e l'anno successivo il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio, secondo orari da concordare tra i genitori compatibilmente con le abitudini e le esigenze primarie del minore;
inoltre ogni ulteriore altro giorno delle festività natalizie da concordare di volta in volta sempre tra
i genitori con preavviso di almeno 24 ore. Per quanto riguarda le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei genitori, secondo orari da concordare tra i genitori compatibilmente con le abitudini e le esigenze primarie dei minori. Per il periodo estivo, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore;
pertanto, con
l'approssimarsi dei periodi festivi, i coniugi, seppur privilegiando il metodo dell'alternanza, si comunicheranno con ampio anticipo (almeno 15 giorni prima del periodo festivo) come intenderanno trascorrerli con il minore, purché venga sempre garantito l'equilibrio ed il benessere psichico del medesimo. Per quanto attiene i rapporti tra , ormai maggiorenne, e il padre Per_1 saranno dagli stessi organizzati liberamente. Comunque i figli trascorreranno il proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori o, in mancanza, ad anni alterni con il padre e con la madre;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana si opererà uno scambio a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi;
4. in modifica dei patti della separazione revocare definitivamente l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , Parte_1
5. le parti dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto coniugale tra di loro intercorso.
6. 4. compensare tra le parti le spese legali”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a
CAPRI (NA) il 13/05/2006 (atto n. 7, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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