Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1312
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1958
Art. 1.
E' approvato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1958