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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice designato dott. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte 2 rappresentati e difesi dall' avv. Giudo Parte 1 e
Addessi, giusta delega in atti;
ricorrenti
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dai funzionari delegati Agostina De Marchis e sig. Enzo Scordino, giusta delega in atti;
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 791601 del 18.10.2022 e notificato in data 19.10.2022
CONCLUSIONI:
Come da verbale dell' 11.03.2025 ed atti difensivi
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in opposizione al decreto dirigenziale n. 791601/A, con il quale il contestava la violazione della normativa Controparte_2 antiriciclaggio (art. 49 comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall'art. 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122), sanzionando i ricorrenti per aver emesso un assegno bancario di euro
4.715,73 privo della clausola di non trasferibilità.
In particolare, su segnalazione della Banca Popolare di Fondi presso cui l'assegno era stato versato, l'Amministrazione, odierna resistente, emetteva la contestazione di infrazione irrogando l'importo di €. 943,15 oltre spese di notifica, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 49, comma 5 del decreto lgs. 231/2007.
Gli odierni resistenti, a seguito di tale contestazione, in data 30.12.2020 provvedevano ad estinguere la sanzione in esame aderendo all'oblazione, omettendo però di darne comunicazione via pec all'Ente preposto.
Il MEF accertato che “non risultava pervenuto il bollettino di versamento della somma pagata a titolo di oblazione" emanava Decreto Ministeriale n. 791601/A del
19.10.2022 ingiungendo il pagamento della sanzione amministrativa di euro 492,00, pari al 10% dell'importo trasferito, aumentata delle spese quantificate in euro 20,00, irrogata ai sensi dell'art. 63, comma 1 bis, del decreto legislativo n.31/2007, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
Solamente a seguito della suddetta contestazione i ricorrenti con nota pec datata
14/11/2022 comunicavano di aver già provveduto in data 30/12/2020 "al pagamento della sanzione in parola", allegando ricevuta del bonifico a suo tempo eseguito a titolo di oblazione.
In assenza di riscontro a tale ultima comunicazione i ricorrenti depositavano ricorso in data 17.11.2022 impugnando la sanzione. Contr Si costituiva in giudizio il rilevando di essere venuto tardivamente a conoscenza dell'oblazione e, contestualmente al deposito del ricorso di controparte, provvedeva tempestivamente a emettere il decreto di revoca n. 791601/A/bis del 17.11.2022 del proprio provvedimento sanzionatorio, dando atto della oblazione (provvedimento di revoca notificato alle parti in data 22.11.2022). I ricorrenti, preso atto dell'annullamento della sanzione (sopravvenuto o al più coevo al deposito del ricorso) concludevano chiedendo la condanna alle spese di lite dell'Amministrazione resistente in base al principio della "soccombenza virtuale”.
La causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'11.03.2025.
È pacifico e documentale che l'importo dell'originaria sanzione era stato versato dai ricorrenti mediante oblazione. In particolare, dai documenti in atti risulta che tale versamento è avvenuto mediante bonifico bancario eseguito in data 30.12.2020 per l'importo di euro 948,15 (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo). E tale circostanza ha determinato la revoca della sanzione contestualmente al deposito del ricorso da parte dell'Amministrazione resistente.
Tanto vale a dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessata materia del contendere, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, si ha
"per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo tra le parti anche sulla fondatezza delle rispettive posizioni originarie del giudizio perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 civile ordinanza n. 30251 del 31 ottobre 2023).
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali va dato atto in ogni caso che il ricorso sarebbe stato fondato.
Invero nonostante nelle note esplicative del decreto sanzionatorio relative alle modalità dell' oblazione della sanzione fosse specificato che: "Si invita ad inoltrare la prova dell'avvenuto pagamento dell'oblazione eseguita all'indirizzo pec dello scrivente ufficio", ad avviso di questo giudicante, il bonifico di pagamento dell'importo previsto per l'oblazione con le indicazioni delle causali e del numero di protocollo della sanzione oggetto di contestazione già consentiva di per sè alla PA di risalire alla posizione sanzionatoria oggetto di estinzione mediante oblazione.
Dunque, in assenza di una previsione espressa in tal senso non si ritiene che l'invio di
PEC attestante la prova dell'avvenuto pagamento fosse un adempimento procedimentale ostativo al perfezionamento dell' oblazione, ma al più un adempimento ulteriore al fine di consentire un più agevole riscontro alla PA del pagamento effettuato.
Ne consegue che era onere comunque della PA (MEF) disporre l'estinzione del procedimento a fronte del sopravvenuto pagamento delle somme di cui all' oblazione, previe opportune verifiche in relazione alle somme incassate per la suddetta causa, pur in assenza della formale comunicazione via PEC richiesta.
L' ordinanza ingiunzione è stata, pertanto, illegittimamente emanata e giustamente revocata in autotutela dalla PA
Tuttavia, si dispone la compensazione delle spese di lite, ad eccezione degli esborsi vivi, posto che deve riconoscersi la buona fede della PA la quale a fronte della trasmissione a mezzo PEC degli estremi dell' oblazione ha subito revocato la sanzione.
Di converso il ricorrente a seguito dell' inoltro della PEC con gli estremi dell' oblazione ha provveduto, immediatamente ad iscrivere a ruolo la causa, non concedendo alla PA un tempo ragionevole di riscontro alla suddetta comunicazione.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa le spese di causa ponendo le somme dovute per esborsi vivi pari ad € 76,00
a carico dell' amministrazione resistente;
3) Giorni trenta per le motivazioni.
Latina, 11.03.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli