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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5043/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.02.1963;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Macaluso, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.04.2025 le parti, premesso che con accordo di negoziazione assistita prot. n. 332/19 del 04.03.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 [...] alle condizioni dalle parti formulate, in particolare, che ciascuno dei Parte_1
1 coniugi provvederà al proprio mantenimento, come anche al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sostenuta, tuttavia, Per_1 da entrambi i genitori, che contribuiranno nella misura del 50%, in ordine alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, che la casa familiare, di proprietà di entrambe le parti, resterà in godimento alla fintanto che la figlia Pt_1 Per_1 ivi risiederà stabilmente, ovvero finché non costituirà un autonomo nucleo familiare, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. si Controparte_1 obbliga a cedere a titolo di permuta a la quota di 1/2 (un Parte_1 mezzo) di sua spettanza delle unità immobiliari descritte alla lettera B di cui alle premesse che, per l'effetto, saranno intestati a per l'intera Parte_1 piena proprietà; si obbliga a cedere a titolo di permuta a Parte_1
la quota di 17/36 (diciassette trentaseiesimi) dell'unità Controparte_1 immobiliare descritta alla lettera A di cui alle premesse che, per l'effetto, sarà intestato a intestato al signor per l'intera nuda proprietà;
3. Controparte_1
si obbliga a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio, la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) entro e non oltre la stipula dell'atto notarile di permuta;
I signori E Controparte_1 [...] dichiarano congiuntamente che le suddette disposizioni patrimoniali Parte_1 sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Il Tribunale, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni mobili e/o immobili previsti nell'accordo, prende atto delle clausole ivi inserite, da ritenersi meri atti negoziali tra le parti ed avendo comunque valore negoziale tra le stesse.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5043/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti, il cui accordo è integralmente riportato in parte motiva;
2 - compensa le spese di lite.
Roma, 08.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5043/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.02.1963;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Macaluso, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.04.2025 le parti, premesso che con accordo di negoziazione assistita prot. n. 332/19 del 04.03.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 [...] alle condizioni dalle parti formulate, in particolare, che ciascuno dei Parte_1
1 coniugi provvederà al proprio mantenimento, come anche al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sostenuta, tuttavia, Per_1 da entrambi i genitori, che contribuiranno nella misura del 50%, in ordine alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, che la casa familiare, di proprietà di entrambe le parti, resterà in godimento alla fintanto che la figlia Pt_1 Per_1 ivi risiederà stabilmente, ovvero finché non costituirà un autonomo nucleo familiare, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. si Controparte_1 obbliga a cedere a titolo di permuta a la quota di 1/2 (un Parte_1 mezzo) di sua spettanza delle unità immobiliari descritte alla lettera B di cui alle premesse che, per l'effetto, saranno intestati a per l'intera Parte_1 piena proprietà; si obbliga a cedere a titolo di permuta a Parte_1
la quota di 17/36 (diciassette trentaseiesimi) dell'unità Controparte_1 immobiliare descritta alla lettera A di cui alle premesse che, per l'effetto, sarà intestato a intestato al signor per l'intera nuda proprietà;
3. Controparte_1
si obbliga a versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 conguaglio, la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) entro e non oltre la stipula dell'atto notarile di permuta;
I signori E Controparte_1 [...] dichiarano congiuntamente che le suddette disposizioni patrimoniali Parte_1 sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Il Tribunale, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni mobili e/o immobili previsti nell'accordo, prende atto delle clausole ivi inserite, da ritenersi meri atti negoziali tra le parti ed avendo comunque valore negoziale tra le stesse.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5043/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti, il cui accordo è integralmente riportato in parte motiva;
2 - compensa le spese di lite.
Roma, 08.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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