Art. 3. 1. L'ISTAT e' autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell' articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste dall' articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 . Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilita' di bilancio dell'Istituto.
2. Il personale interessa to dalle operazioni di cui al comma 1 puo' essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), e' il seguente:
"6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , di specifici progettiobiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambie ntali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazionelavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 , e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
- Il D.P.C.M. 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, reca: "Individuazione, per alcune amministrazioni, di settori per i quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato".
- Il testo dell' art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lav oro a tempo determinato ai sensi dell' art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , dell' art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2 , del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 , degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonche' dell' art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 . Si applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell' art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, p er le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all' art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 .
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati".
2. Il personale interessa to dalle operazioni di cui al comma 1 puo' essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), e' il seguente:
"6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , di specifici progettiobiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambie ntali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazionelavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 , e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
- Il D.P.C.M. 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, reca: "Individuazione, per alcune amministrazioni, di settori per i quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato".
- Il testo dell' art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lav oro a tempo determinato ai sensi dell' art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , dell' art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2 , del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 , degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonche' dell' art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 . Si applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell' art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, p er le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all' art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 .
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati".