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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gemelli che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del dirigente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell' , rappresentato e Controparte_2
difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario ivi addetto dott.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano,
resistente
USR per la Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Messina
resistenti contumaci oggetto: impiego pubblico privatizzato – personale docente a tempo determinato – Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024, in riassunzione del giudizio promosso davanti al
Tribunale di Barcellona P.G. dichiaratosi incompetente per territorio, ha adito Parte_1 questo giudice del lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze del Controparte_1
in virtù di un contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2022, con qualifica di docente di
[...]
scuola secondaria di primo grado, e di avere in precedenza svolto incarichi fino al termine delle attività
didattiche negli aa.ss. dal 2018/2019 al 2021/2022, ha lamentato la mancata erogazione di 500 euro annui destinati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del docente), poiché riservata ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 al solo personale di ruolo, anche se a tempo parziale o in periodo di formazione e prova (art. 2 d.P.C.M. n. 32313/2015 e nota del n. 15219 del 15 Controparte_3 ottobre 2015). Ha lamentato l'irragionevolezza di tale esclusione, posto che gli artt. 63 e 64 c.c.n.l. del
2007 non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato quanto agli obblighi di formazione, nonché l'illegittimità della stessa, poiché contrastante con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. (come rilevato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022) e con la normativa eurounitaria (Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, clausole 4 e 6 della Direttiva 1999/70 e artt. 14, 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come ravvisato da ultimo dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021); ha rilevato, inoltre, che l'illegittimità risulterebbe aggravata dall'art. 2 d.l. n. 22/2020, con cui il legislatore ha imposto al personale docente complessivamente considerato (e dunque anche a quello precario) di assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, ammettendo l'utilizzabilità della Carta del Docente di cui al menzionato art. 1, comma 121, l. n.
107/2015 per l'acquisto di attrezzatura informatica, quali strumenti di archiviazione dati, telecamere da pc, auricolari e microfoni, senza tuttavia estendere il beneficio anche in favore dei precari. Ha chiesto,
pertanto, previa disapplicazione del DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 e della conseguente nota ministeriale n. 15219 del 15 ottobre 2015, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico in questione e, per l'effetto, di condannare il all'attivazione in proprio CP_1
favore di una carta elettronica e/o al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 2.000 euro,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, eventualmente anche a titolo risarcitorio.
Nella resistenza del convenuto, contumaci l' e l'Ambito territoriale di Controparte_4
Messina, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, si rileva che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
, quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece in capo agli Controparte_1
uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"), atteso che il potere di promuovere e resistere alle liti è
riservato ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n.
165/2001 (v. Cass. n. 32166/2021, n. 6460/2009).
Dunque, in tema di contenzioso del personale scolastico, l'ufficio scolastico regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al non può essere CP_5
evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi CP_1
dell'art. 75 c.p.c. (v. Cass. n. 32938/2021). 3.- Nel merito, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 (resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.) e il successivo orientamento espresso da questo ufficio con la sentenza n. 2047/2023 in fattispecie speculare, va anzitutto premesso che l'istituto della “carta docente” si colloca nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici delineato dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994.
La norma stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle
scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone poi che
“la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, la quale si realizza anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”.
Il successivo art. 64 del c.c.n.l. prevede, inoltre, che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
In tale contesto, l'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, ha stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La norma, al comma 121, ha introdotto l'istituto della carta docente “per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, al dichiarato fine di sostenerne la
formazione continua e valorizzarne le competenze professionali (…) La carta, dell'importo nominale di
500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha specificato che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e Controparte_7
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di tale disposizione, l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23 settembre 2015, ha statuito che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite
accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei
beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti
e degli enti accreditati presso il attraverso i quali Controparte_6
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione,
nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice
identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il successivo art. 3 ha poi disposto che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti
nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, comma 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla L. n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Già il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1842/2022) aveva evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico),
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa
supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che
sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello
adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai
canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una
sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non
può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire
la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere
diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il
diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio ha però ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015, evidenziando che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo cioè in maniera esplicita la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria, riservandola in via esclusiva alla legge statale, gli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. del 29 novembre 2017 continuano ad essere prevalenti.
Pertanto, considerato che in forza della normativa contrattuale sopra richiamata tutto il personale docente, di ruolo e non, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale,
nonché ad avere accesso a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, tra cui rientra anche la Carta del docente, devono necessariamente ritenersi destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21) ha inoltre dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo della norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato;
in particolare, essa ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa
osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività
di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha precisato, tuttavia, che il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4 costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
il principio è stato cioè attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che si trovino in situazioni comparabili, da valutare sulla base di un insieme di fattori quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Da ultimo la Cassazione, con la richiamata pronuncia (n. 29961/2023), seguendo il ragionamento già
tracciato dalla CGUE, ha statuito che il giudizio di sovrapponibilità dei contratti a termine dei docenti precari rispetto ai servizi di ruolo, ai fini del riconoscimento anche in favore dei primi del beneficio della carta del docente, deve essere condotto tenendo conto della particolare connessione temporale operata dal legislatore tra il sostegno alla formazione e la didattica.
Nell'esercizio della discrezionalità normativa, infatti, il legislatore ha tarato l'importo di 500 euro su base annua e per anno scolastico (cfr. art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) coordinandosi pienamente con i tempi della programmazione didattico-educativa, che il singolo docente è tenuto ad individuare annualmente sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti. Sul piano sistematico il riferimento annuale è stato poi confermato dall'art. 15 d.l. n. 69/2023 con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno
2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”).
E' allora evidente che il riferimento legislativo del beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso i docenti precari allorquando il loro lavoro abbia, secondo l'ordinamento scolastico, analoga taratura temporale rispetto al servizio di ruolo svolto su base annuale.
In tal senso, la Corte ha escluso, tra gli altri, che il giudizio comparativo possa essere condotto sulla base del criterio dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico;
trattasi, infatti, “di
norme riguardanti fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994,
art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo
d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si
prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica”.
Il riferimento è allora all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999 secondo cui “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile
provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato
a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma 1)
e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque qui chiaramente enunciata;
si tratta, cioè, in entrambi i casi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a tali tipologie di incarichi, dunque, risulta ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti in ruolo, ravvisandosi allora la necessità di rimuovere la discriminazione riconoscendo il diritto alla carta docente anche in favore degli assunti con contatti a tempo determinato.
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano
interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un
maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Tali principi risultano pienamente applicabili nel caso di specie.
E' anzitutto pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ha prestato servizio alle Pt_1 dipendente del in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, Controparte_1
svolgendo in via continuativa attività di docente supplente fino al termine delle attività per “posto normale” dal 25.10.2018 al 30.6.2019 per tre ore settimanali presso l'I.I.S. “Renato Gattuso” (ME) e dal
5.11.2018 al 30.6.2019 per quattro ore presso l'I.C. Isole Eolie di Lipari sede Stromboli (ME); dal
1.10.2019 al 30.6.2020 per dieci ore presso I.C. Lipari “S. Lucia” (ME), dal 1.10.2019 al 30.6.2020 per tre ore a Vulcano, dal 11.11.2019 al 30.6.2020 per un'ora e dal 30.10.2019 al 18.1.2020 sempre presso l'I.S.
“Ferrari” di Barcellona (ME); dal 1.10.2020 al 30.6.2021 per quattro ore presso l'I. “Galilei” di Terme
Vigliatore (ME); dal 2.10.2020 al 30.6.2021 per tre ore presso l'I.“Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari
(ME) e dal 1.10.2020 al 30.6.2021 per due ore presso l'I.C. Isole Eolie di Lipari – Stromboli (ME); dal
6.09.2021 al 31.8.2022 per diciotto ore presso l'Istituto I.C. Lipari “S. Lucia” (ME); dal 26.04.2022 al
27.4.2022 per un'ora presso l'I.C. San Filippo del Mela (ME); dal 28.04.2022 al 12.5.2022 per sei ore presso l'I.C. San Filippo del Mela (ME); dal 16.05.2022 al 23.5.2022 e dal 24.05.2022 al 27.5.2022 per diciotto ore presso S.M. “Rizzo” Milazzo (ME).
Ne deriva che, trattandosi di incarichi di supplenza finalizzati alla copertura di vacanze di organico di fatto (almeno una l'anno, a prescindere dagli ulteriori incarichi brevi o saltuari ricevuti nel medesimo a.s., in particolare nel 2021/2022) e, dunque, rientranti nel concetto di “didattica annua” su cui il legislatore ha calibrato lo speciale beneficio di cui alla l. n. 107/2015, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della c.d. carta docente per le suddette annualità di servizio non di ruolo.
2.1. Il ha eccepito che in detti anni il ricorrente ha prestato servizio per un numero di ore CP_1
nettamente inferiore rispetto a quello previsto per gli insegnanti.
In realtà non si ritiene rilevante in senso ostativo al riconoscimento del diritto reclamato la circostanza che la singola supplenza abbia previsto un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, in quanto la Carta è riconosciuta indipendentemente dall'orario svolto e quindi anche ai docenti a tempo parziale (ex art. 2 d.P.C.M. 23 settembre 2015 e art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 cit;
cfr. Cons. Stato n. 1842/2022),
avendo la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale.
Dunque, risulta inconferente al riguardo il numero di ore svolte.
3.- Dalla documentazione in atti risulta poi che egli era in servizio al momento di proposizione del ricorso essendo stato immesso in ruolo e, in assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi ancora inserita all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
L'azione pertanto va qualificata quale adempimento in forma specifica, con conseguente condanna del a costituire in favore di la carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un valore corrispondente a quello perduto per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pari a 2.000 euro (500 euro per ciascuna annualità), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano,
tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché della limitata attività svolta, applicando i minimi per la serialità, in 1.078,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'USR e dell' CP_8
1) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019 - 2021/2022;
2) condanna il a costituire detta carta in favore del ricorrente, Controparte_1 con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì detto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.078,5 euro, CP_1
oltre spese generali iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 21.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro