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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3330/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Maltempo s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ornella Burgaretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Pachino, Contrada Maltempo s.n.c., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 4.10.2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 22.12.2006, dalla cui CP_1 unione nascevano i figli (il 3.7.2002), (l'8.1.2009) e (dichiarato Per_1 Per_2 Per_3 in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni di TA ) e di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza n. 1742/2022, emessa da questo Tribunale in data 15.9.2022 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni domandava: a) l'affidamento esclusivo a sé della minore con collocamento presso la propria abitazione;
b) la regolamentazione Per_2 dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti;
c) la conferma, per il resto, delle condizioni previste in separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla CP_1 pronuncia di divorzio, ma contestava la rappresentazione dei fatti operata dal e Parte_1 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché la previsione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Con note scritte congiunte depositate in data 29.4.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_4 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, con diritto di visita del padre secondo liberi accordi e comunque mai contro la volontà della minore;
statuire l'obbligo a carico del di corrispondere alla la somma di euro Parte_1 CP_1
50,00 a titolo di mantenimento della sola figlia minore oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
rinuncia alle ulteriori domande reciprocamente avanzate;
pagina 2 di 4 consenso reciproco per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile a Pachino il 22.12.2006 (Anno 2006 – n. 37 – Parte I).
Le condizioni concordate – peraltro confermative della separazione - appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità. Per_2
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.12.2006 in
Pachino, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di pagina 3 di 4 Pachino dell'anno 2006 (Anno 2006 – n. 37 – Parte I); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3330/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Maltempo s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ornella Burgaretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Pachino, Contrada Maltempo s.n.c., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 4.10.2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 22.12.2006, dalla cui CP_1 unione nascevano i figli (il 3.7.2002), (l'8.1.2009) e (dichiarato Per_1 Per_2 Per_3 in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni di TA ) e di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza n. 1742/2022, emessa da questo Tribunale in data 15.9.2022 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni domandava: a) l'affidamento esclusivo a sé della minore con collocamento presso la propria abitazione;
b) la regolamentazione Per_2 dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti;
c) la conferma, per il resto, delle condizioni previste in separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla CP_1 pronuncia di divorzio, ma contestava la rappresentazione dei fatti operata dal e Parte_1 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché la previsione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Con note scritte congiunte depositate in data 29.4.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_4 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, con diritto di visita del padre secondo liberi accordi e comunque mai contro la volontà della minore;
statuire l'obbligo a carico del di corrispondere alla la somma di euro Parte_1 CP_1
50,00 a titolo di mantenimento della sola figlia minore oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
rinuncia alle ulteriori domande reciprocamente avanzate;
pagina 2 di 4 consenso reciproco per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile a Pachino il 22.12.2006 (Anno 2006 – n. 37 – Parte I).
Le condizioni concordate – peraltro confermative della separazione - appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità. Per_2
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.12.2006 in
Pachino, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di pagina 3 di 4 Pachino dell'anno 2006 (Anno 2006 – n. 37 – Parte I); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4