TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 11694/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Daniele
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1
nato in [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto di essere cittadino italiano, di essere sposato dal 2007 con Persona_2
, cittadina brasiliana e madre dell'adottando, di non avere altri figli, di superare i trentacinque
[...] anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Ha dichiarato di aver vissuto per parecchi anni in Brasile e di essersi preso cura dell'adottando sin da quando era piccolo.
1 Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare il ragazzo in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Sono sposato con
[...]
, madre di , dal gennaio del 2007. Il ragazzo è nato nel 2005. Con Persona_2 Persona_1
ci eravamo conosciuti un anno prima. Fino al 2012 abbiamo vissuto a Milano, nel 2012 dopo la morte di Per_2 mio suocero ci siamo trasferiti in Brasile, poi ci siamo ritrasferiti in Italia. Sono arrivato prima io con
[...]
mia moglie è arrivata da un paio di settimane. Viviamo tra l'Italia e il Brasile, qui lavoro come Per_3 facchino mentre in Brasile svolgo solitamente anche tre lavori insieme. Io, mia moglie e mio figlio abbiamo sempre vissuto insieme, abbiamo un rapporto bellissimo, lui mi ha insegnato ad essere padre. Non ho avuto altri matrimoni e non ho altri figli”).
L'adottando ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“Presto il consenso all'adozione. è sempre stato come un padre, fino Parte_1 al 2014 non sapevo che non era il mio padre biologico e io l'ho sempre considerato come mio padre. Nel 2014 ho scoperto la verità, ho sentito il mio padre biologico solo via whatsapp ma non l'ho mai incontrato. Ad ogni modo io un padre ce
l'ho già. Abbiamo sempre vissuto insieme, tranne qualche periodo in cui mia madre è rimasta in Brasile. Ho la cittadinanza brasiliana. Voglio che il cognome di mio padre sia posposto a quello attuale.”).
Il padre biologico dell'adottando ha espresso il proprio assenso all'adozione come da dichiarazione prodotta sub all. 8 al ricorso.
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Garibaldi - Venezia” in data 19.11.2024 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dall'adottando, il cognome “ venga posposto al Pt_1 cognome “ . Persona_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
[...]
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] Persona_1 il 03.05.2005, da parte di nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ; Persona_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 11694/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Daniele
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1
nato in [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto di essere cittadino italiano, di essere sposato dal 2007 con Persona_2
, cittadina brasiliana e madre dell'adottando, di non avere altri figli, di superare i trentacinque
[...] anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Ha dichiarato di aver vissuto per parecchi anni in Brasile e di essersi preso cura dell'adottando sin da quando era piccolo.
1 Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare il ragazzo in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Sono sposato con
[...]
, madre di , dal gennaio del 2007. Il ragazzo è nato nel 2005. Con Persona_2 Persona_1
ci eravamo conosciuti un anno prima. Fino al 2012 abbiamo vissuto a Milano, nel 2012 dopo la morte di Per_2 mio suocero ci siamo trasferiti in Brasile, poi ci siamo ritrasferiti in Italia. Sono arrivato prima io con
[...]
mia moglie è arrivata da un paio di settimane. Viviamo tra l'Italia e il Brasile, qui lavoro come Per_3 facchino mentre in Brasile svolgo solitamente anche tre lavori insieme. Io, mia moglie e mio figlio abbiamo sempre vissuto insieme, abbiamo un rapporto bellissimo, lui mi ha insegnato ad essere padre. Non ho avuto altri matrimoni e non ho altri figli”).
L'adottando ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“Presto il consenso all'adozione. è sempre stato come un padre, fino Parte_1 al 2014 non sapevo che non era il mio padre biologico e io l'ho sempre considerato come mio padre. Nel 2014 ho scoperto la verità, ho sentito il mio padre biologico solo via whatsapp ma non l'ho mai incontrato. Ad ogni modo io un padre ce
l'ho già. Abbiamo sempre vissuto insieme, tranne qualche periodo in cui mia madre è rimasta in Brasile. Ho la cittadinanza brasiliana. Voglio che il cognome di mio padre sia posposto a quello attuale.”).
Il padre biologico dell'adottando ha espresso il proprio assenso all'adozione come da dichiarazione prodotta sub all. 8 al ricorso.
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Garibaldi - Venezia” in data 19.11.2024 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dall'adottando, il cognome “ venga posposto al Pt_1 cognome “ . Persona_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
[...]
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] Persona_1 il 03.05.2005, da parte di nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ; Persona_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
3