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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 754/2019 R.G. (cui è riunito il proc n 766/2019 RG)
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n.754/2019 R.G (cui è riunito il proc n 766/2019 RG), vertente
TRA
, vedova , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 Per_1
); C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ex art. 86 c.p.c., Parte_1
( - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Email_1
Giuseppe Pellegrino (C.F. , , C.F._3 Email_2
APPELLANTI ( e appellati nel proc riunito n 766/2019 RGAC )
CONTRO
, nato a [...] il [...], ); CP_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] Parte_3
( ); rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta CodiceFiscale_5
Autelitano, (C.F. C.F._6
APPELLATI (e appellanti nel proc riunito n 766/2019 RGAC)
Oggetto: Diritti reali-servitù- proprietà. Appelli proposti avverso la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 23.02.2019, non notificata, nel proc. RG n. 37/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia trova origine in una serie di atti di donazione, successione e trasferimenti di proprietà e/o costituzione di servitù che possono sommariamente indicarsi di seguito, la cui disamina sarà oggetto di approfondimento nella trattazione dei motivi di appello:, e che indicano:
- Con Atto di donazione del 12.09.1948 e donavano al figlio Controparte_2 CP_3
e una sezione del fondo denominato Fondaco Controparte_4 Controparte_5
Vecchio, in Bovalino
- In data 08.06.1973 decedeva a norma di legge istituendo Controparte_4 usufruttuaria dell'eredità la moglie , devolvendola, quindi, per ½ ciascuno ai figli CP_5 [...]
e . Controparte_6 Parte_3
- Con Atto di divisione Notaio del 30.03.1989 e Per_2 Controparte_6 [...]
dividevano i beni ereditari lasciandone in comune alcuni(ivi compresa la particella Parte_3
n. 495).
- Con Atto di compravendita Notaio del 19.08.1998, (moglie di Per_2 Persona_3 [...]
) acquistava da e da (fratello di e figlio di Controparte_6 Per_4 ON CP_4
e alcuni beni immobili (compresa la particella n. 495). Controparte_2 CP_3
- Con Atto di compravendita Notaio del Rio del 18.02.2004 Per_6 CP_1 acquistava in regime di comunione legale dei beni con altri beni immobili. Parte_3
- In data 13.07.2004 e 10.12.2010 venivano effettuate variazioni catastali attinenti ai suddetti immobili.
- In data 14.07.2011 decedeva lasciando i propri beni a Controparte_6 [...]
(moglie) e (Iunior)in qualità di eredi per ½ ciascuno. Parte_1 CP_4
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 02.01.2013, , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore Persona_7
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Locri, i convenuti coniugi e
[...] CP_1
premettendo che gli stessi, durante le festività natalizie del 2011, in Parte_3 sostituzione del cancello vecchio, realizzato a far data del 1997, arrugginito e non funzionante, che rimaneva sempre aperto giorno e notte, avevano provveduto ad installare un nuovo cancello in ferro tra la proprietà di fu (particella n. 645) e il fabbricato (già particella n. 53 Controparte_2 _5 piano terra, con accessori), “lasciandolo tuttora aperto, di giorno e di notte” , senza averle consegnato le relative chiavi, nonostante le reiterate richieste;
mentre nel settembre 2012 avevano provveduto a collegare i fili elettrici del cancello, senza che però lo stesso venisse usato elettricamente, in quanto mancante del motore.
Assumeva che dopo la morte del marito, , i predetti coniugi Controparte_6 CP_7 da gennaio 2012, avevano tenuto comportamenti lesivi dei diritti di proprietà e di servitù relativi al piano terra del fabbricato suddetto, sito in agro di Bovalino, località Fondaco Vecchio n. 24. Tali comportamenti, sempre secondo gli assunti degli attori si sarebbero sostanziati: Parte_4
• nell'avere reso difficoltoso per l'attrice l'esercizio del diritto di passaggio attraverso il cancello lato Nord, nonché del diritto di passaggio pedonale nel suo terreno (particella n. 55 Località Fondaco Vecchio, 24), sia nel suo fabbricato (al piano terra del n. 24, località Fondaco Vecchio, in Bovalino, già prima identificata con la particella n. 53), sia dal portoncino della cucina della suocera;
• nella necessità, nel mese di marzo 2012, di realizzare da parte di lei attrice alcuni lavori non previsti (un recinto più sicuro in ferro) presso la propria abitazione sita in corrispondenza della particella n. 652, al fine di proteggere la sua proprietà e di evitare ogni possibile pregiudizio arrecato alla suocera ( ) ai cani di sua proprietà; CP_5
• nell'avere abusivamente installato, nel dicembre 2011, un tubo volante lungo il muro divisorio (realizzato abusivamente dai coniugi convenuti) lungo il confine Ovest, successivamente coperto con cemento nel mese di marzo 2012, oltre ad alcuni tubicini per il climatizzatore installati nel muro del villino di proprietà dei coniugi (in corrispondenza della particella n. 621) nel dicembre CP_7
2011;
• nella reiterata mancata consegna delle chiavi del cancello e del suo domicilio sito al piano terra dell'edificio corrispondente al n. 24 della località Fondaco Vecchio n. 24 (in atto occupato dalla suocera ), chiavi necessarie sia per l'accesso nell'appartamento a p.t., sia per accedere CP_5 nell'appartamento al primo piano, nonché per ispezionare i contatori generali Enel e Sip ed accedere al lastrico solare;
• nella circostanza che il cognato sistematicamente accumulasse residui di sporcizia a ridosso CP_1 del muro di cemento armato di proprietà dell'attrice (di cui alla particella n. 652), confinante con la proprietà dei prefati coniugi (particella n. 517); Persona_8
• nell'avere i detti coniugi posizionato (ad inizio lavori), intorno al 2008 circa, il proprio villino in violazione del piano regolatore, delle norme del c.c. e della concessione edilizia;
nonché, di avere eretto, nel 2007, un muro divisorio in cemento armato per contenere il terreno riportato, creando servitù (di acquedotto e di metano per il climatizzatore), abusive e in modo clandestino, senza la sua preventiva autorizzazione, oltre all'apertura di luci e vedute dirette in violazione di ogni norma lungo tutto il muro in cemento armato realizzato ad Ovest del confine tra la particella n. 621 -di proprietà dei convenuti- e la prefata particella n. 55 di sua proprietà, costringendola -di fatto- a realizzare, tra il mese di marzo e giugno 2012, dei lavori in via provvisoria atti a coprire dette vedute e luci abusive sul confine Ovest e ad impedire il passaggio dei convenuti nella particella di sua proprietà, o addirittura, per il tramite di un varco appositamente realizzato nel muro medesimo, di circa 20 cm., che crea altresì pregiudizio estetico alla sua proprietà.
Chiedeva, per tanto,che l'adito Tribunale così statuisse in suo favore:
“A) Venga accertato il diritto di esclusiva proprietà in capo agli stessi istanti e per l'effetto siano dichiarati inesistenti diritti affermati da altri sul bene e che venga disposto che cessino le molestie o turbative, descritte in narrativa, che altri arrecano al suo diritto di proprietà. Che non vi può essere interversione del possesso in favore dei convenuti o della loro famiglia, con violenza o clandestinamente, sui beni di proprietà degli istanti, Con condanna al risarcimento danni nella misura che sarà accertata in giudizio o in via equitativa.
B) Venga fatta la declaratoria dell'abusività delle servitù abusive costituite clandestinamente, in agro di Bovalino Località Fondaco Vecchio dai convenuti, nella particella n. 55, (con le)vedute poste lungo il confine Ovest limitrofo tra la p.lla 621 di proprietà dei convenuti e la p.lla 55 di proprietà dell'attrice, ad una distanza inferiore a quella prevista dalle norme(del) c.c. integrate dai regolamenti locali;
C) Venga disposta la demolizione della casa dei , costruita senza alcuna CP_7 autorizzazione edilizia, nella parte in cui ledono i diritti soggettivi degli istanti in relazione alle distanze;
D) Vengano i coniugi condannati al risarcimento dei danni nella misura che sarà CP_7 accertata in corso di giudizio, o in via equitativa, per la violazione di cui ai dettami dell'art. 872 c.c.;
E) Vengano condannati i coniugi alla chiusura delle tre vedute dirette illegittime CP_7 della propria abitazione ancora non finita o all'adozione di quelle cautele che impediscano l'inspicere et prospicere;
ed, in conseguenza della declaratoria delle abusività delle servitù costituite clandestinamente, in agro di Bovalino dai convenuti, nella particella n. 55 (con le) vedute e (luce) poste lungo il confine Ovest limitrofo tra la p.lla 621 di proprietà dei convenuti e la p.lla 55 di proprietà dell'attrice, ad una distanza inferiore a quella prevista dalle norme (del) c.c. integrate dai regolamenti locali;
F) per quanto esposto nella parte narrativa, ex art. 1079 c.c. previo accertamento e da quanto sopra, discende il diritto dell'attrice ad ottenere ex art. 1079 c.c. previo l'accertamento e dichiarazione a carico dei coniugi convenuti la rimozione delle servitù realizzate dai convenuti tra il dicembre 2011 e marzo 2012 nella p.lla 55 di proprietà di , senza il suo consenso, Controparte_2 né quello dell'Avv. , la rimozione di ogni impedimento all'esercizio della servitù di passaggio Pt_1 accesso lato Nord e la immediata cessazione delle molestie e turbative, con la consegna delle chiavi del cancello, installato dai convenuti durante le feste natalizie (Dicembre 2011) ricadente tra la proprietà di fu (p. 645) e il fabbricato (p.lla 53 p.t.) di proprietà di Controparte_2 _5 [...]
(ora di proprietà dell'Avv. ) e con l'immediata restituzione di tutte le Controparte_8 Pt_1 chiavi che erano in suo possesso, nel proprio fabbricato p.t. per come descritto in narrativa, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. scaturente da atto illecito per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e circonvenzione di incapace a danno di un minore (ex art. 646 c.p.), (nonché)delle chiavi del proprio fabbricato p.t. località Fondaco Vecchio, 24 e del cancello d'ingresso lato Nord per come descritto al p. A, B, C, D, E, F, G, H, con cessazione di tutte le turbative.
G) Poiché i fatti sopra descritti costituiscono reato, Dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi equitativamente, oltre gli accessori, maturandi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio ”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 05.04.2013, depositata in cancelleria in data 08.04.2013, si costituivano innanzi al Tribunale di LOCRI i convenuti coniugi e , contestando, in CP_1 Controparte_9 fatto ed in diritto, tutte le affermazioni, letesi, le domande e richieste come formulate da parte attrice.
Eccepivano, in via preliminare, che:
- il cancello lato Nord, esistente sin dal 1997, apposto sulla proprietà degli eredi di _5
(zio delle parti in causa) risultavaaperto notte e giorno consentendo a tutti gli aventi diritto,
[...] aventi causa di fu (nonno delle odierne parti in causa), di fruire dei rispettivi Controparte_2 CP_4 diritti;
- per le chiavi del fabbricato di cui al foglio 15 particella n. 53 sub 5, 3, 4, rilevavano di non occupare detto immobile da oltre sei anni, e che, in atto, il piano terra era posseduto dall'usufruttuaria e dall'attrice, mentre il piano primo era dato in affitto a terzi;
CP_5 - quanto ai fabbricati realizzati sulla particella n. 621 di proprietà di Parte_3 rilevavano che:
- il fabbricato principale era stato autorizzato con C.E. n. 3645 del 27/05/2003;il corpo accessorio “villino” ubicato al confine con la particella n. 55, ubicato sulla particella n. 621 (ex 496) era stato autorizzato con C.E. n. 3761 del 13/08/2004; il corpo accessorio realizzato sulla particella n. 517 “legnaia” era stato autorizzato con C.E. n. 3760 del 13/08/2004;il fabbricato principale era censito nel catasto fabbricati, foglio 15 particella n. 621 ed il “villino”, censito quale pertinenza del fabbricato principale non presentava distanze dai confini, aperture o luci difformi dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG, al confine della particella n. 621 (ex 496) con pareti senza luci o vedute, sul lato Est, ove insistono aperture, la parete trovandosi a distanza dal confine con la particella n. 517 (di proprietà degli stessi convenuti) a m. 3,50, senza che vi siano altre luci o vedute.
In relazione agli immobili oggetto di causa, i convenuti evidenziavano violazioni e abusi perpetrati ai loro diritti di proprietà e comproprietà nel periodo luglio 1993 – dicembre 2012, sia dal defunto sia dalla , in proprio e nella qualità di erede ed Controparte_6 Parte_1 esercente la potestà sul figlio . CP_4
In relazione a tali violazioni proponevano domanda riconvenzionale chiedendo:
“- previo accertamento che l'atto Autori del 19/08/98 stipulato tra e ON Parte_1 è inidoneo a trasferire il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile, dichiarare che la part. 495 (ex 53/e) foglio 15 (allibrata all'urbano quale porzione della part. 652) appartiene in comproprietà a
e agli odierni attori, e , quali eredi Parte_3 Parte_1 CP_4 del defunto , conseguentemente statuire che la tettoia aperta, avente Controparte_6 superficie coperta, realizzata dai coniugi per la parte occupante il suolo in Parte_5 comproprietà è da considerarsi illegittima, ordinando all'attrice la restituito in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che la particella 358 del foglio 15 appartiene in comproprietà a
[...]
e agli odierni attori, e , quali eredi del Parte_3 Parte_1 CP_4 defunto , conseguentemente, statuire che il tratto di recinzione sulla stessa Controparte_6 realizzato dall'attrice a chiusura della sua proprietà (part. 652), per la parte Parte_1 occupante il suolo in comproprietà è da considerare illegittima ordinando la restituzione in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che la part. 492 foglio 15 appartiene in comproprietà a Parte_3
e agli odierni attori, e , quali eredi del defunto
[...] Parte_1 CP_4 [...]
, conseguentemente, statuire che il bagno, il ripostiglio e la scala esterna realizzati Controparte_6 da ad ampliamento del piano terra del fabbricato con cortile di sua Controparte_6 proprietà (foglio 15 part. 53) per la parte occupante il suolo in comproprietà sono da considerare illegittimi, ordinando agli attori la restituito in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto “palme cocus” piantumati dai coniugi – Per_1
al confine con la part. 53 di proprietà di non rispettano le distanze Pt_1 Controparte_6 previste dall'art. 892 c.c., conseguentemente, ordinare agli attori, l'estirpazione e/o la recisione dei rami che si protendono fino alla parete del 1° piano (2° f.t.) di proprietà esclusiva di Parte_3 ;
[...]
- accertare e dichiarare che il condizionatore collocato dai coniugi sul muro Parte_6 perimetrale del fabbricato (part. 53) a livello del 2° piano f.t. di proprietà di Parte_3
, travalica i limiti previsti dall'art. 1102 c.c., conseguentemente, ordinare agli attori, lo
[...] spostamento di detto impianto;
- accertare e dichiarare che il muro di recinzione in blocchi realizzato da Parte_1 nella sua proprietà (part. 652) al confine con la part. 517 di proprietà , viola le CP_7 prescrizioni di cui all'art. 913 c.c. impedendo lo scolo naturale delle acque, conseguentemente ordinare all'attrice di eseguire tutte le opere necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque condannando la stessa al risarcimento dei danni cagionati al terreno di proprietà dei convenuti;
- accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto (cipressi) piantumati dall'attrice , al Pt_1 confine della part. 652, di sua esclusiva proprietà, con la particella 517 di proprietà Controparte_10 non rispettano le distanze previste dall'art. 892 c.c., conseguentemente, ordinare, ai sensi dell'art. 894 c.c., la loro estirpazione;
in via gradata e alternativa, condannare gli attori al pagamento del doppio del suolo del le superfici occupate, oltre al risarcimento dei danni subiti dai convenuti per le variazioni riscontrate”.
Con ordinanza dell'11.12.2013, ritenuto di differire all'esito delle indagini peritali la decisione sull'ammissibilità e rilevanza delle altre richieste istruttorie avanzate dalle parti,veniva disposta CT sui quesiti contestualmente formulati, all'uopo nominando l'Ing. con Controparte_11 fissazione dell'udienza di conferimento del detto incarico per il 26.02.2014.
Quesiti posti al CT:
1. accertare e descrivere, anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e di planimetrie, i luoghi, gli immobili e le opere oggetto di causa;
2. verificare le modalità di esercizio della servitù di passaggio pedonale di parte attrice sui fondi identificati con le particelle 493 e 496;
3. descrivere l'ubicazione del cancello in ferro indicato a pagina 5 dell'atto introduttivo, precisando se tale cancello impedisce o turba dei diritti di servitù degli attori;
4. descrivere gli accessi al fabbricato di parte attrice e l'ubicazione del contatore;
5. verificare l'ubicazione delle tubazioni descritte a pagina 9 dell'atto di citazione, nonché il rispetto delle previsioni di cui all'art. 889 c.c. e/o la creazione di eventuali servitù;
6. individuare le caratteristiche delle aperture dell'immobile di proprietà dei convenuti che affaccino sulla proprietà attorea ed il rispetto delle distanze legali;
7. verificare se, con riferimento ai fabbricati dei convenuti, sussistano violazioni della normativa codicistica ed integrativa disciplinante le distanze nelle costruzioni;
8. ricostruire, sulla base dei titoli versati in atti e delle descrizioni ivi riportate, le vicende proprietarie che hanno interessato l'immobile contraddistinto dalla particella 495 (ex 53/e), nonché l'attuale stato dell'immobile e gli eventuali manufatti insistenti su di essa;
9. descrivere il posizionamento della recinzione della proprietà attorea identificata dalla particella n. 652 e verificare l'eventuale invasione della proprietà confinante;
10. descrivere il fabbricato di proprietà dell'attrice (piano terra) e verificare se, con l'ampliamento descritto alle pagg. 20 e 21 della comparsa di costituzione e risposta, si è verificata o meno occupazione di suolo comune e/o altrui;
11. descrivere le opere realizzate sulla corte comune;
12. accertare se le “palme cocus” ed i cipressi sono stati piantati nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti;
13. descrivere il posizionamento del condizionatore degli attori ed accertare se i rumori derivanti dal suo funzionamento superano la normale tollerabilità e se il predetto condizionatore possa avere una collocazione diversa;
14. descrivere se le opere realizzate da parte attrice – indicate a pag. 22 della comparsa di costituzione – abbiano mutato o meno il decorso delle acque e/o ne impediscano il regolare deflusso.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale -in data 24.09.2014-, ed in esito a rilievi e contestazioni con ordinanza del 30.12.2014, era disposta la convocazione del CT per rendre chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte. Tuttavia all'udienza del 11.03.2015 fissata per la comparizione di CT e CC.TT.PP., Pt_1 proponeva querela di falso ai sensi dell'art.221 c.p.c. avente ad oggetto l'atto notarile del 30 marzo 1989 Rep. 27300, nella parte relativa alla divisione dei beni solo per la particella 495 del foglio 15 ex 53, che non apparteneva (a suo avviso) al de cuius fu sicché –salva CP_4 CP_6 eccezione d'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della spiegata querela-, chiedeva termine per esame. Tuttavia con ordinanza del 17.06.2015, il Tribunale “ ritenuto che nel caso in esame l'istante intenda esclusivamente contestare la veridicità del contenuto intrinseco delle dichiarazioni contenute nell'atto del 30 marzo 1989 (ed in particolare,l'affermazione secondo cui ….), laddove la querela di falso può trovare ingresso al solofine di contestare l'effettiva provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e la realtà delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ritenuta inammissibile la querela di falso, non autorizzava la presentazione della stessa con l'istanza depositata in data 10.03.2015, fissando nuovamente l'udienza per la convocazione del CT, in contraddittorio con i consulenti di parte (dunque richiamando l'ordinanza del30.12.2014).
Nelle more, avverso detto provvedimento, le parti attrici spiegavano entrambe in data 25.06.2015, due distinti reclami al Collegio, chiedendo la revoca dell'ordinanza reclamata e la prosecuzione dell'istruzione della causa con oggetto la querela di falso, disponendo formalmente a mente dell'art. 39 c.p.c. la sospensione del procedimento principale, posta la impugnabilità della eventuale ordinanza di Tribunale in composizione collegiale.
I due distinti reclami, riuniti al n. 905/2015 RG e chiamati all'udienza collegiale del 06.10.2015, venivano dichiarati inammissibili giusta successiva ordinanza del 20.10.2015,con la quale si statuiva
-altresì- che le spese di lite sarebbero state regolate al termine del giudizio di merito.
A seguito di successivi differimenti, all'udienza del 24.04.2017 le parti attrici chiedevano di poter produrre atto notarile del 19.11.2015, in quanto di formazione successiva, dichiarando di averne avuta copia nel 2016, insistendo per la rinnovazione della perizia (in ordine alla quale deducevano che il CT avesse utilizzato atti non assunti nel contraddittorio delle parti) e, all'esito delle opposte deduzioni, con ordinanza del 24.07.2017 il Tribunale , rilevato che l'elaborato peritale sia sufficientemente esaustivo con riferimento ai dati tecnici che possono concorrere a fondare il convincimento del giudicante …; ritenuto che la c.t.u. non sia affetta dalla nullità denunciata da parte attrice all'udienza riservata in quanto il consulente ha dato atto dei documenti utilizzati per lo svolgimento delle operazioni peritali, assunti nel contraddittorio tra le parti;
ritenuto che
l'oggetto della controversia sia relativo alla prova dell'esistenza di diritti reali sui beni immobili e pertanto le prove orali sul punto sono inammissibili;
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 11.06.2018 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza -11.06.2018- l'Avv. insisteva per l'accoglimento dell'istanza di revoca Pt_1 dell'ordinanza istruttoria, dalla stessa inoltrata in data 07.06.2018, contestando ulteriori violazioni nelle quali sarebbero incorsi il CT ed il CTP di parte convenuta;
il Giudice rinviava all'udienza del 24.09.2018 per le valutazioni in merito alla chiesta revoca, con termine a parte convenuta fino a 10 giorni prima della detta udienza per eventuali controdeduzioni. All'udienza del 24.09.2018 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 234/2019, pubblicata in data 23.02.2019, non notificata, oggi appellata, così pronunciava:
<<<- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e pertanto condanna(va) la parte
convenuta alla rimozione dei tubi posti sul muro di confine tra le particelle 55 e 621, foglio di mappa 15, nonché la copertura della luce creata nella tettoia lato mare di cui alla pagina 67 foto 30 dell'elaborato peritale, rigettando per il resto le altre domande;
- accoglie parzialmente la domanda di parte convenuta accertando conseguentemente il diritto di proprietà di entrambi i condividenti sul bene sito nel Comune di Bovalino, identificato nella particella 495, foglio di mappa 15, rigettando per il resto le altre domande;
- compensa le spese del giudizio;
- pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di consulenza, da liquidarsi con separato decreto”>>>.
Nella motivazione della sentenza , esaminati atti notarili e frazionamenti catastali, il Tribunale così pronunciava:
1. Quanto all'accertamento dei diritti di proprietà: affermava che il consulente tecnico aveva ricostruito i diritti di proprietà originari attraverso atti notarili e successive volture e frazionamenti catastali. Le conclusioni del consulente sono state condivise dal giudice, poiché basate su una lettura chiara e univoca degli atti notarili e su indagini strumentali e dirette sui luoghi.
2. In merito alla divisione dei beni immobili, la sentenza distingueva tra le parti del bene immobile rimaste in comune e quelle di pertinenza esclusiva. La particella n. 495, identificata come precipuo oggetto della contesa, si è accertato essere rimasta in comunione insieme alle particelle 492, 497, e 358 ed essendo inclusa nella particella n. 496, risultava gravata da servitù.
3 Quanto alla titolarità della particella n. 492,, questa era stata oggetto di vari trasferimenti, a partire da una donazione del 1948 da parte dei genitori di . Successivamente, la proprietà era CP_4 stata frazionata con la divisione del 1989; la donazione del 1951 da a , CP_4 ON
e il successivo atto di compravendita del 1998, sono quindi presi in esame per determinare se la particella n. 495 vi fosse inclusa.
4. Circa la scrittura privata e l'atto di divisione: era stata prodotta dalla parte attrice una scrittura privata tra , e , per dimostrare che Controparte_2 ON Persona_9 ON aveva venduto una parte del terreno oggetto di esame. Tuttavia, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la scrittura privata non avesse valore probatorio e ha dato prevalenza all'atto pubblico di divisione stipulato nel 1989.
5. Sulla servitù di passaggio: La servitù di passaggio pedonale e di tubi per uso irriguo sulla particella n. 496, secondo quanto accertato dal consulente non risulta gravosa oltre la norma ed è rispettosa delle dimensioni prescritte, così comeil cancello sul confine con via Fondaco Vecchio è accessibile a entrambi i condividenti.
6 . Circa le violazioni delle distanze legali: Sono state riscontrate violazioni delle distanze legali per quanto riguardava l'apposizione di tubi e tettoie: la tettoia lato mare non rispettava l'altezza minima di 2,50 m, ma la tettoia lato monte non costituiva luce o veduta;
ciò posto, la domanda di risarcimento per la violazione delle distanze legali era stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di ridimensionamento della tettoia lato mare all'altezza minima di 2,50 m.
7. Recinzione e ampliamento della proprietà: La recinzione apposta dalla parte attrice includeva parte della particella n.358 e l'intera particella n.495, e comportava l'ampliamento della proprietà esclusiva di ,che, tuttavia, si era protratto nel tempo con la tolleranza dei parenti Controparte_12 condividenti, per cui la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino era stata respinta.
8. Sulle altre questioni, il Giudice di primo grado ha rilevato che:
- Le siepi sul confine con la particella n. 517 erano a distanza regolamentare se si assolveva alla normale potatura.
- Le immissioni derivanti dal condizionatore erano da ritenere tollerabili.
- La domanda di modifica dello scorrimento delle acque piovane era stata rigettata per mancanza di prove sufficienti. APPELLO PROC. n 754/2019 RGAC
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.09.2019, e Parte_1 hanno impugnato la Sentenza n. 234/2019 resa dal Tribunale di Locri in data CP_4
23.02.2019., per i seguenti motivi:
1. La sentenza doveva essere riformata perché il giudice non aveva ammesso la produzione degli atti Cafari del 1942 e del 1949 depositati durante la CT , produzione asseritamente legittima anche se tardiva perché l'attrice di tali atti non aveva avuto in precedenza conoscenza, perché le controparti li avevano fatti sparire ed erano stati trovati solo dopo richiesta all'archivio notarile e alla conservatoria. Richiamava l'ordinanza del 24.7 2017 e la richiesta di revoca del 7.6.2017
2. La sentenza era da considerare generica, lacunosa e non coerente con gli atti e le Per_1 rilevazioni degli attori e dei consulenti di parte (ing. e geom. ; era Per_10 inoltre,contraddittoria nelle motivazioni e errata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con difetto assoluto di motivazione.
3. Si chiedeva l'accoglimento integrale della domanda, pure in ordine alla proprietà esclusiva della particella 495, 358 poiché oggetto di una regolare compravendita tra _5
e , dimostrata da un atto notarile del 1998, nonché per
[...] Parte_1 usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c.,in quanto ricorreva il possesso in buona fede, ovvero unendo il possesso esclusivo e pacifico a quello di , risultante da ON un atto del 1951 e dalla sottoscrizione dela scrittura privata del 9.2.1958, tanto che _5
nell'atto notarile del 19.8.1998 aveva dichiarato che la plla 495 risultava intestata al
[...] fratello solo per un errore catastale
4. · La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che:
"Tale frazionamento viene utilizzato dai germani per la divisione del 1989,notaio Per_1
e quindi è da ritenersi accertata, nel presente giudizio, la consistenza e l'estensione Per_2 della proprietà oggetto di tale atto dispositivo" . Il frazionamento allegato all'atto di donazione per notaio del 30.03.1989 era stato redatto dopo la morte del de cuius, ed è frutto di Per_2 un errore catastale per come accertatodalla perizia di parte, ing. e il compianto CP_13 geom. nell'interesse di Persona_12 CP_4
5. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava , con riferimento alla scrittura privata del 9.2.1958, che: "Va innanzitutto considerato che la scrittura privata allegata non ha alcun effetto probatorio sull'accertamento del diritto di proprietà in quanto non oggetto di verificazione dell'autenticità delle scritture. In secondo luogo, deve riconoscersi efficacia prevalente all'atto di divisione del 1989, in quanto anteriore all'atto di trasferimento del 1998 e poiché espressamente richiama l'atto di frazionamento a firma del geometra che a sua volta utilizza la consistenza figurativa CP_14 della particella 53 (dal quale poi scaturisce la 495), come tratta dal primo atto di successione di del 17.10.1973. Tale dato, unito alla circostanza che gli atti di donazione del CP_4
1948 e del 1951 erano di difficile interpretazione in quanto le consistenze geografiche dei fondi confinanti sono indicate in maniera fisica e non figurativa,con riferimenti a fogli di mappa o particelle, comportano il rigetto della domanda…ecc”, e ciò perché i suoli e gli immobili oggetto degli atti di trasferimento risalenti, che non avevano indicato le particelle, sarebbero stati identificabili se correttamente interpretati gli atti e posti a confronto con i luoghi, anche se i segni lapide ed altri confini erano nel tempo venuti meno. Era quindi contestabile la determinazione cui era giunto il CT, recepita dalla sentenza, per cui non sarebbe stato possibile ricavare che la plla 495 era stata oggetto di atti di trasferimento che l'avevano attribuita a >Dattilo . _5
6. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante riconosceva che la part.lla 496 era gravata da servitù di passaggio, esclusivamente pedonale, in favore degli appellanti, per come da atto notarile 19.03.89 per notaio ma aveva omesso di Per_2 riportarlo nel dispositivo
7. la sentenza era errata nella parte in cui indicava " Con riferimento al cancello apposto sul confine con la via pubblica Fondaco Vecchio": il cancello, invece, era installato tra la part. lla 645 di proprietà privata (e non pubblica) di fu e il Controparte_2 _5 fabbricato 53 p.t. di proprietà esclusiva degli appellanti, per come da atto notarile del Per_2
30.03.1989, allegato al punto 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fascicolo di parte degli attori (punti 24, 25 indice del 10.01.2013, nonchè i due atti notarili Per_13 stipulati nel 2015 e 2017, depositati in atti all'istanza di revoca di ordinanza del 07.06.2018). Ribadiva che la via fondaco vecchio era proprietà privata, non essendoci agli atti nessun esproprio in favore del comune di Bovalino. La sentenza di primo grado non aveva rigettato le domande della parte convenuta relative alla comproprietà della particella 495, frutto di una donazione e divisione contestuale (1989) di un bene altrui senza titolo di provenienza. Inoltre La sentenza era errata anche nella parte motiva in cui il Giudice riportava che la parte attrice aveva liberamente utilizzato l'apertura dello stesso per accedere e far effettuare il sopralluogo e il cancello non insiste sulla proprietà esclusiva delle parti, dal momento che agli atti risultava che l'attrice non aveva le chiavi del cancello, perché le erano state sottratte dai convenuti e sempre consegnate dalla parte convenuta, per come richiesta pag. 5, 12 dell'atto introduttivo e ribadito in tutti gli scritti difensivi,
8. La sentenza di primo grado non aveva disposto il ripristino del gradino di accesso alla particella ex 55, la demolizione del giunto tecnico, la riduzione in pristino del fabbricato villino nella particella n. 621, considerato abusivo ed in violazione della normativa edilizia e antisismica.
9. QUANTO ALLE MOLESTIE ART.833, 949, 1079, C.C., l'accoglimento delle conclusioni in sede giudiziaria comportava anche la eliminazione di quei manufatti (tubi,etc), che in concreto ledevano il diritto in capo agli istanti.
10. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che: "Nello stesso confine tra le due particelle sopra richiamate sono poste due tettoie. La tettoia lato mare, costruita sul fondo di proprietà dei convenuti e insistente da un lato sul terreno degli attori determina il formarsi di luce a distanza non regolamentare, ai sensi dell'art. 901 c.c. in quanto non ha il lato inferiore ad un altezza maggiore di 2,50 m dal pavimento. Con riferimento alla tettoia lato monte, invece, essa non costituisce luci o vedute in quanto essa è aperta e il confine è delimitato da una ringhiera in cemento prefabbricato.
11. Ciò rilevato si evidenziava che l'art. 872 c.c. dispone il rimedio reale della riduzione in pristino qualora vengano violate le regole, stabilite nella successiva sezione VI del Titolo II del libro terzo, in materia di violazione di distanza legali, fermo restando il risarcimento del danno." Le misurazioni aventi ad oggetto la distanza tra i fabbricati avevano
o riscontrato un dato positivo quindi ininfluente all'indagine che ci occupa” . Il Giudice aveva errato a considerare regolare la distanza tra i due fabbricati, pari a 9,28 m., non specificando che si tratta di un fabbricato part.lla 621, villone di proprietà dei convenuti e il fabbricato part.lla 53 p.t. di proprietà degli attori (quesito n. 7ordinanza G. Delfino), in aperta violazione della normativa codicistica e integrativa, che prevedeva distanza minime pari a 5 metri dal confine e 10 metri tra i fabbricati (vedasi cass. civ. sent. n. 7275/2006, cass. civ. sent. n. 15886/2005, cass. civ. sent. n. 11744/2003, cass. civ. sent. n. 21125/2015). Oltre alla riduzione in pristino e non alternativamente, la normativa indicata prevedeva il risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente
12. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che: "Dagli atti di causa è emerso che l'ampliamento della proprietà esclusiva di Controparte_12
è stata effettuata in epoca risalente (2003-2011), già dal dante causa degli odierni
[...] attori, con la tolleranza dei parenti condividenti, ed inoltre, con riferimento ai vani ulteriori dell'appartamento già oggetto di donazione, ecc…” Assumeva l'appellante vi fosse un errore laddove il Giudice aveva riportato come data di ampliamento della proprietà esclusiva, l'anno 2003 al posto del 1993, come risultante dalla pratica di condono, rilasciato dal Comune di Bovalino, depositato in atti, allegato al fascicolo di parte di primo grado, termini 183 VI comma, nonchè certificato di condono consegnato brevi manu al CT, poi trasmesso al CT tramite pec, nel mese di maggio 2014, allegato alla CT in atti. 13. La sentenza era errata sia nella compensazione delle spese, sia nella liquidazione delle spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50%, in quanto non teneva conto che le domande accolte in favore degli attori erano maggiori di quelle dei convenuti
Gli appellanti conclusivamente chiedevano la riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito, così concludendo:
<<<Voglia l'Ecc.ma Corte,“contrariis reiectis accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri in persona del G dott.ssa Rando, pubblicata il 23.02.2019 e non notificata, a definizione del procedimento civile r.g. 37/2013, nella parte in cui è risultata generica, lacunosa, non coerente con quanto risulta dagli atti e rilevato dagli attori e dai consulenti di parte ing. e geom. contraddittoria nelle Per_10 CP_15 motivazioni, errata anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza e pronunciato, difetto assoluto di motivazione. … In via principale, si chiede che l'ecc.ma Corte di Appello adita voglia accogliere integralmente la domanda attorea, anche per la particella 495, per come sopra descritto (vedesi da pagg. 33 a 41 del presente atto), anche per usucapione abbreviata (ai sensi dell'art. 1159 c.c.), perché non si tratta di acquisto a non domino ma di regolare compravendita tra l'effettivo proprietario fu ON
e , con atto notarile di agosto 1998, ampiamente CP_6 Pt_1 Parte_1 Per_2 dimostrato, e anche per la part.lla 358”.
Voglia, ancora, l'Ecc.ma Corte dichiarare la “sentenza (del Giudice di primo grado) lacunosa anche con riferimento ai beni comuni p.lla 495, 358; l'attrice aveva chiesto, con il primo termine, l'acquisizione della proprietà della part.lla con il possesso, unendo il proprio possesso ultraventennale a quello di , stante la dichiarazione dello stesso di possesso, secondo ON il suo titolo di provenienza esclusivo, quindi l'avv. ai sensi dell'art. 1159 c.c. chiede che Pt_1 venga dichiarato l'acquisto della proprietà della p.lla 495, essendo acquirente in buona fede, e di essersi immessa nel possesso del bene, animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, dalla data della compravendita (agosto 1998 notaio , in maniera Per_2 continua, esclusiva, pacifica, non clandestina, e in maniera durevole, per come evincesi dai manufatti esistenti, nella part.lla 495 e che idem dicasi per la p.lla 358 (…). La sentenza di primo grado va riformata anche nella parte in cui omette decisioni e disposizioni consequenziali, chieste dagli attori nell'atto introduttivo e omesse nel
P.Q.M.
, in relazione ai fatti conosciuti nella parte motiva accertati giudizialmente ma omessi nel dispositivo, per come nel presente appello.
In via subordinata(dichiarare) l'acquisto della part.lla 495 quale possessore in buona fede, avendo unito il proprio possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo , risultante dal suo titolo di provenienza atto di donazione del ON
22.07.1951 per Notaio n. 2040-1490 di rep. per come dichiarato dallo stesso Per_14 ON nell'atto notarile del 19.08.1998 di compravendita, insieme a , entrambi Per_2 Persona_9 hanno sottoscritto la scrittura privata del 09.02.1958 allegata in atti. In via subordinata(dichiarare) l'acquisto della part.lla 358, quale possessore in buona fede e esclusivo, uti domino, avendo unito il proprio possesso esclusivo pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo fu ex art. 1159 c.c. Controparte_2 CP_4
Con l'ammissione degli atti non ammessi poiché non dipendente da causa imputabile agli attori, in quanto conferenti ai fini della decisione, inclusa la scrittura privata del 1958, rilevante e conferente, vedesi da pag. 28 a 31 del presente atto, nonché della scrittura privata del 09.02.1958 non contestata dalle parti vedesi pagg. 35 36, 38, 40, 41 del presente atto.
Con il rigetto delle domande di parte convenuta relativamente alla comproprietà della part.lla 495, in quanto frutto di una donazione e divisione contestuale di un bene altrui, del 30.03.1989, per notaio tra i germani e senza titolo di Per_2 Parte_3 Controparte_2 provenienza (atto notarile di donazione per notaio del 12.09.1948) ma con successione del de Per_15 cuius (classe 1924) e frazionamento successivo alla sua morte, frutto di un errore CP_4 catastale precedente per come dimostrato anche nel presente atto (…).
Con condanna degli appellati alla consegna di tutte le chiavi in loro possesso, relativi al fabbricato 53 p.t. ingresso nord di proprietà degli appellanti, nonché le chiavi del cancello che è posto tra la part.lla 645, 491 (…) e la part.lla 53 p.t. (…) … oltre il risarcimento di tutti i danni, subiti dagli appellanti per il grave disagio di non poter accedere alle proprie proprietà a causa delle loro e provocazioni, molestie, turbative, nonché per la sottrazione delle chiavi, necessarie anche in caso di black out della luce, essendo poco verosimile che gli appellati non chiudano il cancello a chiave, manualmente, o con impianto elettrico, in qualsiasi momento (cosa che avviene tuttora, per come spiegato). La sentenza deve essere riformata in maniera più chiara per quanto riguarda le chiavi del cancello, del portone ingresso lato nord (…). L'avv. ha diritto all'accesso principale ingresso Pt_1 lato nord via fondaco vecchio 24 p.t. di sua proprietà, alle chiavi, e ha diritto ai sensi dell'art. 1117 c.c. di accedere al lastrico solare di proprietà di , avendo l'antenna della Parte_3 televisione e il diritto di servitù scaturisce dall'atto notarile del 30.03.1989 per notaio Per_2 avendo fatto sempre richiesta sin dall'atto introduttivo e in tutti gli scritti difensivi e il fatto che le scale siano di proprietà comune scaturisce anche dalle planimetrie allegate e facenti parte integrante dell'atto notarile 30.03.1989, per come da scheda modello 97 numero 163 del 19.03.1984; la sentenza va riformata in tal senso, rientrando nel quesito 1 dell'ordinanza G. Delfino, tant'è che il ctu è andato a fare rilievi sul lastrico solare (di proprietà di ) del fabbricato Parte_3
p.lla 53, omettendo di fare rilievi fotografici e di riportare l'antenna ivi esistente tuttora (gli appellanti hanno la televisione al piano terra).
Con condanna al ripristino del gradino accesso part.lla 55, divelto e mutato in corso di causa, per come subito contestato, con osservazioni memorie di replica ctu, creando disagio, per accedere alla part.lla 55, di proprietà degli attori.
Con la condanna alla demolizione del giunto tecnico. Obbligando, altresì, gli appellati a lasciare libero il cancello, da mezzi e cose che continuamente lasciano in tutta la part.lla 645, nei pressi del cancello, impedendo il passaggio agli appellanti, davanti alle finestre del p.t. di loro proprietà, portone di ingresso principale e portoncino di ingresso lato nord. Con cessazione delle molestie, continue provocazioni, turbative per chiavi, gradino, per come descritto in narrativa del presente atto, nonché in tutti gli scritti del giudizio di primo grado. Ordinando la riduzione in pristino per quanto riguarda il fabbricato villino, posto nella part.lla 621, poiché tutto abusivo;
agli atti vi è la prova della difformità tra la concessione edilizia e la realizzazione del fabbricato, in violazione della normativa antisismica, d.p.r. 380/2001 art. 65 67, comma 8, 93, 94 artt. 17 e 18 della legge 64/74 e D.m. 14.01.2008, e altresì, art. 4, 6, 7 della legge, 1086/71.
Con riforma della sentenza di primo grado anche nel punto in cui riconosce le spese e competenze di giudizio, oltre rimborso generale 15%, Cassa 4% come per legge in favore degli CP_16 appellanti, per come motivato nell'atto di appello. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso generale 15%, Cassa Forense 4% come per legge, anche per questo grado di giudizio”.>>>
Parte appellata e si costituivano il 23.01.2020 CP_1 Parte_3 eccependo:
- In via preliminare l'invalidità dell'atto di appello ex art. 342 cpc.
- Inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345 e 346 cpc. (ricorrendo l'ipotesi in cui i procuratori dell'odierna parte appellante (Avv.ti e Pellegrino) Pt_1 non si erano presentati all'udienza di precisazione delle conclusioni, valeva la presunzione che la parte avesse voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (ovvero quelle dell'atto introduttivo del giudizio datato 30.12.2012); del pari, le istanze istruttorie, non accolte nel corso del giudizio, che non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi tacitamente rinunciate, con conseguente impossibilità di riproporle in sede di impugnazione. Ciò valeva anche per le censure mosse all'elaborato peritale. In particolare rilevavano che era stata avanzata dagli odierni appellanti ( ) in primo Parte_5 grado solo una eccezione riconvenzionale di usucapione , priva di prova, e che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta solo in appello per la prima volta era inammissibile.
Dopo avere riepilogato tutto lo svolgimento del processo di primo grado, e l'appello di controparte, concludevano <<< Voglia l'Ecc.ma CORTE adita, previa riunione del presente gravame (n. 754/2019 r.g.) proposto da e a quello (n. 766/2019 Parte_1 Parte_2
r.g.) proposto dai coniugi e , dichiarare CP_1 Parte_3 inammissibile l'impugnazione (n. 754/2019 r.g.) proposta da e Parte_1 Pt_2
, ai sensi degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., nonché rigettarla perché infondata in fatto e diritto,
[...] con conferma della statuizione resa in relazione alle domande formulate dagli appellanti
[...]
e nel giudizio di prime cure;
con vittoria delle spese e compensi Parte_1 CP_4 del presente grado di giudizio;
conseguentemente, all'esito della riunione dei giudizi, accogliere l'appello (n. 766/2019 r.g.) proposto dai coniugi e e, per l'effetto, in parziale CP_1 Parte_3 riforma della sentenza n. 234/2019 emessa dal TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI -Giudice Dott.ssa Roberta RANDO-, nell'ambito del giudizio n. 37/2013 R.G., pubblicata in data 23.02.2019, accogliere le domande tutte già avanzate dai convenuti/attori in via riconvenzionale coniugi CP_1
e con la Comparsa di Costituzione e Riposta con domanda
[...] Parte_3 riconvenzionale depositata in data 08.04.2013 nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese e compensi sia del presente grado di giudizio e, alla luce dei motivi addotti nel gravame, anche del giudizio di primo grado>>.
APPELLO PROC. N. RG 766/2019
e hanno proposto autonomo appello con atto di CP_1 Parte_3 citazione avverso la sentenza n. 234/2019, pubblicata in data 23.02.2019, che ha preso il numero di RG 766/2019 nel quale hanno dedotto i seguenti motivi :
A. Omessa statuizione in ordine alle spese di lite del reclamo al collegio proposto da parte attrice procedimento al n. 905/2015 r.g. dichiarato inammissibile con ordinanza del 20.10.2015 dal collegio del Tribunale di Locri. B. Omessa statuizione circa l'inidoneità (e/o nullità) dell'ATTO DI VENDITA per Notaio el 19.08.1998 a trasferire in favore di la piena ed Per_2 Parte_1 esclusiva proprietà della particella 495 (ex 53/e) di mq 60. C. "ERRONEA e/o ILLEGITTIMA applicazione delle norme afferenti alla regolamentazione giuridica delle COSE COMUNI." D. Omessa pronuncia in punto di violazione delle distanze per gli alberi. E. Erronea applicazione dei limiti previsti dall'art. 1102 cc in merito alla collocazione del condizionatore. F. Omessa pronuncia sulla richiesta di esecuzione delle opere di sistemazione necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque.
Hanno quindi concluso chiedendo accogliersi l'appello (n. 766/2019 r.g.) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 234/2019 accogliere le domande tutte già avanzate da CP_1
e con la Comparsa di Costituzione e Risposta con domanda
[...] Parte_3 riconvenzionale depositata in data 08.04.2013 nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
In questo processo si è costituita parte appellata – con Controparte_17 comparsa di risposta ed appello incidentale – nella quale si ripercorrevano le difese spiegate negli atti difensivi pregressi e nell'atto di citazione in appello già proposto dai comparenti (iscritto al n 754/2019 RG), si ribadivano tutte le eccezioni e difese, , si contestavano tutte le richieste ed eccezioni delle controparti, e si concludeva chiedendo:
- Rigetto dell'appello spiegato dai e;
CP_1 Pt_3
- L'accoglimento in via principale di tutte le richieste spiegate nell'atto di appello n 754/2019 RG, le cui conclusioni erano d ritenresi interamente ribadte e trascritte;
- In via subordinata riconoscere l'usucapione in favore di della proprietà Controparte_17 per pacifico ultraventennale possesso delle plle 495,351, 358 del foglio di mappa n15 località fondaco vcchio ) ai sensi dell'art 1159 cc , ivi compresi tutti i manufatti insistenti sulle plla 495 , 351, 358, 492, 494, 495, 497 ; e con riforma delle spese del primo grado e vittoria delle spese del presente.
I DUE PROCESSI DI APPELLO, chiamati all'udienza del 27.2.2020, venivano riuniti, e le cause rinviate all'ud del 4.6.2020 . Seguivano differimenti d'ufficio quindi era fissata l'udienza di trattazione del 12 maggio 2022. Con ordinanza 9.6.2022 era fissata la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza del 26.9.2024; con successiva ordinanza del 29.10.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, non può non censurarsi la estrema prolissità e disorganicità degli atti difesivi dell'appellante , la continua reiterazione di argomenti difensivi, a scapito della CP_12 chiarezza e della immediata visibilità e percepibilità delle questioni rilevanti ai fini del decidere, che hanno reso difficoltosa persino l'individuazione delle questioni controverse, dei motivi di impugnazione, e la focalizzazione degli argomenti delle difese pertinenti alle singole questioni in campo .
La prolissità dell'appello principale , rinvenibile persino nelle conclusioni , ha mescolato ai motivi d'impugnazione anche argomenti non pertinenti , rivendicazioni, lamentele della condotta dei convenuti- appellati, trattando ripetutamente ed in modo sparso nel lunghissimo atto introduttivo temi non sempre coerenti con il motivo di impugnazione che si doveva illustrare, giungendo in tale disordinata discussione all'estremo limite della inammissibilità ex art 342 cpc, ha costretto la Corte ad una faticosa opera di sintesi, moltiplicando il rischio di errore.
Atti difensivi così estesi, disordinati, prolissi, e così poco organizzati contravvengono a tutte le indicazioni che impongono – anche ai fini di un efficace contraddittorio - la sinteticità e chiarezza degli scritti difensivi.
Esaminando comunque i motivi che si è riusciti ad enucleati da tale contesto:
1. È necessario, prima di affrontare le questioni di merito, dirimere le pregiudiziali di rito eccepite dalla parte appellata (parte appellante del procedimento riunito RG 766/2019) e secondo cui sarebbe da considerare CP_1 Per_1 Parte_3 nullo l'atto di appello in forza del disposto dell'art. 342 cpc perché carente della formula prevista dall'art. 163 cpc in relazione ai termini di comparizione in giudizio e decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. In proposito va riconosciuta la fondatezza dell'assunto e, però, si deve tener presente che nel caso di specie parte appellata, nel costituirsi in giudizio, oltre a sollevare la pregiudiziale di rito di cui sopra, si è difesa nel merito, sanando in tal modo la nullità eccepita così come efficacemente argomentato dalla Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 21910 del 16.10.2014, Corte di Cassazione, Sez. 6:
“In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”. 2. Non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore eccezione preliminare avanzata dall'appellante sulla erronea omessa acquisizione di atti Controparte_17 notarili (per notaio del 1942 e del 1949 ) depositati solo durante lo Per_15 svolgimento della CT. Fermo l'onere delle parti di depositare documentazione entro i termini della seconda memoria dell'art 183 cpc nel primo grado, appare evidente che ogni produzione documentale effettuata in corso di indagine peritale, disposta dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie , è tardiva e inammissibile.
Ciò ancor di più se gli atti che si pretende di versare al CT in sede di operazioni peritali non siano meri allegati tecnici che lo stesso CT sarebbe autorizzato ad acquisire per redigere l'elaborato (certificazioni catastali, atti tecnici reperibili presso uffici pubblici, ecc), ma siano titoli di proprietà, ovvero atti principali ai fini di prova, che è onere della parte produrre tempestivamente e che neppure il CT di sua iniziativa potrebbe acquisire . Tali sono innanzitutto gli atti pubblici che attribuiscono diritti di proprietà o diritti reali, e che devono essere prodotti da chi ne abbia interesse e entro i termini di legge
Fermo altresì il divieto di produzione di nuovi documenti dettato in appello dall'art 345 cpc, gli argomenti dell'appellante di non avere potuto acquisire detta documentazione nei termini fissati per la produzione dei documenti perché “nascosta” dalle controparti , viene smentito dalle stesse difese : se la documentazione ea disponibile all'archivio notarile, dove la afferma di averla Pt_1 chiesta ed ottenuta, allora deve concludersi che sarebbe stata disponibile in tempo se tempestivamente richiesta.
3. Passando dunque alle questioni di merito, e precisando che fra i 13 motivi di appello
, come sopra sintetizzati , almeno quelli indicati dai numeri 2,3.4.5 riguardano la CP_12 controversia sulla proprietà esclusiva della particella 495, di essi deve affermarsi l'infondatezza, posto che dalla lettura degli atti pubblici tempestivamente acquisiti al processo, non sarebbe certamente possibile risalire all'identificazione dei fondi e degli immobili descritti con riferimento a confini non più esistenti (ruderi, segni lapidei di confine). Neppure l'indagine accurata del CT, che ha posto a raffronto le descrizioni degli atti con i luoghi di causa nello stato attuale hanno consentito di identificare con certezza l'oggetto delle compravendite e donazioni degli anni 1948,, 1951, e men che mai di identificare il suolo che oggi ricade nella particella n. 495 L'assunto dell'appellante , che avrebbe acquistato la particella da , con atto notarile ON del 19.8.1998 per notaio la particella 495 - espressamente indicata nell'atto- non è Per_2 supportato da adeguata documentazione che attribuisca la proprietà della particella al venditore all'atto della compravendita. Il venditore ha dichiarato nell'atto che la plla 495 era “erroneamente” intestata a , mente sarebbe pervenuta a per donazione per notaio CP_4 ON Per_14 del 22.7.1951 rep 2040
Peraltro la ha prodotto una scrittura privata del del 9.2.1958 stipulata fra fu Pt_1 ON
, . Atto non trascritto in cui i soggetti non sono neppure CP_6 CP_4 Persona_9 identificati con date di nascita , le cui sottoscrizioni non sono autenticate;
non vi è certezza né della data né della provenienza . L'atto appare quindi indoneo a fornire prova di un passaggio di proprietà
, oltretutto in esso non vi è indicazione di partcelle ma solo di strisce di terreno, confini , norie, case realizzate all'epoca, ecc. Tali documenti, di cui il CT si è occupato nel rispondere al quesito n 8, così come ha esaminato ed interpretato l'atto per notaio del 1951, non consentono di riscontrare la titolarità del cespite Per_14 in capo a venditore , per come dichiarato nell'atto 19.8.1998: neppure il CT, ON nonostante l'accurata disamina degli atti pubblici, ha potuto identificare l'oggetto degli atti più risalenti (da cui il traeva il proprio diritto di proprietà) , né ha potuto riscontrare sui ON luoghi i confini , indicati con segni lapidei o case rurali non più esistenti.
Nonostante l'accurata ricerca e raffronto, Il CT ha dovuto concludere che dalla lettura dell'atto del 1951 e dalla descrizione dei luoghi non era possibile definire l'oggetto nella plla 495 ; quindi di conseguenza non era possibile verificare la proprietà di . ON
Le contrarie argomentazioni frapposte dal CTP degli attori , ing , che in una lunga Persona_16
(e quanto mai opinabile ) esposizione e ricostruzione tenta di dimostrare che la plla 495 sarebbe ricompresa nella donazione del 1951 e quindi sarebbe entrata nella proprietà del venditore _5
non solo fa riferimento a situazioni non più esistenti sui luoghi, ma si avvale di quella
[...] scrittura privata del 9.2.1958 che non ha alcun valore ai fini di causa, perché assolutamente incerta di data e provenienza
Non appare che l'indagine accurata del CT sa stata smentita dalle contestazioni delle parti, che hanno avanzato soltanto diverse ipotesi non supportate da certezze;
Ciò che è certo è l'inutilizzabilità l'atto – scrittura privata del 1958, privo di provenienza certa e di data certa, privo di indicazioni di particelle – a fine di attribuire titolarità della plla 495 al venditore alla ON Pt_1
Ciò che appare certo e verificabile è l'avere i fratelli (dante cause degli attori – Controparte_2 odierni appellanti ) e dichiarato essere rimasta in proprietà comune ed Parte_3 indivisa la plla 495 con l'atto pubblico di divisione del 30.marzo 1989; ciò nonostante il 19.8.1998
vendeva la particella alla , senza che vi fossero nel frattempo atti pubblici di ON Pt_1 trasferimento successivi all'atto di divisione del 1989.
La CT recepita dal primo giudice risulta assolutamente condivisibile, perché svolta in modo analitico e sulla base delle risultanze di un'attività istruttoria che si è fatta carico della complessità delle vicende ripercorse in tutte le loro risalenti fasi di sviluppo ed ha fornito convincenti risposte alle molteplici osservazioni sollevate dalle parti e dai consulenti tecnici delle stesse
Il criterio adottato dal giudice di prime cure si fonda sul principio che “nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo” (Cass. civ. sent. n. 17756/2015).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha attribuito efficacia prevalente all'atto di divisione del 1989, anteriore all'atto di trasferimento del 1998, cui era allegato l'atto di frazionamento che per la prima volta ha fornito una rappresentazione figurativa con riferimenti a fogli di mappa e particelle, al contrario di quanto avvenuto negli atti di donazione del 1948 e del 1951 dai quali non è possibile evincere con assoluta certezza la consistenza geografica dei fondi perché in essi atti i confini risultano individuati sulla base di elementi fisici non più riscontrabili attualmente, così come rilevato dal CT. Il principio così opportunamente e congruamente utilizzato dal Tribunale di Locri trova ulteriore conferma e specificazione in altre pronunce della Suprema Corte in cui si afferma che per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi e per «l'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto».
In particolare, il frazionamento allegato all'atto di divisione ha una valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali, se il predetto frazionamento sia richiamato nell'atto e le parti abbiano sottoscritto il documento grafico (Cassazione n. 4315/2018); “in tale circostanza, infatti, il frazionamento non è un semplice dato catastale, ma rappresenta la fonte di tale dato, perché espressione della volontà dei contraenti” (Cassazione n. 1446/1996).
Sostiene parte appellante, che vi sarebbe stato un errore nel frazionamento o, comunque sia, un errore nell'indicazione dei confini e nell'interpretazione degli atti correlati intercorsi fra vari soggetti, ed in particolare, tra i germani e . CP_4 ON
Ma detta controversia si sarebbe dovuta risolvere con il ricorso alle cosiddette “azioni di confine”:il regolamento di confine (art. 950 cc), l'apposizione di termini (art. 951 cc) e cioè con azioni che rientrano nel più ampio genus delle azioni petitorie, ossia a difesa della proprietà.
Non si potrebbe riqualificare la domanda originariamente proposta (né a maggior ragione l'impugnazione), come azione di regolamento di confine, che non è quindi oggetto del presente processo, e sulla quale non sarebbe legittima alcuna pronuncia in questa sede.
In forza delle considerazioni sin qui svolte è infondato il motivo di appello proposto da Pt_1
e per l'accoglimento integrale della domanda in ordine alla proprietà esclusiva della CP_4 particella 495. 4. In merito ai motivi di appello che richiedono di riformare la sentenza perché non avrebbe accolto la domanda posta in subordine di usucapione della particella 495, perfezionatosi in capo alla parte medesima quale possessore in buona fede - che avrebbe unito il proprio possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo ON nell'atto di compravendita del 1998 - si tratta di domanda inammissibile perché vi osta il divieto assoluto di proporre nuove domande in appello rispetto a quelle proposte in primo grado.
Del resto, come eccepito da parte appellata ., l'inammissibilità Controparte_18 della domanda discende altresì, e a maggior ragione, dal fatto che parte appellante, già in primo grado, a seguito della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dagli odierni appellati, aveva tentato di formulare tardivamente nei loro confronti, con la prima delle memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 cpc, una mera eccezione di usucapione, in relazione alla particella 495, che in realtà, essendo stata così formulata “L'attrice, quindi, è proprietaria della part.lla 495 dal 1998 con atto formale di compravendita per notaio regolarmente trascritto. Ovviamente del bene, del quale il Per_2 venditore era in possesso ultraventennale, veniva trasferito anche e soprattutto il possesso esclusivo da unirsi, ai sensi di legge, a quello del dante causa zio ” (pag. 6 delle memorie ex art. 183, _5 co. 6, 1° termine). La difesa quindi consisteva in una semplice asserzione incidentale che non poteva essere qualificata come domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) da avanzare -a pena di decadenza- alla prima udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 cpc.
6. La domanda di demolizione del (l'intero) fabbricato dei avanzata in CP_7 primo grado ed insistita anche con l'impugnazione è parimenti palesemente infondata. Prescindendo totalmente dall'esame dalla produzione dei permessi di costruire e dalla documentazione prodotta dai titolari dell'immobile, è noto che la irregolarità urbanistico-edilizia di un immobile non autorizza i terzi a chiederne la demolizione, a meno che non siano legittimati dalla qualità di proprietari confinanti o titolari di fondi finitimi, con i quali le costruzioni abbiano rapporti di vicinato (distanze fra costruzioni) ai quali le norme codicistiche attribuiscano il diritto di chiedere demolizioni o arretramenti per garantire il rispetto delle distanze
La parte attrice ora appellante , oltre ad avere lamentato la violazione di CP_12 distanze (di cui si dirà appresso) ha dedotto l'abusività del fabbricato di controparte, che non la legittima ad alcuna richiesta di demolizione, in quanto non sono allegate né dimostrate lesioni di diritti soggettivi che comportino tutela reintegratoria riconosciuta per le ipotesi di violazioni del diritto alle distanze .
7. Non risultano oggetto della iniziale domanda di primo grado – e non possono trovare ingresso in questa sede ex art 345 cpc perché domande nuove , e non già “impugnazioni” – sia la domanda di ripristino di un gradino che si sarebbe rotto in corso di causa , né la demolizione del “giunto tecnico” di cui non è menzione fra le domande di primo grado.
Non è stato chiesto alcun accertamento sul punto al CT, posto che le questioni oggetto della domanda giudiziale non richiamavano alcun “giunto tecnico” (che peraltro non si comprende tra quali fabbricati si collocherebbe).
8. E' invece fondato il motivo di impugnazione con cui si insiste nella richiesta di ottenere le chiavi di un cancello. Il cancello risulta posizionato su particelle 645 e 491 di proprietà di terzi confinanti con la pubblica via , come da acceramento del CT In altri termini insiste su proprietà di soggetti diversi dalle parti in causa .
Il CT nel rispondere al quesito n 3 (alla pag. 47 e ss elaborato finale) ha fotografato i luoghi ed il cancello (foto 18-19 e 20) , affermando che lo stesso costituiva l'accesso alla proprietà de convenuti, delle particelle comuni, all'ingresso del fabbricato sulla plla 53 , i cui piani terra erano degli attori e quelli sopraelevati dei convenuti. Per cui ha evidenziato che “..il cancello deve essere utilizzabile da tutte le parti interessate alla vertenza “
Ora, il cancello, pur dotato di una predisposizione per il collegamento all'impianto elettrico (per l'automazione ) è tuttavia dotato anche di serratura immediatamente utilizzabile con chiave tradizionale , quindi può essere chiuso manualmente , così come chiarito dal CT .
Poiché è certo che parte attrice –appellante – eserciti il passaggio Pt_1 Parte_2 per l'accesso ai beni di sua proprietà e ai ben comuni attraverso l'ingresso dal cancello, come ben descritto dal CT che nella Tavola 3 della planimetria ha descritto il passaggio, lo ha fotografato (foto 13-14-15-16-17 ) , e poichè gli appellati non hanno mai negato di avere installato il cancello e di possederne le chiavi, limitandosi ad osservare che il cancello “fino ad oggi” non sarebbe mai stato chiuso (v dichiarazioni avv Guerrisi al CT pag ) di parte è doverosa ordinare la consegna delle chiavi ai Controparte_17 9. Per quanto riguarda altre domande decise dalla sentenza di primo grado (l'apposizione del contatore ENEL,ritenuto legittimamente collocato in proprietà comune e non lesiv di alcun diritto), non consta che il prolisso e confuso atto di citazione in appello contenga specifiche contestazioni valide a incidere sulla decisione
Inoltre deve rilevarsi che le riproposizioni delle domande di primo grado, che si leggono elle conclusioni, non possono essere valutate come validi motivi di appello, se non supportati da argomenti atti a sostenere e spiegare le ragioni della ritenuta erroneità della decisione di primo grado, non potendo l'appellante limitarsi a sostenere l'erroneità delle decisioni e demandare alla Corte di individuarne le ragioni .
10 Quanto alle servitù di vedute , rappresentate nell'atto di appello come “violazioni dell'art 905 cod civ”, senza neppure più precise indicazioni, si osserva che la sentenza ha ordinato ai convenuti la copertura della luce creata dalla tettoia lato mare di cui alla pag 67 foto 30 dell'elborato peritale , rigettando nel resto le altre domande . Ora, a fronte delle argomentazioni di tale decisione, non è certamente sufficiente riproporre in maniera estesa e senza specifici riferimenti, alcuna precisa censura alla decisione. L'appello deve esplicitare attraverso i motivi quali siano gli errori del giudicante , e non meramente insistere nelle domande già proposte.
Il quesito n 6 posto dal tribunale al CT chiedeva di verificare le aperture ed il rispetto delle distanze legali .
Il CT ha risposto che la costruzione era costituita da un corpo centrale di mt 8 di lunghezza senza aperture sulla parete a confine del corpo centrale, se non le due tettoie sui lati opposti.
Quanto a queste ultime ha segnalato che la tettoia lato mare presentava un'apertura tra la parte superiore del muro e la falda di copertura che non rispettava le prescrizioni dell'art 901 cc perché non aveva elementi di sicurezza (grate) e aveva altezza inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.(foto 30 relaz CT)
La tettoia lato monte non presentava aperture;
peraltro dal lato di proprietà dei convenuti era stata inseita una stuoia di canne altra metri 2, dalla parte degli attori vi era un tendone con supporto metallico per evitare introspezioni.(foto 31 relaz CT)
A fronte di tali rilievi è' stata ordinata con la sentenza la regolarizzazione della apertura della tettoia lato mare, respingendo nel resto;
non si ravvisa nei motivi d'impugnazione alcun argomento idoneo e convincentemente spiegato che possa superare tali conclusioni .
Tuttavia nella parte in cui tali tettoie ricadano in tutto o in parte su particelle di proprietà comune, rientrerebbero nell'ordine di rimozione di cui infra, successivi paragrafi
11. Per contro, appare fondata la doglianza che si legge al motivo di cui alla pag 52 dell'atto di appello, che censura la sentenza per la mancata ed errata valutazione della violazione delle distanze fra costruzioni .
Il CT , per rispondere al quesito n. 7 – postogli dal Giudice di Locri - , ha notato sui luoghi di causa difformità rispetto alle planimetrie , tanto da avere effettuato specifiche misurazioni per verificare l'effettività dei distacchi. Premesso che le distanze per i distacco fra i corpi di fabbrica , secondo le indicazioni del CT devono essere pari a metri 10 , e a metri 5 dal confine di ciascuna parte, misure che non sono state contestate , il CT aveva ritenuto nella bozza preliminare di relazione inviata alle parti, che fosse stata rispettata la distanza fra fabbricati, che nel punto fra loro più vicino era pari a mt 10,30 (v planimetria A a pag 72 dell'elaborato finale) , quindi rispettoso della distanza prescritta
Inoltre il CT aveva segnalato l'esistenza di una imponente scala esterna in muratura realizzata dai convenuti, che era raffigurata alla foto 36 , posta a distanza inferiore ai metri 3 dal confine , ritenendo tuttavia che tale scala non fosse costruzione soggetta a Controparte_17 rispettare le norme in materia di distanze .
Tuttavia lo stesso CT ha poi rivisto le proprie conclusioni in esito alle argomentazioni dei CTP, e all'applicazione del criterio di esecuzione della misurazione dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “ In tema di limitazioni legali alla proprietà, l'art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale.” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 9649 del 11/05/2016 ; conforme Cass Sez. 2, Sentenza n. 7285 del 07/04/2005)
Il Consulente , che aveva rappresentato i fabbricati e le distanze nella planimetria Per_17
(alla pag 72 del'elaborato peritale definitivo), in cui la misura fra i fabbricati sembrava essere di ml 10,30, ha poi nelle conclusioni finali, ricalcolato la distanza in ottemperanza al dettato delle sentenze della Corte di Cassazione che ha pure indicato in relazione
A mente di queste decisioni (come richiamate dalle osservazioni dei CTP di parte appellante
) dettagliatamente illustrate , secondo le quali in caso di posizione obliqua fra i manufatti Pt_1 frontistanti, la distanza si deve misurare facendo avanzare idealmente ciascun immobile parallelamente a se stesso verso l'altro, e misurando la distanza percorsa (pag.74 e ss relaz CT) la minima distanza fra i fabbricati risulta essere pari a metri 9,28 , quindi inferiore a m 10, e riguarda un tratto di fabbricato di circa ml 1,80 (o a ml 1,20 se si procedeva alla misurazione dalla parte perimetrale, escludendo la veranda coperta).
Di tali indicazioni del CT non vi è alcun riferimento nella sentenza appellata, che sembra con superficialità confondere la distanza fra fabbricati e la distanza di un tubo di acqua , perché pur richiamando l'art 872 cc poi non dispone nulla rispetto alle distanze fra i fabbricati non esamina le appena richiamate considerazioni del CT;
limitandosi ad una incomprensibile affermazione per cui le misurazioni avevano riscontrato “…un dato positivo quindi ininfluente all'indagine che ci occupa”.
Le argomentazioni tecniche del CT sulle modalità di misurazione della distanza fra i fabbricati appaiono supportate da logiche ed esaurienti deduzioni e rispondenti alle indicazioni del giudice di legittimità, e devono senz'altro condividersi .
Il motivo di appello è quindi sul punto fondato, quindi in parziale riforma della sentenza deve disposi l'arretramento alla distanza legale indicata dal CT della porzione del fabbricato
/ nella parte in cui è inferiore a metri lineari 10, e per la lunghezza di mt CP_1 Pt_3
1,80 ( stante la natura di costruzione delle tettoie che si vedono raffigurate nelle fotografie a corredo dell'elaborato ) , al fine di riportarlo alla distanza di legge, secondo le indicazioni del CT
Deve parimenti ordinarsi l'arretramento della costruzione rappresentata dalla scala in muratura esterna di cui alla foto n.36 , posto che non possono condividersi sul punto le convinzioni del CT secondo le quali la scala non sarebbe assimilabile al concetto di “costruzione”.
La scala in questione è un imponente scalone esterno in muratura, al quale va applicato il seguente principio di diritto da ultimo enunciato da Cass Sez. 2, Sentenza n. 1966 del 30/01/2007
“Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia” (cfr anche Cass Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004)
Infine, l'appello sulle spese di lite è destinato ad essere assorbito nella nuova CP_12 regolazione delle spese anche del primo grado, in conseguenza dell'odierna decisione
APPELLO proc n. 766/2019 RGAC
Per quanto concerne i motivi di appello posti dalla parte el processo Parte_7 riunito, questi, puntualmente e chiaramente espressi nell'atto, possono così esaminarsi :
1. Omessa liquidazione delle spese per gli inammissibili reclami al collegio avanzati dalla . Nonostante la palese incongruenza dell'utilizzo del reclamo Pt_1 al collegio avverso i provvedimenti istruttori, istituto ormai da decenni abrogato la questione potrà essere risolta nella complessiva valutazione della regolazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, dalla quale resterà assorbita
2. Omessa statuizione della nullità o inidoneità dell'atto di vendita per notaio del 19.8.1998 a trasferire in favore di la piena ed Per_2 Parte_1 esclusiva proprietà della particella 495 (ex 53/e) di mq 60. Il motivo è fondato, posto che la inefficacia della vendita a non domino da parte di u terzo ( _5
) è stata accertata, e che va confermata sul punto la decisione del Tribunale di Locri e,
[...] pertanto, accertata la contitolarità del bene immobile plla 495 in capo ad entrambe le parti in causa in virtù dell'atto di donazione e divisione del 1989, deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto di vendita del 1998 limitatamente al trasferimento della particella 495, ed all'annotazione sull'atto nei RR. II della declaratoria di cui si è detto.
Invero, nel caso di specie l'atto del 1998 - in quanto acquisto a non domino - è inopponibile ai veri proprietari ed inefficace nei confronti di questi , e deve riportarsi in dispositivo tale decisione
, così come richiesto dagli appellati
3. "ERRONEA e/o ILLEGITTIMA applicazione delle norme afferenti alla regolamentazione giuridica delle COSE COMUNI.": illustrando la carenza di una statuizione consequenziale alla decisione che avrebbe preso atto e recepito le conclusioni del CT in ordine all'occupazione di suolo comune ad opera della parte attrice , ovvero: Controparte_17
- apposizione di una recinzione sulle particelle comuni n 358-495;
- realizzazione di ampliamenti (bagno, ripostiglio e scala esterna) sull'immobile degli attori, che però occuperebbero la plla 492, proprietà comune;
- apposizione di due tettoie che coprivano la plla comune 495 e parte della plla comune 358;
- realizzazione dell'aiuola con sei alberi sulla plla comune 495 Risulta riscontrato che dalla motivazione della decisione impugnata si ricavi la “condivisione” all'accertamento del CT , posto che in motivazione si legge <<<… c)in merito alla recinzione apposta dalla parte attrice al fine di delimitare in confine tra le due proprietà deve ritenersi non attinente all'atto di divisione in quanto include parte della particella 358, per mq 5 e l'intera particella 495.
Allo stesso modo, devono condividersi le conclusioni del consulente in merito all'accertamento dell'occupazione di m 1,40 sulla particella 492 a causa dell'ampliamento dell'immobile costruito sulla part. 53 e dell'apposizione di due tettoie che coprono la particella 495 per metri 5. Inoltre la parte attrice su tale particella ha realizzato un'aiuola con sei alberi ad alto fusto.
Tali atti dispositivi del bene, con finalità di escludere gli altri condividenti dalla comunione, rientrano nel paradigma dell'art. 1102 c.c. e pertanto essi dovrebbero considerarsi illeciti, salvo che sia data prova dell'interversio possessionis>>>
Il recepimento delle risultanze della CT appare però (oltre che accompagnato da un inspiegabile riferimento all'interversio possessionis , non pertinente alle domande poste in giudizio) privo di un riscontro nel dispositivo della sentenza, ove nulla si statuisce in conseguenza delle affermazioni
Deve pertanto in accoglimento dell'appello, e considerato che le parti appellate /attori in riconvenzionale ed oggi appellanti incidentali, in primo gado avevano chiesto ordinarsi la rimozione delle opere realizzate dalla controparte ed insistenti sulle parti comuni , deve in tal senso disporsi, ordinandosi la rimozione delle tettoie, delle recinzioni, degli alberi, delle piante insistenti sulle particelle di proprietà comune nn 358, 492, 495 perché manufatti idonei a estromettere i comproprietari dal pari godimento deghi stessi beni , pertanto in violazione elle regole che disciplinano il godimento (fra le tante , Cass Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015 “L'uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall'art. 1102, cod. civ. ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità”.)
Deve pertanto accogliersi l'appello ed ordinarsi l'eliminazione dei manufatti e delle piante insistenti sulle particelle comuni nn. 358, 492, 495, perché idonei a impedirne l'uso a tutti i condomini, in violazione delle norme che disciplinano la comproprietà
Tuttavia, in difetto di qualsiasi allegazione atta a verificare se vi sia stato un danno e di quale portata, non può accogliersi la domanda risarcitoria spiegata dai / CP_1 Pt_3
4. Omessa pronuncia in punto di violazione delle distanze per gli alberi. Per quanto riguarda gli alberi insistenti sulla particella di proprietà comune, la rimozione - che in questa sede viene ordinata – di tutti i materiali e costruzioni, nonché piantumazioni effettate da uno dei condomini ma insistenti sulla proprietà comune risolve in radice il problema della distanze . Per ciò che riguarda invece le piante insistenti sulle particelle di proprietà esclusiva Parte_5 ma al confine con l'altrui proprietà , il CT rispondendo al quesito n. 12 ha rilevato che al confine fra le plle 517 e 652 l'attrice aveva piantato una siepe alta m 2,40 rispetto al piano di Pt_1 campagna dei convenuti e 13 cipressi frangivento.
Mentre la siepe, che dal lato dei vicino è inferiore all'altezza di 2 metri e mezzo, risulta correttamente distanziata di solo 0,50 m dal confine (art 892 n 3) cod civ), certamente per i cipressi, alberi di alto fusto, la distanza è insufficiente e gli stessi devono essere portati a tre metri dal confine (art 892 n.1 cod civ che contempla espressamene i cipressi) In tal senso deve parzialmente accogliersi il motivo.
5. Erronea applicazione dei limiti previsti dall'art. 1102 cc in merito alla collocazione del condizionatore. Il posizionamento dell'elemento esterno del condizionatore sul muro esterno comune non è idoneo a pregiudicare l'utilizzo dello stesso muro ai comproprietari;
quanto all'asserita molesta rumorosità, se è vero che il CT ha suggerito in via di opportunità uno spostamento più distante dalle finestre, tuttavia non vi sono elementi in questa sede per una statuizione di mera
“opportunità” in assenza di qualsiasi elemento certo che l'apparecchio possa apportare molesti, lesioni ai diritti dei singoli, ed in assenza di qualsiasi elemento che dimostri il superamento delle soglie di tollerabilità di rumori o immissioni.
6 Omessa pronuncia sulla richiesta di esecuzione delle opere di sistemazione necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque.- sul punto a pagina 118 della relazione il CT afferma di non conoscere lo stato dei luoghi qual era prima della realizzazione del muro.
Le valutazioni del CT sulla condizione pregressa dei luoghi non muove dalla esistenza su elementi certi , evidentemente non esistenti e non forniti dalle parti che hanno formulato la domanda, ma su ipotesi originate dalla preesistente destinazione agricola dei fondi .
Tuttavia la realizzazione di scarichi per convogliare le acque al confine fra terreni è idoneo a costituire servitù; chi ne chiede la realizzazione o il ripristino deve provare la preesistenza o il titolo;
nella specie nulla è in atti e la richiesta deve essere respinta
Spese
La complessa ed articolata controversia, nella quale si sono fronteggiate domande plurime, in parte reciprocamente fondate, e per altra parte - altrettanto reciprocamente - infondate, giustificano ampiamente la totale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio , comprendendo anche le spese degli inammissibili reclami proposti dall'attrice in primo gado, e restando assorbito l'appello sule spese proposto.
Anche le spese della CT di primo grado restano a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 CP_4 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il Parte_3
23.02.2019, non notificata, nel proc. RG n. 37/2013, nonché sull'appello alla stessa sentenza proposto da e contro e CP_1 Parte_3 Parte_1 CP_4 (processo portante il n 766/2019 RGAC , POI RIUNITO) ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale riforma ell'impugnata decisione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello (RG 7754/2019 RG) e per l'effetto : a. Ordina agli appelati l'arretramento del fabbricato posto sulla pll. 621, CP_7 nonchè della scala esterna in muratura, al fine di ripristinare le distanze con il fabbricato della parte appellante posto sulla pll 53 nei temini indicati CP_12 in motivazione del'elaborato peritale , come illustrato nella planimetria A-1.; b. Dichiara inammissibile la domanda di usucapione della plla 495; c. Ordina agli appellati i consegnare all'appellante la chiave del Controparte_19 cancello di ingresso descritto al quesito n 3 dell'elaborato peritale, di cui alle fotografie 18-19
2. Accoglie parzialmente l'appello (RG 766/2019 riunito) e, per l'effetto : a. dichiara inefficace nei confronti delle parii in causa dell'atto di vendita Notaio Per_2
Rep. N. 53974, Racc. N. 12327, del 1° luglio 1998, limitatamente al trasferimento della particella 495 da a;
ON Parte_1
b. Ordina la rimozione di tutti i manufatti, piantumazioni e piante insistenti sulle plle comuni nn 358, 492, 495 c. Ordina all'appellata l'arretramento degli alberi di alto fusto ad almeno a tre metri dal confine fra le plle 517 e 652
3. Conferma nel resto la sentenza
4. Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi, e lascia al 50% fra le stesse le spese della CT svolta in primo grado
Così deciso a Reggio Calabria il 9 settembre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n.754/2019 R.G (cui è riunito il proc n 766/2019 RG), vertente
TRA
, vedova , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 Per_1
); C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ex art. 86 c.p.c., Parte_1
( - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Email_1
Giuseppe Pellegrino (C.F. , , C.F._3 Email_2
APPELLANTI ( e appellati nel proc riunito n 766/2019 RGAC )
CONTRO
, nato a [...] il [...], ); CP_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] Parte_3
( ); rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta CodiceFiscale_5
Autelitano, (C.F. C.F._6
APPELLATI (e appellanti nel proc riunito n 766/2019 RGAC)
Oggetto: Diritti reali-servitù- proprietà. Appelli proposti avverso la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 23.02.2019, non notificata, nel proc. RG n. 37/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia trova origine in una serie di atti di donazione, successione e trasferimenti di proprietà e/o costituzione di servitù che possono sommariamente indicarsi di seguito, la cui disamina sarà oggetto di approfondimento nella trattazione dei motivi di appello:, e che indicano:
- Con Atto di donazione del 12.09.1948 e donavano al figlio Controparte_2 CP_3
e una sezione del fondo denominato Fondaco Controparte_4 Controparte_5
Vecchio, in Bovalino
- In data 08.06.1973 decedeva a norma di legge istituendo Controparte_4 usufruttuaria dell'eredità la moglie , devolvendola, quindi, per ½ ciascuno ai figli CP_5 [...]
e . Controparte_6 Parte_3
- Con Atto di divisione Notaio del 30.03.1989 e Per_2 Controparte_6 [...]
dividevano i beni ereditari lasciandone in comune alcuni(ivi compresa la particella Parte_3
n. 495).
- Con Atto di compravendita Notaio del 19.08.1998, (moglie di Per_2 Persona_3 [...]
) acquistava da e da (fratello di e figlio di Controparte_6 Per_4 ON CP_4
e alcuni beni immobili (compresa la particella n. 495). Controparte_2 CP_3
- Con Atto di compravendita Notaio del Rio del 18.02.2004 Per_6 CP_1 acquistava in regime di comunione legale dei beni con altri beni immobili. Parte_3
- In data 13.07.2004 e 10.12.2010 venivano effettuate variazioni catastali attinenti ai suddetti immobili.
- In data 14.07.2011 decedeva lasciando i propri beni a Controparte_6 [...]
(moglie) e (Iunior)in qualità di eredi per ½ ciascuno. Parte_1 CP_4
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 02.01.2013, , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore Persona_7
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Locri, i convenuti coniugi e
[...] CP_1
premettendo che gli stessi, durante le festività natalizie del 2011, in Parte_3 sostituzione del cancello vecchio, realizzato a far data del 1997, arrugginito e non funzionante, che rimaneva sempre aperto giorno e notte, avevano provveduto ad installare un nuovo cancello in ferro tra la proprietà di fu (particella n. 645) e il fabbricato (già particella n. 53 Controparte_2 _5 piano terra, con accessori), “lasciandolo tuttora aperto, di giorno e di notte” , senza averle consegnato le relative chiavi, nonostante le reiterate richieste;
mentre nel settembre 2012 avevano provveduto a collegare i fili elettrici del cancello, senza che però lo stesso venisse usato elettricamente, in quanto mancante del motore.
Assumeva che dopo la morte del marito, , i predetti coniugi Controparte_6 CP_7 da gennaio 2012, avevano tenuto comportamenti lesivi dei diritti di proprietà e di servitù relativi al piano terra del fabbricato suddetto, sito in agro di Bovalino, località Fondaco Vecchio n. 24. Tali comportamenti, sempre secondo gli assunti degli attori si sarebbero sostanziati: Parte_4
• nell'avere reso difficoltoso per l'attrice l'esercizio del diritto di passaggio attraverso il cancello lato Nord, nonché del diritto di passaggio pedonale nel suo terreno (particella n. 55 Località Fondaco Vecchio, 24), sia nel suo fabbricato (al piano terra del n. 24, località Fondaco Vecchio, in Bovalino, già prima identificata con la particella n. 53), sia dal portoncino della cucina della suocera;
• nella necessità, nel mese di marzo 2012, di realizzare da parte di lei attrice alcuni lavori non previsti (un recinto più sicuro in ferro) presso la propria abitazione sita in corrispondenza della particella n. 652, al fine di proteggere la sua proprietà e di evitare ogni possibile pregiudizio arrecato alla suocera ( ) ai cani di sua proprietà; CP_5
• nell'avere abusivamente installato, nel dicembre 2011, un tubo volante lungo il muro divisorio (realizzato abusivamente dai coniugi convenuti) lungo il confine Ovest, successivamente coperto con cemento nel mese di marzo 2012, oltre ad alcuni tubicini per il climatizzatore installati nel muro del villino di proprietà dei coniugi (in corrispondenza della particella n. 621) nel dicembre CP_7
2011;
• nella reiterata mancata consegna delle chiavi del cancello e del suo domicilio sito al piano terra dell'edificio corrispondente al n. 24 della località Fondaco Vecchio n. 24 (in atto occupato dalla suocera ), chiavi necessarie sia per l'accesso nell'appartamento a p.t., sia per accedere CP_5 nell'appartamento al primo piano, nonché per ispezionare i contatori generali Enel e Sip ed accedere al lastrico solare;
• nella circostanza che il cognato sistematicamente accumulasse residui di sporcizia a ridosso CP_1 del muro di cemento armato di proprietà dell'attrice (di cui alla particella n. 652), confinante con la proprietà dei prefati coniugi (particella n. 517); Persona_8
• nell'avere i detti coniugi posizionato (ad inizio lavori), intorno al 2008 circa, il proprio villino in violazione del piano regolatore, delle norme del c.c. e della concessione edilizia;
nonché, di avere eretto, nel 2007, un muro divisorio in cemento armato per contenere il terreno riportato, creando servitù (di acquedotto e di metano per il climatizzatore), abusive e in modo clandestino, senza la sua preventiva autorizzazione, oltre all'apertura di luci e vedute dirette in violazione di ogni norma lungo tutto il muro in cemento armato realizzato ad Ovest del confine tra la particella n. 621 -di proprietà dei convenuti- e la prefata particella n. 55 di sua proprietà, costringendola -di fatto- a realizzare, tra il mese di marzo e giugno 2012, dei lavori in via provvisoria atti a coprire dette vedute e luci abusive sul confine Ovest e ad impedire il passaggio dei convenuti nella particella di sua proprietà, o addirittura, per il tramite di un varco appositamente realizzato nel muro medesimo, di circa 20 cm., che crea altresì pregiudizio estetico alla sua proprietà.
Chiedeva, per tanto,che l'adito Tribunale così statuisse in suo favore:
“A) Venga accertato il diritto di esclusiva proprietà in capo agli stessi istanti e per l'effetto siano dichiarati inesistenti diritti affermati da altri sul bene e che venga disposto che cessino le molestie o turbative, descritte in narrativa, che altri arrecano al suo diritto di proprietà. Che non vi può essere interversione del possesso in favore dei convenuti o della loro famiglia, con violenza o clandestinamente, sui beni di proprietà degli istanti, Con condanna al risarcimento danni nella misura che sarà accertata in giudizio o in via equitativa.
B) Venga fatta la declaratoria dell'abusività delle servitù abusive costituite clandestinamente, in agro di Bovalino Località Fondaco Vecchio dai convenuti, nella particella n. 55, (con le)vedute poste lungo il confine Ovest limitrofo tra la p.lla 621 di proprietà dei convenuti e la p.lla 55 di proprietà dell'attrice, ad una distanza inferiore a quella prevista dalle norme(del) c.c. integrate dai regolamenti locali;
C) Venga disposta la demolizione della casa dei , costruita senza alcuna CP_7 autorizzazione edilizia, nella parte in cui ledono i diritti soggettivi degli istanti in relazione alle distanze;
D) Vengano i coniugi condannati al risarcimento dei danni nella misura che sarà CP_7 accertata in corso di giudizio, o in via equitativa, per la violazione di cui ai dettami dell'art. 872 c.c.;
E) Vengano condannati i coniugi alla chiusura delle tre vedute dirette illegittime CP_7 della propria abitazione ancora non finita o all'adozione di quelle cautele che impediscano l'inspicere et prospicere;
ed, in conseguenza della declaratoria delle abusività delle servitù costituite clandestinamente, in agro di Bovalino dai convenuti, nella particella n. 55 (con le) vedute e (luce) poste lungo il confine Ovest limitrofo tra la p.lla 621 di proprietà dei convenuti e la p.lla 55 di proprietà dell'attrice, ad una distanza inferiore a quella prevista dalle norme (del) c.c. integrate dai regolamenti locali;
F) per quanto esposto nella parte narrativa, ex art. 1079 c.c. previo accertamento e da quanto sopra, discende il diritto dell'attrice ad ottenere ex art. 1079 c.c. previo l'accertamento e dichiarazione a carico dei coniugi convenuti la rimozione delle servitù realizzate dai convenuti tra il dicembre 2011 e marzo 2012 nella p.lla 55 di proprietà di , senza il suo consenso, Controparte_2 né quello dell'Avv. , la rimozione di ogni impedimento all'esercizio della servitù di passaggio Pt_1 accesso lato Nord e la immediata cessazione delle molestie e turbative, con la consegna delle chiavi del cancello, installato dai convenuti durante le feste natalizie (Dicembre 2011) ricadente tra la proprietà di fu (p. 645) e il fabbricato (p.lla 53 p.t.) di proprietà di Controparte_2 _5 [...]
(ora di proprietà dell'Avv. ) e con l'immediata restituzione di tutte le Controparte_8 Pt_1 chiavi che erano in suo possesso, nel proprio fabbricato p.t. per come descritto in narrativa, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. scaturente da atto illecito per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e circonvenzione di incapace a danno di un minore (ex art. 646 c.p.), (nonché)delle chiavi del proprio fabbricato p.t. località Fondaco Vecchio, 24 e del cancello d'ingresso lato Nord per come descritto al p. A, B, C, D, E, F, G, H, con cessazione di tutte le turbative.
G) Poiché i fatti sopra descritti costituiscono reato, Dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi equitativamente, oltre gli accessori, maturandi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio ”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 05.04.2013, depositata in cancelleria in data 08.04.2013, si costituivano innanzi al Tribunale di LOCRI i convenuti coniugi e , contestando, in CP_1 Controparte_9 fatto ed in diritto, tutte le affermazioni, letesi, le domande e richieste come formulate da parte attrice.
Eccepivano, in via preliminare, che:
- il cancello lato Nord, esistente sin dal 1997, apposto sulla proprietà degli eredi di _5
(zio delle parti in causa) risultavaaperto notte e giorno consentendo a tutti gli aventi diritto,
[...] aventi causa di fu (nonno delle odierne parti in causa), di fruire dei rispettivi Controparte_2 CP_4 diritti;
- per le chiavi del fabbricato di cui al foglio 15 particella n. 53 sub 5, 3, 4, rilevavano di non occupare detto immobile da oltre sei anni, e che, in atto, il piano terra era posseduto dall'usufruttuaria e dall'attrice, mentre il piano primo era dato in affitto a terzi;
CP_5 - quanto ai fabbricati realizzati sulla particella n. 621 di proprietà di Parte_3 rilevavano che:
- il fabbricato principale era stato autorizzato con C.E. n. 3645 del 27/05/2003;il corpo accessorio “villino” ubicato al confine con la particella n. 55, ubicato sulla particella n. 621 (ex 496) era stato autorizzato con C.E. n. 3761 del 13/08/2004; il corpo accessorio realizzato sulla particella n. 517 “legnaia” era stato autorizzato con C.E. n. 3760 del 13/08/2004;il fabbricato principale era censito nel catasto fabbricati, foglio 15 particella n. 621 ed il “villino”, censito quale pertinenza del fabbricato principale non presentava distanze dai confini, aperture o luci difformi dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG, al confine della particella n. 621 (ex 496) con pareti senza luci o vedute, sul lato Est, ove insistono aperture, la parete trovandosi a distanza dal confine con la particella n. 517 (di proprietà degli stessi convenuti) a m. 3,50, senza che vi siano altre luci o vedute.
In relazione agli immobili oggetto di causa, i convenuti evidenziavano violazioni e abusi perpetrati ai loro diritti di proprietà e comproprietà nel periodo luglio 1993 – dicembre 2012, sia dal defunto sia dalla , in proprio e nella qualità di erede ed Controparte_6 Parte_1 esercente la potestà sul figlio . CP_4
In relazione a tali violazioni proponevano domanda riconvenzionale chiedendo:
“- previo accertamento che l'atto Autori del 19/08/98 stipulato tra e ON Parte_1 è inidoneo a trasferire il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile, dichiarare che la part. 495 (ex 53/e) foglio 15 (allibrata all'urbano quale porzione della part. 652) appartiene in comproprietà a
e agli odierni attori, e , quali eredi Parte_3 Parte_1 CP_4 del defunto , conseguentemente statuire che la tettoia aperta, avente Controparte_6 superficie coperta, realizzata dai coniugi per la parte occupante il suolo in Parte_5 comproprietà è da considerarsi illegittima, ordinando all'attrice la restituito in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che la particella 358 del foglio 15 appartiene in comproprietà a
[...]
e agli odierni attori, e , quali eredi del Parte_3 Parte_1 CP_4 defunto , conseguentemente, statuire che il tratto di recinzione sulla stessa Controparte_6 realizzato dall'attrice a chiusura della sua proprietà (part. 652), per la parte Parte_1 occupante il suolo in comproprietà è da considerare illegittima ordinando la restituzione in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che la part. 492 foglio 15 appartiene in comproprietà a Parte_3
e agli odierni attori, e , quali eredi del defunto
[...] Parte_1 CP_4 [...]
, conseguentemente, statuire che il bagno, il ripostiglio e la scala esterna realizzati Controparte_6 da ad ampliamento del piano terra del fabbricato con cortile di sua Controparte_6 proprietà (foglio 15 part. 53) per la parte occupante il suolo in comproprietà sono da considerare illegittimi, ordinando agli attori la restituito in integrum, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall'arbitraria occupazione;
- accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto “palme cocus” piantumati dai coniugi – Per_1
al confine con la part. 53 di proprietà di non rispettano le distanze Pt_1 Controparte_6 previste dall'art. 892 c.c., conseguentemente, ordinare agli attori, l'estirpazione e/o la recisione dei rami che si protendono fino alla parete del 1° piano (2° f.t.) di proprietà esclusiva di Parte_3 ;
[...]
- accertare e dichiarare che il condizionatore collocato dai coniugi sul muro Parte_6 perimetrale del fabbricato (part. 53) a livello del 2° piano f.t. di proprietà di Parte_3
, travalica i limiti previsti dall'art. 1102 c.c., conseguentemente, ordinare agli attori, lo
[...] spostamento di detto impianto;
- accertare e dichiarare che il muro di recinzione in blocchi realizzato da Parte_1 nella sua proprietà (part. 652) al confine con la part. 517 di proprietà , viola le CP_7 prescrizioni di cui all'art. 913 c.c. impedendo lo scolo naturale delle acque, conseguentemente ordinare all'attrice di eseguire tutte le opere necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque condannando la stessa al risarcimento dei danni cagionati al terreno di proprietà dei convenuti;
- accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto (cipressi) piantumati dall'attrice , al Pt_1 confine della part. 652, di sua esclusiva proprietà, con la particella 517 di proprietà Controparte_10 non rispettano le distanze previste dall'art. 892 c.c., conseguentemente, ordinare, ai sensi dell'art. 894 c.c., la loro estirpazione;
in via gradata e alternativa, condannare gli attori al pagamento del doppio del suolo del le superfici occupate, oltre al risarcimento dei danni subiti dai convenuti per le variazioni riscontrate”.
Con ordinanza dell'11.12.2013, ritenuto di differire all'esito delle indagini peritali la decisione sull'ammissibilità e rilevanza delle altre richieste istruttorie avanzate dalle parti,veniva disposta CT sui quesiti contestualmente formulati, all'uopo nominando l'Ing. con Controparte_11 fissazione dell'udienza di conferimento del detto incarico per il 26.02.2014.
Quesiti posti al CT:
1. accertare e descrivere, anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e di planimetrie, i luoghi, gli immobili e le opere oggetto di causa;
2. verificare le modalità di esercizio della servitù di passaggio pedonale di parte attrice sui fondi identificati con le particelle 493 e 496;
3. descrivere l'ubicazione del cancello in ferro indicato a pagina 5 dell'atto introduttivo, precisando se tale cancello impedisce o turba dei diritti di servitù degli attori;
4. descrivere gli accessi al fabbricato di parte attrice e l'ubicazione del contatore;
5. verificare l'ubicazione delle tubazioni descritte a pagina 9 dell'atto di citazione, nonché il rispetto delle previsioni di cui all'art. 889 c.c. e/o la creazione di eventuali servitù;
6. individuare le caratteristiche delle aperture dell'immobile di proprietà dei convenuti che affaccino sulla proprietà attorea ed il rispetto delle distanze legali;
7. verificare se, con riferimento ai fabbricati dei convenuti, sussistano violazioni della normativa codicistica ed integrativa disciplinante le distanze nelle costruzioni;
8. ricostruire, sulla base dei titoli versati in atti e delle descrizioni ivi riportate, le vicende proprietarie che hanno interessato l'immobile contraddistinto dalla particella 495 (ex 53/e), nonché l'attuale stato dell'immobile e gli eventuali manufatti insistenti su di essa;
9. descrivere il posizionamento della recinzione della proprietà attorea identificata dalla particella n. 652 e verificare l'eventuale invasione della proprietà confinante;
10. descrivere il fabbricato di proprietà dell'attrice (piano terra) e verificare se, con l'ampliamento descritto alle pagg. 20 e 21 della comparsa di costituzione e risposta, si è verificata o meno occupazione di suolo comune e/o altrui;
11. descrivere le opere realizzate sulla corte comune;
12. accertare se le “palme cocus” ed i cipressi sono stati piantati nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti;
13. descrivere il posizionamento del condizionatore degli attori ed accertare se i rumori derivanti dal suo funzionamento superano la normale tollerabilità e se il predetto condizionatore possa avere una collocazione diversa;
14. descrivere se le opere realizzate da parte attrice – indicate a pag. 22 della comparsa di costituzione – abbiano mutato o meno il decorso delle acque e/o ne impediscano il regolare deflusso.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale -in data 24.09.2014-, ed in esito a rilievi e contestazioni con ordinanza del 30.12.2014, era disposta la convocazione del CT per rendre chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte. Tuttavia all'udienza del 11.03.2015 fissata per la comparizione di CT e CC.TT.PP., Pt_1 proponeva querela di falso ai sensi dell'art.221 c.p.c. avente ad oggetto l'atto notarile del 30 marzo 1989 Rep. 27300, nella parte relativa alla divisione dei beni solo per la particella 495 del foglio 15 ex 53, che non apparteneva (a suo avviso) al de cuius fu sicché –salva CP_4 CP_6 eccezione d'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della spiegata querela-, chiedeva termine per esame. Tuttavia con ordinanza del 17.06.2015, il Tribunale “ ritenuto che nel caso in esame l'istante intenda esclusivamente contestare la veridicità del contenuto intrinseco delle dichiarazioni contenute nell'atto del 30 marzo 1989 (ed in particolare,l'affermazione secondo cui ….), laddove la querela di falso può trovare ingresso al solofine di contestare l'effettiva provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e la realtà delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ritenuta inammissibile la querela di falso, non autorizzava la presentazione della stessa con l'istanza depositata in data 10.03.2015, fissando nuovamente l'udienza per la convocazione del CT, in contraddittorio con i consulenti di parte (dunque richiamando l'ordinanza del30.12.2014).
Nelle more, avverso detto provvedimento, le parti attrici spiegavano entrambe in data 25.06.2015, due distinti reclami al Collegio, chiedendo la revoca dell'ordinanza reclamata e la prosecuzione dell'istruzione della causa con oggetto la querela di falso, disponendo formalmente a mente dell'art. 39 c.p.c. la sospensione del procedimento principale, posta la impugnabilità della eventuale ordinanza di Tribunale in composizione collegiale.
I due distinti reclami, riuniti al n. 905/2015 RG e chiamati all'udienza collegiale del 06.10.2015, venivano dichiarati inammissibili giusta successiva ordinanza del 20.10.2015,con la quale si statuiva
-altresì- che le spese di lite sarebbero state regolate al termine del giudizio di merito.
A seguito di successivi differimenti, all'udienza del 24.04.2017 le parti attrici chiedevano di poter produrre atto notarile del 19.11.2015, in quanto di formazione successiva, dichiarando di averne avuta copia nel 2016, insistendo per la rinnovazione della perizia (in ordine alla quale deducevano che il CT avesse utilizzato atti non assunti nel contraddittorio delle parti) e, all'esito delle opposte deduzioni, con ordinanza del 24.07.2017 il Tribunale , rilevato che l'elaborato peritale sia sufficientemente esaustivo con riferimento ai dati tecnici che possono concorrere a fondare il convincimento del giudicante …; ritenuto che la c.t.u. non sia affetta dalla nullità denunciata da parte attrice all'udienza riservata in quanto il consulente ha dato atto dei documenti utilizzati per lo svolgimento delle operazioni peritali, assunti nel contraddittorio tra le parti;
ritenuto che
l'oggetto della controversia sia relativo alla prova dell'esistenza di diritti reali sui beni immobili e pertanto le prove orali sul punto sono inammissibili;
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 11.06.2018 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza -11.06.2018- l'Avv. insisteva per l'accoglimento dell'istanza di revoca Pt_1 dell'ordinanza istruttoria, dalla stessa inoltrata in data 07.06.2018, contestando ulteriori violazioni nelle quali sarebbero incorsi il CT ed il CTP di parte convenuta;
il Giudice rinviava all'udienza del 24.09.2018 per le valutazioni in merito alla chiesta revoca, con termine a parte convenuta fino a 10 giorni prima della detta udienza per eventuali controdeduzioni. All'udienza del 24.09.2018 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 234/2019, pubblicata in data 23.02.2019, non notificata, oggi appellata, così pronunciava:
<<<- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e pertanto condanna(va) la parte
convenuta alla rimozione dei tubi posti sul muro di confine tra le particelle 55 e 621, foglio di mappa 15, nonché la copertura della luce creata nella tettoia lato mare di cui alla pagina 67 foto 30 dell'elaborato peritale, rigettando per il resto le altre domande;
- accoglie parzialmente la domanda di parte convenuta accertando conseguentemente il diritto di proprietà di entrambi i condividenti sul bene sito nel Comune di Bovalino, identificato nella particella 495, foglio di mappa 15, rigettando per il resto le altre domande;
- compensa le spese del giudizio;
- pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di consulenza, da liquidarsi con separato decreto”>>>.
Nella motivazione della sentenza , esaminati atti notarili e frazionamenti catastali, il Tribunale così pronunciava:
1. Quanto all'accertamento dei diritti di proprietà: affermava che il consulente tecnico aveva ricostruito i diritti di proprietà originari attraverso atti notarili e successive volture e frazionamenti catastali. Le conclusioni del consulente sono state condivise dal giudice, poiché basate su una lettura chiara e univoca degli atti notarili e su indagini strumentali e dirette sui luoghi.
2. In merito alla divisione dei beni immobili, la sentenza distingueva tra le parti del bene immobile rimaste in comune e quelle di pertinenza esclusiva. La particella n. 495, identificata come precipuo oggetto della contesa, si è accertato essere rimasta in comunione insieme alle particelle 492, 497, e 358 ed essendo inclusa nella particella n. 496, risultava gravata da servitù.
3 Quanto alla titolarità della particella n. 492,, questa era stata oggetto di vari trasferimenti, a partire da una donazione del 1948 da parte dei genitori di . Successivamente, la proprietà era CP_4 stata frazionata con la divisione del 1989; la donazione del 1951 da a , CP_4 ON
e il successivo atto di compravendita del 1998, sono quindi presi in esame per determinare se la particella n. 495 vi fosse inclusa.
4. Circa la scrittura privata e l'atto di divisione: era stata prodotta dalla parte attrice una scrittura privata tra , e , per dimostrare che Controparte_2 ON Persona_9 ON aveva venduto una parte del terreno oggetto di esame. Tuttavia, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la scrittura privata non avesse valore probatorio e ha dato prevalenza all'atto pubblico di divisione stipulato nel 1989.
5. Sulla servitù di passaggio: La servitù di passaggio pedonale e di tubi per uso irriguo sulla particella n. 496, secondo quanto accertato dal consulente non risulta gravosa oltre la norma ed è rispettosa delle dimensioni prescritte, così comeil cancello sul confine con via Fondaco Vecchio è accessibile a entrambi i condividenti.
6 . Circa le violazioni delle distanze legali: Sono state riscontrate violazioni delle distanze legali per quanto riguardava l'apposizione di tubi e tettoie: la tettoia lato mare non rispettava l'altezza minima di 2,50 m, ma la tettoia lato monte non costituiva luce o veduta;
ciò posto, la domanda di risarcimento per la violazione delle distanze legali era stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di ridimensionamento della tettoia lato mare all'altezza minima di 2,50 m.
7. Recinzione e ampliamento della proprietà: La recinzione apposta dalla parte attrice includeva parte della particella n.358 e l'intera particella n.495, e comportava l'ampliamento della proprietà esclusiva di ,che, tuttavia, si era protratto nel tempo con la tolleranza dei parenti Controparte_12 condividenti, per cui la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino era stata respinta.
8. Sulle altre questioni, il Giudice di primo grado ha rilevato che:
- Le siepi sul confine con la particella n. 517 erano a distanza regolamentare se si assolveva alla normale potatura.
- Le immissioni derivanti dal condizionatore erano da ritenere tollerabili.
- La domanda di modifica dello scorrimento delle acque piovane era stata rigettata per mancanza di prove sufficienti. APPELLO PROC. n 754/2019 RGAC
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.09.2019, e Parte_1 hanno impugnato la Sentenza n. 234/2019 resa dal Tribunale di Locri in data CP_4
23.02.2019., per i seguenti motivi:
1. La sentenza doveva essere riformata perché il giudice non aveva ammesso la produzione degli atti Cafari del 1942 e del 1949 depositati durante la CT , produzione asseritamente legittima anche se tardiva perché l'attrice di tali atti non aveva avuto in precedenza conoscenza, perché le controparti li avevano fatti sparire ed erano stati trovati solo dopo richiesta all'archivio notarile e alla conservatoria. Richiamava l'ordinanza del 24.7 2017 e la richiesta di revoca del 7.6.2017
2. La sentenza era da considerare generica, lacunosa e non coerente con gli atti e le Per_1 rilevazioni degli attori e dei consulenti di parte (ing. e geom. ; era Per_10 inoltre,contraddittoria nelle motivazioni e errata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con difetto assoluto di motivazione.
3. Si chiedeva l'accoglimento integrale della domanda, pure in ordine alla proprietà esclusiva della particella 495, 358 poiché oggetto di una regolare compravendita tra _5
e , dimostrata da un atto notarile del 1998, nonché per
[...] Parte_1 usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c.,in quanto ricorreva il possesso in buona fede, ovvero unendo il possesso esclusivo e pacifico a quello di , risultante da ON un atto del 1951 e dalla sottoscrizione dela scrittura privata del 9.2.1958, tanto che _5
nell'atto notarile del 19.8.1998 aveva dichiarato che la plla 495 risultava intestata al
[...] fratello solo per un errore catastale
4. · La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che:
"Tale frazionamento viene utilizzato dai germani per la divisione del 1989,notaio Per_1
e quindi è da ritenersi accertata, nel presente giudizio, la consistenza e l'estensione Per_2 della proprietà oggetto di tale atto dispositivo" . Il frazionamento allegato all'atto di donazione per notaio del 30.03.1989 era stato redatto dopo la morte del de cuius, ed è frutto di Per_2 un errore catastale per come accertatodalla perizia di parte, ing. e il compianto CP_13 geom. nell'interesse di Persona_12 CP_4
5. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava , con riferimento alla scrittura privata del 9.2.1958, che: "Va innanzitutto considerato che la scrittura privata allegata non ha alcun effetto probatorio sull'accertamento del diritto di proprietà in quanto non oggetto di verificazione dell'autenticità delle scritture. In secondo luogo, deve riconoscersi efficacia prevalente all'atto di divisione del 1989, in quanto anteriore all'atto di trasferimento del 1998 e poiché espressamente richiama l'atto di frazionamento a firma del geometra che a sua volta utilizza la consistenza figurativa CP_14 della particella 53 (dal quale poi scaturisce la 495), come tratta dal primo atto di successione di del 17.10.1973. Tale dato, unito alla circostanza che gli atti di donazione del CP_4
1948 e del 1951 erano di difficile interpretazione in quanto le consistenze geografiche dei fondi confinanti sono indicate in maniera fisica e non figurativa,con riferimenti a fogli di mappa o particelle, comportano il rigetto della domanda…ecc”, e ciò perché i suoli e gli immobili oggetto degli atti di trasferimento risalenti, che non avevano indicato le particelle, sarebbero stati identificabili se correttamente interpretati gli atti e posti a confronto con i luoghi, anche se i segni lapide ed altri confini erano nel tempo venuti meno. Era quindi contestabile la determinazione cui era giunto il CT, recepita dalla sentenza, per cui non sarebbe stato possibile ricavare che la plla 495 era stata oggetto di atti di trasferimento che l'avevano attribuita a >Dattilo . _5
6. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante riconosceva che la part.lla 496 era gravata da servitù di passaggio, esclusivamente pedonale, in favore degli appellanti, per come da atto notarile 19.03.89 per notaio ma aveva omesso di Per_2 riportarlo nel dispositivo
7. la sentenza era errata nella parte in cui indicava " Con riferimento al cancello apposto sul confine con la via pubblica Fondaco Vecchio": il cancello, invece, era installato tra la part. lla 645 di proprietà privata (e non pubblica) di fu e il Controparte_2 _5 fabbricato 53 p.t. di proprietà esclusiva degli appellanti, per come da atto notarile del Per_2
30.03.1989, allegato al punto 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fascicolo di parte degli attori (punti 24, 25 indice del 10.01.2013, nonchè i due atti notarili Per_13 stipulati nel 2015 e 2017, depositati in atti all'istanza di revoca di ordinanza del 07.06.2018). Ribadiva che la via fondaco vecchio era proprietà privata, non essendoci agli atti nessun esproprio in favore del comune di Bovalino. La sentenza di primo grado non aveva rigettato le domande della parte convenuta relative alla comproprietà della particella 495, frutto di una donazione e divisione contestuale (1989) di un bene altrui senza titolo di provenienza. Inoltre La sentenza era errata anche nella parte motiva in cui il Giudice riportava che la parte attrice aveva liberamente utilizzato l'apertura dello stesso per accedere e far effettuare il sopralluogo e il cancello non insiste sulla proprietà esclusiva delle parti, dal momento che agli atti risultava che l'attrice non aveva le chiavi del cancello, perché le erano state sottratte dai convenuti e sempre consegnate dalla parte convenuta, per come richiesta pag. 5, 12 dell'atto introduttivo e ribadito in tutti gli scritti difensivi,
8. La sentenza di primo grado non aveva disposto il ripristino del gradino di accesso alla particella ex 55, la demolizione del giunto tecnico, la riduzione in pristino del fabbricato villino nella particella n. 621, considerato abusivo ed in violazione della normativa edilizia e antisismica.
9. QUANTO ALLE MOLESTIE ART.833, 949, 1079, C.C., l'accoglimento delle conclusioni in sede giudiziaria comportava anche la eliminazione di quei manufatti (tubi,etc), che in concreto ledevano il diritto in capo agli istanti.
10. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che: "Nello stesso confine tra le due particelle sopra richiamate sono poste due tettoie. La tettoia lato mare, costruita sul fondo di proprietà dei convenuti e insistente da un lato sul terreno degli attori determina il formarsi di luce a distanza non regolamentare, ai sensi dell'art. 901 c.c. in quanto non ha il lato inferiore ad un altezza maggiore di 2,50 m dal pavimento. Con riferimento alla tettoia lato monte, invece, essa non costituisce luci o vedute in quanto essa è aperta e il confine è delimitato da una ringhiera in cemento prefabbricato.
11. Ciò rilevato si evidenziava che l'art. 872 c.c. dispone il rimedio reale della riduzione in pristino qualora vengano violate le regole, stabilite nella successiva sezione VI del Titolo II del libro terzo, in materia di violazione di distanza legali, fermo restando il risarcimento del danno." Le misurazioni aventi ad oggetto la distanza tra i fabbricati avevano
o riscontrato un dato positivo quindi ininfluente all'indagine che ci occupa” . Il Giudice aveva errato a considerare regolare la distanza tra i due fabbricati, pari a 9,28 m., non specificando che si tratta di un fabbricato part.lla 621, villone di proprietà dei convenuti e il fabbricato part.lla 53 p.t. di proprietà degli attori (quesito n. 7ordinanza G. Delfino), in aperta violazione della normativa codicistica e integrativa, che prevedeva distanza minime pari a 5 metri dal confine e 10 metri tra i fabbricati (vedasi cass. civ. sent. n. 7275/2006, cass. civ. sent. n. 15886/2005, cass. civ. sent. n. 11744/2003, cass. civ. sent. n. 21125/2015). Oltre alla riduzione in pristino e non alternativamente, la normativa indicata prevedeva il risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente
12. La sentenza doveva essere riformata nel punto in cui il Giudicante affermava che: "Dagli atti di causa è emerso che l'ampliamento della proprietà esclusiva di Controparte_12
è stata effettuata in epoca risalente (2003-2011), già dal dante causa degli odierni
[...] attori, con la tolleranza dei parenti condividenti, ed inoltre, con riferimento ai vani ulteriori dell'appartamento già oggetto di donazione, ecc…” Assumeva l'appellante vi fosse un errore laddove il Giudice aveva riportato come data di ampliamento della proprietà esclusiva, l'anno 2003 al posto del 1993, come risultante dalla pratica di condono, rilasciato dal Comune di Bovalino, depositato in atti, allegato al fascicolo di parte di primo grado, termini 183 VI comma, nonchè certificato di condono consegnato brevi manu al CT, poi trasmesso al CT tramite pec, nel mese di maggio 2014, allegato alla CT in atti. 13. La sentenza era errata sia nella compensazione delle spese, sia nella liquidazione delle spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50%, in quanto non teneva conto che le domande accolte in favore degli attori erano maggiori di quelle dei convenuti
Gli appellanti conclusivamente chiedevano la riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito, così concludendo:
<<<Voglia l'Ecc.ma Corte,“contrariis reiectis accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri in persona del G dott.ssa Rando, pubblicata il 23.02.2019 e non notificata, a definizione del procedimento civile r.g. 37/2013, nella parte in cui è risultata generica, lacunosa, non coerente con quanto risulta dagli atti e rilevato dagli attori e dai consulenti di parte ing. e geom. contraddittoria nelle Per_10 CP_15 motivazioni, errata anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza e pronunciato, difetto assoluto di motivazione. … In via principale, si chiede che l'ecc.ma Corte di Appello adita voglia accogliere integralmente la domanda attorea, anche per la particella 495, per come sopra descritto (vedesi da pagg. 33 a 41 del presente atto), anche per usucapione abbreviata (ai sensi dell'art. 1159 c.c.), perché non si tratta di acquisto a non domino ma di regolare compravendita tra l'effettivo proprietario fu ON
e , con atto notarile di agosto 1998, ampiamente CP_6 Pt_1 Parte_1 Per_2 dimostrato, e anche per la part.lla 358”.
Voglia, ancora, l'Ecc.ma Corte dichiarare la “sentenza (del Giudice di primo grado) lacunosa anche con riferimento ai beni comuni p.lla 495, 358; l'attrice aveva chiesto, con il primo termine, l'acquisizione della proprietà della part.lla con il possesso, unendo il proprio possesso ultraventennale a quello di , stante la dichiarazione dello stesso di possesso, secondo ON il suo titolo di provenienza esclusivo, quindi l'avv. ai sensi dell'art. 1159 c.c. chiede che Pt_1 venga dichiarato l'acquisto della proprietà della p.lla 495, essendo acquirente in buona fede, e di essersi immessa nel possesso del bene, animo domini, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, dalla data della compravendita (agosto 1998 notaio , in maniera Per_2 continua, esclusiva, pacifica, non clandestina, e in maniera durevole, per come evincesi dai manufatti esistenti, nella part.lla 495 e che idem dicasi per la p.lla 358 (…). La sentenza di primo grado va riformata anche nella parte in cui omette decisioni e disposizioni consequenziali, chieste dagli attori nell'atto introduttivo e omesse nel
P.Q.M.
, in relazione ai fatti conosciuti nella parte motiva accertati giudizialmente ma omessi nel dispositivo, per come nel presente appello.
In via subordinata(dichiarare) l'acquisto della part.lla 495 quale possessore in buona fede, avendo unito il proprio possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo , risultante dal suo titolo di provenienza atto di donazione del ON
22.07.1951 per Notaio n. 2040-1490 di rep. per come dichiarato dallo stesso Per_14 ON nell'atto notarile del 19.08.1998 di compravendita, insieme a , entrambi Per_2 Persona_9 hanno sottoscritto la scrittura privata del 09.02.1958 allegata in atti. In via subordinata(dichiarare) l'acquisto della part.lla 358, quale possessore in buona fede e esclusivo, uti domino, avendo unito il proprio possesso esclusivo pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo fu ex art. 1159 c.c. Controparte_2 CP_4
Con l'ammissione degli atti non ammessi poiché non dipendente da causa imputabile agli attori, in quanto conferenti ai fini della decisione, inclusa la scrittura privata del 1958, rilevante e conferente, vedesi da pag. 28 a 31 del presente atto, nonché della scrittura privata del 09.02.1958 non contestata dalle parti vedesi pagg. 35 36, 38, 40, 41 del presente atto.
Con il rigetto delle domande di parte convenuta relativamente alla comproprietà della part.lla 495, in quanto frutto di una donazione e divisione contestuale di un bene altrui, del 30.03.1989, per notaio tra i germani e senza titolo di Per_2 Parte_3 Controparte_2 provenienza (atto notarile di donazione per notaio del 12.09.1948) ma con successione del de Per_15 cuius (classe 1924) e frazionamento successivo alla sua morte, frutto di un errore CP_4 catastale precedente per come dimostrato anche nel presente atto (…).
Con condanna degli appellati alla consegna di tutte le chiavi in loro possesso, relativi al fabbricato 53 p.t. ingresso nord di proprietà degli appellanti, nonché le chiavi del cancello che è posto tra la part.lla 645, 491 (…) e la part.lla 53 p.t. (…) … oltre il risarcimento di tutti i danni, subiti dagli appellanti per il grave disagio di non poter accedere alle proprie proprietà a causa delle loro e provocazioni, molestie, turbative, nonché per la sottrazione delle chiavi, necessarie anche in caso di black out della luce, essendo poco verosimile che gli appellati non chiudano il cancello a chiave, manualmente, o con impianto elettrico, in qualsiasi momento (cosa che avviene tuttora, per come spiegato). La sentenza deve essere riformata in maniera più chiara per quanto riguarda le chiavi del cancello, del portone ingresso lato nord (…). L'avv. ha diritto all'accesso principale ingresso Pt_1 lato nord via fondaco vecchio 24 p.t. di sua proprietà, alle chiavi, e ha diritto ai sensi dell'art. 1117 c.c. di accedere al lastrico solare di proprietà di , avendo l'antenna della Parte_3 televisione e il diritto di servitù scaturisce dall'atto notarile del 30.03.1989 per notaio Per_2 avendo fatto sempre richiesta sin dall'atto introduttivo e in tutti gli scritti difensivi e il fatto che le scale siano di proprietà comune scaturisce anche dalle planimetrie allegate e facenti parte integrante dell'atto notarile 30.03.1989, per come da scheda modello 97 numero 163 del 19.03.1984; la sentenza va riformata in tal senso, rientrando nel quesito 1 dell'ordinanza G. Delfino, tant'è che il ctu è andato a fare rilievi sul lastrico solare (di proprietà di ) del fabbricato Parte_3
p.lla 53, omettendo di fare rilievi fotografici e di riportare l'antenna ivi esistente tuttora (gli appellanti hanno la televisione al piano terra).
Con condanna al ripristino del gradino accesso part.lla 55, divelto e mutato in corso di causa, per come subito contestato, con osservazioni memorie di replica ctu, creando disagio, per accedere alla part.lla 55, di proprietà degli attori.
Con la condanna alla demolizione del giunto tecnico. Obbligando, altresì, gli appellati a lasciare libero il cancello, da mezzi e cose che continuamente lasciano in tutta la part.lla 645, nei pressi del cancello, impedendo il passaggio agli appellanti, davanti alle finestre del p.t. di loro proprietà, portone di ingresso principale e portoncino di ingresso lato nord. Con cessazione delle molestie, continue provocazioni, turbative per chiavi, gradino, per come descritto in narrativa del presente atto, nonché in tutti gli scritti del giudizio di primo grado. Ordinando la riduzione in pristino per quanto riguarda il fabbricato villino, posto nella part.lla 621, poiché tutto abusivo;
agli atti vi è la prova della difformità tra la concessione edilizia e la realizzazione del fabbricato, in violazione della normativa antisismica, d.p.r. 380/2001 art. 65 67, comma 8, 93, 94 artt. 17 e 18 della legge 64/74 e D.m. 14.01.2008, e altresì, art. 4, 6, 7 della legge, 1086/71.
Con riforma della sentenza di primo grado anche nel punto in cui riconosce le spese e competenze di giudizio, oltre rimborso generale 15%, Cassa 4% come per legge in favore degli CP_16 appellanti, per come motivato nell'atto di appello. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso generale 15%, Cassa Forense 4% come per legge, anche per questo grado di giudizio”.>>>
Parte appellata e si costituivano il 23.01.2020 CP_1 Parte_3 eccependo:
- In via preliminare l'invalidità dell'atto di appello ex art. 342 cpc.
- Inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345 e 346 cpc. (ricorrendo l'ipotesi in cui i procuratori dell'odierna parte appellante (Avv.ti e Pellegrino) Pt_1 non si erano presentati all'udienza di precisazione delle conclusioni, valeva la presunzione che la parte avesse voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (ovvero quelle dell'atto introduttivo del giudizio datato 30.12.2012); del pari, le istanze istruttorie, non accolte nel corso del giudizio, che non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi tacitamente rinunciate, con conseguente impossibilità di riproporle in sede di impugnazione. Ciò valeva anche per le censure mosse all'elaborato peritale. In particolare rilevavano che era stata avanzata dagli odierni appellanti ( ) in primo Parte_5 grado solo una eccezione riconvenzionale di usucapione , priva di prova, e che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta solo in appello per la prima volta era inammissibile.
Dopo avere riepilogato tutto lo svolgimento del processo di primo grado, e l'appello di controparte, concludevano <<< Voglia l'Ecc.ma CORTE adita, previa riunione del presente gravame (n. 754/2019 r.g.) proposto da e a quello (n. 766/2019 Parte_1 Parte_2
r.g.) proposto dai coniugi e , dichiarare CP_1 Parte_3 inammissibile l'impugnazione (n. 754/2019 r.g.) proposta da e Parte_1 Pt_2
, ai sensi degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., nonché rigettarla perché infondata in fatto e diritto,
[...] con conferma della statuizione resa in relazione alle domande formulate dagli appellanti
[...]
e nel giudizio di prime cure;
con vittoria delle spese e compensi Parte_1 CP_4 del presente grado di giudizio;
conseguentemente, all'esito della riunione dei giudizi, accogliere l'appello (n. 766/2019 r.g.) proposto dai coniugi e e, per l'effetto, in parziale CP_1 Parte_3 riforma della sentenza n. 234/2019 emessa dal TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI -Giudice Dott.ssa Roberta RANDO-, nell'ambito del giudizio n. 37/2013 R.G., pubblicata in data 23.02.2019, accogliere le domande tutte già avanzate dai convenuti/attori in via riconvenzionale coniugi CP_1
e con la Comparsa di Costituzione e Riposta con domanda
[...] Parte_3 riconvenzionale depositata in data 08.04.2013 nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese e compensi sia del presente grado di giudizio e, alla luce dei motivi addotti nel gravame, anche del giudizio di primo grado>>.
APPELLO PROC. N. RG 766/2019
e hanno proposto autonomo appello con atto di CP_1 Parte_3 citazione avverso la sentenza n. 234/2019, pubblicata in data 23.02.2019, che ha preso il numero di RG 766/2019 nel quale hanno dedotto i seguenti motivi :
A. Omessa statuizione in ordine alle spese di lite del reclamo al collegio proposto da parte attrice procedimento al n. 905/2015 r.g. dichiarato inammissibile con ordinanza del 20.10.2015 dal collegio del Tribunale di Locri. B. Omessa statuizione circa l'inidoneità (e/o nullità) dell'ATTO DI VENDITA per Notaio el 19.08.1998 a trasferire in favore di la piena ed Per_2 Parte_1 esclusiva proprietà della particella 495 (ex 53/e) di mq 60. C. "ERRONEA e/o ILLEGITTIMA applicazione delle norme afferenti alla regolamentazione giuridica delle COSE COMUNI." D. Omessa pronuncia in punto di violazione delle distanze per gli alberi. E. Erronea applicazione dei limiti previsti dall'art. 1102 cc in merito alla collocazione del condizionatore. F. Omessa pronuncia sulla richiesta di esecuzione delle opere di sistemazione necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque.
Hanno quindi concluso chiedendo accogliersi l'appello (n. 766/2019 r.g.) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 234/2019 accogliere le domande tutte già avanzate da CP_1
e con la Comparsa di Costituzione e Risposta con domanda
[...] Parte_3 riconvenzionale depositata in data 08.04.2013 nel giudizio di prime cure;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
In questo processo si è costituita parte appellata – con Controparte_17 comparsa di risposta ed appello incidentale – nella quale si ripercorrevano le difese spiegate negli atti difensivi pregressi e nell'atto di citazione in appello già proposto dai comparenti (iscritto al n 754/2019 RG), si ribadivano tutte le eccezioni e difese, , si contestavano tutte le richieste ed eccezioni delle controparti, e si concludeva chiedendo:
- Rigetto dell'appello spiegato dai e;
CP_1 Pt_3
- L'accoglimento in via principale di tutte le richieste spiegate nell'atto di appello n 754/2019 RG, le cui conclusioni erano d ritenresi interamente ribadte e trascritte;
- In via subordinata riconoscere l'usucapione in favore di della proprietà Controparte_17 per pacifico ultraventennale possesso delle plle 495,351, 358 del foglio di mappa n15 località fondaco vcchio ) ai sensi dell'art 1159 cc , ivi compresi tutti i manufatti insistenti sulle plla 495 , 351, 358, 492, 494, 495, 497 ; e con riforma delle spese del primo grado e vittoria delle spese del presente.
I DUE PROCESSI DI APPELLO, chiamati all'udienza del 27.2.2020, venivano riuniti, e le cause rinviate all'ud del 4.6.2020 . Seguivano differimenti d'ufficio quindi era fissata l'udienza di trattazione del 12 maggio 2022. Con ordinanza 9.6.2022 era fissata la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza del 26.9.2024; con successiva ordinanza del 29.10.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, non può non censurarsi la estrema prolissità e disorganicità degli atti difesivi dell'appellante , la continua reiterazione di argomenti difensivi, a scapito della CP_12 chiarezza e della immediata visibilità e percepibilità delle questioni rilevanti ai fini del decidere, che hanno reso difficoltosa persino l'individuazione delle questioni controverse, dei motivi di impugnazione, e la focalizzazione degli argomenti delle difese pertinenti alle singole questioni in campo .
La prolissità dell'appello principale , rinvenibile persino nelle conclusioni , ha mescolato ai motivi d'impugnazione anche argomenti non pertinenti , rivendicazioni, lamentele della condotta dei convenuti- appellati, trattando ripetutamente ed in modo sparso nel lunghissimo atto introduttivo temi non sempre coerenti con il motivo di impugnazione che si doveva illustrare, giungendo in tale disordinata discussione all'estremo limite della inammissibilità ex art 342 cpc, ha costretto la Corte ad una faticosa opera di sintesi, moltiplicando il rischio di errore.
Atti difensivi così estesi, disordinati, prolissi, e così poco organizzati contravvengono a tutte le indicazioni che impongono – anche ai fini di un efficace contraddittorio - la sinteticità e chiarezza degli scritti difensivi.
Esaminando comunque i motivi che si è riusciti ad enucleati da tale contesto:
1. È necessario, prima di affrontare le questioni di merito, dirimere le pregiudiziali di rito eccepite dalla parte appellata (parte appellante del procedimento riunito RG 766/2019) e secondo cui sarebbe da considerare CP_1 Per_1 Parte_3 nullo l'atto di appello in forza del disposto dell'art. 342 cpc perché carente della formula prevista dall'art. 163 cpc in relazione ai termini di comparizione in giudizio e decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. In proposito va riconosciuta la fondatezza dell'assunto e, però, si deve tener presente che nel caso di specie parte appellata, nel costituirsi in giudizio, oltre a sollevare la pregiudiziale di rito di cui sopra, si è difesa nel merito, sanando in tal modo la nullità eccepita così come efficacemente argomentato dalla Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 21910 del 16.10.2014, Corte di Cassazione, Sez. 6:
“In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”. 2. Non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore eccezione preliminare avanzata dall'appellante sulla erronea omessa acquisizione di atti Controparte_17 notarili (per notaio del 1942 e del 1949 ) depositati solo durante lo Per_15 svolgimento della CT. Fermo l'onere delle parti di depositare documentazione entro i termini della seconda memoria dell'art 183 cpc nel primo grado, appare evidente che ogni produzione documentale effettuata in corso di indagine peritale, disposta dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie , è tardiva e inammissibile.
Ciò ancor di più se gli atti che si pretende di versare al CT in sede di operazioni peritali non siano meri allegati tecnici che lo stesso CT sarebbe autorizzato ad acquisire per redigere l'elaborato (certificazioni catastali, atti tecnici reperibili presso uffici pubblici, ecc), ma siano titoli di proprietà, ovvero atti principali ai fini di prova, che è onere della parte produrre tempestivamente e che neppure il CT di sua iniziativa potrebbe acquisire . Tali sono innanzitutto gli atti pubblici che attribuiscono diritti di proprietà o diritti reali, e che devono essere prodotti da chi ne abbia interesse e entro i termini di legge
Fermo altresì il divieto di produzione di nuovi documenti dettato in appello dall'art 345 cpc, gli argomenti dell'appellante di non avere potuto acquisire detta documentazione nei termini fissati per la produzione dei documenti perché “nascosta” dalle controparti , viene smentito dalle stesse difese : se la documentazione ea disponibile all'archivio notarile, dove la afferma di averla Pt_1 chiesta ed ottenuta, allora deve concludersi che sarebbe stata disponibile in tempo se tempestivamente richiesta.
3. Passando dunque alle questioni di merito, e precisando che fra i 13 motivi di appello
, come sopra sintetizzati , almeno quelli indicati dai numeri 2,3.4.5 riguardano la CP_12 controversia sulla proprietà esclusiva della particella 495, di essi deve affermarsi l'infondatezza, posto che dalla lettura degli atti pubblici tempestivamente acquisiti al processo, non sarebbe certamente possibile risalire all'identificazione dei fondi e degli immobili descritti con riferimento a confini non più esistenti (ruderi, segni lapidei di confine). Neppure l'indagine accurata del CT, che ha posto a raffronto le descrizioni degli atti con i luoghi di causa nello stato attuale hanno consentito di identificare con certezza l'oggetto delle compravendite e donazioni degli anni 1948,, 1951, e men che mai di identificare il suolo che oggi ricade nella particella n. 495 L'assunto dell'appellante , che avrebbe acquistato la particella da , con atto notarile ON del 19.8.1998 per notaio la particella 495 - espressamente indicata nell'atto- non è Per_2 supportato da adeguata documentazione che attribuisca la proprietà della particella al venditore all'atto della compravendita. Il venditore ha dichiarato nell'atto che la plla 495 era “erroneamente” intestata a , mente sarebbe pervenuta a per donazione per notaio CP_4 ON Per_14 del 22.7.1951 rep 2040
Peraltro la ha prodotto una scrittura privata del del 9.2.1958 stipulata fra fu Pt_1 ON
, . Atto non trascritto in cui i soggetti non sono neppure CP_6 CP_4 Persona_9 identificati con date di nascita , le cui sottoscrizioni non sono autenticate;
non vi è certezza né della data né della provenienza . L'atto appare quindi indoneo a fornire prova di un passaggio di proprietà
, oltretutto in esso non vi è indicazione di partcelle ma solo di strisce di terreno, confini , norie, case realizzate all'epoca, ecc. Tali documenti, di cui il CT si è occupato nel rispondere al quesito n 8, così come ha esaminato ed interpretato l'atto per notaio del 1951, non consentono di riscontrare la titolarità del cespite Per_14 in capo a venditore , per come dichiarato nell'atto 19.8.1998: neppure il CT, ON nonostante l'accurata disamina degli atti pubblici, ha potuto identificare l'oggetto degli atti più risalenti (da cui il traeva il proprio diritto di proprietà) , né ha potuto riscontrare sui ON luoghi i confini , indicati con segni lapidei o case rurali non più esistenti.
Nonostante l'accurata ricerca e raffronto, Il CT ha dovuto concludere che dalla lettura dell'atto del 1951 e dalla descrizione dei luoghi non era possibile definire l'oggetto nella plla 495 ; quindi di conseguenza non era possibile verificare la proprietà di . ON
Le contrarie argomentazioni frapposte dal CTP degli attori , ing , che in una lunga Persona_16
(e quanto mai opinabile ) esposizione e ricostruzione tenta di dimostrare che la plla 495 sarebbe ricompresa nella donazione del 1951 e quindi sarebbe entrata nella proprietà del venditore _5
non solo fa riferimento a situazioni non più esistenti sui luoghi, ma si avvale di quella
[...] scrittura privata del 9.2.1958 che non ha alcun valore ai fini di causa, perché assolutamente incerta di data e provenienza
Non appare che l'indagine accurata del CT sa stata smentita dalle contestazioni delle parti, che hanno avanzato soltanto diverse ipotesi non supportate da certezze;
Ciò che è certo è l'inutilizzabilità l'atto – scrittura privata del 1958, privo di provenienza certa e di data certa, privo di indicazioni di particelle – a fine di attribuire titolarità della plla 495 al venditore alla ON Pt_1
Ciò che appare certo e verificabile è l'avere i fratelli (dante cause degli attori – Controparte_2 odierni appellanti ) e dichiarato essere rimasta in proprietà comune ed Parte_3 indivisa la plla 495 con l'atto pubblico di divisione del 30.marzo 1989; ciò nonostante il 19.8.1998
vendeva la particella alla , senza che vi fossero nel frattempo atti pubblici di ON Pt_1 trasferimento successivi all'atto di divisione del 1989.
La CT recepita dal primo giudice risulta assolutamente condivisibile, perché svolta in modo analitico e sulla base delle risultanze di un'attività istruttoria che si è fatta carico della complessità delle vicende ripercorse in tutte le loro risalenti fasi di sviluppo ed ha fornito convincenti risposte alle molteplici osservazioni sollevate dalle parti e dai consulenti tecnici delle stesse
Il criterio adottato dal giudice di prime cure si fonda sul principio che “nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo” (Cass. civ. sent. n. 17756/2015).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha attribuito efficacia prevalente all'atto di divisione del 1989, anteriore all'atto di trasferimento del 1998, cui era allegato l'atto di frazionamento che per la prima volta ha fornito una rappresentazione figurativa con riferimenti a fogli di mappa e particelle, al contrario di quanto avvenuto negli atti di donazione del 1948 e del 1951 dai quali non è possibile evincere con assoluta certezza la consistenza geografica dei fondi perché in essi atti i confini risultano individuati sulla base di elementi fisici non più riscontrabili attualmente, così come rilevato dal CT. Il principio così opportunamente e congruamente utilizzato dal Tribunale di Locri trova ulteriore conferma e specificazione in altre pronunce della Suprema Corte in cui si afferma che per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi e per «l'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto».
In particolare, il frazionamento allegato all'atto di divisione ha una valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali, se il predetto frazionamento sia richiamato nell'atto e le parti abbiano sottoscritto il documento grafico (Cassazione n. 4315/2018); “in tale circostanza, infatti, il frazionamento non è un semplice dato catastale, ma rappresenta la fonte di tale dato, perché espressione della volontà dei contraenti” (Cassazione n. 1446/1996).
Sostiene parte appellante, che vi sarebbe stato un errore nel frazionamento o, comunque sia, un errore nell'indicazione dei confini e nell'interpretazione degli atti correlati intercorsi fra vari soggetti, ed in particolare, tra i germani e . CP_4 ON
Ma detta controversia si sarebbe dovuta risolvere con il ricorso alle cosiddette “azioni di confine”:il regolamento di confine (art. 950 cc), l'apposizione di termini (art. 951 cc) e cioè con azioni che rientrano nel più ampio genus delle azioni petitorie, ossia a difesa della proprietà.
Non si potrebbe riqualificare la domanda originariamente proposta (né a maggior ragione l'impugnazione), come azione di regolamento di confine, che non è quindi oggetto del presente processo, e sulla quale non sarebbe legittima alcuna pronuncia in questa sede.
In forza delle considerazioni sin qui svolte è infondato il motivo di appello proposto da Pt_1
e per l'accoglimento integrale della domanda in ordine alla proprietà esclusiva della CP_4 particella 495. 4. In merito ai motivi di appello che richiedono di riformare la sentenza perché non avrebbe accolto la domanda posta in subordine di usucapione della particella 495, perfezionatosi in capo alla parte medesima quale possessore in buona fede - che avrebbe unito il proprio possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, continuo, non clandestino, a quello del dante causa esclusivo ON nell'atto di compravendita del 1998 - si tratta di domanda inammissibile perché vi osta il divieto assoluto di proporre nuove domande in appello rispetto a quelle proposte in primo grado.
Del resto, come eccepito da parte appellata ., l'inammissibilità Controparte_18 della domanda discende altresì, e a maggior ragione, dal fatto che parte appellante, già in primo grado, a seguito della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dagli odierni appellati, aveva tentato di formulare tardivamente nei loro confronti, con la prima delle memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 cpc, una mera eccezione di usucapione, in relazione alla particella 495, che in realtà, essendo stata così formulata “L'attrice, quindi, è proprietaria della part.lla 495 dal 1998 con atto formale di compravendita per notaio regolarmente trascritto. Ovviamente del bene, del quale il Per_2 venditore era in possesso ultraventennale, veniva trasferito anche e soprattutto il possesso esclusivo da unirsi, ai sensi di legge, a quello del dante causa zio ” (pag. 6 delle memorie ex art. 183, _5 co. 6, 1° termine). La difesa quindi consisteva in una semplice asserzione incidentale che non poteva essere qualificata come domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) da avanzare -a pena di decadenza- alla prima udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 cpc.
6. La domanda di demolizione del (l'intero) fabbricato dei avanzata in CP_7 primo grado ed insistita anche con l'impugnazione è parimenti palesemente infondata. Prescindendo totalmente dall'esame dalla produzione dei permessi di costruire e dalla documentazione prodotta dai titolari dell'immobile, è noto che la irregolarità urbanistico-edilizia di un immobile non autorizza i terzi a chiederne la demolizione, a meno che non siano legittimati dalla qualità di proprietari confinanti o titolari di fondi finitimi, con i quali le costruzioni abbiano rapporti di vicinato (distanze fra costruzioni) ai quali le norme codicistiche attribuiscano il diritto di chiedere demolizioni o arretramenti per garantire il rispetto delle distanze
La parte attrice ora appellante , oltre ad avere lamentato la violazione di CP_12 distanze (di cui si dirà appresso) ha dedotto l'abusività del fabbricato di controparte, che non la legittima ad alcuna richiesta di demolizione, in quanto non sono allegate né dimostrate lesioni di diritti soggettivi che comportino tutela reintegratoria riconosciuta per le ipotesi di violazioni del diritto alle distanze .
7. Non risultano oggetto della iniziale domanda di primo grado – e non possono trovare ingresso in questa sede ex art 345 cpc perché domande nuove , e non già “impugnazioni” – sia la domanda di ripristino di un gradino che si sarebbe rotto in corso di causa , né la demolizione del “giunto tecnico” di cui non è menzione fra le domande di primo grado.
Non è stato chiesto alcun accertamento sul punto al CT, posto che le questioni oggetto della domanda giudiziale non richiamavano alcun “giunto tecnico” (che peraltro non si comprende tra quali fabbricati si collocherebbe).
8. E' invece fondato il motivo di impugnazione con cui si insiste nella richiesta di ottenere le chiavi di un cancello. Il cancello risulta posizionato su particelle 645 e 491 di proprietà di terzi confinanti con la pubblica via , come da acceramento del CT In altri termini insiste su proprietà di soggetti diversi dalle parti in causa .
Il CT nel rispondere al quesito n 3 (alla pag. 47 e ss elaborato finale) ha fotografato i luoghi ed il cancello (foto 18-19 e 20) , affermando che lo stesso costituiva l'accesso alla proprietà de convenuti, delle particelle comuni, all'ingresso del fabbricato sulla plla 53 , i cui piani terra erano degli attori e quelli sopraelevati dei convenuti. Per cui ha evidenziato che “..il cancello deve essere utilizzabile da tutte le parti interessate alla vertenza “
Ora, il cancello, pur dotato di una predisposizione per il collegamento all'impianto elettrico (per l'automazione ) è tuttavia dotato anche di serratura immediatamente utilizzabile con chiave tradizionale , quindi può essere chiuso manualmente , così come chiarito dal CT .
Poiché è certo che parte attrice –appellante – eserciti il passaggio Pt_1 Parte_2 per l'accesso ai beni di sua proprietà e ai ben comuni attraverso l'ingresso dal cancello, come ben descritto dal CT che nella Tavola 3 della planimetria ha descritto il passaggio, lo ha fotografato (foto 13-14-15-16-17 ) , e poichè gli appellati non hanno mai negato di avere installato il cancello e di possederne le chiavi, limitandosi ad osservare che il cancello “fino ad oggi” non sarebbe mai stato chiuso (v dichiarazioni avv Guerrisi al CT pag ) di parte è doverosa ordinare la consegna delle chiavi ai Controparte_17 9. Per quanto riguarda altre domande decise dalla sentenza di primo grado (l'apposizione del contatore ENEL,ritenuto legittimamente collocato in proprietà comune e non lesiv di alcun diritto), non consta che il prolisso e confuso atto di citazione in appello contenga specifiche contestazioni valide a incidere sulla decisione
Inoltre deve rilevarsi che le riproposizioni delle domande di primo grado, che si leggono elle conclusioni, non possono essere valutate come validi motivi di appello, se non supportati da argomenti atti a sostenere e spiegare le ragioni della ritenuta erroneità della decisione di primo grado, non potendo l'appellante limitarsi a sostenere l'erroneità delle decisioni e demandare alla Corte di individuarne le ragioni .
10 Quanto alle servitù di vedute , rappresentate nell'atto di appello come “violazioni dell'art 905 cod civ”, senza neppure più precise indicazioni, si osserva che la sentenza ha ordinato ai convenuti la copertura della luce creata dalla tettoia lato mare di cui alla pag 67 foto 30 dell'elborato peritale , rigettando nel resto le altre domande . Ora, a fronte delle argomentazioni di tale decisione, non è certamente sufficiente riproporre in maniera estesa e senza specifici riferimenti, alcuna precisa censura alla decisione. L'appello deve esplicitare attraverso i motivi quali siano gli errori del giudicante , e non meramente insistere nelle domande già proposte.
Il quesito n 6 posto dal tribunale al CT chiedeva di verificare le aperture ed il rispetto delle distanze legali .
Il CT ha risposto che la costruzione era costituita da un corpo centrale di mt 8 di lunghezza senza aperture sulla parete a confine del corpo centrale, se non le due tettoie sui lati opposti.
Quanto a queste ultime ha segnalato che la tettoia lato mare presentava un'apertura tra la parte superiore del muro e la falda di copertura che non rispettava le prescrizioni dell'art 901 cc perché non aveva elementi di sicurezza (grate) e aveva altezza inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.(foto 30 relaz CT)
La tettoia lato monte non presentava aperture;
peraltro dal lato di proprietà dei convenuti era stata inseita una stuoia di canne altra metri 2, dalla parte degli attori vi era un tendone con supporto metallico per evitare introspezioni.(foto 31 relaz CT)
A fronte di tali rilievi è' stata ordinata con la sentenza la regolarizzazione della apertura della tettoia lato mare, respingendo nel resto;
non si ravvisa nei motivi d'impugnazione alcun argomento idoneo e convincentemente spiegato che possa superare tali conclusioni .
Tuttavia nella parte in cui tali tettoie ricadano in tutto o in parte su particelle di proprietà comune, rientrerebbero nell'ordine di rimozione di cui infra, successivi paragrafi
11. Per contro, appare fondata la doglianza che si legge al motivo di cui alla pag 52 dell'atto di appello, che censura la sentenza per la mancata ed errata valutazione della violazione delle distanze fra costruzioni .
Il CT , per rispondere al quesito n. 7 – postogli dal Giudice di Locri - , ha notato sui luoghi di causa difformità rispetto alle planimetrie , tanto da avere effettuato specifiche misurazioni per verificare l'effettività dei distacchi. Premesso che le distanze per i distacco fra i corpi di fabbrica , secondo le indicazioni del CT devono essere pari a metri 10 , e a metri 5 dal confine di ciascuna parte, misure che non sono state contestate , il CT aveva ritenuto nella bozza preliminare di relazione inviata alle parti, che fosse stata rispettata la distanza fra fabbricati, che nel punto fra loro più vicino era pari a mt 10,30 (v planimetria A a pag 72 dell'elaborato finale) , quindi rispettoso della distanza prescritta
Inoltre il CT aveva segnalato l'esistenza di una imponente scala esterna in muratura realizzata dai convenuti, che era raffigurata alla foto 36 , posta a distanza inferiore ai metri 3 dal confine , ritenendo tuttavia che tale scala non fosse costruzione soggetta a Controparte_17 rispettare le norme in materia di distanze .
Tuttavia lo stesso CT ha poi rivisto le proprie conclusioni in esito alle argomentazioni dei CTP, e all'applicazione del criterio di esecuzione della misurazione dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “ In tema di limitazioni legali alla proprietà, l'art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale.” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 9649 del 11/05/2016 ; conforme Cass Sez. 2, Sentenza n. 7285 del 07/04/2005)
Il Consulente , che aveva rappresentato i fabbricati e le distanze nella planimetria Per_17
(alla pag 72 del'elaborato peritale definitivo), in cui la misura fra i fabbricati sembrava essere di ml 10,30, ha poi nelle conclusioni finali, ricalcolato la distanza in ottemperanza al dettato delle sentenze della Corte di Cassazione che ha pure indicato in relazione
A mente di queste decisioni (come richiamate dalle osservazioni dei CTP di parte appellante
) dettagliatamente illustrate , secondo le quali in caso di posizione obliqua fra i manufatti Pt_1 frontistanti, la distanza si deve misurare facendo avanzare idealmente ciascun immobile parallelamente a se stesso verso l'altro, e misurando la distanza percorsa (pag.74 e ss relaz CT) la minima distanza fra i fabbricati risulta essere pari a metri 9,28 , quindi inferiore a m 10, e riguarda un tratto di fabbricato di circa ml 1,80 (o a ml 1,20 se si procedeva alla misurazione dalla parte perimetrale, escludendo la veranda coperta).
Di tali indicazioni del CT non vi è alcun riferimento nella sentenza appellata, che sembra con superficialità confondere la distanza fra fabbricati e la distanza di un tubo di acqua , perché pur richiamando l'art 872 cc poi non dispone nulla rispetto alle distanze fra i fabbricati non esamina le appena richiamate considerazioni del CT;
limitandosi ad una incomprensibile affermazione per cui le misurazioni avevano riscontrato “…un dato positivo quindi ininfluente all'indagine che ci occupa”.
Le argomentazioni tecniche del CT sulle modalità di misurazione della distanza fra i fabbricati appaiono supportate da logiche ed esaurienti deduzioni e rispondenti alle indicazioni del giudice di legittimità, e devono senz'altro condividersi .
Il motivo di appello è quindi sul punto fondato, quindi in parziale riforma della sentenza deve disposi l'arretramento alla distanza legale indicata dal CT della porzione del fabbricato
/ nella parte in cui è inferiore a metri lineari 10, e per la lunghezza di mt CP_1 Pt_3
1,80 ( stante la natura di costruzione delle tettoie che si vedono raffigurate nelle fotografie a corredo dell'elaborato ) , al fine di riportarlo alla distanza di legge, secondo le indicazioni del CT
Deve parimenti ordinarsi l'arretramento della costruzione rappresentata dalla scala in muratura esterna di cui alla foto n.36 , posto che non possono condividersi sul punto le convinzioni del CT secondo le quali la scala non sarebbe assimilabile al concetto di “costruzione”.
La scala in questione è un imponente scalone esterno in muratura, al quale va applicato il seguente principio di diritto da ultimo enunciato da Cass Sez. 2, Sentenza n. 1966 del 30/01/2007
“Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia” (cfr anche Cass Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004)
Infine, l'appello sulle spese di lite è destinato ad essere assorbito nella nuova CP_12 regolazione delle spese anche del primo grado, in conseguenza dell'odierna decisione
APPELLO proc n. 766/2019 RGAC
Per quanto concerne i motivi di appello posti dalla parte el processo Parte_7 riunito, questi, puntualmente e chiaramente espressi nell'atto, possono così esaminarsi :
1. Omessa liquidazione delle spese per gli inammissibili reclami al collegio avanzati dalla . Nonostante la palese incongruenza dell'utilizzo del reclamo Pt_1 al collegio avverso i provvedimenti istruttori, istituto ormai da decenni abrogato la questione potrà essere risolta nella complessiva valutazione della regolazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, dalla quale resterà assorbita
2. Omessa statuizione della nullità o inidoneità dell'atto di vendita per notaio del 19.8.1998 a trasferire in favore di la piena ed Per_2 Parte_1 esclusiva proprietà della particella 495 (ex 53/e) di mq 60. Il motivo è fondato, posto che la inefficacia della vendita a non domino da parte di u terzo ( _5
) è stata accertata, e che va confermata sul punto la decisione del Tribunale di Locri e,
[...] pertanto, accertata la contitolarità del bene immobile plla 495 in capo ad entrambe le parti in causa in virtù dell'atto di donazione e divisione del 1989, deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto di vendita del 1998 limitatamente al trasferimento della particella 495, ed all'annotazione sull'atto nei RR. II della declaratoria di cui si è detto.
Invero, nel caso di specie l'atto del 1998 - in quanto acquisto a non domino - è inopponibile ai veri proprietari ed inefficace nei confronti di questi , e deve riportarsi in dispositivo tale decisione
, così come richiesto dagli appellati
3. "ERRONEA e/o ILLEGITTIMA applicazione delle norme afferenti alla regolamentazione giuridica delle COSE COMUNI.": illustrando la carenza di una statuizione consequenziale alla decisione che avrebbe preso atto e recepito le conclusioni del CT in ordine all'occupazione di suolo comune ad opera della parte attrice , ovvero: Controparte_17
- apposizione di una recinzione sulle particelle comuni n 358-495;
- realizzazione di ampliamenti (bagno, ripostiglio e scala esterna) sull'immobile degli attori, che però occuperebbero la plla 492, proprietà comune;
- apposizione di due tettoie che coprivano la plla comune 495 e parte della plla comune 358;
- realizzazione dell'aiuola con sei alberi sulla plla comune 495 Risulta riscontrato che dalla motivazione della decisione impugnata si ricavi la “condivisione” all'accertamento del CT , posto che in motivazione si legge <<<… c)in merito alla recinzione apposta dalla parte attrice al fine di delimitare in confine tra le due proprietà deve ritenersi non attinente all'atto di divisione in quanto include parte della particella 358, per mq 5 e l'intera particella 495.
Allo stesso modo, devono condividersi le conclusioni del consulente in merito all'accertamento dell'occupazione di m 1,40 sulla particella 492 a causa dell'ampliamento dell'immobile costruito sulla part. 53 e dell'apposizione di due tettoie che coprono la particella 495 per metri 5. Inoltre la parte attrice su tale particella ha realizzato un'aiuola con sei alberi ad alto fusto.
Tali atti dispositivi del bene, con finalità di escludere gli altri condividenti dalla comunione, rientrano nel paradigma dell'art. 1102 c.c. e pertanto essi dovrebbero considerarsi illeciti, salvo che sia data prova dell'interversio possessionis>>>
Il recepimento delle risultanze della CT appare però (oltre che accompagnato da un inspiegabile riferimento all'interversio possessionis , non pertinente alle domande poste in giudizio) privo di un riscontro nel dispositivo della sentenza, ove nulla si statuisce in conseguenza delle affermazioni
Deve pertanto in accoglimento dell'appello, e considerato che le parti appellate /attori in riconvenzionale ed oggi appellanti incidentali, in primo gado avevano chiesto ordinarsi la rimozione delle opere realizzate dalla controparte ed insistenti sulle parti comuni , deve in tal senso disporsi, ordinandosi la rimozione delle tettoie, delle recinzioni, degli alberi, delle piante insistenti sulle particelle di proprietà comune nn 358, 492, 495 perché manufatti idonei a estromettere i comproprietari dal pari godimento deghi stessi beni , pertanto in violazione elle regole che disciplinano il godimento (fra le tante , Cass Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015 “L'uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall'art. 1102, cod. civ. ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità”.)
Deve pertanto accogliersi l'appello ed ordinarsi l'eliminazione dei manufatti e delle piante insistenti sulle particelle comuni nn. 358, 492, 495, perché idonei a impedirne l'uso a tutti i condomini, in violazione delle norme che disciplinano la comproprietà
Tuttavia, in difetto di qualsiasi allegazione atta a verificare se vi sia stato un danno e di quale portata, non può accogliersi la domanda risarcitoria spiegata dai / CP_1 Pt_3
4. Omessa pronuncia in punto di violazione delle distanze per gli alberi. Per quanto riguarda gli alberi insistenti sulla particella di proprietà comune, la rimozione - che in questa sede viene ordinata – di tutti i materiali e costruzioni, nonché piantumazioni effettate da uno dei condomini ma insistenti sulla proprietà comune risolve in radice il problema della distanze . Per ciò che riguarda invece le piante insistenti sulle particelle di proprietà esclusiva Parte_5 ma al confine con l'altrui proprietà , il CT rispondendo al quesito n. 12 ha rilevato che al confine fra le plle 517 e 652 l'attrice aveva piantato una siepe alta m 2,40 rispetto al piano di Pt_1 campagna dei convenuti e 13 cipressi frangivento.
Mentre la siepe, che dal lato dei vicino è inferiore all'altezza di 2 metri e mezzo, risulta correttamente distanziata di solo 0,50 m dal confine (art 892 n 3) cod civ), certamente per i cipressi, alberi di alto fusto, la distanza è insufficiente e gli stessi devono essere portati a tre metri dal confine (art 892 n.1 cod civ che contempla espressamene i cipressi) In tal senso deve parzialmente accogliersi il motivo.
5. Erronea applicazione dei limiti previsti dall'art. 1102 cc in merito alla collocazione del condizionatore. Il posizionamento dell'elemento esterno del condizionatore sul muro esterno comune non è idoneo a pregiudicare l'utilizzo dello stesso muro ai comproprietari;
quanto all'asserita molesta rumorosità, se è vero che il CT ha suggerito in via di opportunità uno spostamento più distante dalle finestre, tuttavia non vi sono elementi in questa sede per una statuizione di mera
“opportunità” in assenza di qualsiasi elemento certo che l'apparecchio possa apportare molesti, lesioni ai diritti dei singoli, ed in assenza di qualsiasi elemento che dimostri il superamento delle soglie di tollerabilità di rumori o immissioni.
6 Omessa pronuncia sulla richiesta di esecuzione delle opere di sistemazione necessarie a ripristinare il deflusso naturale delle acque.- sul punto a pagina 118 della relazione il CT afferma di non conoscere lo stato dei luoghi qual era prima della realizzazione del muro.
Le valutazioni del CT sulla condizione pregressa dei luoghi non muove dalla esistenza su elementi certi , evidentemente non esistenti e non forniti dalle parti che hanno formulato la domanda, ma su ipotesi originate dalla preesistente destinazione agricola dei fondi .
Tuttavia la realizzazione di scarichi per convogliare le acque al confine fra terreni è idoneo a costituire servitù; chi ne chiede la realizzazione o il ripristino deve provare la preesistenza o il titolo;
nella specie nulla è in atti e la richiesta deve essere respinta
Spese
La complessa ed articolata controversia, nella quale si sono fronteggiate domande plurime, in parte reciprocamente fondate, e per altra parte - altrettanto reciprocamente - infondate, giustificano ampiamente la totale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio , comprendendo anche le spese degli inammissibili reclami proposti dall'attrice in primo gado, e restando assorbito l'appello sule spese proposto.
Anche le spese della CT di primo grado restano a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 CP_4 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 234/2019, emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il Parte_3
23.02.2019, non notificata, nel proc. RG n. 37/2013, nonché sull'appello alla stessa sentenza proposto da e contro e CP_1 Parte_3 Parte_1 CP_4 (processo portante il n 766/2019 RGAC , POI RIUNITO) ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale riforma ell'impugnata decisione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello (RG 7754/2019 RG) e per l'effetto : a. Ordina agli appelati l'arretramento del fabbricato posto sulla pll. 621, CP_7 nonchè della scala esterna in muratura, al fine di ripristinare le distanze con il fabbricato della parte appellante posto sulla pll 53 nei temini indicati CP_12 in motivazione del'elaborato peritale , come illustrato nella planimetria A-1.; b. Dichiara inammissibile la domanda di usucapione della plla 495; c. Ordina agli appellati i consegnare all'appellante la chiave del Controparte_19 cancello di ingresso descritto al quesito n 3 dell'elaborato peritale, di cui alle fotografie 18-19
2. Accoglie parzialmente l'appello (RG 766/2019 riunito) e, per l'effetto : a. dichiara inefficace nei confronti delle parii in causa dell'atto di vendita Notaio Per_2
Rep. N. 53974, Racc. N. 12327, del 1° luglio 1998, limitatamente al trasferimento della particella 495 da a;
ON Parte_1
b. Ordina la rimozione di tutti i manufatti, piantumazioni e piante insistenti sulle plle comuni nn 358, 492, 495 c. Ordina all'appellata l'arretramento degli alberi di alto fusto ad almeno a tre metri dal confine fra le plle 517 e 652
3. Conferma nel resto la sentenza
4. Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi, e lascia al 50% fra le stesse le spese della CT svolta in primo grado
Così deciso a Reggio Calabria il 9 settembre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito