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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 2646/2019 R.G., promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in alla Piazza Parte_1 Pt_1
Unione Europea, P.I.: elettivamente domiciliato in Via Romagnosi n. 5, P.IVA_1 Pt_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cuscinà, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore opponente-
CONTRO
P.I: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Sofia, 22, presso lo studio dell'avv. Nino Nigro, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv.
Concetta Sorrentino, giusta procura atti;
- convenuta opposta -
e nei confronti di
P.I.: , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Erculea Controparte_2 P.IVA_3
11, presso lo studio degli avv.ti Antonio Borraccino e Barbara Alari, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti:
- terza intervenuta ex art. 105 cpc -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 27.05.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Salvatore Cuscinà per il (attore opponente); Parte_1
- Avv.ti Nino Nigro e Concetta Sorrentino per (convenuta opposta); Controparte_1
- Avv. Barbara Alari per (terza intervenuta); Controparte_2
1 Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 593/2019 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla Società la somma di € 100.835,48, oltre interessi legali e CP_1 spese del monitorio, a titolo di prestazioni di assistenza sanitaria erogate dalla predetta società (n.q. di cessionaria del preteso credito vantato dalla Cooperativa Sociale Napoli Integrazione) in favore dei signori e . Parte_2 Parte_3
A sostegno dell'opposizione deduceva che i predetti soggetti (beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie) non risultavano essere residenti nel Comune di al momento dell'erogazione Pt_1 delle prestazioni da parte della Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione”. Rilevava, in particolare, che il Comune opponente non doveva ritenersi obbligato ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n.328, atteso che i soggetti per i quali si era reso necessario il ricovero in RSA non erano mai stati residenti nel Comune di Chiedeva pertanto: 1) l'accertamento che nessun Pt_1 pagamento fosse dovuto dal circa le fatture poste a fondamento del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
2) la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2019; 39 la vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che contestava CP_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la debenza degli importi fatturati e l'infondatezza dell'opposizione proposta, con condanna alle spese di giudizio. Chiedeva, inoltre, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio l'
[...]
di cessionaria dei crediti vantati nei confronti del riportandosi Controparte_3 Parte_1 integralmente alle domande e difese svolte dalla cedente Controparte_1
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
Al fine di inquadrare la vicenda occorre premettere come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III,
2 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Ciò premesso, la proposta opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente asserisce che non sussiste alcun obbligo in capo a sé di pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, diversamente da come invece richiesto dalla società in quanto i soggetti in favore dei quali erano state rese le prestazioni socio Controparte_1 sanitarie da parte della Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione” non avevano mai avuto la residenza nel Comune di Pt_1
Il caso di specie trova la sua disciplina nella normativa speciale in materia di assistenza sociale, nell'ambito, cioè, di quella normativa d'interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell'art. 32 Cost. In particolare, alla fattispecie è applicabile appunto l'art. 6 co. 4 della L. 328/2000, in base al quale “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Peraltro, la circostanza che gli oneri di assistenza debbano essere assunti dal ove il Pt_1 minore abbia avuto la dimora di fatto prima del ricovero, in ragione della stabilità delle relazioni istituzionali che in detto territorio egli abbia instaurato, a prescindere da “residenze fittizie” è affermata da Cassazione civile, se. Un. 12/12/2012 n. 22787, secondo cui: “Le spese di ricovero dei minori dovute all'attuazione di provvedimenti del tribunale minorile sono a carico dei comuni nei quali il minore ha la dimora di fatto (cd. domicilio di soccorso), che ben può coincidere con quella del comune di ultima residenza del minore stesso, salvo dimostrazione, da parte del comune, del carattere fittizio di tale residenza (nella specie, il principio è stato affermato in relazione alla vigenza dell'art. 72, comma 1, n. 1, l. 17 luglio 1890 n. 6972, sulle Ipab, poi abrogato dall'art. 30 l. 8
3 novembre 2000 n. 328, alla quale è succeduta l'abrogazione dell'intera disciplina delle Ipab ad opera dell'art. 21 d.lg. 4 maggio 2001 n. 207)”.
In virtù di tale normativa, occorre verificare, ai fini della decisione, quale fosse stata la residenza dei beneficiari e al momento del primo ricovero. Parte_2 Parte_3
Orbene la documentazione prodotta da parte opposta non è idonea a provare che i predetti soggetti al momento dell'inizio delle prestazioni socio sanitarie fatturate fossero residenti nel Comune di Pt_1
In particolare, dai documenti allegati in atti (all. 4 -5-6-7 alla comparsa di costituzione), si evince soltanto che è nata a [...] [...]; ma tali documenti non attestano Parte_3 Pt_1 in alcun modo la residenza della predetta minore, né la residenza dei genitori.
A tal riguardo, si osserva che la residenza del minore è quella della famiglia o del tutore ex art. 45, comma 2, c.c.
A ciò si aggiunga che la predetta risulta residente nel Comune di Cicciano (NA) dal Pt_3
20/07/2000. La circostanza, poi, che la Provincia di (Ente territoriale diverso dal Comune di Pt_1
nel 1973 avesse autorizzato il ricovero presso altro Istituto (“G. Tropeano” e non presso la Pt_1
Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione”), non assume alcuna rilevanza (né costituisce prova) in merito all'effettiva residenza nel Comune di della minore prima del ricovero: da tale Pt_1 documento autorizzativo si evince, invero, che la minore proviene dalla Provincia di ma Pt_1 non si specifica quale fosse il Comune di residenza del soggetto di cui veniva autorizzato il ricovero.
Allo stesso modo, con riferimento alla residenza di si può affermare in base Persona_1 alla documentazione prodotta in atti che lo stesso è nato a [...] - Comune di verso da
- e che dal 7.03.1995 è residente presso il Comune di Liveri (NA), ma proveniente da Napoli Pt_1
e non da Non assume, poi, alcuna rilevanza quanto risulta dal documento prodotto Pt_1 dall'opposto, datato 1955 e reso dall'allora Provincia di (e non dal Comune di , in Pt_1 Pt_1 cui non viene specificato quale fosse il reale Comune di residenza del soggetto di cui veniva autorizzato il ricovero.
Infine, in base alla documentazione prodotta dal Comune di i beneficiari Pt_1 [...]
e “non risultano iscritti negli indici degli atti di Stato Civile di questo Pt_2 Parte_3
Comune”, per cui può ragionevolmente ritenersi che gli stessi non siano mai stati residenti nel
Comune stesso (cfr. nota 25.10.2016 in allegato al ricorso in opposizione).
Alla luce di tali considerazioni e del mancato raggiungimento della prova della residenza nel
Comune di dei soggetti sopra indicati alla data del primo ricovero, il opponente non Pt_1 Pt_1 può ritenersi obbligato al pagamento delle prestazioni fatturate.
4 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato con il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi superata ed assorbita.
Le spese processuali vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido ( e Controparte_1
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori vicino ai minimi CP_2 previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (cica euro 100.000,00) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2646/2019 R.G., così provvede:
1. Revoca, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo n. 593/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 08.04.2019;
2. Rigetta la domanda di condanna avanzata con il ricorso monitorio dalla nei Controparte_1 confronti del Parte_1
3. Condanna la società e la società al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido, in favore del delle spese processuali, che si liquidano in euro Parte_1
406,50 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
5
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 2646/2019 R.G., promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in alla Piazza Parte_1 Pt_1
Unione Europea, P.I.: elettivamente domiciliato in Via Romagnosi n. 5, P.IVA_1 Pt_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cuscinà, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore opponente-
CONTRO
P.I: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Sofia, 22, presso lo studio dell'avv. Nino Nigro, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv.
Concetta Sorrentino, giusta procura atti;
- convenuta opposta -
e nei confronti di
P.I.: , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Erculea Controparte_2 P.IVA_3
11, presso lo studio degli avv.ti Antonio Borraccino e Barbara Alari, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti:
- terza intervenuta ex art. 105 cpc -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 27.05.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Salvatore Cuscinà per il (attore opponente); Parte_1
- Avv.ti Nino Nigro e Concetta Sorrentino per (convenuta opposta); Controparte_1
- Avv. Barbara Alari per (terza intervenuta); Controparte_2
1 Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 593/2019 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla Società la somma di € 100.835,48, oltre interessi legali e CP_1 spese del monitorio, a titolo di prestazioni di assistenza sanitaria erogate dalla predetta società (n.q. di cessionaria del preteso credito vantato dalla Cooperativa Sociale Napoli Integrazione) in favore dei signori e . Parte_2 Parte_3
A sostegno dell'opposizione deduceva che i predetti soggetti (beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie) non risultavano essere residenti nel Comune di al momento dell'erogazione Pt_1 delle prestazioni da parte della Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione”. Rilevava, in particolare, che il Comune opponente non doveva ritenersi obbligato ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n.328, atteso che i soggetti per i quali si era reso necessario il ricovero in RSA non erano mai stati residenti nel Comune di Chiedeva pertanto: 1) l'accertamento che nessun Pt_1 pagamento fosse dovuto dal circa le fatture poste a fondamento del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
2) la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2019; 39 la vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che contestava CP_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la debenza degli importi fatturati e l'infondatezza dell'opposizione proposta, con condanna alle spese di giudizio. Chiedeva, inoltre, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio l'
[...]
di cessionaria dei crediti vantati nei confronti del riportandosi Controparte_3 Parte_1 integralmente alle domande e difese svolte dalla cedente Controparte_1
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
Al fine di inquadrare la vicenda occorre premettere come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III,
2 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Ciò premesso, la proposta opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente asserisce che non sussiste alcun obbligo in capo a sé di pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, diversamente da come invece richiesto dalla società in quanto i soggetti in favore dei quali erano state rese le prestazioni socio Controparte_1 sanitarie da parte della Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione” non avevano mai avuto la residenza nel Comune di Pt_1
Il caso di specie trova la sua disciplina nella normativa speciale in materia di assistenza sociale, nell'ambito, cioè, di quella normativa d'interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell'art. 32 Cost. In particolare, alla fattispecie è applicabile appunto l'art. 6 co. 4 della L. 328/2000, in base al quale “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Peraltro, la circostanza che gli oneri di assistenza debbano essere assunti dal ove il Pt_1 minore abbia avuto la dimora di fatto prima del ricovero, in ragione della stabilità delle relazioni istituzionali che in detto territorio egli abbia instaurato, a prescindere da “residenze fittizie” è affermata da Cassazione civile, se. Un. 12/12/2012 n. 22787, secondo cui: “Le spese di ricovero dei minori dovute all'attuazione di provvedimenti del tribunale minorile sono a carico dei comuni nei quali il minore ha la dimora di fatto (cd. domicilio di soccorso), che ben può coincidere con quella del comune di ultima residenza del minore stesso, salvo dimostrazione, da parte del comune, del carattere fittizio di tale residenza (nella specie, il principio è stato affermato in relazione alla vigenza dell'art. 72, comma 1, n. 1, l. 17 luglio 1890 n. 6972, sulle Ipab, poi abrogato dall'art. 30 l. 8
3 novembre 2000 n. 328, alla quale è succeduta l'abrogazione dell'intera disciplina delle Ipab ad opera dell'art. 21 d.lg. 4 maggio 2001 n. 207)”.
In virtù di tale normativa, occorre verificare, ai fini della decisione, quale fosse stata la residenza dei beneficiari e al momento del primo ricovero. Parte_2 Parte_3
Orbene la documentazione prodotta da parte opposta non è idonea a provare che i predetti soggetti al momento dell'inizio delle prestazioni socio sanitarie fatturate fossero residenti nel Comune di Pt_1
In particolare, dai documenti allegati in atti (all. 4 -5-6-7 alla comparsa di costituzione), si evince soltanto che è nata a [...] [...]; ma tali documenti non attestano Parte_3 Pt_1 in alcun modo la residenza della predetta minore, né la residenza dei genitori.
A tal riguardo, si osserva che la residenza del minore è quella della famiglia o del tutore ex art. 45, comma 2, c.c.
A ciò si aggiunga che la predetta risulta residente nel Comune di Cicciano (NA) dal Pt_3
20/07/2000. La circostanza, poi, che la Provincia di (Ente territoriale diverso dal Comune di Pt_1
nel 1973 avesse autorizzato il ricovero presso altro Istituto (“G. Tropeano” e non presso la Pt_1
Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione”), non assume alcuna rilevanza (né costituisce prova) in merito all'effettiva residenza nel Comune di della minore prima del ricovero: da tale Pt_1 documento autorizzativo si evince, invero, che la minore proviene dalla Provincia di ma Pt_1 non si specifica quale fosse il Comune di residenza del soggetto di cui veniva autorizzato il ricovero.
Allo stesso modo, con riferimento alla residenza di si può affermare in base Persona_1 alla documentazione prodotta in atti che lo stesso è nato a [...] - Comune di verso da
- e che dal 7.03.1995 è residente presso il Comune di Liveri (NA), ma proveniente da Napoli Pt_1
e non da Non assume, poi, alcuna rilevanza quanto risulta dal documento prodotto Pt_1 dall'opposto, datato 1955 e reso dall'allora Provincia di (e non dal Comune di , in Pt_1 Pt_1 cui non viene specificato quale fosse il reale Comune di residenza del soggetto di cui veniva autorizzato il ricovero.
Infine, in base alla documentazione prodotta dal Comune di i beneficiari Pt_1 [...]
e “non risultano iscritti negli indici degli atti di Stato Civile di questo Pt_2 Parte_3
Comune”, per cui può ragionevolmente ritenersi che gli stessi non siano mai stati residenti nel
Comune stesso (cfr. nota 25.10.2016 in allegato al ricorso in opposizione).
Alla luce di tali considerazioni e del mancato raggiungimento della prova della residenza nel
Comune di dei soggetti sopra indicati alla data del primo ricovero, il opponente non Pt_1 Pt_1 può ritenersi obbligato al pagamento delle prestazioni fatturate.
4 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato con il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi superata ed assorbita.
Le spese processuali vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido ( e Controparte_1
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori vicino ai minimi CP_2 previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (cica euro 100.000,00) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2646/2019 R.G., così provvede:
1. Revoca, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo n. 593/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 08.04.2019;
2. Rigetta la domanda di condanna avanzata con il ricorso monitorio dalla nei Controparte_1 confronti del Parte_1
3. Condanna la società e la società al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido, in favore del delle spese processuali, che si liquidano in euro Parte_1
406,50 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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