Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 746 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. C.F. 1 Parte 1 c.f.:
Maria Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA), alla via Magellano n.16, giusta procura in atti;
E
C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 c.f.:
,
dall'avv. Rodolfo Rivo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA), alla via Della Torre n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 24.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in Giugliano in
Campania (NA) il 28.07.2015, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 24.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto (n.7265/2019) depositato in cancelleria in data 26.06.2019; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si trascrivono: A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimoinio in separazione dei beni celebrato Giugliano in Campania (Na) in data 28.07.2015, registrato al n. 76- parte 1 anno
2015-tra il sig. TE NT e la sig.ra De LT HI;
B) ordinare al Comune di Giugliano in Campania (Na) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) confermare tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale con Decreto
n.7265/2019 del 26.06.2019 che omologava la separazione consensuale dei coniugi e più
precisamente:
D) disporre che i coniugi dovranno vivere separatamente;
E) che la casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla via Della Resistenza n. 75, di proprietà della famiglia del sig. TE, resta nella disponibilità del predetto, in quanto la sig.ra De LT si è già allontanata dalla casa coniugale prelevando tutti i suoi effetti personali;
F) che il figlio minore LO, nato il [...] è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre che ne curerà l'allevamento e l'educazione di concerto con il padre;
G) Il padre potrà frequentare il figlio minore secondo il seguente calendario: due giorni infrasettimanali, dalle ore 15,00 prelevandolo eventualmente direttamente da scuola, fino alle ore 20.30 con possibilità, previe intese con la madre, anche di ulteriori pomeriggi nonché il sabato dall'uscita di scuola o alternativamente dalle ore 10.30 alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento, a settimane alterne, con facoltà, sempre previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore, che il pernotto sia esteso anche ad un giorno infrasettimanalee/o al sabato sera;
H) il sig. TE potrà presenziare agli incontri con i docenti ed in genererale allo svolgimento delle attività ludiche del figlio;
I) durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre. Parimenti trascorrerà, sempre ad anni alterni,
con il padre il giorno 31 dicembre mentre con la madre il primo gennaio;
J) il minore trascorrerà, altesì, ad anni alterni, il giorno 6 gennaion con il padre o la madre;
K) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in albis con la madre;
L) durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre, al di fuori della sessione scolastica, fino a due periodi intervallati di
15 giorni ciascuno, con il padre preventivamente concordati con la madre;
M) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore;
N) entrambi i coniugi si obbligano a comunicare eventuali varazioni di residenza;
O) che il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00
mensili (duecentocinquanta//00) entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione
Istat annuale;
P) che il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche,
sportive e ricreative) preventivamente concordate tra i genitori, da individuarsi come da prassi del Tribunale di Napoli;
Q) che i coniugi si dichiarno economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano rspettivamente all'assegno divorzile;
R) Che il sig. TE NT si obbliga a corrispondere alla sig.ra De LT HI la somma mensile di euro 200,00 (duecento//00) entro il 5 di ogni mese quale contribuuto per la locazione di un immobile da destinare ad abitazione della stessa e del figlio minore;
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi [...]
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte 2 (c.f.: Parte 1
contratto in Giugliano in Campania (NA) il 28.07.2015 (atto C.F. 2
,
n.76, Parte I, Serie /, anno 2015);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro